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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 243/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 24.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Addolorata Filosa e Marco Berto giusta mandati apposti in calce al ricorso introduttivo di primo grado ed alla comparsa di costituzione del codifensore, elettivamente domiciliata in Padova alla via Loredan 22/A (studio avv. Berto)
Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Salvatore Spagnolo giusta Controparte_1 procura allegata alla memoria di costituzione in appello e dimessa nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirano via Barche 16;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Petruzzi e Biagio Parte_2 Palumbo, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alezio alla via Battisti 46;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Deborah Minicozzi ed Erika Parte_3 Delbianco, giusta procura separata allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Paduli, via Circonvallazione Carpine 6 (studio avv. Minicozzi)
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 100/2022, pubblicata in data 21.2.2022
IN PUNTO: risarcimento danni
1 Conclusioni: Per parte appellante: “”in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sezione Lavoro n. 100/2022 del 21.02.2022, accertata la violazione da parte dei signora , e Parte_4 Parte_2
dell'obbligo di fedeltà e diligenza su di loro incombente in virtù dei rapporti Parte_3 di lavoro che li legava a condannare i signori , Parte_1 Parte_4
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_3 conseguentemente patiti dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 3.142.000,00, o di quella diversa anche maggior somma che dovesse risultare equa e giusta, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. Con condanna degli appellati all'integrale rifusione delle spese anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”Respingersi il proposto appello e confermarsi la sentenza Parte_4 di primo Grado.”” Per l'appellato “”rigetto dell'appello, per inammissibilità ed infondatezza Parte_2 dello stesso, in particolare i motivi 1 e 2 e nel merito l'integrale rigetto dello stesso e per tutte le motivazioni spiegate in atti, con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese e competenze anche del grado di appello in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari.”” Per l'appellato “”piaccia all'Adita Corte Distrettuale, contrariis reiectis, Parte_3 così provvedere: 1) Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dalla per la perpetrata violazione del dettato Parte_1 normativo di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c, per omessa specificità dei motivi e delle argomentazioni logico-giuridiche a censura dei capi della pronuncia impugnata. 2) Nel merito, comunque, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
, in quanto del tutto sfornito di valido fondamento giuridico per tutte le Parte_1 motivazioni rappresentate ex professo nel presente atto, con conferma integrale della Sentenza n. 100/2022del 21/02/2022, pubblicata in pari data e notificata in data 22/02/2022, emessa dal Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - GDL Dott. Maurizio Pascali che ha deciso il procedimento rubricato al N.R.G. 2077/2020. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario, spese generali nonché IVA e CPA come per legge del grado di gravame.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Padova ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità Parte_1 degli ex dipendenti , e per violazione del dovere di fedeltà e diligenza Pt_5 Pt_2 Pt_3 nella prestazione lavorativa ed il risarcimento per il danno patito nella misura di € 3.142.000,00, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
2. Il primo giudice ha rilevato come dagli atti allegati ed in particolare l'esito delle indagini investigative private svolte dalla società datrice di lavoro nonché dalle allegazioni documentali della stessa, non emergeva alcun nesso causale tra la paventata diminuzione di incassi a bilancio e l'attività posta in essere dai convenuti. La domanda proposta, peraltro, risultava generica ed indeterminata non essendo state indicate le precise condotte poste in essere dai dipendenti né provato ovvero offerto di provare l'esistenza di un disegno comune ai tre convenuti che potesse aver causato il mancato fatturato dedotto in ricorso mentre i capitoli di prova richiesti sul punto non offrivano circostanze concrete per provare l'esistenza di un nesso causale.
2 2.1 Ha evidenziato, altresì, che nessuna contestazione disciplinare risultava essere stata mossa preventivamente agli intimati (mossa peraltro in maniera generica solo successivamente e in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali e tali da impedire l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra condotta ed asserito danno) e che non rispondeva al vero che i tre dipendenti convenuti si occupassero del coordinamento operativo della rete degli agenti e procacciatori porta a porta non prevedendo il livello di inquadramento professionale degli stessi (quarto) alcuna attività di coordinamento valendo ciò tanto più per il denunciato sfaldamento della rete dei venditori porta a porta concomitante o conseguente alle rassegnate dimissioni dei convenuti.
2.2 Alcuna violazione dell'obbligo di fedeltà era rilevabile nel comportamento dei convenuti tenuto conto che l'obbligazione lavorativa dedotta nei contratti di lavoro subordinato nel periodo di causa era una obbligazione di mezzi senza alcuna possibilità di imputare ai dipendenti la mancata realizzazione di risultati (mancata stipula di contratti luce/gas e conseguente mancato guadagno) connessi, invece, ad evenienze multifattoriali di mercato e non certo all'attività di singoli individui. Nello specifico settore lavorativo della società, peraltro, il mercato era soggetto alle dinamiche delle variazioni dei prezzi delle materie prime con conseguenze dirette sul rapporto domanda/offerta dei servizi correlati. Inoltre, la lettura diametralmente opposta dei bilanci fatta dai convenuti, dimostrava l'impossibilità di imputare perdite asseritamente così rilevanti all'azione di semplici operatori. La contingenza economica e di mercato appariva verosimilmente essere la causa dei dedotti scostamenti di bilancio, mentre restavano sullo sfondo i rapporti interpersonali tra amministratore della società e lavoratori convenuti incrinatisi a tal punto da determinare la cessazione dei rapporti di lavoro.,
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con cinque motivi. Parte_1 Gli appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società appellante, richiamate le vicende in fatto ed i principi regolatori dell'obbligo di diligenza e di fedeltà del prestatore di lavoro ex art 2104 e 2105 cc, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto rilevante il formale inquadramento dei lavoratori (4° livello del CCNL terziario commercio) per escludere qualsiasi responsabilità degli stessi (sul presupposto che le mansioni contenute nel predetto livello non prevedevano alcuna attività di coordinamento di altri lavoratori ma consideravano unicamente compiti operativi tipici dell'addetto alle vendite). Si trattava, dunque, di motivazione meramente apparente ed inconsistente rilevando, ai fini di causa, le mansioni concretamente e di fatto affidate ai lavoratori (coordinamento del personale) e nemmeno specificamente contestate dai medesimi e non già quelle previste nella declaratoria pattizia. Con il secondo motivo ha contestato la decisione di prime cure avuto riguardo alla irrilevanza della mancata contestazione disciplinare delle condotte tenute dai lavoratori convenuti evidenziando come il mancato esercizio dell'azione disciplinare non inibiva certamente al datore di lavoro il diritto di richiedere ai propri dipendenti il risarcimento dei
3 danni subìti a causa dell'inadempimento degli obblighi lavorativi che sugli stessi incombono. La società aveva potuto apprendere di parte degli elementi che avevano palesato le condotte degli odierni appellati solo a fine settembre 2018 e cioè dopo le dimissioni rese dal Pt_4 (19.9.2018) e dal (24.9.2018) e pressochè contestualmente a quelle del Pt_2 Pt_3 (1.10.2018) ciò dimostrando come i lavoratori in questione stavano scappando in tutta fretta da una situazione che all'evidenza si stava per loro pian piano compromettendo;
tanto aveva impedito di contestare per tempo agli stessi le circostanze emerse in seguito alle indagini difensive svolte dalla società. Con il terzo motivo ha lamentato la errata valutazione degli atti di causa da cui emergeva Parte Parte che l'attività di agenzia di commercio per ra solo una delle varie attività svolte da e che tale attività veniva svolta tramite rete fisica di agenti e procacciatori e tramite call
[...] center;
nel caso di specie, quella svolta tramite call center aveva prodotto, nel periodo in questione, fatturati sempre crescenti mentre quella tramite agenti, rimessa al coordinamento dei resistenti, aveva ricevuto una macroscopica contrazione. Tale parziale contrazione non poteva certamente evincersi dai bilanci della società ma poteva agevolmente desumersi dalle fatture e dai documenti contrattuali prodotti rispetto ai quali aveva chiesto conferma testimoniale.
rilevato sin dal maggio 2018 il preoccupante andamento dei dati di fatturato nella Pt_1 specifica attività rimessa al coordinamento dei tre appellati e dopo aver cercato inutilmente di attuare gli opportuni interventi correttivi, perdurando la negatività dell'attività di promozione delle vendite dei vari prodotti e servizi con riferimento agli obiettivi che erano stati assegnati ai lavoratori, aveva deciso di svolgere un'indagine investigativa dalla quale era emerso che i tre lavoratori durante il loro orario di lavoro si dedicavano ad altro (chi andava dal commercialista, chi dal barbiere, chi in una città diversa rispetto a quella in cui doveva lavorare, chi portava l'auto dal meccanico, ecc) circostanze sostanzialmente ammesse dagli stessi lavoratori. Ha insistito, pertanto, che qualora non fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti per affermare una responsabilità solidale dei tre lavoratori, comunque andava valutata ed affermata l'autonoma responsabilità di ognuno di loro. Con il quarto motivo ha rimarcato l'obbligo di diligenza e l'obbligazione di mezzi cui erano tenuti i lavoratori coinvolti in ragione dei risultati che quegli stessi lavoratori avevano raggiunto nello svolgimento della stessa attività negli anni precedenti rispetto ai quali si era verificata una contrazione di circa il 40% e tanto in ragione delle circostanze emerse a seguito dell'indagine ispettiva effettuata dalla società in base alle quali i lavoratori, durante le giornate lavorative regolarmente pagate dalla società, si dedicavano ad altre attività dando anche vita, non appena cessato il rapporto di lavoro con ad attività imprenditoriali Pt_1 in concorrenza con quella della società appellante. Assumeva, inoltre, rilievo il fatto che tutti i convenuti avevano rassegnato le dimissioni pressoché contemporaneamente in concomitanza con l'insorgenza in capo alla datrice di lavoro dei sospetti circa la loro fedeltà e diligenza e che contestualmente all'interruzione dei rapporti di lavoro degli appellati tutti gli agenti ed i procacciatori fin lì da loro coordinati avevano comunicato o comunque attuato il recesso dai loro rapporti contrattuali. Ha evidenziato, inoltre, rispetto ai rilievi in ordine alla chiusura di alcune unità locali tra il 2017 ed il 2018 per presunto abbandono della vendita porta a porta, che le unità di Modena, Venezia e Vicenza erano state chiuse contestualmente o dopo l'interruzione dei rapporti di lavoro con i resistenti, che l'unità locale di Pordenone si occupava di vendita di caldaie e condizionatori e non di contratti relativi a luce e gas e che l'unità di Palermo di via Noto era stata chiusa a dicembre 2017 per apertura a gennaio 2018 di altra sede in via Marcellini. Con il quinto motivo ha contestato la liquidazione delle spese operate dal Tribunale sulla base della presunta soccombenza.
4 6. ha rimarcato che le mansioni formalmente ed effettivamente svolte non Parte_4 rilevavano in punto violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, condotta rispetto alla quale la società non aveva allegato alcuna prova;
ha evidenziato come negli oltre sei anni di collaborazione non era mai intervenuta alcuna contestazione disciplinare o eccezione di inadempimento;
anzi la stessa richiesta risarcitoria aveva quale presupposto gli ottimi risultati raggiunti l'anno precedente (2017) non ripetutisi nel 2018. Rispetto al secondo motivo ha rilevato come il primo giudice aveva sostenuto che la mancanza di tempestività nella contestazione violava il generale principio di buona fede e correttezza in ambito contrattuale non avendo potuto il lavoratore giustificarsi in maniera puntuale. Quanto al terzo ed al quarto motivo, in punto danno, ha evidenziato come nulla fosse stato dimostrato riguardo alla negligenza dei tre lavoratori (che percepivano uno stipendio medio di 1.500,00 euro mensili) ed ai risultati cui erano tenuti in termini di vendite. La società si era limitata a produrre documentazione contabile e prospetti senza che potessero essere effettuate le opportune verifiche ai fini di causa risultando peraltro inadeguato lo strumento della prova testimoniale richiesta da controparte. Quanto al comportamento asseritamente inadempiente dei lavoratori nulla era stato provato Parte dalla società rientrando nel rischio di impresa la gestione delle risorse umane che la non aveva evidentemente saputo monitorare tanto da non cogliere il malessere tra i
[...] propri collaboratori che, dopo una riunione avvenuta tra società e dipendenti/collaboratori, si erano dimessi in massa. In ogni caso nessuna prova era stata fornita circa il nesso di causa tra condotte ed evento pregiudizievole;
le stesse indagini investigative non avevano provato alcuna significativa negligenza ed il semplice minor impegno era irrilevante essendo l'obbligazione dei lavoratori di mezzi e non di risultato;
inoltre la documentazione prodotta, in assenza di una CTU contabile, non era sufficiente a sostenere la tesi dell'appellante tenuto conto altresì che i fattori che potevano influenzare l'andamento dei ricavi e degli utili di una impresa erano molteplici mentre la statuizione di condanna alle spese del primo grado risultava rispettosa del principio di soccombenza.
7. ha dedotto la inammissibilità ex art 342 cpc del primo motivo di appello Parte_2 non essendo state indicate le circostanze da cui era derivata la violazione da parte del giudice di prime cure evidenziando, in ogni caso, come il ruolo svolto dal era Pt_2 unicamente quello di procacciatore di affari con stipula dei contratti porta a porta mentre nessun titolo di coordinamento era stato riconosciuto dall'azienda e tantomeno svolto dal lavoratore. La società appellante non aveva comunque spiegato in cosa fossero consistite le condotte poste in essere, lesive del dovere di lealtà, ribadendo come correttamente il primo giudice aveva ritenuto non probanti i dati ed i documenti prodotti dalla società in primo grado. Rispetto alla mancata contestazione disciplinare (di cui al secondo motivo) ha evidenziato come tale rilievo aveva solo contribuito a valutare il comportamento complessivo della società (che aveva iniziato la azione giudiziaria a distanza di due anni dalla fine del rapporto contrattuale) rimanendo, comunque, del tutto sfornita di prova la presunta violazione dei doveri di fedeltà e diligenza. Le dimissioni del , peraltro, trovavano giustificazione nel fatto che la società aveva Pt_2 imposto un cambiamento repentino (in poche ore) della sede da occupare ciò rendendo il rapporto di lavoro non più proseguibile. Quanto alla errata valutazione delle risultanze istruttorie (di cui al terzo motivo) ha rilevato la corretta disamina compiuta dal primo giudice tenuto conto che la società non aveva chiarito su cosa si basasse la esosa richiesta risarcitoria e dove si fosse verificato il danno presuntivamente vantato a seguito delle inesistenti violazioni da parte dei dipendenti atteso che la società aveva semplicemente effettuato una proiezione del presunto mancato
5 guadagno sulla base di schemi, privi di valore probatorio, la cui unica fonte di attendibilità era data dalle prove per testi richieste. L'azione proposta dalla risultava, dunque, completamente sfornita di prova e non Pt_1 poggiava su alcuna base logica/giuridica e correttamente il primo giudice non aveva ammesso i mezzi istruttori stante l'assenza del nesso causale nell'intero impianto della domanda priva di prova e di principi di prova. Circa l'obbligo di diligenza e l'obbligazione di mezzi cui erano tenuti i convenuti non erano state minimamente evidenziate quali condotte erano da imputare agli stessi tali da determinare la richiesta di danni avanzata e la condanna degli stessi in via solidale, peraltro inammissibili sin dall'origine e senza che fosse stato minimamente indicato quale fosse il nesso causale tra le condotte dei tre dipendenti. Le spese di lite del primo giudizio erano state correttamente liquidate dal primo giudice in applicazione dell'art. 91 cpc.
8. ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del gravame ai sensi Parte_3 dell'art. 342 e 434 c.p.c. stante la omessa specificità delle questioni e dei punti contestati nonché delle argomentazioni logico-giuridiche a censura dei capi della sentenza impugnata e la omessa indicazione delle presunte violazioni di legge. Circa il primo motivo il primo giudice aveva correttamente indicato gli elementi dai quali aveva tratto il convincimento per rigettare la domanda della società ricorrente mancando qualsiasi riscontro documentale riguardo alla dedotta attività di coordinamento dei tre lavoratori convenuti degli altri dipendenti. Ha evidenziato come la richiesta risarcitoria avanzata dalla società non trovava alcun fondamento né dall'esito delle indagini investigative private né dai documenti prodotti non emergendo alcun nesso causale tra la diminuzione degli incassi e le lamentate condotte dei dipendenti non potendosi provare o desumere la fondatezza della avversa domanda dalle declamate fatture o dalle richieste istruttorie formulate dalla società in assenza di alcun indizio probatorio del teorema difensivo postulato dall'appellante. Ha evidenziato come non era stato dimostrato un obbligo di risultato dei convenuti e pertanto alcuna contrazione di fatturato poteva essere loro imputata ed ha richiamato la sentenza impugnata laddove aveva evidenziato come il settore luce/gas era legato ai vari fattori, tra cui le dinamiche delle variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime con conseguenze dirette sul rapporto domanda/offerta dei servizi correlati. L'atto di appello risultava inammissibile ex art 342 cpc anche avuto riguardo alle istanze istruttorie, avendo reiterato quelle formulate con l'atto introduttivo di primo grado ma senza che fossero state riproposte (dopo il rigetto operato in corso di causa) in sede di udienza di discussione in primo grado in tal modo precludendosi la società la possibilità di riproporle in fase di impugnazione tenuto altresì conto che la si era limitata, in sede di appello, Pt_1 ad indicare in modo generico quelle articolate in primo grado senza specificare il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove tali istanze fossero state accolte ed omettendo di indicare nell'atto di appello quali mezzi istruttori si rendevano necessari e ciò al fine di valutare la decisività e la rilevanza delle prove non ammesse.
9. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Rispetto al rilievo di inammissibilità sollevato in via preliminare dagli appellati va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
6 Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito l'impugnazione proposta da risulta generica, non Parte_1 attacca in maniera critica, precisa e puntuale la motivazione della sentenza e non illustra né produce eventuali elementi di critica giuridica e di prova a sostegno dei motivi di appello e ripropone, sostanzialmente, le domande svolte in primo grado respinte dal Tribunale di Padova con argomentazioni complete ed esaustive che questa Corte condivide pienamente.
12. In primo luogo non vengono chiarite ed indicate le precise condotte poste in essere dai tre dipendenti ritenute oltremodo nocive per la attività ed i bilanci della società appellante;
dagli accertamenti investigativi disposti privatamente dalla società sono emersi alcuni isolati comportamenti posti in essere singolarmente dagli appellati durante l'orario lavorativo, probabilmente censurabili sotto il profilo disciplinare (chi si era recato dal commercialista, chi dal barbiere, chi in una città diversa rispetto a quella in cui doveva lavorare, chi aveva portato l'auto dal meccanico), ma che non consentono, stante la limitazione di tali condotte a isolati episodi, comunque saltuari, di attribuire ai lavoratori le rilevanti conseguenze dannose come rappresentante dalla società né di collegare a tali condotte ovvero all'inquadramento degli stessi (operatori di vendita) le rilevanti perdite economiche rivendicate. Non viene in alcun modo rappresentato, chiarito e specificato il collegamento tra tali condotte ed il danno lamentato (superiore ai 3 milioni di euro), danno che viene supportato da dati di bilanci confusi e generici (peraltro contestati dai convenuti) e da mere proiezioni di incassi e di guadagni che sarebbero venuti meno a seguito delle generiche e circoscritte condotte denunziate. Né risulta che ai lavoratori fossero mai stati attribuiti livelli minimi di risultati ovvero di fatturato da raggiungere risultando, invece, la loro obbligazione (come precisato nei singoli contratti di lavoro) solo di mezzi. Non viene nemmeno chiarito quale fosse il disegno comune dei tre convenuti che avevano portato la società a richiedere la loro condanna solidale.
13. Oltre a tali carenze, che non possono essere superate e sanate dalla prova testimoniale richiesta dalla società, non era emerso né era stato dimostrato che la attività svolta dai tre appellati fosse effettivamente quella di coordinamento operativo della rete degli agenti e dei procacciatori della società tenuto conto, altresì, dell'inquadramento degli stessi quali semplici addetti alle vendite (IV livello CCNL terziario Commercio). Non assume alcun rilievo, sul punto, senza ulteriori elementi al riguardo, la circostanza che i tre appellati abbiano comunicato le dimissioni quasi contemporaneamente come anche le dimissioni rese ancor successivamente dagli agenti e dai collaboratori della
[...]
, ciò facendo emergere, semmai, un contrasto esistente tra la società ed i propri Parte_1 dipendenti e collaboratori. Né assume rilievo (in mancanza di puntuali elementi di prova) la circostanza dedotta dalla società per cui l'attività di vendita tramite call center aveva prodotto, nel periodo in questione, fatturati crescenti mentre quella tramite rete fisica aveva ricevuto una notevole contrazione essendo tale risultato evidentemente legato alla risposta del mercato ad una tipologia di offerta rispetto ad un'altra.
7 14. Non era emersa, né le ragioni di appello hanno prospettato elementi diversi ed ulteriori, una violazione dell'obbligo di fedeltà e diligenza né comportamenti idonei ad arrecare il danno rappresentato;
né sono stati forniti elementi in base ai quali imputare agli appellati lo smantellamento e lo sfaldamento della rete di vendita degli agenti da cui era scaturita la diminuzione delle vendite nell'anno 2018 che, come pure precisato dal primo giudice, andavano evidentemente attribuite ad altri fattori e dinamiche commerciali.
15. Dunque gli elementi forniti dall'appellante a sostegno del presunto danno derivato dal comportamento dei tre dipendenti non sono affatto sufficienti a ritenere accertato il pregiudizio dedotto ed a fondare la richiesta di risarcimento.
16. Inoltre, rispetto a tale carente quadro probatorio, va anche considerata la assenza di una tempestiva contestazione (disciplinare) nei confronti dei lavoratori da parte della società (che avrebbe consentito agli stessi di rendere, quantomeno nell'immediatezza dei fatti e delle circostanze, eventuali giustificazioni o di fornire elementi che potessero fornire diverse rappresentazioni dei fatti dedotti dalla società), ciò rilevando quantomeno sotto il profilo della buona fede e correttezza nei rapporti con i propri dipendenti, nonché la tardività dell'azione giudiziaria di risarcimento proposta a distanza di due anni dalle dimissioni rese dai lavoratori.
17. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (€ 3.142.000,00) e senza la fase istruttoria e secondo le aliquote minime essendo state riproposte questioni già esaminate e decise nel giudizio di primo grado. I compensi liquidati in favore dell'appellato vanno distratti in favore dei Parte_2 procuratori costituiti anticipatari giusta richiesta in atti.
18. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascun appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 15.640,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di Pt_2
in favore dei procuratori costituiti avv. ti Antonella Petruzzi e Biagio Palumbo,
[...] dichiaratisi anticipatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
8 Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 24.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Addolorata Filosa e Marco Berto giusta mandati apposti in calce al ricorso introduttivo di primo grado ed alla comparsa di costituzione del codifensore, elettivamente domiciliata in Padova alla via Loredan 22/A (studio avv. Berto)
Appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Salvatore Spagnolo giusta Controparte_1 procura allegata alla memoria di costituzione in appello e dimessa nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirano via Barche 16;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Petruzzi e Biagio Parte_2 Palumbo, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione in appello rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alezio alla via Battisti 46;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Deborah Minicozzi ed Erika Parte_3 Delbianco, giusta procura separata allegata all'atto di appello, elettivamente domiciliato in Paduli, via Circonvallazione Carpine 6 (studio avv. Minicozzi)
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 100/2022, pubblicata in data 21.2.2022
IN PUNTO: risarcimento danni
1 Conclusioni: Per parte appellante: “”in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sezione Lavoro n. 100/2022 del 21.02.2022, accertata la violazione da parte dei signora , e Parte_4 Parte_2
dell'obbligo di fedeltà e diligenza su di loro incombente in virtù dei rapporti Parte_3 di lavoro che li legava a condannare i signori , Parte_1 Parte_4
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_2 Parte_3 conseguentemente patiti dalla ricorrente e quindi al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 3.142.000,00, o di quella diversa anche maggior somma che dovesse risultare equa e giusta, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo. Con condanna degli appellati all'integrale rifusione delle spese anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per entrambi i gradi di giudizio.””
Per l'appellato : “”Respingersi il proposto appello e confermarsi la sentenza Parte_4 di primo Grado.”” Per l'appellato “”rigetto dell'appello, per inammissibilità ed infondatezza Parte_2 dello stesso, in particolare i motivi 1 e 2 e nel merito l'integrale rigetto dello stesso e per tutte le motivazioni spiegate in atti, con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese e competenze anche del grado di appello in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari.”” Per l'appellato “”piaccia all'Adita Corte Distrettuale, contrariis reiectis, Parte_3 così provvedere: 1) Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dalla per la perpetrata violazione del dettato Parte_1 normativo di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c, per omessa specificità dei motivi e delle argomentazioni logico-giuridiche a censura dei capi della pronuncia impugnata. 2) Nel merito, comunque, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
, in quanto del tutto sfornito di valido fondamento giuridico per tutte le Parte_1 motivazioni rappresentate ex professo nel presente atto, con conferma integrale della Sentenza n. 100/2022del 21/02/2022, pubblicata in pari data e notificata in data 22/02/2022, emessa dal Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - GDL Dott. Maurizio Pascali che ha deciso il procedimento rubricato al N.R.G. 2077/2020. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario, spese generali nonché IVA e CPA come per legge del grado di gravame.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Padova ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità Parte_1 degli ex dipendenti , e per violazione del dovere di fedeltà e diligenza Pt_5 Pt_2 Pt_3 nella prestazione lavorativa ed il risarcimento per il danno patito nella misura di € 3.142.000,00, condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
2. Il primo giudice ha rilevato come dagli atti allegati ed in particolare l'esito delle indagini investigative private svolte dalla società datrice di lavoro nonché dalle allegazioni documentali della stessa, non emergeva alcun nesso causale tra la paventata diminuzione di incassi a bilancio e l'attività posta in essere dai convenuti. La domanda proposta, peraltro, risultava generica ed indeterminata non essendo state indicate le precise condotte poste in essere dai dipendenti né provato ovvero offerto di provare l'esistenza di un disegno comune ai tre convenuti che potesse aver causato il mancato fatturato dedotto in ricorso mentre i capitoli di prova richiesti sul punto non offrivano circostanze concrete per provare l'esistenza di un nesso causale.
2 2.1 Ha evidenziato, altresì, che nessuna contestazione disciplinare risultava essere stata mossa preventivamente agli intimati (mossa peraltro in maniera generica solo successivamente e in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali e tali da impedire l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra condotta ed asserito danno) e che non rispondeva al vero che i tre dipendenti convenuti si occupassero del coordinamento operativo della rete degli agenti e procacciatori porta a porta non prevedendo il livello di inquadramento professionale degli stessi (quarto) alcuna attività di coordinamento valendo ciò tanto più per il denunciato sfaldamento della rete dei venditori porta a porta concomitante o conseguente alle rassegnate dimissioni dei convenuti.
2.2 Alcuna violazione dell'obbligo di fedeltà era rilevabile nel comportamento dei convenuti tenuto conto che l'obbligazione lavorativa dedotta nei contratti di lavoro subordinato nel periodo di causa era una obbligazione di mezzi senza alcuna possibilità di imputare ai dipendenti la mancata realizzazione di risultati (mancata stipula di contratti luce/gas e conseguente mancato guadagno) connessi, invece, ad evenienze multifattoriali di mercato e non certo all'attività di singoli individui. Nello specifico settore lavorativo della società, peraltro, il mercato era soggetto alle dinamiche delle variazioni dei prezzi delle materie prime con conseguenze dirette sul rapporto domanda/offerta dei servizi correlati. Inoltre, la lettura diametralmente opposta dei bilanci fatta dai convenuti, dimostrava l'impossibilità di imputare perdite asseritamente così rilevanti all'azione di semplici operatori. La contingenza economica e di mercato appariva verosimilmente essere la causa dei dedotti scostamenti di bilancio, mentre restavano sullo sfondo i rapporti interpersonali tra amministratore della società e lavoratori convenuti incrinatisi a tal punto da determinare la cessazione dei rapporti di lavoro.,
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con cinque motivi. Parte_1 Gli appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società appellante, richiamate le vicende in fatto ed i principi regolatori dell'obbligo di diligenza e di fedeltà del prestatore di lavoro ex art 2104 e 2105 cc, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto rilevante il formale inquadramento dei lavoratori (4° livello del CCNL terziario commercio) per escludere qualsiasi responsabilità degli stessi (sul presupposto che le mansioni contenute nel predetto livello non prevedevano alcuna attività di coordinamento di altri lavoratori ma consideravano unicamente compiti operativi tipici dell'addetto alle vendite). Si trattava, dunque, di motivazione meramente apparente ed inconsistente rilevando, ai fini di causa, le mansioni concretamente e di fatto affidate ai lavoratori (coordinamento del personale) e nemmeno specificamente contestate dai medesimi e non già quelle previste nella declaratoria pattizia. Con il secondo motivo ha contestato la decisione di prime cure avuto riguardo alla irrilevanza della mancata contestazione disciplinare delle condotte tenute dai lavoratori convenuti evidenziando come il mancato esercizio dell'azione disciplinare non inibiva certamente al datore di lavoro il diritto di richiedere ai propri dipendenti il risarcimento dei
3 danni subìti a causa dell'inadempimento degli obblighi lavorativi che sugli stessi incombono. La società aveva potuto apprendere di parte degli elementi che avevano palesato le condotte degli odierni appellati solo a fine settembre 2018 e cioè dopo le dimissioni rese dal Pt_4 (19.9.2018) e dal (24.9.2018) e pressochè contestualmente a quelle del Pt_2 Pt_3 (1.10.2018) ciò dimostrando come i lavoratori in questione stavano scappando in tutta fretta da una situazione che all'evidenza si stava per loro pian piano compromettendo;
tanto aveva impedito di contestare per tempo agli stessi le circostanze emerse in seguito alle indagini difensive svolte dalla società. Con il terzo motivo ha lamentato la errata valutazione degli atti di causa da cui emergeva Parte Parte che l'attività di agenzia di commercio per ra solo una delle varie attività svolte da e che tale attività veniva svolta tramite rete fisica di agenti e procacciatori e tramite call
[...] center;
nel caso di specie, quella svolta tramite call center aveva prodotto, nel periodo in questione, fatturati sempre crescenti mentre quella tramite agenti, rimessa al coordinamento dei resistenti, aveva ricevuto una macroscopica contrazione. Tale parziale contrazione non poteva certamente evincersi dai bilanci della società ma poteva agevolmente desumersi dalle fatture e dai documenti contrattuali prodotti rispetto ai quali aveva chiesto conferma testimoniale.
rilevato sin dal maggio 2018 il preoccupante andamento dei dati di fatturato nella Pt_1 specifica attività rimessa al coordinamento dei tre appellati e dopo aver cercato inutilmente di attuare gli opportuni interventi correttivi, perdurando la negatività dell'attività di promozione delle vendite dei vari prodotti e servizi con riferimento agli obiettivi che erano stati assegnati ai lavoratori, aveva deciso di svolgere un'indagine investigativa dalla quale era emerso che i tre lavoratori durante il loro orario di lavoro si dedicavano ad altro (chi andava dal commercialista, chi dal barbiere, chi in una città diversa rispetto a quella in cui doveva lavorare, chi portava l'auto dal meccanico, ecc) circostanze sostanzialmente ammesse dagli stessi lavoratori. Ha insistito, pertanto, che qualora non fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti per affermare una responsabilità solidale dei tre lavoratori, comunque andava valutata ed affermata l'autonoma responsabilità di ognuno di loro. Con il quarto motivo ha rimarcato l'obbligo di diligenza e l'obbligazione di mezzi cui erano tenuti i lavoratori coinvolti in ragione dei risultati che quegli stessi lavoratori avevano raggiunto nello svolgimento della stessa attività negli anni precedenti rispetto ai quali si era verificata una contrazione di circa il 40% e tanto in ragione delle circostanze emerse a seguito dell'indagine ispettiva effettuata dalla società in base alle quali i lavoratori, durante le giornate lavorative regolarmente pagate dalla società, si dedicavano ad altre attività dando anche vita, non appena cessato il rapporto di lavoro con ad attività imprenditoriali Pt_1 in concorrenza con quella della società appellante. Assumeva, inoltre, rilievo il fatto che tutti i convenuti avevano rassegnato le dimissioni pressoché contemporaneamente in concomitanza con l'insorgenza in capo alla datrice di lavoro dei sospetti circa la loro fedeltà e diligenza e che contestualmente all'interruzione dei rapporti di lavoro degli appellati tutti gli agenti ed i procacciatori fin lì da loro coordinati avevano comunicato o comunque attuato il recesso dai loro rapporti contrattuali. Ha evidenziato, inoltre, rispetto ai rilievi in ordine alla chiusura di alcune unità locali tra il 2017 ed il 2018 per presunto abbandono della vendita porta a porta, che le unità di Modena, Venezia e Vicenza erano state chiuse contestualmente o dopo l'interruzione dei rapporti di lavoro con i resistenti, che l'unità locale di Pordenone si occupava di vendita di caldaie e condizionatori e non di contratti relativi a luce e gas e che l'unità di Palermo di via Noto era stata chiusa a dicembre 2017 per apertura a gennaio 2018 di altra sede in via Marcellini. Con il quinto motivo ha contestato la liquidazione delle spese operate dal Tribunale sulla base della presunta soccombenza.
4 6. ha rimarcato che le mansioni formalmente ed effettivamente svolte non Parte_4 rilevavano in punto violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, condotta rispetto alla quale la società non aveva allegato alcuna prova;
ha evidenziato come negli oltre sei anni di collaborazione non era mai intervenuta alcuna contestazione disciplinare o eccezione di inadempimento;
anzi la stessa richiesta risarcitoria aveva quale presupposto gli ottimi risultati raggiunti l'anno precedente (2017) non ripetutisi nel 2018. Rispetto al secondo motivo ha rilevato come il primo giudice aveva sostenuto che la mancanza di tempestività nella contestazione violava il generale principio di buona fede e correttezza in ambito contrattuale non avendo potuto il lavoratore giustificarsi in maniera puntuale. Quanto al terzo ed al quarto motivo, in punto danno, ha evidenziato come nulla fosse stato dimostrato riguardo alla negligenza dei tre lavoratori (che percepivano uno stipendio medio di 1.500,00 euro mensili) ed ai risultati cui erano tenuti in termini di vendite. La società si era limitata a produrre documentazione contabile e prospetti senza che potessero essere effettuate le opportune verifiche ai fini di causa risultando peraltro inadeguato lo strumento della prova testimoniale richiesta da controparte. Quanto al comportamento asseritamente inadempiente dei lavoratori nulla era stato provato Parte dalla società rientrando nel rischio di impresa la gestione delle risorse umane che la non aveva evidentemente saputo monitorare tanto da non cogliere il malessere tra i
[...] propri collaboratori che, dopo una riunione avvenuta tra società e dipendenti/collaboratori, si erano dimessi in massa. In ogni caso nessuna prova era stata fornita circa il nesso di causa tra condotte ed evento pregiudizievole;
le stesse indagini investigative non avevano provato alcuna significativa negligenza ed il semplice minor impegno era irrilevante essendo l'obbligazione dei lavoratori di mezzi e non di risultato;
inoltre la documentazione prodotta, in assenza di una CTU contabile, non era sufficiente a sostenere la tesi dell'appellante tenuto conto altresì che i fattori che potevano influenzare l'andamento dei ricavi e degli utili di una impresa erano molteplici mentre la statuizione di condanna alle spese del primo grado risultava rispettosa del principio di soccombenza.
7. ha dedotto la inammissibilità ex art 342 cpc del primo motivo di appello Parte_2 non essendo state indicate le circostanze da cui era derivata la violazione da parte del giudice di prime cure evidenziando, in ogni caso, come il ruolo svolto dal era Pt_2 unicamente quello di procacciatore di affari con stipula dei contratti porta a porta mentre nessun titolo di coordinamento era stato riconosciuto dall'azienda e tantomeno svolto dal lavoratore. La società appellante non aveva comunque spiegato in cosa fossero consistite le condotte poste in essere, lesive del dovere di lealtà, ribadendo come correttamente il primo giudice aveva ritenuto non probanti i dati ed i documenti prodotti dalla società in primo grado. Rispetto alla mancata contestazione disciplinare (di cui al secondo motivo) ha evidenziato come tale rilievo aveva solo contribuito a valutare il comportamento complessivo della società (che aveva iniziato la azione giudiziaria a distanza di due anni dalla fine del rapporto contrattuale) rimanendo, comunque, del tutto sfornita di prova la presunta violazione dei doveri di fedeltà e diligenza. Le dimissioni del , peraltro, trovavano giustificazione nel fatto che la società aveva Pt_2 imposto un cambiamento repentino (in poche ore) della sede da occupare ciò rendendo il rapporto di lavoro non più proseguibile. Quanto alla errata valutazione delle risultanze istruttorie (di cui al terzo motivo) ha rilevato la corretta disamina compiuta dal primo giudice tenuto conto che la società non aveva chiarito su cosa si basasse la esosa richiesta risarcitoria e dove si fosse verificato il danno presuntivamente vantato a seguito delle inesistenti violazioni da parte dei dipendenti atteso che la società aveva semplicemente effettuato una proiezione del presunto mancato
5 guadagno sulla base di schemi, privi di valore probatorio, la cui unica fonte di attendibilità era data dalle prove per testi richieste. L'azione proposta dalla risultava, dunque, completamente sfornita di prova e non Pt_1 poggiava su alcuna base logica/giuridica e correttamente il primo giudice non aveva ammesso i mezzi istruttori stante l'assenza del nesso causale nell'intero impianto della domanda priva di prova e di principi di prova. Circa l'obbligo di diligenza e l'obbligazione di mezzi cui erano tenuti i convenuti non erano state minimamente evidenziate quali condotte erano da imputare agli stessi tali da determinare la richiesta di danni avanzata e la condanna degli stessi in via solidale, peraltro inammissibili sin dall'origine e senza che fosse stato minimamente indicato quale fosse il nesso causale tra le condotte dei tre dipendenti. Le spese di lite del primo giudizio erano state correttamente liquidate dal primo giudice in applicazione dell'art. 91 cpc.
8. ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del gravame ai sensi Parte_3 dell'art. 342 e 434 c.p.c. stante la omessa specificità delle questioni e dei punti contestati nonché delle argomentazioni logico-giuridiche a censura dei capi della sentenza impugnata e la omessa indicazione delle presunte violazioni di legge. Circa il primo motivo il primo giudice aveva correttamente indicato gli elementi dai quali aveva tratto il convincimento per rigettare la domanda della società ricorrente mancando qualsiasi riscontro documentale riguardo alla dedotta attività di coordinamento dei tre lavoratori convenuti degli altri dipendenti. Ha evidenziato come la richiesta risarcitoria avanzata dalla società non trovava alcun fondamento né dall'esito delle indagini investigative private né dai documenti prodotti non emergendo alcun nesso causale tra la diminuzione degli incassi e le lamentate condotte dei dipendenti non potendosi provare o desumere la fondatezza della avversa domanda dalle declamate fatture o dalle richieste istruttorie formulate dalla società in assenza di alcun indizio probatorio del teorema difensivo postulato dall'appellante. Ha evidenziato come non era stato dimostrato un obbligo di risultato dei convenuti e pertanto alcuna contrazione di fatturato poteva essere loro imputata ed ha richiamato la sentenza impugnata laddove aveva evidenziato come il settore luce/gas era legato ai vari fattori, tra cui le dinamiche delle variazioni dei prezzi di mercato delle materie prime con conseguenze dirette sul rapporto domanda/offerta dei servizi correlati. L'atto di appello risultava inammissibile ex art 342 cpc anche avuto riguardo alle istanze istruttorie, avendo reiterato quelle formulate con l'atto introduttivo di primo grado ma senza che fossero state riproposte (dopo il rigetto operato in corso di causa) in sede di udienza di discussione in primo grado in tal modo precludendosi la società la possibilità di riproporle in fase di impugnazione tenuto altresì conto che la si era limitata, in sede di appello, Pt_1 ad indicare in modo generico quelle articolate in primo grado senza specificare il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove tali istanze fossero state accolte ed omettendo di indicare nell'atto di appello quali mezzi istruttori si rendevano necessari e ciò al fine di valutare la decisività e la rilevanza delle prove non ammesse.
9. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Rispetto al rilievo di inammissibilità sollevato in via preliminare dagli appellati va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare.
6 Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
11. Nel merito l'impugnazione proposta da risulta generica, non Parte_1 attacca in maniera critica, precisa e puntuale la motivazione della sentenza e non illustra né produce eventuali elementi di critica giuridica e di prova a sostegno dei motivi di appello e ripropone, sostanzialmente, le domande svolte in primo grado respinte dal Tribunale di Padova con argomentazioni complete ed esaustive che questa Corte condivide pienamente.
12. In primo luogo non vengono chiarite ed indicate le precise condotte poste in essere dai tre dipendenti ritenute oltremodo nocive per la attività ed i bilanci della società appellante;
dagli accertamenti investigativi disposti privatamente dalla società sono emersi alcuni isolati comportamenti posti in essere singolarmente dagli appellati durante l'orario lavorativo, probabilmente censurabili sotto il profilo disciplinare (chi si era recato dal commercialista, chi dal barbiere, chi in una città diversa rispetto a quella in cui doveva lavorare, chi aveva portato l'auto dal meccanico), ma che non consentono, stante la limitazione di tali condotte a isolati episodi, comunque saltuari, di attribuire ai lavoratori le rilevanti conseguenze dannose come rappresentante dalla società né di collegare a tali condotte ovvero all'inquadramento degli stessi (operatori di vendita) le rilevanti perdite economiche rivendicate. Non viene in alcun modo rappresentato, chiarito e specificato il collegamento tra tali condotte ed il danno lamentato (superiore ai 3 milioni di euro), danno che viene supportato da dati di bilanci confusi e generici (peraltro contestati dai convenuti) e da mere proiezioni di incassi e di guadagni che sarebbero venuti meno a seguito delle generiche e circoscritte condotte denunziate. Né risulta che ai lavoratori fossero mai stati attribuiti livelli minimi di risultati ovvero di fatturato da raggiungere risultando, invece, la loro obbligazione (come precisato nei singoli contratti di lavoro) solo di mezzi. Non viene nemmeno chiarito quale fosse il disegno comune dei tre convenuti che avevano portato la società a richiedere la loro condanna solidale.
13. Oltre a tali carenze, che non possono essere superate e sanate dalla prova testimoniale richiesta dalla società, non era emerso né era stato dimostrato che la attività svolta dai tre appellati fosse effettivamente quella di coordinamento operativo della rete degli agenti e dei procacciatori della società tenuto conto, altresì, dell'inquadramento degli stessi quali semplici addetti alle vendite (IV livello CCNL terziario Commercio). Non assume alcun rilievo, sul punto, senza ulteriori elementi al riguardo, la circostanza che i tre appellati abbiano comunicato le dimissioni quasi contemporaneamente come anche le dimissioni rese ancor successivamente dagli agenti e dai collaboratori della
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, ciò facendo emergere, semmai, un contrasto esistente tra la società ed i propri Parte_1 dipendenti e collaboratori. Né assume rilievo (in mancanza di puntuali elementi di prova) la circostanza dedotta dalla società per cui l'attività di vendita tramite call center aveva prodotto, nel periodo in questione, fatturati crescenti mentre quella tramite rete fisica aveva ricevuto una notevole contrazione essendo tale risultato evidentemente legato alla risposta del mercato ad una tipologia di offerta rispetto ad un'altra.
7 14. Non era emersa, né le ragioni di appello hanno prospettato elementi diversi ed ulteriori, una violazione dell'obbligo di fedeltà e diligenza né comportamenti idonei ad arrecare il danno rappresentato;
né sono stati forniti elementi in base ai quali imputare agli appellati lo smantellamento e lo sfaldamento della rete di vendita degli agenti da cui era scaturita la diminuzione delle vendite nell'anno 2018 che, come pure precisato dal primo giudice, andavano evidentemente attribuite ad altri fattori e dinamiche commerciali.
15. Dunque gli elementi forniti dall'appellante a sostegno del presunto danno derivato dal comportamento dei tre dipendenti non sono affatto sufficienti a ritenere accertato il pregiudizio dedotto ed a fondare la richiesta di risarcimento.
16. Inoltre, rispetto a tale carente quadro probatorio, va anche considerata la assenza di una tempestiva contestazione (disciplinare) nei confronti dei lavoratori da parte della società (che avrebbe consentito agli stessi di rendere, quantomeno nell'immediatezza dei fatti e delle circostanze, eventuali giustificazioni o di fornire elementi che potessero fornire diverse rappresentazioni dei fatti dedotti dalla società), ciò rilevando quantomeno sotto il profilo della buona fede e correttezza nei rapporti con i propri dipendenti, nonché la tardività dell'azione giudiziaria di risarcimento proposta a distanza di due anni dalle dimissioni rese dai lavoratori.
17. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (€ 3.142.000,00) e senza la fase istruttoria e secondo le aliquote minime essendo state riproposte questioni già esaminate e decise nel giudizio di primo grado. I compensi liquidati in favore dell'appellato vanno distratti in favore dei Parte_2 procuratori costituiti anticipatari giusta richiesta in atti.
18. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascun appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 15.640,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di Pt_2
in favore dei procuratori costituiti avv. ti Antonella Petruzzi e Biagio Palumbo,
[...] dichiaratisi anticipatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
8 Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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