Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2023
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile
R.G. 382/2023 All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 10:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI MARSCIANO EDOARDO pres.
Avv. FLORIANI MASSIMILIANO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 9
N. R.G. 382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 382 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via San Pio V n.118 presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Floriani (C.F.: - ) che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma a Via Barberini, n.11
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 § 1. — Con atto di citazione in appello notificato il 24/01/2023, ha Parte_1
impugnato la sentenza n.10613/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione Civile, pubblicata il 4/07/2022, non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 68893/2019 promosso dallo stesso . Parte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale, in persona del l.r. p.t., al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subìti a causa dell'incidente occorsogli in data 11.04.2018. Assumeva che il
11.04.2018, dopo aver praticato attività sportiva in palestra, si recava in bagno per lavarsi i denti ed appoggiava la mano destra sul bordo del lavello, che però cedeva improvvisamente. Precisava che il lavabo in questione era di ceramica, privo della colonna di sostegno, di grandi dimensioni e fissato alla parete retrostante soltanto mediante quattro piccoli tasselli (cd. stop), evidentemente sottodimensionati rispetto al peso dello stesso. A seguito dell'accaduto e a causa delle lesioni riportate alla mano destra, veniva trasportato d'urgenza a mezzo autoambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'
Ospedale San Camillo Forlanini, ove gli veniva diagnosticata “ferita III IV V dito mano destra ” e “ ferita lacero contusiva del 5° dito della mano dx ” con prognosi iniziale di giorni 7. Per il persistere della sintomatologia dolorosa era costretto a successivi controlli medici ed esami diagnostici oltre che a continuare le cure e le terapie prescritte. Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta. cui imputava l'omesso controllo e/o la negligente manutenzione del lavabo in questione ai sensi dell'art. 2051 c.c., ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti ed indicati complessivamente in €. 25.209,89 o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio in Controparte_2
persona del l.r.p.t., la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo essa unicamente la conduttrice dell'immobile ove esercitava l'attività di palestra;
trattandosi di danno asseritamente determinato da cosa che accedeva alla struttura muraria, la dedotta responsabilità, per le patite lesioni, doveva imputarsi alla proprietaria. Nel merito contestava la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che priva di supporto probatorio ed abnorme quanto alla pretesa risarcitoria deducendo la riconducibilità dell'evento dannoso esclusivamente alla imprudenza e non accortezza dell'attore, che per sua stessa ammissione aveva poggiato la mano destra sul lavabo, evidentemente caricandolo con tutto il suo peso, tant'è che la struttura non aveva retto ed aveva ceduto. Concludeva, in via preliminare per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto;
con pagina 3 di 9 vittoria delle spese di lite ed attribuzione dei procuratori dichiaratisi antistatari nella comparsa conclusionale datata 30.05.2022.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa: 1.- rigetta la domanda;
2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere il presente appello e per l'effetto: a) accertare che la responsabilità dell'incidente del 11.04.2018 è attribuibile in via esclusiva alla ex art. 2051 c.c. e, per Controparte_1
l'effetto, (b) condannare la al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 25.209,89, a titolo di integrale risarcimento per le lesioni personali subite, comprensiva delle spese mediche sostenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, all'occorrenza da determinarsi anche in via equitativa. c) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. d) in via istruttoria, si chiede, ove ritenuto opportuno e/o necessario, disporsi C.T.U medico-legale sulla persona del sig. volta alla quantificazione Parte_1 del danno fisico subito.”
§ 5. — All'udienza del 7/6/2023, è stata dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
[...]
§ 6. — Con ordinanza del 5/7/2023, è stata rigettata la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante.
§ 7. — All'odierna udienza l'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi al rispettivo scritto difensivo e discusso oralmente la causa.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in un motivo.
pagina 4 di 9 § 8.1 — Con il motivo di appello viene dedotta la “non corretta applicazione della normativa di cui all'art. 2051 c.c. e dei rispettivi carichi probatori”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ebbene, i testi nulla hanno riferito circa la dinamica del sinistro, avendo appreso dell'accaduto dallo stesso attore. Al contempo, è lo stesso danneggiato a dichiarare di essersi poggiato con la mano destra al bordo del lavabo in ceramica ed è verosimile che la struttura non abbia retto il peso, trattandosi peraltro di un lavandino destinato all'uso degli utenti diversamente abili e, quindi, necessariamente ancorato alle mura e privo del tubo centrale che, notoriamente non ha funzione di sostegno, ma solo di copertura delle tubature. Del resto dai rilievi fotografici prodotti in giudizio sono ben visibili i fori praticati per agganciare i perni del lavabo;
ciò a dimostrazione che la struttura era fissata al muro. In caso contrario, sarebbe caduta anche solo a seguito delle pulizie giornaliere. Orbene, ritiene questo Giudice che, all'esito dell'espletata istruttoria, risulti carente la prova afferente la riconducibilità dell'evento dannoso alla convenuta. Su quest' ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato “che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode ( cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837) e che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” ( cfr.
Cass. ord.
3.11.2020 n. 24416). Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.”.
Deduce l'appellante: “il Giudice di prime cure dimentica che il custode è responsabile oggettivamente della res custodita e che al danneggiato spetta provare soltanto l'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e non certo, la riferibilità dell'evento dannoso al custode pagina 5 di 9 come invece erroneamente argomentato in sentenza. E' invece noto ed inoppugnabile come gravi sul custode la prova positiva della ricorrenza del caso fortuito per andare esente da responsabilità, superando la presunzione prevista dalla norma.
2. Su tale ultimo punto il Giudice ritiene che la condotta del danneggiato, per come da egli stesso riferito, integri il caso fortuito in quanto “riferisce di essersi appoggiato con la mano destra sul lavabo” ritenendo quindi il Giudice verosimile che la struttura non abbia retto il peso. Sempre secondo il Giudice di prime cure, la presenza dei fori praticati sul muro per agganciare i perni del lavabo dimostrerebbero che questo era fissato al muro e che, diversamente la struttura sarebbe caduta anche solo a seguito delle pulizie giornaliere. Anche sotto questo aspetto, gli argomenti espressi dal Giudicante appaiono censurabili, sia in punto di fatto che in punto diritto. In punto di fatto perché il sig. come dallo stesso riferito nella descrizione Pt_1
della dinamica del sinistro, si è limitato a poggiare la mano destra sul lavandino mentre era intento a lavarsi i denti. Orbene, un tale comportamento non può considerarsi né colposo (o comunque poco avveduto e/o negligente) configurando una condotta assolutamente frequente, e di comune esperienza: chi, lavandosi i denti e magari avvicinandosi allo specchio per verificare il risultato dell'operazione, non ha mai poggiato la mano libera dallo sul lavandino? Nè tanto meno, il comportamento Parte_2
appena descritto, anche laddove si volesse (e non si vuole) configurare come colposo, può ritenersi caratterizzato dalle oggettive caratteristiche di imprevedibilità e/o eccezionalità ovvero di abnormità nell'utilizzo della cosa tali da costituire quel “caso fortuito” che solo può escludere la responsabilità del custode”.
Aggiunge il “Nella vicenda oggetto di giudizio, il crollo di un lavabo posto all'interno Pt_1
di un bagno, a causa dell'utilizzo da parte di un cliente, non può di certo ritenersi un evento imprevedibile o imprevenibile. Infatti il custode non poteva non mettere in conto che l'utilizzo di un lavabo ricomprende anche la possibilità di potersi poggiare esercitando un certo peso, anche considerato che si trattava di un lavabo per utenti diversamente abili che, come noto hanno anche degli appositi “poggia gomiti”. Pertanto, la condotta del sig. diversamente da quanto Pt_1
erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non ha avuto le caratteristiche di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tale da escludere la responsabilità della custode CP_1
Concludendo, mentre da un lato la riconducibilità del danno alla cosa, unico onere probatorio a carico dell'attore danneggiato, appare fatto assolutamente incontestato come pure esplicitamente dichiarato dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione (pag. 3, quarta riga del punto 2), dall'altro lato non risulta invece in alcun modo raggiunta la prova positiva (il cui onere incombe sul custode) del caso fortuito. Pertanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea, almeno in ordine all'an debeatur”.
pagina 6 di 9 Il motivo di appello è infondato.
Anzitutto occorre premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie pagina 7 di 9 incidentale, qualificando la condotta imprudente del danneggiato come idonea a interrompere il nesso eziologico tra fatto e l'evento dannoso.
Difatti, il secondo quanto dallo stesso sostenuto in citazione, mentre si lavava i denti si Pt_1 sarebbe “poggiato” con la mano destra al bordo del lavabo in ceramica e, questo, improvvisamente avrebbe ceduto cadendo sul pavimento, andando in frantumi;
ha quindi ulteriormente dedotto che, a seguito di ciò, avrebbe perso “inevitabilmente l'equilibrio finendo rovinosamente con la mano e l'avambraccio sulle macerie del lavandino stesso”.
Ebbene, tale ricostruzione è del tutto inverosimile, essendo contrario alla comune esperienza il fatto che un lavabo possa crollare a seguito del semplice appoggio di una mano;
è inoltre evidente che se l'appellante si fosse limitato a poggiare la mano sul lavandino, non avrebbe mai potuto perdere l'equilibrio a seguito del cedimento dello stesso.
Oltretutto il lavandino era destinato all'uso degli utenti diversamente abili (il dato è pacifico) e quindi era necessariamente ben ancorato alla parete e, infatti, come ben rilevato dal Tribunale, le uniche fotografie allegate dall'attore evidenziano i quattro fori che erano stati praticati sul muro per agganciare i perni del lavabo.
Deve dunque concludersi che il danneggiato, lungi dal prestare le ordinarie cautele, si sia portato con tutto il suo peso o con gran parte di esso, su di una struttura evidentemente non idonea a sostenerlo, come dimostra il fatto che abbia perso l'equilibrio a seguito della sua condotta.
Tale comportamento imprudente, evidentemente imprevedibile, ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
La responsabilità del custode va, pertanto, esclusa avendo avuto la cosa il ruolo di mera occasione del danno.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 9. — La contumacia dell'appellata e la soccombenza dell'appellante comportano l'irripetibilità delle spese processuali.
§ 10. L'appellante è tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n.10613/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Controparte_1
Roma, così provvede:
pagina 8 di 9 1. Respinge l'appello;
2. Dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater
[...]
del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 9 di 9