Articolo 54 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 53Articolo 55
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
23 agosto 2016
Art. 54.

Allo scopo di adeguare le finanze ((dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,)) al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo' assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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