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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1097/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le attrici hanno precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di rappresentate e difese C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vittorio Ruscio. attrici-intimanti E
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Luigi De Simone. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso diverso).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e Parte_1 Parte_2
intimavano al sig. lo sfratto per morosità dal vano Parte_3 Controparte_1 magazzino sito in Rossano Scalo, C.da Amarelli, facente parte di un immobile condominiale di maggiore consistenza, già di proprietà del loro de cuius sig. Per_2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] (deceduto in data 26.12.2020) concesso in locazione per uso commerciale
[...] all'intimato con contratto avente decorrenza dal 10.4.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 5.5.2009. Deducevano che il canone era stato pattuito in € 800,00 da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale. Eccepivano dunque che il conduttore non aveva versato i canoni da gennaio 2021 a ottobre 2022, avendo corrisposto unicamente i canoni di cui alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; che, in virtù della successione del contratto, avevano già richiesto le relative somme all'intimato senza ottenere riscontro.
1.1. Si costituiva l'intimato opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto. Deduceva che nonostante le difficoltà incontrate nel portare avanti l'attività esercitata nell'immobile locato (scuola di danza) dovute alla pandemia da Covid 19, aveva comunque fatto fronte alla corresponsione del canone dovuto, sia pure in parte e con ritardo. In particolare, esponeva di aver versato le mensilità relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 per un importo di € 3.200,00; di avere effettuato in data 28.9.2022 il versamento di somme afferenti la metà dei canoni dei mesi da gennaio 2021 a agosto 2021; di avere corrisposto € 1.200,00 per i mesi di settembre e novembre 2022. Eccepiva che le intimante fossero perfettamente a conoscenza del fatto che detti importi erano stati versati su di un conto corrente bancario acceso dai loro germani sig.ri e Pt_4 Parte_5
1.2. A seguito di un rinvio disposto in accoglimento della richiesta dell'intimato della concessione di un termine per estinguere la morosità, con ordinanza dell'11.5.2023 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile, ex art. 665 c.p.c., e disponeva il mutamento del rito.
2. Le intimanti hanno depositato memoria integrativa nella quale hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed hanno reiterato le contestazioni già mosse in sede di convalida insistendo nella pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e nel rigetto delle eccezioni articolate dalla controparte.
2.1. L'intimato non ha depositato la memoria integrativa.
*********************************
3. Secondo i ben noti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2/6 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è pacifica l'esistenza del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo intercorso tra il sig. quale locatore, e il sig. Persona_1 CP_1
quale conduttore.
[...]
Tanto è documentalmente dimostrato, essendo agli atti la relativa scheda contrattuale, prodotta dalla parte intimante, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione. In ordine alla legittimazione ad agire delle odierne intimati, va in primo luogo chiarito che la stessa discende dall'art. 1602 c.c.. Del resto secondo la giurisprudenza di legittimità, “La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione” (Cassazione civile sez. III, 15/04/1989, n.1811). In secondo luogo, da un lato non è contestata la qualità di eredi del defunto sig. in capo alle sig.re e in quanto figlie Persona_1 Pt_2 Parte_1 Parte_3 del de cuius; dall'altro va ricordato che “con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie” (in motivazione Cass. civ., Sez. VI - 2, 16/01/2017, n. 868). Pertanto l'odierna azione vale già come tacita accettazione dell'eredità. Inoltre, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si siano espresse chiarendo che “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i
3/6 crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 24657/2007). Ciò posto, è pacifico che il conduttore avesse già corrisposto i canoni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. Il conduttore ha poi prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento, effettuato su conto corrente intestato agli altri coeredi sig.ri e Pt_4 Parte_5
-della metà delle somme afferenti i mesi da gennaio a agosto 2021 (€ 3.200,00); -della metà del canone di settembre 2022; -del canone di ottobre 2022. Per un totale di € 4.400,00. Tali pagamenti hanno certamente efficacia liberatoria nei confronti delle odierne attrici, visto il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore” (Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n.14445). Rimane tuttavia il fatto che il conduttore, a ciò onerato, non ha fornito dimostrazione di aver corrisposto per intero gli importi di cui alle mensilità contestate. Invero il sig. non ha né allegato né provato di aver corrisposto gli Controparte_1 importi rimanenti per i canoni da gennaio a agosto 2021 e i canoni relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2022. L'inadempimento del conduttore può considerarsi grave, vista anche l'entità della morosità accumulata, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dall'intimante. Va a tal proposito considerato che “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti” (Cass. civ. Sez. III, 18/11/2005, n. 24460; nello stesso senso Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2017, n. 20957 e Cass. civ. Sez. III, 28/07/2004, n. 14234, secondo cui: “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 cod. civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita”).
4/6 Alla luce delle motivazioni suesposte il contratto di locazione in oggetto va dichiarato risolto per grave inadempimento della parte conduttrice. Come noto, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. L'intimato va quindi condannato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti alla data dell'intimazione (20.10.2022), che ammontano ad € 10.000,00 (€ 800,00 X 18 mensilità, sottratti € 4.400,00). Il sig. va pure condannato al pagamento dei canoni maturati dopo la Controparte_1 notifica dell'intimazione fino alla data del rilascio (5.8.2023, v verbale depositato dall'intimata il 4.12.2023), che ammontano ad € 7.200,00 (€ 800,00 X 9 mensilità, da novembre 2022 a luglio 2023). In definitiva il convenuto va condannato al pagamento in favore delle sig.re Pt_2
e in proporzione delle rispettive quote ereditarie, del Parte_1 Parte_3 complessivo importo di € 17.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo. Nessuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione sull'importo capitale richiesto, trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, operata la riduzione dei valori medi in ragione della non elevata complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra e registrato presso Persona_1 Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate in data 5.5.2009, avente ad oggetto il vano magazzino sito in Rossano Scalo, C.da Amarelli, facente parte di un immobile condominiale di maggiore consistenza;
CONDANNA
al pagamento in favore delle attrici (in proporzione alle rispettive Controparte_1 quote ereditarie), per le causali di cui in motivazione, della somma di € 17.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
CONDANNA
5/6 al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 2.711,62, di cui € 211,62, per esborsi documentati, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le attrici hanno precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1097 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi di rappresentate e difese C.F._3 Persona_1 dall'Avv. Vittorio Ruscio. attrici-intimanti E
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Luigi De Simone. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso diverso).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e Parte_1 Parte_2
intimavano al sig. lo sfratto per morosità dal vano Parte_3 Controparte_1 magazzino sito in Rossano Scalo, C.da Amarelli, facente parte di un immobile condominiale di maggiore consistenza, già di proprietà del loro de cuius sig. Per_2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] (deceduto in data 26.12.2020) concesso in locazione per uso commerciale
[...] all'intimato con contratto avente decorrenza dal 10.4.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 5.5.2009. Deducevano che il canone era stato pattuito in € 800,00 da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale. Eccepivano dunque che il conduttore non aveva versato i canoni da gennaio 2021 a ottobre 2022, avendo corrisposto unicamente i canoni di cui alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021; che, in virtù della successione del contratto, avevano già richiesto le relative somme all'intimato senza ottenere riscontro.
1.1. Si costituiva l'intimato opponendosi alla richiesta di convalida dello sfratto. Deduceva che nonostante le difficoltà incontrate nel portare avanti l'attività esercitata nell'immobile locato (scuola di danza) dovute alla pandemia da Covid 19, aveva comunque fatto fronte alla corresponsione del canone dovuto, sia pure in parte e con ritardo. In particolare, esponeva di aver versato le mensilità relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 per un importo di € 3.200,00; di avere effettuato in data 28.9.2022 il versamento di somme afferenti la metà dei canoni dei mesi da gennaio 2021 a agosto 2021; di avere corrisposto € 1.200,00 per i mesi di settembre e novembre 2022. Eccepiva che le intimante fossero perfettamente a conoscenza del fatto che detti importi erano stati versati su di un conto corrente bancario acceso dai loro germani sig.ri e Pt_4 Parte_5
1.2. A seguito di un rinvio disposto in accoglimento della richiesta dell'intimato della concessione di un termine per estinguere la morosità, con ordinanza dell'11.5.2023 il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile, ex art. 665 c.p.c., e disponeva il mutamento del rito.
2. Le intimanti hanno depositato memoria integrativa nella quale hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed hanno reiterato le contestazioni già mosse in sede di convalida insistendo nella pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e nel rigetto delle eccezioni articolate dalla controparte.
2.1. L'intimato non ha depositato la memoria integrativa.
*********************************
3. Secondo i ben noti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
2/6 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Nel caso in disamina è pacifica l'esistenza del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo intercorso tra il sig. quale locatore, e il sig. Persona_1 CP_1
quale conduttore.
[...]
Tanto è documentalmente dimostrato, essendo agli atti la relativa scheda contrattuale, prodotta dalla parte intimante, che documenta idoneamente il titolo e la scadenza dell'obbligazione il cui inadempimento è stato lamentato nell'intimazione. In ordine alla legittimazione ad agire delle odierne intimati, va in primo luogo chiarito che la stessa discende dall'art. 1602 c.c.. Del resto secondo la giurisprudenza di legittimità, “La morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l'obbligazione relativa al pagamento del canone nei confronti degli eredi divenuti titolari della locazione” (Cassazione civile sez. III, 15/04/1989, n.1811). In secondo luogo, da un lato non è contestata la qualità di eredi del defunto sig. in capo alle sig.re e in quanto figlie Persona_1 Pt_2 Parte_1 Parte_3 del de cuius; dall'altro va ricordato che “con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie” (in motivazione Cass. civ., Sez. VI - 2, 16/01/2017, n. 868). Pertanto l'odierna azione vale già come tacita accettazione dell'eredità. Inoltre, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si siano espresse chiarendo che “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i
3/6 crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli art. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale;
conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 24657/2007). Ciò posto, è pacifico che il conduttore avesse già corrisposto i canoni relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. Il conduttore ha poi prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento, effettuato su conto corrente intestato agli altri coeredi sig.ri e Pt_4 Parte_5
-della metà delle somme afferenti i mesi da gennaio a agosto 2021 (€ 3.200,00); -della metà del canone di settembre 2022; -del canone di ottobre 2022. Per un totale di € 4.400,00. Tali pagamenti hanno certamente efficacia liberatoria nei confronti delle odierne attrici, visto il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore” (Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, n.14445). Rimane tuttavia il fatto che il conduttore, a ciò onerato, non ha fornito dimostrazione di aver corrisposto per intero gli importi di cui alle mensilità contestate. Invero il sig. non ha né allegato né provato di aver corrisposto gli Controparte_1 importi rimanenti per i canoni da gennaio a agosto 2021 e i canoni relativi ai mesi da gennaio ad agosto 2022. L'inadempimento del conduttore può considerarsi grave, vista anche l'entità della morosità accumulata, dunque tale da determinare l'accoglimento della domanda di risoluzione articolata dall'intimante. Va a tal proposito considerato che “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento - riservata al giudice di merito - deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti” (Cass. civ. Sez. III, 18/11/2005, n. 24460; nello stesso senso Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-09-2017, n. 20957 e Cass. civ. Sez. III, 28/07/2004, n. 14234, secondo cui: “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 cod. civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita”).
4/6 Alla luce delle motivazioni suesposte il contratto di locazione in oggetto va dichiarato risolto per grave inadempimento della parte conduttrice. Come noto, la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo in relazione ai canoni scaduti e da scadere proposta con l'atto di intimazione si converte, all'esito del mutamento del rito, in un'ordinaria domanda di pagamento. L'intimato va quindi condannato al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti alla data dell'intimazione (20.10.2022), che ammontano ad € 10.000,00 (€ 800,00 X 18 mensilità, sottratti € 4.400,00). Il sig. va pure condannato al pagamento dei canoni maturati dopo la Controparte_1 notifica dell'intimazione fino alla data del rilascio (5.8.2023, v verbale depositato dall'intimata il 4.12.2023), che ammontano ad € 7.200,00 (€ 800,00 X 9 mensilità, da novembre 2022 a luglio 2023). In definitiva il convenuto va condannato al pagamento in favore delle sig.re Pt_2
e in proporzione delle rispettive quote ereditarie, del Parte_1 Parte_3 complessivo importo di € 17.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo. Nessuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione sull'importo capitale richiesto, trattandosi di debito di valuta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, operata la riduzione dei valori medi in ragione della non elevata complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra e registrato presso Persona_1 Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate in data 5.5.2009, avente ad oggetto il vano magazzino sito in Rossano Scalo, C.da Amarelli, facente parte di un immobile condominiale di maggiore consistenza;
CONDANNA
al pagamento in favore delle attrici (in proporzione alle rispettive Controparte_1 quote ereditarie), per le causali di cui in motivazione, della somma di € 17.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
CONDANNA
5/6 al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 2.711,62, di cui € 211,62, per esborsi documentati, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6/6