Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 luglio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2003 |
Commentari • 18
- 1. Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare – e sull’annesso disciplinare tecnico – di disciplina della procedura di sperimentazione e…Garante Privacy · 9 ottobre 2025
[doc. web n. 10189195] Provvedimento del 9 ottobre 2025 Registro dei provvedimenti n. 578 del 9 ottobre 2025 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale; Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE …
Leggi di più… - 2. Legge 104, ecco quando viene concessa con il nuovo decreto disabilità: i casi più comuni e quali sono le agevolazioniAvv. Lilla Laperuta · https://www.brocardi.it/ · 22 maggio 2024
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, ai più nota come “legge 104”, è il riferimento legislativo “per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, i caregiver familiari. Il presupposto è, infatti, che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona disabile a e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico. Ma quali casi rientrano nella legge 104? La legge, alla luce della nuova definizione di …
Leggi di più… - 3. In Gazzetta il decreto Disabilità che modifica la legge 104Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2024
- 4. Parere su istanza di accesso civico - 22 aprile 2022 [9774019]Garante Privacy · 22 aprile 2022
[doc. web n. 9774019] Parere su istanza di accesso civico - 22 aprile 2022 Registro dei provvedimenti n. 137 del 22 aprile 2022 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”); VISTO l'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”); VISTO l'art. 5, del d. …
Leggi di più… - 5. Accertamento della permanenza dei requisiti sanitari di inabilità civileRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 luglio 2021
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1321Provvedimento: N. R.G. 3595/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3595/2024 R.G.A.L. e vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maccarrone E …Leggi di più...
- art. 429 c.p.c.·
- art. 445 bis c.p.c.·
- compensazione spese processuali·
- ritardo pagamento prestazioni·
- cessazione della materia del contendere·
- indennità di accompagnamento·
- art. 127 ter c.p.c.·
- soccombenza virtuale·
- pensione per ciechi assoluti
- 2. Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 267Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 938/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PETRUCCI MARIA Parte_1 TERESA Ricorrente C O N T R O , rappresentato e difeso dall'avv. DI NOIA SILVIA e dall'avv. Controparte_1 VERGINE EGIDIO Resistente FATTO E DIRITTO In premessa si rappresenta che la presente …Leggi di più...
- art. 445 bis c.p.c.·
- CTU·
- cecità totale·
- compensazione spese·
- opposizione a d.i.·
- cecità parziale·
- cecità civile·
- indennità di accompagnamento·
- decorrenza prestazione·
- art. 127 ter c.p.c.
- 3. Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 860Provvedimento: TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1002/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell'indennità di cieco assoluto o, in subordine, dell'indennità di cieco con residuo visivo, ai sensi delle leggi 382/70 e 508/88 “ e vertente T R A , cf. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 per Atp dall' Avv.Concetta Rosa del Foro di Salerno, ed …Leggi di più...
- legge 508/88·
- invalidità civile·
- indennità di cieco assoluto·
- art. 445 bis c.p.c.·
- indennità di cieco con residuo visivo·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- degenerazione maculare senile·
- cecità parziale·
- cecità assoluta·
- legge 382/70
- 4. Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 782Provvedimento: VERBALE il 10 maggio 2022, davanti al giudice dott. Rosario La Fata, chiamato il processo iscritto al n.r.g. 1028/2024, sono presenti, per la parte ricorrente l'Avv. SFERLAZZA FRANCESCO; per la parte resistente, il funzionario Gagliano; I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti. In particolare, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso stante il riconoscimento del requisito sanitario in sede di atp, per come risulta dal decreto di omologa. Il resistente contesta sostenendo l'incompatibilità di due indennità di accompagnamento. Il Giudice dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura, assenti le …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- valutazione CTU·
- requisito sanitario·
- spese di lite·
- art. 442 c.p.c.·
- indennità di accompagnamento·
- incompatibilità indennità·
- cecità assoluta
- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3965Provvedimento: R.G. 1199/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G. TRA nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. L'ARCO GIOVANNA, come da procura in atti. RICORRENTE E in persona del suo Presidente p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avvocati CUZZUPOLI LUCA E DE BENEDICTIS ITALA RESISTENTE OGGETTO: accertamento pensione di invalidità e indennità di cieco ventesimista e condanna …Leggi di più...
- pensione di invalidità civile·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- pluriminorazione·
- indennità di cieco ventesimista·
- invalidità civile totale·
- cecità parziale·
- art. 12 Legge 412/1991·
- cumulabilità prestazioni·
- interdipendenza minorazioni·
- art. 127 ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti; da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." - Art. 2. (Ciechi ospitali in istituti di istruzione o di assistenza)
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunita' che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile e' ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. (3) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge e' determinata nelle seguenti misure: L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti; L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 " La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 , ha disposto (con l'art. 14 septies, comma 1) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ." - Art. 3. (Tredicesima mensilita')
Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli nonche' ai titolari dell'assegno disciplinato dall' articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta, con la mensilita' di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente e' dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.