Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 1225
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza per l'anno 2016

    La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica effettuata in data 22.3.2022 a mezzo PEC, in considerazione della sospensione dei termini di accertamento disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020) per il periodo 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, prorogando il termine di 85 giorni.

  • Rigettato
    Non assoggettabilità all'imposta degli immobili industriali produttori di rifiuti speciali

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non siano assoggettabili alla TARI, ai sensi dell'art. 14 comma 10 del D.L. n. 201/11. La documentazione prodotta dalla parte resistente non è stata contestata dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 1225
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1225
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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