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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1588/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Garruzzo Giuseppe); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Garruzzo Giuseppe); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 21/06/2016 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
29/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Palermo, via
Giuseppe Tironi n.7;
2) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) la Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Parte_1 propria abitazione e quella del figlio purché ne dia notizia al Sig. con Per_1 CP_1 congruo preavviso;
4) Il Sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio almeno due giorni la settimana CP_1 con pernottamento. I giorni e gli orari assegnati potranno essere variati e saranno stabiliti compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, CP_1 sportivi e sociali del minore, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa Parte_1 limitare il diritto del padre alla frequentazione del figlio;
5) Durante le principali festività civili e religiose i tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione;
6) relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà diritto di trascorrere, con il padre, 7 (sette) giorni consecutivi, nel mese di giugno, 7 (sette) giorni consecutivi nel mese di luglio e ulteriori
7 (sette) giorni nel mese di agosto. Tali periodi dovranno essere concordati con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. CP_1
7) Nel periodo delle vacanze estive i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località dove porterà il figlio e dovrà essere consentito con cadenza giornaliera almeno un contato telefonico;
8) il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma globale di € 250,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento del figlio;
9) Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di
Palermo, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra entro Parte_1 il giorno dodici di ogni mese solare;
10) il succitato assegno di mantenimento deve ritenersi omnia comprensivo ad eccezione del diritto della Sig.ra ad ottenere il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle Parte_1 sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dai medici, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa;
11) L'assegno unico universale per i figli a carico dell'importo di euro 319,00 è assegnato e percepito dalla sig.ra che si impegna ad utilizzarlo esclusivamente per il Parte_1 mantenimento, l'istruzione e le cure del figlio;
12) gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso il figlio potranno essere CP_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, il figlio raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig.
[...]
CP_1
13) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti poiché impiegati, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
14) i ricorrenti dichiarano di non possedere beni immobili, mobili registrati, titoli finanziari o altre proprietà di valore significative, in comunione;
15) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 21/06/2016, da nata a [...]
Palermo (PA) il 21/06/1991, e da , nato a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1588/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Garruzzo Giuseppe); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Garruzzo Giuseppe); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
29/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 21/06/2016 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
29/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Palermo, via
Giuseppe Tironi n.7;
2) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) la Sig.ra ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Parte_1 propria abitazione e quella del figlio purché ne dia notizia al Sig. con Per_1 CP_1 congruo preavviso;
4) Il Sig. avrà diritto a tenere con sé il figlio almeno due giorni la settimana CP_1 con pernottamento. I giorni e gli orari assegnati potranno essere variati e saranno stabiliti compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, CP_1 sportivi e sociali del minore, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa Parte_1 limitare il diritto del padre alla frequentazione del figlio;
5) Durante le principali festività civili e religiose i tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione;
6) relativamente alle vacanze estive, il figlio avrà diritto di trascorrere, con il padre, 7 (sette) giorni consecutivi, nel mese di giugno, 7 (sette) giorni consecutivi nel mese di luglio e ulteriori
7 (sette) giorni nel mese di agosto. Tali periodi dovranno essere concordati con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. CP_1
7) Nel periodo delle vacanze estive i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località dove porterà il figlio e dovrà essere consentito con cadenza giornaliera almeno un contato telefonico;
8) il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente alla Sig.ra CP_1 Parte_1 la somma globale di € 250,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento del figlio;
9) Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT per la città di
Palermo, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra entro Parte_1 il giorno dodici di ogni mese solare;
10) il succitato assegno di mantenimento deve ritenersi omnia comprensivo ad eccezione del diritto della Sig.ra ad ottenere il rimborso del 50% (cinquanta per cento) delle Parte_1 sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dai medici, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa;
11) L'assegno unico universale per i figli a carico dell'importo di euro 319,00 è assegnato e percepito dalla sig.ra che si impegna ad utilizzarlo esclusivamente per il Parte_1 mantenimento, l'istruzione e le cure del figlio;
12) gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso il figlio potranno essere CP_1 modificati e/o estinti qualora, a prescindere dall'età, il figlio raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig.
[...]
CP_1
13) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti poiché impiegati, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
14) i ricorrenti dichiarano di non possedere beni immobili, mobili registrati, titoli finanziari o altre proprietà di valore significative, in comunione;
15) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 21/06/2016, da nata a [...]
Palermo (PA) il 21/06/1991, e da , nato a [...] il [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.