Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2003 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 947 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 20/01/2021), n.947 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12817-2017 proposto da: M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO ANGELINI, MASSIMO ANGELINI, FRANCESCO BARUCCO, che lo rappresentano e difendono; – ricorrente- contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in …
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Giurisprudenza • +500
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- liquidazione arretrati·
- principio di soccombenza·
- decreto di omologa·
- indennità di cieco parziale·
- spese di lite·
- riconoscimento diritto prestazione assistenziale·
- art. 100 c.p.c.·
- cessata materia del contendere
Versioni del testo
- Art. 1. (Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." - Art. 2. (Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 , ha disposto (con l'art. 14 septies, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 3. (Tredicesima mensilita')
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall' articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.