Art. 13. (Attribuzioni del direttore compartimentale)
Spetta in particolare al direttore compartimentale nell'ambito della circoscrizione:
a) coordinare l'esercizio dei servizi postali e di telecomunicazioni secondo le direttive del Ministro e del direttore generale;
b) sovraintendere alla attivita' degli organi periferici;
c) adeguare l'organizzazione dei servizi alle esigenze che si manifestano;
d) coordinare e trasmettere alla direzione generale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e previo parere del comitato tecnico amministrativo, i programmi di spesa redatti dagli organi compartimentali e dalle direzioni provinciali in relazione alle esigenze prevedibili per lo esercizio finanziario successivo; coordinare i programmi riguardanti anche altre direzioni compartimentali sentiti i direttori compartimentali interessati e i comitati tecnici amministrativi competenti;
e) elaborare le proposte di programmi pluriennali per lo sviluppo, l'ammodernamento e il riassetto di edifici, impianti e strutture organiche operative del compartimento, tenendo conto delle previsioni dei programmi economici e urbanistici regionali; verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi pluriennali dell'Amministrazione, ai fini della loro realizzazione nei termini previsti, limitatamente agli obiettivi assegnati alla direzione compartimentale; esprimere - a richiesta dei competenti organi - il giudizio di idoneita' sulle aree riservate alla costruzione di edifici e di impianti postali e di telecomunicazioni, in sede di elaborazione ed approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, da parte delle amministrazioni comunali;
f) approvare i contratti stipulati dai competenti organi delle direzioni compartimentali e dai capi degli uffici periferici a seguito di asta pubblica o licitazione privata quando l'importo non superi lire 6.000.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi lire 3.000.000 nonche' le relative variazioni;
g) approvare l'esecuzione di servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi lire 1.500.000;
h) autorizzare le liti attive e quelle passive, sentita l'avvocatura di Stato, competente per ciascuna provincia, quando l'oggetto della controversia non superi lire 3.000.000;
i) autorizzare la transazione di vertenze, sentito il parere di cui alla lettera precedente, quando cio' che la Azienda abbandona o rinuncia non superi lire 1.200.000;
l) approvare progetti di lavori o di approvvigionamenti quando l'importo non superi lire 3.000.000.
I limiti di somma previsti nelle lettere f), g), h), i), l) del precedente comma sono raddoppiati quando i provvedimenti sono adottati su conforme parere del comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 14.
Il direttore compartimentale riveste la qualifica di funzionario delegato ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni.
Ai fini della determinazione dei limiti massimi globali di somma entro i quali gli organi compartimentali e provinciali potranno emanare nel corso dell'esercizio finanziario i provvedimenti di spesa attribuiti alla loro competenza dalla presente legge o dalle vigenti disposizioni o per delega, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'inizio di ciascun esercizio, ripartira' tra le direzioni compartimentali i due terzi dei fondi stanziati in ciascun capitolo. Il restante terzo sara' accantonato a disposizione dello stesso direttore generale sia per le eventuali spese ordinate direttamente dall'amministrazione centrale, sia per poterne fare l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi gia' ad essi assegnati. Nel corso dell'esercizio, in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze dei singoli organi, il direttore generale puo' disporre modifiche al riparto dei fondi.
Il direttore generale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potra' disporre - su conforme parere del consiglio di amministrazione - che per determinati capitoli non si proceda al riparto previsto dal precedente comma o che si proceda in misura diversa.
Il direttore compartimentale all'inizio di ciascun esercizio disporra' tra gli organi dipendenti il riparto dei due terzi dei fondi assegnatigli in conformita' alle disposizioni del presente articolo, accantonando il rimanente terzo sia per le spese ordinate direttamente sia per farne l'assegnazione a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi ad essi assegnati. E' in facolta' del direttore compartimentale di procedere, nel corso dell'esercizio, a modifiche del predetto riparto in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze di servizio.
Il direttore compartimentale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potra' disporre - su conforme parere del comitato tecnicoamministrativo - che per determinati capitoli non si proceda al riparto dei fondi ricevuti in assegnazione o che vi si proceda in misura diversa.
Le disposizioni dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 , si applicano anche alle direzioni compartimentali per quanto dalla presente legge attribuito alla loro competenza. Le disposizioni degli articoli 21 - ultimo comma - e 23 del predetto decreto n. 619, rimangono in vigore fino alla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale.
Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e nei confronti dei capi degli ispettorati telefonici di zona.
Spetta in particolare al direttore compartimentale nell'ambito della circoscrizione:
a) coordinare l'esercizio dei servizi postali e di telecomunicazioni secondo le direttive del Ministro e del direttore generale;
b) sovraintendere alla attivita' degli organi periferici;
c) adeguare l'organizzazione dei servizi alle esigenze che si manifestano;
d) coordinare e trasmettere alla direzione generale, entro il 31 gennaio di ciascun anno e previo parere del comitato tecnico amministrativo, i programmi di spesa redatti dagli organi compartimentali e dalle direzioni provinciali in relazione alle esigenze prevedibili per lo esercizio finanziario successivo; coordinare i programmi riguardanti anche altre direzioni compartimentali sentiti i direttori compartimentali interessati e i comitati tecnici amministrativi competenti;
e) elaborare le proposte di programmi pluriennali per lo sviluppo, l'ammodernamento e il riassetto di edifici, impianti e strutture organiche operative del compartimento, tenendo conto delle previsioni dei programmi economici e urbanistici regionali; verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi pluriennali dell'Amministrazione, ai fini della loro realizzazione nei termini previsti, limitatamente agli obiettivi assegnati alla direzione compartimentale; esprimere - a richiesta dei competenti organi - il giudizio di idoneita' sulle aree riservate alla costruzione di edifici e di impianti postali e di telecomunicazioni, in sede di elaborazione ed approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, da parte delle amministrazioni comunali;
f) approvare i contratti stipulati dai competenti organi delle direzioni compartimentali e dai capi degli uffici periferici a seguito di asta pubblica o licitazione privata quando l'importo non superi lire 6.000.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi lire 3.000.000 nonche' le relative variazioni;
g) approvare l'esecuzione di servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi lire 1.500.000;
h) autorizzare le liti attive e quelle passive, sentita l'avvocatura di Stato, competente per ciascuna provincia, quando l'oggetto della controversia non superi lire 3.000.000;
i) autorizzare la transazione di vertenze, sentito il parere di cui alla lettera precedente, quando cio' che la Azienda abbandona o rinuncia non superi lire 1.200.000;
l) approvare progetti di lavori o di approvvigionamenti quando l'importo non superi lire 3.000.000.
I limiti di somma previsti nelle lettere f), g), h), i), l) del precedente comma sono raddoppiati quando i provvedimenti sono adottati su conforme parere del comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 14.
Il direttore compartimentale riveste la qualifica di funzionario delegato ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni.
Ai fini della determinazione dei limiti massimi globali di somma entro i quali gli organi compartimentali e provinciali potranno emanare nel corso dell'esercizio finanziario i provvedimenti di spesa attribuiti alla loro competenza dalla presente legge o dalle vigenti disposizioni o per delega, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'inizio di ciascun esercizio, ripartira' tra le direzioni compartimentali i due terzi dei fondi stanziati in ciascun capitolo. Il restante terzo sara' accantonato a disposizione dello stesso direttore generale sia per le eventuali spese ordinate direttamente dall'amministrazione centrale, sia per poterne fare l'assegnazione, con successivi provvedimenti, a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi gia' ad essi assegnati. Nel corso dell'esercizio, in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze dei singoli organi, il direttore generale puo' disporre modifiche al riparto dei fondi.
Il direttore generale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potra' disporre - su conforme parere del consiglio di amministrazione - che per determinati capitoli non si proceda al riparto previsto dal precedente comma o che si proceda in misura diversa.
Il direttore compartimentale all'inizio di ciascun esercizio disporra' tra gli organi dipendenti il riparto dei due terzi dei fondi assegnatigli in conformita' alle disposizioni del presente articolo, accantonando il rimanente terzo sia per le spese ordinate direttamente sia per farne l'assegnazione a quegli organi nei quali, nel corso dell'esercizio, vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi ad essi assegnati. E' in facolta' del direttore compartimentale di procedere, nel corso dell'esercizio, a modifiche del predetto riparto in relazione ad eventuali variazioni delle esigenze di servizio.
Il direttore compartimentale, ove ricorrano particolari esigenze tecnico-amministrative e funzionali, potra' disporre - su conforme parere del comitato tecnicoamministrativo - che per determinati capitoli non si proceda al riparto dei fondi ricevuti in assegnazione o che vi si proceda in misura diversa.
Le disposizioni dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 , si applicano anche alle direzioni compartimentali per quanto dalla presente legge attribuito alla loro competenza. Le disposizioni degli articoli 21 - ultimo comma - e 23 del predetto decreto n. 619, rimangono in vigore fino alla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale.
Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e nei confronti dei capi degli ispettorati telefonici di zona.