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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2336/2024 R.G., promossa con ricorso depositato il 18.9.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Laura Trevisan
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento di matrimonio.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente:
1) affidamento esclusivo rafforzato, con previsione che anche le decisioni di maggiore interesse siano adottate esclusivamente dalla madre;
2) prevedere in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Udine, oltre all'attribuzione dell'assegno unico universale che andrà interamente al genitore che ha l'affidamento esclusivo;
3) rispetto alla regolamentazione delle modalità di visita padre/figlia, rilevarsi che non vi sono allo stato contatti tra padre e figlia;
4) assegnare la casa coniugale sita in Latisana, via De Gasperi 22/6, alla ricorrente insieme ai mobili Per_ ed agli arredi che la compongono affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia minore
5) nulla per assegni tra i coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Comune di Souk Arbaa
D.G. (Marocco) il 19.8.1998 con (matrimonio trascritto in Comune di Latisana); che CP_1 Per_ dall'unione erano nati i figli (25.5.2005) e (31.12.2008), il primo maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e la seconda minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi ed indi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Alla prima udienza del 21.1.2025, dichiarata la contumacia del resistente, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, soprassedendo, per il momento, all'adozione dei provvedimenti provvisori onde acquisire le dichiarazioni dei redditi del marito.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi, alla successiva udienza del
1.4.2025 parte ricorrente ha depositato le certificazioni uniche del resistente dell'anno 2025, dalle quali è emerso un reddito mensile netto del padre pari ad euro 1.453,00.
Autorizzata dal giudice, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
La ricorrente ha dichiarato -e documentato- che il figlio maggiorenne ha oggi raggiunto Per_2
l'indipendenza economica in quanto lavora con contratto di apprendistato e percepisce uno stipendio mensile netto di circa euro 1.100,00. Per_ Può sicuramente essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con espressa autorizzazione a quest'ultima per chiedere, senza il consenso paterno, anche l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore . Per_3
Infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio e nemmeno presentatosi personalmente in udienza, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Inoltre, il padre non vede, né chiede informazione della figlia minore oramai da molto tempo, quantomeno dal mese di maggio 2024. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per la minore (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni della figlia nel superiore interesse di quest'ultima ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano
20.3.2014).
Si ritiene, inoltre che, atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni della minore, nulla ostando la madre a che la figlia possa incontrare il padre, gli incontri padre/figlia dovranno avvenire previo accordo con la madre, su esplicita richiesta del padre e con preavviso di almeno di una settimana.
Considerato che il resistente nell'anno 2024 (v. CU del 2025) ha percepito un reddito mensile medio di circa euro 1.453,00, sostanzialmente analogo a quello percepito negli anni 2022 e 2023, e che la ricorrente percepisce uno stipendio mensile netto di circa euro 1.500,00 ma è gravata dal pagamento di un canone di locazione pari a circa euro 400,00 mensili (ora ridotto ad euro 316,00 mensili); che, Per_ però, la permanenza della figlia presso la madre è senza soluzione di continuità, si ritiene congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente materno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine. Per_ L'assegno unico universale per la figlia è di competenza esclusiva della madre stante l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla ricorrente.
Nulla per assegni tra i coniugi in quanto economicamente indipendenti.
Spese al merito in quanto il giudizio deve proseguire per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla separazione dei coniugi, così provvede: Per_ 1) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con espressa autorizzazione a quest'ultima per chiedere, senza il consenso paterno, anche l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore;
Per_3
2) prevede in capo al padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura di euro 300,00 mensili, somma rivalutabile ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
3) assegno unico universale di competenza esclusiva della madre al 100%;
4) dispone che gli incontri padre/figlia dovranno avvenire previo accordo con la madre, su esplicita richiesta del padre e con preavviso di almeno di una settimana;
5) assegna la casa coniugale sita in Latisana, via De Gasperi 22/6 alla ricorrente insieme ad arredi e Per_ corredi che la compongono affinché la stessa possa viverci insieme alla figlia minore
6) nulla per assegni tra i coniugi;
7) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
8) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 3.4.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini