TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 33462/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.09.2025 da
1) Parte_1
Nato a Potenza il 12.04.1972
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1
Nata in Adliswil (Svizzera) il 12.05.1969
Cittadina: Svizzera
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sonia Giovanna Radaelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Potenza il 20.08.1998
(anno 1998 atto n. 179 parte II serie A)
In comunione legale dei beni con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1 , nato a [...] il [...] non economicamente indipendente;
Persona_2
FATTO
Con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 473-bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27.09.24 il sig. conveniva in giudizio la NO , chiedendo a questo Parte_1 CP_1
Tribunale: di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; di CP_1 disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Per_2 mediante versamento diretto della somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 17 Febbraio 2025 si costituiva la NO , la quale si è associata CP_1
alle domande del ricorrente ma chiedendo di stabilire a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 300,00 mensili.
All'udienza del 07.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• Dichiari la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con conseguente scioglimento della comunione, autorizzandoli a CP_1 vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
• Ordini al Comune di Potenza ed altresì al Comune di Picerno, comuni ove l'atto di matrimonio risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni della separazione: 1) Assegni la casa familiare ubicata a Gorgonzola in via Don Luigi Sturzo 1 alla NO
con quanto l'arreda affinché la stessa possa viverci con il figlio , e la CP_1 Per_2 NO si farà carico del relativo canone di locazione, delle spese e utenze al 100%;
2) Disponga che il signor corrisponderà alla NO Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_2 economicamente indipendente, la somma di €. 700 mensili, ad oggi già in corso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra IBAN: CP_1
[...], entro il giorno 18 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano e nello specifico: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets ) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato ( BES ) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei ) , spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout ) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ), h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le parti si impegnano sino da ora a valutare la possibilità di versare il contributo al mantenimento di , in caso di necessità, sul conto corrente del figlio, solo previa Per_2 formale comunicazione tra le parti.
4) Dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale per le parti in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Potenza, in data CP_1
20.08.1998
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza
e del Comune di Picerno, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6) Provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Laura Amato
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.09.2025 da
1) Parte_1
Nato a Potenza il 12.04.1972
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) CP_1
Nata in Adliswil (Svizzera) il 12.05.1969
Cittadina: Svizzera
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sonia Giovanna Radaelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Potenza il 20.08.1998
(anno 1998 atto n. 179 parte II serie A)
In comunione legale dei beni con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1 , nato a [...] il [...] non economicamente indipendente;
Persona_2
FATTO
Con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 473-bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27.09.24 il sig. conveniva in giudizio la NO , chiedendo a questo Parte_1 CP_1
Tribunale: di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; di CP_1 disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , Per_2 mediante versamento diretto della somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 17 Febbraio 2025 si costituiva la NO , la quale si è associata CP_1
alle domande del ricorrente ma chiedendo di stabilire a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 300,00 mensili.
All'udienza del 07.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
• Dichiari la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con conseguente scioglimento della comunione, autorizzandoli a CP_1 vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
• Ordini al Comune di Potenza ed altresì al Comune di Picerno, comuni ove l'atto di matrimonio risulta trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni della separazione: 1) Assegni la casa familiare ubicata a Gorgonzola in via Don Luigi Sturzo 1 alla NO
con quanto l'arreda affinché la stessa possa viverci con il figlio , e la CP_1 Per_2 NO si farà carico del relativo canone di locazione, delle spese e utenze al 100%;
2) Disponga che il signor corrisponderà alla NO Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_2 economicamente indipendente, la somma di €. 700 mensili, ad oggi già in corso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra IBAN: CP_1
[...], entro il giorno 18 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano e nello specifico: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets ) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato ( BES ) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei ) , spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout ) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ), h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le parti si impegnano sino da ora a valutare la possibilità di versare il contributo al mantenimento di , in caso di necessità, sul conto corrente del figlio, solo previa Per_2 formale comunicazione tra le parti.
4) Dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale per le parti in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 11.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Potenza, in data CP_1
20.08.1998
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza
e del Comune di Picerno, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6) Provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Laura Amato
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato