Art. 54.
Allo scopo di adeguare le finanze ((dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Allo scopo di adeguare le finanze ((dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.