Art. 34. (Abrogazioni e invarianza finanziaria) 1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
(( 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dopo le parole: "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle istanze di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379 , presentate ai fini della percezione dell'indennita' prevista dall' articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 " )) 2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013.
(( 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dopo le parole: "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle istanze di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379 , presentate ai fini della percezione dell'indennita' prevista dall' articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 " )) 2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.