Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2003 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 947 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 20/01/2021), n.947 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12817-2017 proposto da: M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO ANGELINI, MASSIMO ANGELINI, FRANCESCO BARUCCO, che lo rappresentano e difendono; – ricorrente- contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in …
Leggi di più… - 2. Invalidità civile sospesa, devi inviare subito una comunicazione all'INPS, ecco quale e come fare: nuovo messaggio INPSAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 7 dicembre 2024
La L. n. 118 del 1971 stabilisce che l'invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo. Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell'ASL procederà ad accertamenti medici e clinici. Quando viene riconosciuta un'invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, che potrà essere richiesta da chi ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. L'assegno ordinario d'invalidità è, invece, concesso per una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi e non è reversibile ai superstiti, mentre la pensione di inabilità lo è. Con il comunicato n. 4097 …
Leggi di più… - 3. Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico – di disciplina della procedura di sperimentazione e…Garante Privacy · 9 ottobre 2025
[doc. web n. 10189195] Provvedimento del 9 ottobre 2025 Registro dei provvedimenti n. 578 del 9 ottobre 2025 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale; Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE …
Leggi di più… - 4. Legge 104, ecco quando viene concessa con il nuovo decreto disabilità: i casi più comuni e quali sono le agevolazioniAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 22 maggio 2024
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, ai più nota come “legge 104”, è il riferimento legislativo “per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, i caregiver familiari. Il presupposto è, infatti, che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona disabile a e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. Ma quali casi rientrano nella legge 104? La legge, alla luce della nuova definizione di …
Leggi di più… - 5. In Gazzetta il decreto Disabilità che modifica la legge 104Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2024
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 3 novembre 2023 in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità/invalidità, attualmente regolate dalla legge 104 1992. La legge intende garantire ai disabili il riconoscimento della propria condizione e dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione. e si inquadra nel programma del PNRR Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2. Nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2024 è …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 860Provvedimento: TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1002/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell'indennità di cieco assoluto o, in subordine, dell'indennità di cieco con residuo visivo, ai sensi delle leggi 382/70 e 508/88 “ e vertente T R A , cf. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 per Atp dall' Avv.Concetta Rosa del Foro di Salerno, ed …Leggi di più...
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- 2. Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4193Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA - Sezione Lavoro - Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI IA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3741/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c. PROMOSSA DA , nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 elettivamente domiciliato in Catania, via Verona 33, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Alfia Elisabetta Pernice, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1 Ciro Il Grande n.21, …Leggi di più...
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- 3. Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1321Provvedimento: N. R.G. 3595/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3595/2024 R.G.A.L. e vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maccarrone E …Leggi di più...
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- 4. Trib. Avellino, sentenza 24/12/2024, n. 1226Provvedimento: Tribunale Ordinario di Avellino SEZIONE LAVORO N.R.G. 3265/2020 verbale di udienza del 24.12.2024 Alle ore 9:49 presente per parte ricorrente l'avv. Carmine Tucci che si rimette alle determinazioni del giudice, chiedendo in ipotesi di rigetto della domanda, disporsi l'esenzione dal pagamento delle spese ai sensi dell'art. 152 d.a. c.p.c. essendo versata in atti regolare dichiarazione reddituale. Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra; ritenuta la causa matura per la decisione, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Il Giudice del lavoro (dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …Leggi di più...
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- 5. Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 782Provvedimento: VERBALE il 10 maggio 2022, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g. 1028/2024, sono presenti, per la parte ricorrente l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO; per la parte resistente, il funzionario Gagliano; I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti. In particolare, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso stante il riconoscimento del requisito sanitario in sede di atp, per come risulta dal decreto di omologa. Il resistente contesta sostenendo l'incompatibilità di due indennità di accompagnamento. Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." - Art. 2. (Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 , ha disposto (con l'art. 14 septies, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 3. (Tredicesima mensilita')
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall' articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.