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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 17/11/1959 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17/01/2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dalla data della domanda amministrativa del
14.6.2021, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord e notificata all' in data 20.10.2023. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei dell'assegno di invalidità civile, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 3.4.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle note di parte ricorrente.
1 CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , non costituito malgrado la rituale notifica del ricorso.
Nel merito, la domanda è fondata.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa del 14.6.2021 è stata accertata con la sentenza versata in atti, in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU nel precedente giudizio.
CP_ L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' la predetta sentenza e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socioeconomici il ricorrente ha prodotto certificazione reddituale attestante la sussistenza del requisito reddituale per usufruire della prestazione in esame fin dalla data della domanda amministrativa (v. certificato reddituale rilasciato dall' Agenzia delle Entrate, in atti).
L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver CP_1
provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa o della sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socioeconomici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa o in una sentenza deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di
AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di
2 pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha provato di aver notificato all' , unitamente alla CP_1
sentenza, il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della
CP_ prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che la sentenza è stata regolarmente notificata all' e che il ricorrente ha documentato di aver inviato all' anche il modello AP70, la domanda va CP_2
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile dal 1.07.2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 14.6.2021), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati,
CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' , che ha scelto di restare contumace. CP_ L' va, quindi, condannato a liquidare al ricorrente, ove non vi avvia già provveduto, i ratei dell'assegno di invalidità civile maturati nel periodo di dedotto inadempimento, per un importo complessivo pari ad euro 9.316,95, oltre interessi legali.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 9.316,95, a titolo di ratei di assegno di invalidità civile a far data dal 1.07.2021, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
3 Aversa, 03/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 678/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 17/11/1959 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17/01/2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno di invalidità civile e CP_1
non corrisposti per il periodo decorrente dalla data della domanda amministrativa del
14.6.2021, sulla base della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord e notificata all' in data 20.10.2023. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei dell'assegno di invalidità civile, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
Rinviata la causa per la discussione all'udienza del 3.4.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle note di parte ricorrente.
1 CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' , non costituito malgrado la rituale notifica del ricorso.
Nel merito, la domanda è fondata.
La sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa del 14.6.2021 è stata accertata con la sentenza versata in atti, in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU nel precedente giudizio.
CP_ L'istante ha dedotto e provato di aver notificato all' la predetta sentenza e di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socioeconomici il ricorrente ha prodotto certificazione reddituale attestante la sussistenza del requisito reddituale per usufruire della prestazione in esame fin dalla data della domanda amministrativa (v. certificato reddituale rilasciato dall' Agenzia delle Entrate, in atti).
L' , al contrario, non ha provato – scegliendo di restare contumace - di aver CP_1
provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa o della sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socioeconomici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa o in una sentenza deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di
AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di
2 pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo, tra cui quello relativo alle predette circostanze.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha provato di aver notificato all' , unitamente alla CP_1
sentenza, il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della
CP_ prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che la sentenza è stata regolarmente notificata all' e che il ricorrente ha documentato di aver inviato all' anche il modello AP70, la domanda va CP_2
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di assegno di invalidità civile dal 1.07.2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 14.6.2021), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati,
CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' , che ha scelto di restare contumace. CP_ L' va, quindi, condannato a liquidare al ricorrente, ove non vi avvia già provveduto, i ratei dell'assegno di invalidità civile maturati nel periodo di dedotto inadempimento, per un importo complessivo pari ad euro 9.316,95, oltre interessi legali.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 9.316,95, a titolo di ratei di assegno di invalidità civile a far data dal 1.07.2021, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
3 Aversa, 03/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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