Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8113
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Sentenza 19 settembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice estensore Dott. Gabriele Montefusco. Le parti in causa hanno presentato un reclamo ex art. 630 c.p.c. contro un'ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva, sostenendo che il termine per l'iscrizione a ruolo del pignoramento fosse soggetto a sospensione feriale. La reclamante ha argomentato che, in virtù della L. 742/1969, il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1° al 31 agosto, e che tale sospensione si applica anche al caso in esame.

Il Giudice ha accolto il reclamo, evidenziando che la sospensione feriale non si applica alle procedure esecutive, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Ha quindi ritenuto che l'iscrizione a ruolo del pignoramento, avvenuta il 24/09/2021, fosse tempestiva, poiché il termine era iniziato solo dopo la sospensione. Di conseguenza, ha revocato l'ordinanza di estinzione, riservando al Giudice dell'esecuzione ogni provvedimento necessario per la prosecuzione della procedura. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla natura del procedimento e dall'errore di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8113
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 8113
    Data del deposito : 19 settembre 2025

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