CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2451/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20943/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250046660629000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2386/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Per la ricorrente: “Chiede Che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli adita Voglia, per i motivi innanzi esposti, annullare la cartella di pagamento impugnata per illegittimità della pretesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - - nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento nonché asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato in data 28 novembre 2025, la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250046660629000, notificata il 6 ottobre 2025, emessa per conto della Regione
Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2020, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti al merito della pretesa tributaria e concludeva per il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur a fronte della rituale notificazione del ricorso.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. A fronte di tale specifica contestazione, nessuna prova della intervenuta notificazione dell'atto presupposto è stata fornita dall'ente impositore, rimasto peraltro contumace nel presente giudizio.
È principio consolidato che, in materia di riscossione dei tributi, la legittimità della cartella di pagamento presuppone la rituale notificazione dell'atto impositivo che ne costituisce il fondamento. L'omessa dimostrazione di tale notificazione determina la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente e del corretto svolgimento del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è limitata a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
la Regione Campania, quale ente titolare del credito, non si è costituita e non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido titolo, dovendo ritenersi illegittima per mancata prova della notifica dell'atto presupposto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore e titolare della pretesa tributaria, mentre nulla va disposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, rimasta estranea alle ragioni di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 02820250046660629000;
- condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20943/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250046660629000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2386/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Per la ricorrente: “Chiede Che l'On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli adita Voglia, per i motivi innanzi esposti, annullare la cartella di pagamento impugnata per illegittimità della pretesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: - - nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento nonché asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato in data 28 novembre 2025, la contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 02820250046660629000, notificata il 6 ottobre 2025, emessa per conto della Regione
Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2020, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché per intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti al merito della pretesa tributaria e concludeva per il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur a fronte della rituale notificazione del ricorso.
La causa veniva decisa all'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. A fronte di tale specifica contestazione, nessuna prova della intervenuta notificazione dell'atto presupposto è stata fornita dall'ente impositore, rimasto peraltro contumace nel presente giudizio.
È principio consolidato che, in materia di riscossione dei tributi, la legittimità della cartella di pagamento presuppone la rituale notificazione dell'atto impositivo che ne costituisce il fondamento. L'omessa dimostrazione di tale notificazione determina la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente e del corretto svolgimento del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è limitata a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
la Regione Campania, quale ente titolare del credito, non si è costituita e non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta priva di valido titolo, dovendo ritenersi illegittima per mancata prova della notifica dell'atto presupposto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Regione Campania, quale ente impositore e titolare della pretesa tributaria, mentre nulla va disposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, rimasta estranea alle ragioni di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 02820250046660629000;
- condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge.
Napoli, 09/02/2026
Il giudice dott. Mario Suriano