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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Roberto Peluso Presidente dott.ssa Maria Luisa Buono Giudice dott. Gabriele Montefusco Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 25721/2024 R.G., vertente TRA c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP), Via Fontevivo n. 21/N RECLAMANTE E
, c.f. CP_1 C.F._1
RECLAMATO - CONTUMACE NONCHÉ
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t.
- CONTUMACE Controparte_3
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in forza di D.I. n. 693/2020 del g.d.p. di Napoli, notificò atto di Parte_1 precetto il 19/06/2021 e successivo atto di pignoramento presso terzi il 28/07/2021 nei confronti dell'esecutato sig. e del terzo CP_1 Controparte_2
La procedura esecutiva fu iscritta a ruolo in data 24/09/2021 con n. R.G.E. 11985/2021 e, dopo alcune udienze, per ottenere precisazioni sula dichiarazione del terzo e da ultimo per consentire al debitore di presentare opposizione ex art. 650 c.p.c., il G.E. pronunciò ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento in data 13/11/2024 (comunicata in data 14/11/2024). Il provvedimento è così motivato: rilevato che il creditore ha curato la iscrizione a ruolo telematico del pignoramento presso terzi in data 24 09 2021 il termine di 30 gg consentitogli CP_4 dalle disposizioni di legge, tenuto conto della data di consegna dell'atto di pignoramento originale da
pagina 1 di 2 parte dell'ufficiale giudiziario (06 08 2021) e che non si applica la sospensione feriale dei termini nel processo di esecuzione. La reclamante ha, quindi, impugnato l'ordinanza di estinzione, deducendone l'erroneità, in forza di un unico motivo, rappresentando che il termine di iscrizione a ruolo è soggetto a sospensione feriale. A seguito di rituale notifica dei decreti del 6/12/2024 e 27/05/2025, i resistenti non si sono costituiti. Il reclamo è fondato. Ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ai sensi dell'art. 3, in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile. Tra le altre controversie che l'art. 92 elenca, vi sono i procedimenti cautelari nonchè di opposizione all'esecuzione. Ivi non figurano le procedure esecutive e la non applicabilità del regime di sospensione feriale è confermata dalla Suprema Corte ancora di recente (cfr. ord. 13979/2022, secondo cui il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata). Nella specie, l'atto di pignoramento è stato restituito al creditore dall'ufficiale giudiziario il 6/08/2021 e l'inizio del termine era differito al 1/09/2021, sicchè è tempestiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento avvenuta il 24/09/2021. Ne consegue che la declaratoria di estinzione, ai sensi della predetta norma, non può ritenersi giustificata e, dunque, l'ordinanza di estinzione impugnata va revocata. La natura del procedimento e l'errore di valutazione che prescinde dalla condotta delle parti resistenti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza del 13/11/2024, con cui il Giudice dell'esecuzione, nella procedura R.G.E. p/t n.11985/2021, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione dell'esecuzione;
- riserva al Giudice dell'esecuzione ogni provvedimento necessario alla prosecuzione della menzionata procedura esecutiva;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Gabriele Montefusco Dott. Roberto Peluso pagina 2 di 2
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP), Via Fontevivo n. 21/N RECLAMANTE E
, c.f. CP_1 C.F._1
RECLAMATO - CONTUMACE NONCHÉ
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t.
- CONTUMACE Controparte_3
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in forza di D.I. n. 693/2020 del g.d.p. di Napoli, notificò atto di Parte_1 precetto il 19/06/2021 e successivo atto di pignoramento presso terzi il 28/07/2021 nei confronti dell'esecutato sig. e del terzo CP_1 Controparte_2
La procedura esecutiva fu iscritta a ruolo in data 24/09/2021 con n. R.G.E. 11985/2021 e, dopo alcune udienze, per ottenere precisazioni sula dichiarazione del terzo e da ultimo per consentire al debitore di presentare opposizione ex art. 650 c.p.c., il G.E. pronunciò ordinanza di estinzione della procedura esecutiva per inefficacia del pignoramento in data 13/11/2024 (comunicata in data 14/11/2024). Il provvedimento è così motivato: rilevato che il creditore ha curato la iscrizione a ruolo telematico del pignoramento presso terzi in data 24 09 2021 il termine di 30 gg consentitogli CP_4 dalle disposizioni di legge, tenuto conto della data di consegna dell'atto di pignoramento originale da
pagina 1 di 2 parte dell'ufficiale giudiziario (06 08 2021) e che non si applica la sospensione feriale dei termini nel processo di esecuzione. La reclamante ha, quindi, impugnato l'ordinanza di estinzione, deducendone l'erroneità, in forza di un unico motivo, rappresentando che il termine di iscrizione a ruolo è soggetto a sospensione feriale. A seguito di rituale notifica dei decreti del 6/12/2024 e 27/05/2025, i resistenti non si sono costituiti. Il reclamo è fondato. Ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ai sensi dell'art. 3, in materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile. Tra le altre controversie che l'art. 92 elenca, vi sono i procedimenti cautelari nonchè di opposizione all'esecuzione. Ivi non figurano le procedure esecutive e la non applicabilità del regime di sospensione feriale è confermata dalla Suprema Corte ancora di recente (cfr. ord. 13979/2022, secondo cui il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata). Nella specie, l'atto di pignoramento è stato restituito al creditore dall'ufficiale giudiziario il 6/08/2021 e l'inizio del termine era differito al 1/09/2021, sicchè è tempestiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento avvenuta il 24/09/2021. Ne consegue che la declaratoria di estinzione, ai sensi della predetta norma, non può ritenersi giustificata e, dunque, l'ordinanza di estinzione impugnata va revocata. La natura del procedimento e l'errore di valutazione che prescinde dalla condotta delle parti resistenti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza del 13/11/2024, con cui il Giudice dell'esecuzione, nella procedura R.G.E. p/t n.11985/2021, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione dell'esecuzione;
- riserva al Giudice dell'esecuzione ogni provvedimento necessario alla prosecuzione della menzionata procedura esecutiva;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Gabriele Montefusco Dott. Roberto Peluso pagina 2 di 2