Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2024, n. 12039
CASS
Sentenza 3 maggio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 24 aprile 2024, con numero di registro generale 10194/2018. La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TA) da parte di una società, che contestava la legittimità dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani da parte del Comune. La ricorrente sosteneva che la delibera comunale non rispettasse i criteri quantitativi richiesti dalla normativa, mentre il Comune si opponeva, sostenendo la validità della propria delibera e l'adeguatezza della notificazione dell'atto impositivo.

Il giudice ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse omesso di pronunciarsi sulla questione dell'illegittimità della deliberazione comunale, che non prevedeva criteri quantitativi per l'assimilazione. La Corte ha sottolineato che, secondo la normativa vigente, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani deve basarsi su criteri sia qualitativi che quantitativi. Pertanto, la delibera comunale è stata disapplicata, e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di garantire il rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

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In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative, spettando, quindi, al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la legittimità della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).

In tema di TARSU, la delibera comunale che dispone l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani sulla base del solo criterio qualitativo - e non anche di quello quantitativo - deve essere disapplicata dal giudice tributario, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2024, n. 12039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12039
    Data del deposito : 3 maggio 2024

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