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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 27/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2770/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. LEMBO VIVIANA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/09/2024parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta “Di DO TO, nel 2014 e nel 2015 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta AT ND NO.
Lamentava che l' con tre note datate 13.03.24 e ricevute il 22.03.24, le aveva comunicato CP_1
di aver proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012, 2014 e 2015.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili alle CP_1
suddette annualità.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione del disconoscimento e di dichiarare la nullità di eventuali indebiti e provvedimenti di ripetizione somme;
nel merito insisteva per il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione, e per CP_1
l'annullamento di eventuali provvedimenti di indebito e di ripetizione somme, infine invocava la prescrizione delle pretesa creditoria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio evidenziando come la cancellazione del rapporto lavorativo CP_1
della ricorrente traesse origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2022009272/DDL del 30/09/2023, reso a seguito di accertamento ispettivo;
contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012, 2014, 2015, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura, per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta “Di DO
TO, e nel 2014 e nel 2015 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta AT ND
NO.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, invero, risultano essere presentati nei termini di legge i ricorsi amministrativi alla competente commissione CISOA, avverso le cancellazioni delle annualità in oggetto, e risulta rispettato il termine decadenziale di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo del ricorso giudiziale, tempestivamente depositato in data 21/09/2024.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta LA ND ON al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
L' resistente ha difatti rilevato che, anche nell'anno 2012, la ricorrente abbia svolto CP_1
attività lavorativa alle dipendenze della ditta LA ND, e che la cancellazione di dette annualità sia avvenuta in esito al suddetto accertamento ispettivo.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 30.09.2023, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Per_1 Per_2
Invero gli Ispettori verbalizzanti, a conclusione degli accertamenti, hanno accertato che la manodopera denunciata, negli anni esaminati, è notevolmente sproporzionata in eccesso rispetto al verificato effettivo fabbisogno occupazionale, specie in considerazione del fatto che sino all'anno
2013 l'attività principale dell'azienda è consistita nella conduzione di un allevamento suinicolo e che marginale è risultata essere, invece, l'attività di coltivazione, peraltro eseguita su una porzione di terreno poco estesa sita in località Grazia nel territorio di Naso. A ciò sono pervenuti sulla base dei seguenti elementi:
- la documentazione previdenziale rilevata dagli archivi automatizzati dell'Istituto e di altre
Pubbliche Amministrazioni, le cui risultanze sono sopra compendiate;
- i sopralluoghi effettuati sui terreni condotti dal sig. LA ND ON;
- le dichiarazioni raccolte dai presunti lavoratori assunti e dei presunti acquirenti;
- la documentazione aziendale esibita nonché dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Conseguentemente, è stato disposto il disconoscimento ed annullamento ai fini previdenziali, avendone accertato la loro fittizia costituzione, di tutti i rapporti di lavoro denunciati all' da CP_1 parte della ditta ispezionata a decorrere dall'anno 2010, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
In quel periodo, in effetti, risultava documentata l'attività di coltivazione e di allevamento suini ma, il fabbisogno, così determinato, nei vari anni è stato soddisfatto esclusivamente dal lavoro manuale e personale del titolare, Sig. LA ND ON, con l'aiuto di qualche familiare;
peraltro, il suddetto lavoro non soddisfa il requisito richiesto ai fini della contribuzione quale coltivatore diretto: per cui è risultata assolutamente ingiustificata la manodopera bracciantile assunta per soddisfare una minima attività che, come si è potuto appurare, è dedita alla produzione di prodotti destinati all'autoconsumo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ora, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), limitandosi ad affermare che parte ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta Di DO AT prima, e della ditta LA ND ON, poi, negli anni e per le giornate sopra indicate.
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Ad avviso di questo giudice la rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte del disconoscimento operato dall' per insussistenza del rapporto lavorativo - potrebbe giustificare, CP_1
già di per sé il rigetto della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).
A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente la mera generica allegazione di avere svolto attività lavorativa di bracciante agricolo negli anni in riferimento, posto che tale allegazione riveste carattere neutro
(quando non meramente valutativo) e comunque non appare determinante per sostenere, anche ove risulti provata, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura di tipo subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati) appare già sul piano astratto alquanto complicato, alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto (ovvero degli altri rapporti che consentono l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Parte ricorrente, ha omesso di dare adeguata prova dell'attività lavorativa espletata in favore della negli anni 2014-2015, né per il 2012, per il periodo in cui afferma Controparte_2
di aver lavorato per diversa ditta, tale Di DO AT, omettendo altresì di articolare prova testimoniale, dai cui esiti si sarebbe potuta evincere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze delle ditte in questione. Parte_1
Invero, la documentazione prodotta dal ricorrente, come il modello UNILAV, non può essere ritenuta sufficiente a superare le circostanze riportate nei verbali ispettivi prodotti dall' CP_1
resistente, i quali godono di fede privilegiata.
Ancora, non appare accoglibile l'istanza avanzata da parte ricorrente all'udienza odierna, in ordine alla concessione di un termine al fine di articolare eventuali mezzi istruttori, e nello specifico l'audizione del legale rappresentante della Ditta datrice di lavoro.
Tale richiesta, oltre ad esser tardiva, in quanto andava formulata già nel ricorso introduttivo, ai sensi dell'art.414, non scaturendo direttamente dalle allegazioni della parte convenuta, appare anche non del tutto conducente ai fini della decisione, dal momento che le dichiarazioni di tale soggetto andrebbero assolutamente valutate sotto il profilo dell'attendibilità, atteso l'evidente coinvolgimento nei fatti oggetto di causa.
Pertanto, risulta di tutta evidenza la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere non esistente il rapporto di lavoro di Parte_1
alle dipendenze della , rispetto alle puntuali allegazioni e
[...] Controparte_2 alla produzione documentale dell' la quale, invero, consente di trarre elementi significativi per CP_1
poter escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto per gli anni 2012, 2014 e 2015.
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro - con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze delle aziende agricole in questione per le annualità 2012, 2014 e 2015.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente è infondata e va rigettata.
Al rigetto della domanda di reiscrizione nelle liste anagrafiche consegue, altresì, il rigetto delle ulteriori domande volte a sentir condannare l al riconoscimento ed all'erogazione delle CP_1
prestazioni periodiche (indennità di disoccupazione, di malattia) che trovano fondamento nel possesso dell'indispensabile requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 21/09/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 27/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena