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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1663/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15636/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81385 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11270/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IMU con il quale era stata verificata a carico della Società ricorrente, per l'annualità 2019, un'imposta dovuta per parziale omesso versamento, deducendo sulla base degli esito di altro ricorso avverso avviso di accertamento catastale parzialmente accolto con sentenza con sentenza CTR n. 659/2022 che rideterminava il valore del classamento da 7 a 5. Conseguentemente l'ufficio comunale adeguava l'imposizione a tale gudicato. Poiché la Ricorrente_1 s.r.l. aveva presentato ricorso R.G. 21235/2022 presso la Corte di Cassazione l'odierna ricorrente chiede di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di formazione di res iudicata nei contenziosi citati.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio opponendosi alla sospensione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza fissata la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disposta la sospensione facoltativa del giudizio in attesa della definizione del procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Com'è noto e pacifico in giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 421 del 10/01/2014), in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI (e dunque dellIMU) gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. Inoltre, è anche pacifico che, come recentemente ribadito, (v. Cassazione, sentenza n. 7952 del 25/03/2024 ), nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Ebbene, deve ritenersi che, in base a quanto dedotto dalla ricorrente, la decisione di accoglimento parziale della Commissione regionale sia suscettibile di essere riformata, in considerazione della consistenza dei motivi di ricorso e che, comunque, sia opportuno attendere l'esito di tale procedimento e la decisione pregiudicante.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 39 D. Lgs. 546/92, dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi relativi al classamento aventi carattere pregiudiziale rispetto alla decisione del presente ricorso.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15636/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81385 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11270/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo ad IMU con il quale era stata verificata a carico della Società ricorrente, per l'annualità 2019, un'imposta dovuta per parziale omesso versamento, deducendo sulla base degli esito di altro ricorso avverso avviso di accertamento catastale parzialmente accolto con sentenza con sentenza CTR n. 659/2022 che rideterminava il valore del classamento da 7 a 5. Conseguentemente l'ufficio comunale adeguava l'imposizione a tale gudicato. Poiché la Ricorrente_1 s.r.l. aveva presentato ricorso R.G. 21235/2022 presso la Corte di Cassazione l'odierna ricorrente chiede di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa di formazione di res iudicata nei contenziosi citati.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio opponendosi alla sospensione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza fissata la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disposta la sospensione facoltativa del giudizio in attesa della definizione del procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Com'è noto e pacifico in giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 421 del 10/01/2014), in tema di processo tributario, tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e quella, instaurata dallo stesso contribuente contro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI (e dunque dellIMU) gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, su quella relativa alla liquidazione dell'imposta. Inoltre, è anche pacifico che, come recentemente ribadito, (v. Cassazione, sentenza n. 7952 del 25/03/2024 ), nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Ebbene, deve ritenersi che, in base a quanto dedotto dalla ricorrente, la decisione di accoglimento parziale della Commissione regionale sia suscettibile di essere riformata, in considerazione della consistenza dei motivi di ricorso e che, comunque, sia opportuno attendere l'esito di tale procedimento e la decisione pregiudicante.
P.Q.M.
La Corte, letto l'art. 39 D. Lgs. 546/92, dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi relativi al classamento aventi carattere pregiudiziale rispetto alla decisione del presente ricorso.