TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1433/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo- rapporti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, C.F._2
dagli avv.ti Irene De Feo (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._3
e Gianfranco Grella (c.f. ) - Email_1 C.F._4
indirizzo pec: presso il cui studio, in Avellino, Email_2 al viale S. Francesco D'Assisi, n 32/b, sono elett.te domiciliati.
OPPONENTI
E
(P.IVA E C.F. , per il tramite della mandataria e Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (P.IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata da (P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv.
Vincenzo Fedele (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._5
presso il cui studio, in Paola (CS), alla Piazza del Email_3
Popolo n. 5, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2022 emesso
[...]
dal Tribunale di Avellino in data 7.02.2022 e notificato in data 21.02.2022. Con tale decreto, era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della quale Controparte_1
cessionaria della (GI , della complessiva CP_4 Controparte_5 somma di € 37.036,45, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
L'ingiunzione trovava fondamento nella garanzia prestata dagli opponenti in favore della Banca opposta per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla società
in relazione al Portafoglio Artigiano/Mutuo/Altro finanziamento Rapp. CP_6
n. 2762756-187-5-10093863. La dichiarata fallita dal Tribunale di CP_6
Avellino (procedura RG. 37/2014), si è resa debitrice della somma di € 37.036,45, come da certificazione ex art. 50 T.U.B. posta a fondamento del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano: 1) la nullità ex art. 1418
c.c. del contratto di mutuo solutorio, attesa la mancanza di “traditio” delle somme dal mutuante al mutuatario;
2) la nullità ex artt. 2, comma 3, L. 287/1990 e 1419 c.c. delle clausole sub artt. 2 ed 8 dei contratti di fideiussione, per la violazione della normativa
Antitrust; 3) l'insussistenza delle ulteriori “poste” per crediti in sofferenza riportate nella certificazione ex art. 50 D.lgs..
In forza di tali motivi, gli opponenti chiedevano la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
tramite la propria mandataria rappresentata dalla Controparte_2 [...]
la quale chiedeva, in via preliminare: 1) l'integrazione del Controparte_3
contraddittorio nei confronti della quale banca cedente, Controparte_7
litisconsorte necessaria;
-2) la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto
D.I.; -3) la concessione di un termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010.
Nel merito, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
L'opposta spiegava, poi, due domande riconvenzionali subordinate all'accoglimento pag. 2/8 dell'opposizione, finalizzate all'accertamento del credito e alla consequenziale condanna degli opponenti al pagamento e alla qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia.
La causa, dopo la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I., veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 31.01.2025, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, atteso che è documentalmente provato l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria
(cfr. verbale negativo allegato al fascicolo dell'opposta).
Passando all'esame del merito, va, innanzitutto, precisato che la creditrice opposta ha adeguatamente provato la propria legittimazione ad agire quale cessionaria della GI Ha prodotto i Controparte_8 CP_4
seguenti documenti: atto di fusione della in Controparte_5 [...]
; - delibera di trasformazione della Controparte_9 [...]
in - contratto di Controparte_9 Controparte_7
cessione di crediti dalla alla del 24.10.2018, Controparte_7 Controparte_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 128 del 3.11.2018, con evidenza dei titoli relativi alla posizione della Controparte_6
Tale documentazione è ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimazione ad agire del cessionario dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12818/2024 e Cass. n.
15010/2024).
Va, poi, rilevato che il contraddittorio è integro. Invero, la giurisprudenza consolidata propende per una legittimazione esclusiva della società cessionaria, poiché, da un punto di vista tecnico e giuridico, in forza dell'avvenuta cartolarizzazione del credito, essa diventa successore a titolo particolare della banca cedente di tutte le attività
e passività a lei attribuite. Sussiste litisconsorzio necessario con la cedente solo qualora il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via pag. 3/8 riconvenzionale, l'accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto
(Cass. civile sent. n. 6921/2019).
Va, a questo, verificata la fondatezza o meno nel merito delle doglianze degli opponenti.
Gli opponenti hanno stipulato, con la (poi, , Controparte_5 CP_4
due contratti di fideiussione in favore della ovvero: 1) il contratto di CP_6
fideiussione omnibus n. 5124233 del 16.08.2008, fino alla concorrenza di € 130.000,00
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni bancarie assunte con l'Istituto di credito;
2) il contratto di fideiussione specifica n. 5475064 del 16.10.2012, fino alla concorrenza di € 75.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni bancarie assunte con l'Istituto di credito, a valersi sul contratto di mutuo chirografario n.
10093863.
Orbene, il primo motivo di opposizione, fondato sulla nullità del contratto di mutuo n. 10093863, in quanto avente natura solutoria, è stato oggetto di rinuncia (cfr. memoria di replica degli opponenti).
Giova sottolineare che le Sezioni Uniti della Suprema Corte, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che il contratto di mutuo “solutorio” è valido e si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo, tale destinazione, frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. In presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., esso costituisce titolo esecutivo
(Cass. SS.UU, sentenza n. 5841/2025).
Non è meritevole di accoglimento il secondo motivo di opposizione relativo alla presunta violazione della normativa cd. Antitrust.
Gli opponenti assumono che i contratti di fideiussione riprodurrebbero, agli artt. 2 e 8, le clausole n. 2), n. 6) e n. 8) dello schema ABI del 2002 (clausole di reviviscenza, di deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza), qualificate pag. 4/8 illegittime con Provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2/05/2005, per contrasto con l'art. 2 lett. A della Legge n. 287/1990.
Orbene, tale motivo è infondato.
Va precisato che il suindicato motivo di opposizione può essere riferito solo alla fideiussione omnibus e non anche alla fideiussione specifica n. 5475064.
Invero, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI postula che la fideiussione sia qualificabile come fideiussione omnibus (ex multis Cass. n.
19401/2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, il tenore letterale della statuizione della Banca d'LI è chiaro ed inequivoco nel senso che la censura non concerne in alcun modo le fideiussioni specifiche, né i contratti autonomi di garanzia, avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
In ogni caso, è decisivo, ai fini dell'infondatezza del motivo, il rilievo che per gli opponenti vi è carenza di interesse a far valere la nullità. Essi non hanno dedotto in giudizio alcuna ragione per la quale l'invalidità parziale dei contratti fideiussori potrebbe avere incidenza ai fini della revoca del D.I opposto.
Invero, come si evince dalla disamina dell'atto di citazione in opposizione, gli opponenti non hanno formulato un'eccezione di decadenza della Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Né tale eccezione è rilevabile d'ufficio, in quanto trattasi di materia sottratta alla disponibilità delle parti
(Corte App. Milano, sent. 21 aprile 2022).
Giova evidenziare che, sebbene la clausola contenente la deroga al termine ex art. 1957
c.c. sia affetta, a seguito della dichiarazione di nullità parziale, da invalidità, con la consequenziale applicazione della norma derogata ovvero del termine semestrale per la proposizione delle istanze contro il debitore così come sancito dall'art. 1957 c.c., la parte, al fine di far valere il mancato rispetto di tale termine e, quindi, l'intervenuta decadenza da parte della Banca, è tenuta a formulare un'espressa eccezione di decadenza nell'atto introduttivo (Cass. Sezioni Unite, sent. 41994/ 2021 e Trib. Roma
11 maggio 2022).
pag. 5/8 A ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio da cui erano gravati.
Giova rilevare, in punto di diritto, che la nullità delle clausole per dedotta violazione della normativa concorrenziale non è automatica. Essa consegue solamente alla dimostrazione reale della condotta anticoncorrenziale della banca, laddove la stessa sia fatta valere nei confronti di contratti fideiussori sottoscritti molto tempo dopo lo schema
ABI esaminato (e censurato) dalla Banca d'LI nel 2005 (la cui istruttoria ha coperto l'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio 2005). La mera presenza delle clausole incriminate nel singolo contratto di fideiussione non appare di per sé idonea a poter tacciare lo stesso di nullità.
Grava sull'attore, che intende farla valere in giudizio, l'onere della prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale della banca.
In relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da Banca d'LI nel 2005. Chi intende fare valere l'eccezione deve dimostrare, in concreto, l'esistenza di detta intesa (Cass., S.U.,
n. 41994/2021).
Nella fattispecie concreta gli opponenti hanno prodotto il provvedimento della
Banca d'LI censurato, il modello ABI del 2003, la fideiussione contestata ed altri testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. Tuttavia, non vi è prova delle conseguenze pregiudizievoli che la caducazione delle tre clausole avrebbe avuto sulla pretesa vantata dalla Banca. Occorre tener presente, al riguardo che, secondo recente e condivisibile giurisprudenza, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, come nel caso in esame, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto dall'art. 1957 c.c. e, dunque, in una tale ipotesi, l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione, può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Cass. civile, sent.
n. 835/2025).
In sostanza, non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere che i contratti conclusi dagli opponenti siano frutto dell'intesa a monte vietata.
pag. 6/8 Estremamente generico è, poi, l'ultimo motivo di opposizione attinente alla insussistenza delle ulteriori “poste” per crediti in sofferenza riportate nella certificazione ex art. 50 D.lgs. 385/1993.
Ritiene, invece, il Tribunale che vi sia adeguata prova della pretesa creditoria dell'opposta. Va considerato, a tal fine, che gli opponenti si sono sostanzialmente limitati ad eccepire l'invalidità dei contratti di fideiussione sottoscritti e che l'opposta ha prodotto tutta la documentazione utile per l'accertamento del credito.
L'opposta, invero, nella presente fase, ha prodotto, in aggiunta alla certificazione ex art. 50 T.U.B., anche gli estratti di conto corrente a scalare (cfr. documenti allegati alle note di udienza del 21.10.2022), i contratti di fideiussione, il contratto di mutuo, con relativo piano di ammortamento (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione) e l'interrogazione dati mutuo (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c.).
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
Restano assorbite le domande riconvenzionali spiegate dall'opposta.
Quanto alle spese di lite, ricorrono “gravi motivi” per compensarle tra le parti in ragione di metà attesa la novità della pronuncia della Corte di Cass. a S.U. successiva all'introduzione del giudizio. Per la restante metà, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto delle tariffe di cui al D.M. 147/2022 con valori medi dello scaglione da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo l'opposto D.I.;
2. compensa per metà le spese di lite;
3. condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta della restante metà delle spese,
che liquida (tale metà) in complessivi € 3.808,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Così deciso in Avellino in data 5.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/8 pag. 8/8