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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1225/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QU BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4741/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante – società SO.G.E.T.,, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 329/01/24 – pubblicata in data 13.05.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani ha accolto il ricorso, proposto dalla società Resistente_1 Srl, rappresentata e difesa come in atti, avverso l'avviso di accertamento TARI n. 4072292220000450679 per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 ed altri, sostenendone l'illegittimità, ritenendo la decadenza per l'anno di imposta 2016 e la non assoggettabilità all'imposta degli immobili industriali poiché producenti esclusivamente rifiuti speciali,
La società – originaria ricorrente si è costituita nel presente grado di giudizio, successivamente depositando breve memoria.
2.- All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La C.G.T. di primo di Trapani ha accolto il ricorso, così statuendo: “Il ricorso è fondato.
Non fondata è l'eccezione di decadenza per l'anno 2016.
Com'è noto l'art. 67 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vanno ricompresi anche i Comuni.
Pertanto risulta tempestiva la notifica effettuata il 22.3.2022 a mezzo pec.
Nel merito si rileva la fondatezza dei motivi di ricorso relativamente alla intassabilità delle aree ove si producono rifiuti speciali.
A mente dell'art 14 comma 10 del d.l. n. 201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto della parte di essa ove di si formano di regola rifiuti speciali. Dalla documentazione in atti risulta che i locali oggetto della tassazione ove si svolge attività industriale non può essere assoggettata alla disciplina della Tari in quanto produce “di regola” solo rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione o inseriti nel ciclo di produzione degli stessi rifiuti speciali in quanto aree ove, per caratteristica strutturale e per destinazione si formano solo rifiuti speciali, tossici o nocivi.
Parte ricorrente a comprova della insussistenza del presupposto impositivo e di quanto asserito produce contratti, convenzioni e fatture per lo smaltimento a proprie spese di tutti i rifiuti speciali. Documentazione non contestata dal resistente. Conseguentemente il ricorrente ha diritto all'esclusione dalla Tari per l'insussistenza dei presupposti impositivi.
Per la complessità della materia trattata si compensano le spese di lite”.
5.- Il Collegio condivide pienamente, facendola propria la suddetta motivazione, non essendo state apportate dalla società appellante adeguate e specifiche argomentazioni, finalizzate a confutare, in punto di fatto e/o di diritto, le predette statuizioni.
6.- Una sola precisazione si intende formulare in ordine all'annualità d'imposta 2016, benché la società appellata, nel concludere per la conferma della decisione impugnata da controparte, abbia, in buona sostanza, prestato acquiescenza in ordine a quanto statuito dai primi Giudici, là dove hanno statuito che
“Non fondata è l'eccezione di decadenza per l'anno 2016”.
Al riguardo, infatti, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 21765 resa dalla Sezione Tributaria e pubblicata in data 29 luglio 2025, ha statuito che “2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 - 01).
3. Orbene nella fattispecie il termine decadenziale veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicchè la spedizione del 25 marzo 2021, sulla scorta dei cennati principi, era tempestiva”. 7.- Decidendo, dunque, nel merito la presente controversia (assorbite le diverse eccezioni di inammissibilità, formulate dalla società appellata), per le considerazioni sopra espresse, l'appello della società appellante deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della società appellata, come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, Sezione XIX, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.000,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, addì 16 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI SA QU
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QU BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4741/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 329/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4072292220000450679 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 644/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'appellante – società SO.G.E.T.,, rappresentata e difesa come in atti, impugna la sentenza n. 329/01/24 – pubblicata in data 13.05.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani ha accolto il ricorso, proposto dalla società Resistente_1 Srl, rappresentata e difesa come in atti, avverso l'avviso di accertamento TARI n. 4072292220000450679 per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 ed altri, sostenendone l'illegittimità, ritenendo la decadenza per l'anno di imposta 2016 e la non assoggettabilità all'imposta degli immobili industriali poiché producenti esclusivamente rifiuti speciali,
La società – originaria ricorrente si è costituita nel presente grado di giudizio, successivamente depositando breve memoria.
2.- All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
4.- La C.G.T. di primo di Trapani ha accolto il ricorso, così statuendo: “Il ricorso è fondato.
Non fondata è l'eccezione di decadenza per l'anno 2016.
Com'è noto l'art. 67 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), ha sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vanno ricompresi anche i Comuni.
Pertanto risulta tempestiva la notifica effettuata il 22.3.2022 a mezzo pec.
Nel merito si rileva la fondatezza dei motivi di ricorso relativamente alla intassabilità delle aree ove si producono rifiuti speciali.
A mente dell'art 14 comma 10 del d.l. n. 201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto della parte di essa ove di si formano di regola rifiuti speciali. Dalla documentazione in atti risulta che i locali oggetto della tassazione ove si svolge attività industriale non può essere assoggettata alla disciplina della Tari in quanto produce “di regola” solo rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione o inseriti nel ciclo di produzione degli stessi rifiuti speciali in quanto aree ove, per caratteristica strutturale e per destinazione si formano solo rifiuti speciali, tossici o nocivi.
Parte ricorrente a comprova della insussistenza del presupposto impositivo e di quanto asserito produce contratti, convenzioni e fatture per lo smaltimento a proprie spese di tutti i rifiuti speciali. Documentazione non contestata dal resistente. Conseguentemente il ricorrente ha diritto all'esclusione dalla Tari per l'insussistenza dei presupposti impositivi.
Per la complessità della materia trattata si compensano le spese di lite”.
5.- Il Collegio condivide pienamente, facendola propria la suddetta motivazione, non essendo state apportate dalla società appellante adeguate e specifiche argomentazioni, finalizzate a confutare, in punto di fatto e/o di diritto, le predette statuizioni.
6.- Una sola precisazione si intende formulare in ordine all'annualità d'imposta 2016, benché la società appellata, nel concludere per la conferma della decisione impugnata da controparte, abbia, in buona sostanza, prestato acquiescenza in ordine a quanto statuito dai primi Giudici, là dove hanno statuito che
“Non fondata è l'eccezione di decadenza per l'anno 2016”.
Al riguardo, infatti, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 21765 resa dalla Sezione Tributaria e pubblicata in data 29 luglio 2025, ha statuito che “2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest'ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.).
2.3. Ed, ancora, ai sensi dell'art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
e detta sospensione, - che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, - si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione;
detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine.
2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid). (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 - 01).
3. Orbene nella fattispecie il termine decadenziale veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicchè la spedizione del 25 marzo 2021, sulla scorta dei cennati principi, era tempestiva”. 7.- Decidendo, dunque, nel merito la presente controversia (assorbite le diverse eccezioni di inammissibilità, formulate dalla società appellata), per le considerazioni sopra espresse, l'appello della società appellante deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
8.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore della società appellata, come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, Sezione XIX, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 6.000,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Palermo, addì 16 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
UG MIRABELLI SA QU