Ordinanza collegiale 19 settembre 2025
Decreto presidenziale 7 ottobre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Veronella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Giacomazzi e Simone Spiazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ZI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Sorpresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ZI NO Società Agricola Consortile a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Della Casa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, Regione Veneto - Genio Civile Verona, Snam S.p.A. – Distretto Nord Orientale, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona, Provincia di Verona, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del titolo abilitativo che si è formato in esito alla «Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per realizzazione di nuovo impianto biogas per la produzione di biometano della potenzialità di 300 Smc/h, in linea con D.LGS. 199/2021 e conformemente al D.M.15/09/2022 (Decreto NO 3) in Comune di ZI (VR)» , di cui all’avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale del Veneto n. 40 del 28 marzo 2025;
- della determinazione in data 17 gennaio 2025 di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza di servizi decisoria in seno alla PAS e, quali atti presupposti: della dichiarazione di avvio della PAS trasmessa in data 22 novembre 2024; della comunicazione in data 19 dicembre 2024 del SUAP del Comune di ZI di indizione della conferenza di servizi decisoria; del parere in data 15 gennaio 2025 del Comune di ZI reso in seno alla conferenza di servizi; degli atti di assenso, dei pareri, dei nulla osta, delle dichiarazioni, delle asseverazioni e degli elaborati tecnici e progettuali connessi e integranti il titolo abilitativo;
- degli eventuali altri atti e/o provvedimenti, conosciuti o non conosciuti, che possano costituire presupposto degli atti e provvedimenti impugnati, o che risultino ad essi connessi, collegati o conseguenti.
quanto all’istanza ex art. 116 c.p.a. annessa al ricorso introduttivo:
- per l’annullamento della nota in data 28 aprile 2025 del Comune di ZI, con cui è stato parzialmente negato l’accesso a tutta la documentazione inerente la su indicata PAS;
- per la condanna del Comune di ZI di esibire e trasmettere tutta la documentazione oggetto della richiesta di accesso agli atti trasmessa dal Comune di Veronella in data 1° aprile 2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Veronella in data 29 ottobre 2025:
- per l’annullamento del parere idraulico favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta rilasciato in data 11 luglio 2025, unitamente agli allegati tecnici «T04 R01 – Planimetria – Meteoriche e percolati» , «T18 R01 – Dettagli laminazione» e «T19 R01 – Sezione canale esistente e nuovo canale» ;
- degli eventuali altri atti e/o provvedimenti, conosciuti o non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ZI, di ZI NO Società Agricola Consortile a.r.l., del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 22 novembre 2024 la società agricola consortile ZI NO (di seguito «la società» ) ha attivato la procedura abilitativa semplificata (PAS) per realizzare un nuovo impianto per la produzione di biometano nel territorio comunale di ZI, a poco più di trecento metri dal confine con Veronella
Con il ricorso in epigrafe indicato, il Comune di Veronella ha impugnato il titolo abilitativo formatosi all’esito della PAS ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Così introdotto l’oggetto del contendere, si va ora a descrivere lo svolgimento della vicenda procedimentale nei tratti salienti rilevanti ai fini del decidere.
2.1. Come anticipato, l’istanza di PAS è stata presentata in data 22 novembre 2024 al SUAP del Comune di ZI, che in data 6 dicembre 2024 ha chiesto alla società richiedente alcune integrazioni documentali.
2.2. La società ha prodotto in data 16 dicembre 2024 la documentazione richiesta dal SUAP.
2.3. In data 18 dicembre 2024 il SUAP ha indetto una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, per acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte dell’ARPAV, dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, di AVEPA, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Verona e della società SNAM.
2.4. Il Consorzio di bonifica è stato coinvolto nel procedimento perché il progetto prevede due opere di mitigazione dell’impatto idraulico derivante dall’impermeabilizzazione delle superfici: la realizzazione di un bacino di laminazione verso cui fare confluire le acque di seconda pioggia e la deviazione del canale Linea Terramassi, in modo che il nuovo corso del canale segua buona parte del perimetro del sito produttivo, per così recepire le acque meteoriche, sempre di seconda poggia (doc. 15 del Comune di Veronella).
2.5. La comunicazione di indizione della conferenza di servizi precisava: A) che tale conferenza si sarebbe svolta in modalità semplificata ai sensi dell’art. 14 -bis della legge n. 241 del 1990; B) che gli Enti coinvolti avrebbero potuto chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti entro il termine perentorio di quindici giorni in conformità a quanto prevede l’art. 14 -bis , comma 2, lett. b), della legge n. 241 del 1990; C) che gli stessi Enti erano tenuti a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio di 45 giorni, ai sensi l’art. 14 -bis , comma 2, lett. c), della medesima legge; D) che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’Amministrazione procedente all’esito della stessa, avrebbe sostituito ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti interessati; E) che l’Amministrazione procedente avrebbe adottato entro il termine di cinque giorni lavorativi la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’art. 14 -quater della legge n. 241 del 1990, «qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti» o «qualora - dopo aver sentito i privati e le altre amministrazioni interessate – si riterrà che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.»
2.6. Una volta indetta la conferenza di servizi, il SUAP: A) prendeva atto delle dichiarazione dell’Azienda ULSS e dell’ARPAV di non essere tenute a rendere pareri in seno al procedimento; B) acquisiva i pareri favorevoli di AVEPA, dei Vigili del fuoco, di SNAM e del Comune di ZI (in particolare, dal Servizio Edilizia privata ed Urbanistica e dal Servizio Lavori pubblici, che avevano apposto talune prescrizioni); C) riceveva dal Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, in data 15 gennaio 2025, una comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione del parere idraulico inerente allo scarico delle acque provenienti dall’impianto, contenente una richiesta di integrazioni documentali e l’indicazione di talune prescrizioni progettuali; D) riceveva dalla società istante una dichiarazione secondo cui quest’ultima, pur stigmatizzando la tardività della richiesta di integrazioni documentali del Consorzio di bonifica, si impegnava ad acquisire il parere idraulico prima di realizzare l’intervento e accettava di inserire tale impegno tra le prescrizioni vincolanti all’esecuzione del progetto annesse alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
2.7. Con determinazione in data 17 gennaio 2025 il SUAP del Comune di ZI ha assunto la determinazione di conclusione positiva, con prescrizioni, della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 -quater , comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Rispetto alle determinazioni di competenza del Consorzio di bonifica, tale determinazione conclusiva della conferenza di servizi precisava che: A) il Consorzio aveva avanzato la richiesta di integrazioni documentali in data 15 gennaio 2025 oltre il termine perentorio fissato dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. b), della legge n. 241 del 1990; B) ciononostante, il Consorzio non si era espresso in termini ostativi rispetto all’esecuzione dell’intervento; C) lo stesso atto del Consorzio di bonifica contenente la richiesta di integrazioni documentali dettava anche delle prescrizioni progettuali; D) la società istante aveva dichiarato di impegnarsi a riscontrare positivamente la richiesta di integrazioni documentali del Consorzio e ad accettare le prescrizioni progettuali da quest’ultimo imposte prima di dare corso all’inizio dei lavori.
2.8. A istanza della società, l’avviso dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 28 marzo 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 7 -bis , del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2.9. Successivamente, il Consorzio, con atto in data 11 luglio 2025, ha adottato il proprio «parere di competenza idraulica sul progetto proposto» .
Si trattava di un parere implicitamente favorevole, che - per quanto qui di interesse - approvava anche il progetto nel frattempo rielaborato dalla società controinteressata nel senso di aumentare di 20 centimetri la profondità del bacino di laminazione (e così aumentarne il volume da 1.270 mc a 1440 mc), in ottemperanza alle prescrizioni dettate nella nota in data 15 gennaio 2025 dello stesso Consorzio di bonifica.
In data 5 novembre 2025, il Consorzio ha rilasciato alla società controinteressata la concessione allo scarico delle acque di seconda pioggia nel corso d’acqua Linea Terramassi sulla base del predetto parere dell’11 luglio 2025 (doc. 4 del Consorzio di bonifica).
3.1. Del titolo abilitativo e degli atti ad esso presupposti ha chiesto l’annullamento il Comune di Veronella con ricorso notificato in data 27 maggio 2025 e depositato in data 3 giugno 2025 deducendo: A) di avere un interesse qualificato all’annullamento del titolo abilitativo perché l’impianto è - in tesi - suscettibile di produrre effetti negativi sul proprio territorio dal punto di vista dell’impatto inquinante, viabilistico e odorigeno; B) che il titolo abilitativo formatosi in seno alla PAS è illegittimo per i seguenti motivi:
«1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 7, 9, 10 e 14 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento di potere.»
Il motivo contiene due distinte censure.
Con la prima censura, il Comune di Veronella deduce di essere stato illegittimamente escluso dalla conferenza di servizi indetta in seno alla PAS sostenendo che: A) l’intervento della società istante produrrà sul proprio territorio apprezzabili effetti odorigeni, come comprovato dallo studio previsionale allegato all’istanza di PAS, che comprende il territorio di Veronella all’interno dell’areale di percettibilità statistica delle emissioni odorigene; B) l’intervento produrrà anche un sensibile impatto viabilistico, atteso che il percorso per raggiungere l’impianto prevede il transito dei mezzi nella zona industriale di Veronella; C) l’art. 21 delle NTO del Piano di assetto territoriale intercomunale, condiviso con il Comune resistente, «configura come polo produttivo a scala sovracomunale» la zona produttiva in cui ricade l’area oggetto dell’intervento e ne prevede l’ampliamento garantendo, anche sotto il profilo viabilistico, «un suo corretto insediamento e raccordo a livello urbanistico ed ambientale con la limitrofa area produttiva del territorio comunale di Veronella» ; D) l’art. 6, comma 9 -ter , del decreto legislativo n. 28 del 2011 impone al proponente, nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, di presentare l’istanza di PAS “a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse” ; E) per tali ragioni, il Comune di ZI era tenuto a convocare il Comune ricorrente nella conferenza di servizi.
Con la seconda censura, il Comune di Veronella deduce che il Comune resistente non lo ha coinvolto nel procedimento al fine di concludere in anticipo la conferenza di servizi e così permettere alla società istante di partecipare a un bando per accedere ai contributi previsti dal PNRR;
«2) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, motivazione falsa, perplessa e contraddittoria.»
Anche questo motivo di ricorso si declina in due censure.
Con la prima censura, il Comune di Veronella deduce che la determinazione del SUAP di ZI in data 17 gennaio 2025 di conclusione favorevole della conferenza di servizi: A) si fonda sull’affermazione secondo cui l’atto in data 15 gennaio 2025 del Consorzio di bonifica contiene un parere di compatibilità idraulica, con prescrizioni, non ostativo alla realizzazione del progetto; B) tale affermazione non è corretta perché il Consorzio di bonifica, con l’atto in data 15 gennaio 2025, non avrebbe espresso alcun parere sull’assentibilità dell’intervento né avrebbe imposto prescrizioni; C) per di più, il soggetto competente a rendere il parere di compatibilità idraulica sarebbe il Genio Civile e non il Consorzio di bonifica.
Con la seconda censura, il Comune di Veronella deduce che: A) il termine previsto dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990 entro il quale il Consorzio di bonifica, titolare di competenze ambientali, avrebbe potuto rendere le proprie determinazioni in seno alla conferenza di servizi era pari a novanta giorni e scadeva il 30 marzo 2025; B) tale parere, qualora reso, sarebbe stato suscettibile di condizionare l’esito della conferenza di servizi; C) in assenza del parere del Consorzio di bonifica il SUAP avrebbe dovuto adottare una determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi o, al più, convocare la riunione della conferenza in modalità sincrona ai sensi dell’art. dell’art. 14 -bis , comma 6, della legge n. 241 del 1990; D) ciononostante, il SUAP ha definito l’esito della conferenza di servizi in anticipo rispetto al termine legalmente previsto per il rilascio delle determinazioni degli Enti ivi convocati; E) la determinazione di positiva conclusione della conferenza di servizi, e quindi il conseguente titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento, violano l’art. 14, dell’Allegato V, delle norme di attuazione del Piano di Gestione di Rischio di Alluvioni (PGRA), che subordina alla verifica di compatibilità idraulica l’assentibilità di nuove costruzioni in zona di pericolosità P1, qual è quella dell’area in questione;
«3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 della L.R.V. n. 33/1985. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria»
Il Comune di Veronella deduce che: A) l’impianto di biometano è dotato di un cogeneratore che produce emissioni in atmosfera; B) per tale ragione, l’assentibilità dell’intervento presuppone l’autorizzazione provinciale prevista dall’art. 269 dal decreto legge n. 152 del 2006 (cod. amb.); C) il titolo abilitativo conseguito dalla società controinteressata non è assistito da tale autorizzazione provinciale;
«4) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) l’impianto di biometano necessita dell’autorizzazione provinciale allo scarico delle acque reflue ai sensi dell’art. 124 cod. amb.; B) tale titolo provinciale difetta agli atti della PAS;
«5) Violazione e/o erronea applicazione degli artt.113 e 124 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 39, comma 3, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) impianto necessita di autorizzazione provinciale allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 113 cod. amb. e dell’art. 39, comma 3, del Piano Territoriale delle Acque (PTA); B) tra gli atti della PAS non è compreso tale titolo provinciale;
«6) Violazione e/o erronea applicazione della D.G.R.V. n. 856/2012, dell’art. 4.2.19. delle NTO del Piano degli interventi del Comune di ZI. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) l’impianto di biometano è classificato in «classe dimensionale 3» ; B) ai sensi della D.G.R.V. n. 856/2012 e dell’art. 4.2.19. delle NTO del PI del Comune di ZI, i manufatti che lo compongono devono essere collocati ad una distanza minima pari a 25 metri dai confini di proprietà e dalle abitazioni; C) nel caso di specie, tale distanza non è rispettata perché le vasche di caricamento delle biomasse vegetali sono progettate a meno di 25 metri dai confini di proprietà;
«7) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 14 e 14-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento di potere.» perché: A) il termine previsto dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990 entro il quale il Consorzio di bonifica avrebbe potuto rendere le proprie determinazioni in seno alla conferenza di servizi era pari a novanta giorni e scadeva il 30 marzo 2025; B) il SUAP di ZI avrebbe dovuto adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza solo una volta decorso tale termine; C) il SUAP di ZI ha invece adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi in data 17 gennaio 2025;
«8) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3, 7, 9,10 e 14 della l. n. 241/1990, dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, degli “indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” di cui al decreto n. 309 del 28/06/2023 del direttore generale della DG valutazioni ambientali del MASE. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 ha definito, ai fini dell’applicazione dell’art. 272- bis cod. amb., gli indirizzi in materia di emissioni odorigene di impianti e attività e ha così fissato, per le aree a prevalente destinazione ad uso industriale, artigianale, agricola e zootecnica, il valore di accettabilità di 4 ouE/m3 (unità di misura della concentrazione di odore); B) secondo lo studio sulle emissioni odorigene annesso all’istanza di PAS, tale limite è superato rispetto all’insediamento industriale posto a nord ovest dell’area di progetto; C) tale studio non ha incluso tale insediamento tra i recettori sensibili avendo considerato come tali solo i «recettori di tipo residenziale» ; D) inoltre, lo stesso studio è gravemente lacunoso perché, dei trenta recettori sensibili individuati a campione, ricadono all’interno del territorio di Veronella solo quelli indicati con i numeri 29 e 30, che peraltro sono ben lontani dalle fonti di odore.
3.2. Al ricorso introduttivo è annessa un’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’accesso agli atti della PAS.
3.3. Con successivo atto per motivi aggiunti notificato in data 15 ottobre 2025 e depositato in data 29 ottobre 2025, il Comune di Veronella ha impugnato il parere idraulico del Consorzio di bonifica in data 11 luglio 2025 e ha proposto, con «motivi aggiunti propri» , ulteriori censure avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Con tale atto per motivi aggiunti, il Comune di Veronella deduce:
«1) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Eccesso di potere per carenza di potere in concreto, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) una volta conclusa la conferenza di servizi in seno alla PAS, il Consorzio non aveva più titolo per esprimere il proprio parere sulla compatibilità idraulica richiesto dalla normativa di settore; B) di conseguenza, il parere in data 11 luglio 2025 del Consorzio di bonifica è stato adottato in carenza di potere; C) peraltro, tale parere del luglio 2025 riguarda un progetto difforme da quello approvato in esito alla conferenza di servizi nel precedente mese di gennaio 2025 e detta prescrizioni che impongono una modifica sostanziale del progetto;
«2) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, motivazione falsa»
Il Comune di Veronella deduce che la chiusura positiva della conferenza di servizi senza il necessario parere di compatibilità idraulica è viziata da incompetenza e illegittimità sotto ulteriori profili, emersi dalla produzione documentale del Comune, nel frattempo costituitosi in giudizio.
In particolare, il motivo contiene due nuove censure.
Con una prima nuova censura, il Comune ricorrente deduce che: A) il parere del Consorzio di bonifica in data 11 luglio 2025 è stato adottato sulla base di documentazione presentata dalla società istante successivamente alla conclusione positiva della PAS; B) in particolare, le tavole aggiornate e, dunque, il parere che le recepisce, prevedono a modifica del progetto esaminato nella conferenza di servizi l’ampliamento del bacino di laminazione a cielo aperto da 1.270 mc a 1440 mc e la deviazione del canale Linea Terramassi per permettere lo scolo delle acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate.
Con una seconda nuova censura, il Comune ricorrente deduce che: A) il provvedimento in data 17 gennaio 2025 conclusivo della conferenza di servizi motivava che «le condizioni e le prescrizioni raccolte in conferenza possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza» ; B) a quella data del 17 gennaio 2025 il Consorzio, avendo espresso il proprio parere in data 11 luglio 2025, non aveva ancora imposto prescrizioni progettuali; C) le prescrizioni imposte dal Consorzio comportano modifiche sostanziali al progetto, con la conseguenza che il Comune di ZI non aveva titolo per concludere positivamente la conferenza di servizi.
Le altre censure, con cui viene dedotta la necessità del previo parere di compatibilità idraulica sia per dichiarare conclusa positivamente la conferenza di servizi sia per realizzare l’intervento, sono meramente ripropositive di doglianze proposte con il ricorso introduttivo;
«3) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 151/2011. Eccesso di potere per difetto di motivazione, assenza dei presupposti e carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) i Vigili del Fuoco hanno espresso il parere di competenza il in data 2 gennaio 2025 sulla base di una planimetria antincendio redatta dalla società istante in data 14 novembre 2024; B) in data 7 gennaio 2025 la società istante ha modificato la planimetria antincendio nel senso di arretrare l’intero impianto fino alla distanza di 25 metri dal confine; C) verrebbe in rilievo una modifica progettuale non assentita dai Vigili del Fuoco;
“4) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto di motivazione, illogicità, carenza d’istruttoria.”
Il motivo si articola in tre censure.
Con la prima censura, il Comune di Veronella deduce che: A) in data 19 dicembre 2024, il SUAP di ZI ha chiesto al Comando di Polizia Locale competente per territorio una valutazione dello studio del traffico elaborato dalla società istante; B) il SUAP ha concluso la conferenza di servizi senza avere ricevuto tale parere.
Con la seconda censura, il Comune di Veronella deduce che lo studio del traffico indicato nella relazione generale del progetto annesso all’istanza di PAS non affronta il tema dell’impatto viabilistico rispetto al proprio territorio e non prevede misure mitigative.
Con la terza censura, il Comune di Veronella deduce che lo studio sopra indicato dà rilievo solo all’incremento dei mezzi, senza considerare la viabilità e il traffico già esistente né, quindi, gli effetti cumulativi;
«5) Violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011. eccesso di potere per difetto di motivazione, assenza dei presupposti, carenza istruttoria.»
Il Comune ricorrente deduce che: A) il SUAP di ZI era tenuto a richiedere un parere viabilistico all’organo comunale competente, ossia al Comando di Polizia Locale; B) ciononostante, il SUAP ha comunque concluso positivamente la conferenza di servizi;
«6) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto di motivazione, motivazione falsa, illogicità, carenza d’istruttoria.»
Il Comune di Veronella deduce che: A) tra la documentazione integrativa richiesta dal SUAP di ZI in data 6 dicembre 2024 erano compresi il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica competente per le opere idrauliche e le certificazioni rilasciate dall’Autorità di bacino distrettuale di competenza sulla compatibilità del progetto con il PGRA; B) tali documenti non sono stati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi.
4. Si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso il Comune di ZI, il Consorzio di bonifica e la società ZI biometano nonché, con atto di mero stile, il Ministero dell’Interno.
La società controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il Comune ricorrente fosse a conoscenza della determinazione positiva della conferenza di servizi del 17 gennaio 2025 già alla data del 22 gennaio 2025 quando ha presentato una domanda di accesso agli atti al Comune di ZI.
La stessa controinteressata e il Comune di ZI hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse, sostenendo che: A) l’intervento non produce impatti sul territorio di Veronella; B) il Comune ricorrente ha agito in giudizio limitandosi a fare leva sull’elemento della vicinitas .
Il Comune di ZI ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, perché diretto a contestare: A) la legittimità della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 17 gennaio 2025; B) atti estranei al parere idraulico rilasciato dal Consorzio di bonifica.
5. Il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1578/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 18 settembre 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto alla domanda formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avendo il Comune resistente depositato in giudizio tutta la documentazione di interesse del Comune ricorrente.
6. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche, esaurita la discussione, il ricorso è passato in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
1. In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni in rito opposte dal Comune resistente e dalla società controinteressata.
1.1. L’eccezione di tardività è infondata perché dal tenore letterale dell’istanza di accesso in data 22 gennaio 2025 del Sindaco del Comune di Veronella e del sollecito in data 21 febbraio 2025 non si evince che il Comune ricorrente fosse a conoscenza dell’adozione della determinazione in data 17 gennaio 2025 di positiva conclusione della conferenza di servizi.
1.2. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità atteso che: A) quanto alla legittimazione, è integrato il criterio della vicinitas e rileva la titolarità del Comune a curare, anche per via giudiziaria, gli interessi della propria comunità, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000; B) quanto all’interesse, l’istruttoria procedimentale ha preso in esame anche gli effetti dell’intervento sul territorio del Comune di Veronella, che dunque ha titolo per contestare le legittimità dell’esito della PAS.
1.3. Anche il ricorso per motivi aggiunti è da ritenersi ammissibile perché proposto sulla base di documentazione che il Comune ricorrente ha conosciuto solo perché il Comune di ZI l’ha depositata in giudizio.
2. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti.
3. Innanzitutto, non sono fondate le due censure di cui si compone il primo motivo del ricorso introduttivo.
3.1. Con la prima di esse, il Comune ricorrente lamenta di non essere stato ammesso a partecipare alla conferenza di servizi decisoria in seno alla PAS, nonostante l’impianto di biometano sia suscettibile di produrre impatti odorigeni e viabilistici anche sul territorio di Veronella.
Al riguardo il Collegio osserva che: A) ai sensi dell’art. 6, comma 9 -ter , del decreto legislativo n. 28 del 2011 “Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse. L’amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall’impianto e dalle relative opere connesse” ; B) da questo punto di vista, il Comune di Veronella non aveva titolo per essere coinvolto nel procedimento, insistendo l’impianto su territorio di un altro comune, irrilevante essendo anche la circostanza secondo cui i Comuni di Veronella e di ZI appartengono all’Unione dei Comuni Adige Guà, il che incide solo sull’esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma non anche sulle competenze distribuite in questa materia dal decreto legislativo n. 28 del 2011; C) il fatto che il Comune di Veronella subisca soltanto gli effetti riflessi della nuova attività produttiva, in termini di incremento della viabilità sulle strade di collegamento ai loro territori e in relazione agli odori promananti dall’impianto, non lo pone in una posizione differenziata idonea a giustificare la pretesa di partecipare alla conferenza di servizi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2025, n. 6027), tanto più che nel caso di specie il Comune ricorrente non ha dimostrato che tali effetti hanno un impatto sensibilmente maggiore di quanto rappresentato nella documentazione allegata all’istanza di PAS; D) l’art. 21 delle NTO del PATI condiviso dai Comuni di Veronella ZI, nella parte riguardante l’ATO 9.B del Comune di ZI (e cioè il polo produttivo intercomunale), si riferisce in effetti al «corretto inserimento e raccordo a livello urbanistico ed ambientale con la limitrofa area produttiva del territorio comunale di Veronella» , ma lo fa in relazione al futuro ampliamento dell’intero comparto (cioè l’ «ampliamento della struttura dell’insediamento produttivo ricadente nell’A.T.O. ad ovest di Via Lavagno» ): vale a dire che tale norma delle NTO del PATI non si applica nel caso di realizzazione di un intervento isolato, qual è quello oggetto del contendere, peraltro assentito urbanisticamente sulla base del PI del Comune di ZI.
3.2. La seconda censura del primo motivo del ricorso introduttivo può essere trattata congiuntamente alla seconda delle due censure proposta con il secondo motivo e con quella proposta con il settimo motivo, atteso che tutte mirano contestare il fatto che il SUAP di ZI, al fine di favorire la società istante, ha concluso in data 17 gennaio 2025 la conferenza di servizi in seno alla PAS, in anticipo rispetto ai termini indicati dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990, e in particolare prima che scadesse per il Consorzio di bonifica il termine del 30 marzo 2025 per rilasciare il parere di compatibilità idraulica.
3.2.1. Tali censure sono inammissibili, atteso che: A) in ciascuna di esse viene dedotta la violazione dell’interesse procedimentale al rispetto dei tempi dell’azione amministrativa; B) tale tipologia di interesse procedimentale appartiene ai soggetti che sono parte del procedimento, i quali soli pertanto sono legittimati ad agire in giudizio per la relativa tutela; C) il Comune di Veronella, che non ha partecipato al procedimento, non è legittimato a proporre tali doglianze.
3.2.2. In disparte quanto testé osservato, rileva il Collegio che: A) i termini perentori considerati dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. c), della legge n. 241 del 1990 sono quelli massimi entro i quali le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni; B) nessuna norma preclude all’amministrazione procedente di concludere la conferenza di servizi in anticipo una volta avuta risposta dalle amministrazioni interpellate; C) anzi, la scelta, a istruttoria compiuta, di concludere la conferenza di servizi in anticipo rispetto ai tempi massimi consentiti risponde al principio di collaborazione e buona fede tra cittadino e pubblica amministrazione considerato dall’art. 1, comma 2 -bis , della legge n. 241 del 1990 e tutela l’interesse alla tempestività dell’azione amministrativa, che trova una tutela diretta nell’art. 2 della medesima legge (oltre che, a livello processuale, nell’art. 117 cod. proc. amm.); D) il SUAP di ZI ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ravvisando l’assenza di un parere ostativo del Consorzio di bonifica; E) rispetto a tale modus operandi del SUAP di ZI, il Consorzio di bonifica non ha avanzato alcuna istanza di autotutela ai sensi dell’art. 14 -quater , comma 2, della legge n. 241 del 1990; F) dipendendo la durata della conclusione della conferenza dei servizi dai tempi di risposta delle amministrazioni coinvolte (ARPAV, Azienda sanitaria, Consorzio di bonifica, AVEPA, Vigili del fuoco di Verona e SNAM), non è sostenibile la tesi secondo cui il SUAP di ZI non avrebbe coinvolto il Comune di Veronella – che come detto non aveva titolo per parteciparvi – al solo fine di favorire la società istante con l’anticipazione della chiusura della PAS.
4. La prima delle due censure veicolata nel secondo motivo del ricorso introduttivo viene scrutinata unitamente a quella oggetto del primo dei motivi aggiunti, atteso che in entrambe il Comune ricorrente lamenta la mancata acquisizione in seno alla conferenza di servizi del parere del Consorzio di bonifica sulla compatibilità idraulica.
4.1. Va innanzitutto disattesa l’eccezione del Comune di ZI e della società controinteressata secondo cui gli argomenti sottesi a tale censura sarebbero superati dal fatto che, ai sensi dell’art. 31 -bis (« Misure per favorire l’accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano» ) del decreto legge n. 19 del 2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024), “Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare" del PNRR, nell’ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti” .
Ad avviso del Collegio tale disposizione ha natura eccezionale e, come tale, ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi, non è suscettibile di interpretazione analogica né può essere applicata al di fuori dei casi in essa considerati.
Ciò precisato, è vero che l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), considerata dall’art. 29 -bis cod. amb., richiamato dall’art. 31 -bis del decreto legge n. 19 del 2024, comprende l’autorizzazione allo scarico.
Infatti: A) l’art. 29 -quater , comma 11, primo periodo, cod. amb. prevede che “ Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto” ; B) il punto 2 di tale allegato indica tra proprio l’autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza tra quelle sostituite dall’AIA; C) il Capo II del Titolo IV della Parte Terza riguarda gli scarichi di «acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate» e «le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate» (cfr. l’art. 113, comma 1, lett. a) e b), cod. amb..
Tuttavia gli scarichi di tale tipologia (che sono autorizzati dalla Provincia) riguardano le acque impiegate nel processo produttivo e quelle di prima pioggia (nelle quali si diluiscono le sostanze potenzialmente inquinanti che giacciono sulla superficie del suolo), mentre il parere di compatibilità idraulica di competenza del Consorzio di bonifica non attiene al rischio di inquinamento delle acque, ma – come detto – investe le misure di mitigazione idraulica necessarie a compensare gli effetti derivanti dalla minore capacità di assorbimento del terreno, una volta cementificato.
A ciò va aggiunto che: A) ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. amb., “Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.” ; B) il progetto prevede lo scarico nel canale Linea Terramassi delle sole acque di seconda pioggia, nelle quali non sono diluite le sostanze inquinanti del sito, e che non rientrano tra quelle considerate dall’art. 113, comma 1, cod. amb..
Di conseguenza, le misure di mitigazione idraulica previste nel progetto della società controinteressata non rientrano nell’oggetto dell’autorizzazione allo scarico compresa nell’AIA.
In effetti, a ben vedere, l’AIA attiene all’esercizio dell’attività produttiva in senso stretto, mentre la valutazione di compatibilità idraulica, nel caso di specie, ha per oggetto l’impatto derivante dalla nuova edificazione e prescinde dall’attività che vi sarà esercitata.
4.2. Ciononostante, le censure qui in esame non possono essere positivamente apprezzate.
Innanzitutto, non è fondata la censura con cui viene dedotta la violazione della DGR 6 ottobre 2009 n. 2948, Allegato «A», secondo cui il SUAP di ZI avrebbe dovuto chiedere il rilascio del parere di compatibilità idraulica al Genio civile anziché al Consorzio di bonifica.
Infatti, l’Allegato «A» alla DGR n. 2248 del 2009, rubricato «Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche» , radica la competenza del Genio civile in relazione alle modifiche che riguardano gli atti di pianificazione urbanistica comunale (PAT e PI) e non anche in relazione a interventi isolati, di rilevanza solo edilizia, qual è l’impianto di biometano della controinteressata.
Piuttosto, il Consorzio di bonifica è da ritenersi competente a rilasciare il parere di compatibilità idraulica per tale impianto, rientrando tale attività tra le funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore che la Regione Veneto ha affidato ai Consorzi di Bonifica tramite la DGR 22 marzo 2016 n. 173 ( «Attribuzione di funzioni amministrative ai Consorzi di bonifica. Affidamento delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica minore. L.R. 11/2001 art. 84 comma 3 bis» ).
4.3. Osserva inoltre il Collegio che: A) è corretta l’affermazione contenuta nella determinazione in data 17 gennaio 2025 di conclusione della conferenza di servizi in tale determinazione del SUAP di ZI secondo cui il Consorzio di bonifica non si era espresso in senso ostativo all’intervento; B) tale determinazione recepiva sia l’impegno che la società richiedente, con atto in data 16 gennaio 2025, aveva assunto di adempiere alle prescrizioni dettate dal Consorzio di bonifica in data 15 gennaio 2025 ai fini del rilascio del parere di compatibilità idraulica, sia l’impegno della stessa di iniziare i lavori solo dopo avere ottenuto tale parere; C) per tale via, la realizzazione dell’intervento era condizionata al rilascio del parere di compatibilità idraulica; D) successivamente alla conclusione della conferenza di servizi in seno alla PAS il Consorzio non aveva quindi perso il potere emettere il parere di compatibilità idraulica, effettivamente rilasciato in data 11 luglio 2025; E) tale parere costituiva il presupposto per il rilascio, avvenuto in data 5 novembre 2025, della concessione allo scarico nel corso d’acqua Linea Terramassi.
4.4. Il primo dei motivi aggiunti contiene anche la doglianza secondo cui il parere del Consorzio di bonifica reso in data 11 luglio 2025 riguarda un progetto difforme rispetto a quello esaminato nella conferenza di servizi conclusa in data 17 gennaio 2025.
Si tratta di una doglianza sviluppata anche nel secondo dei motivi aggiunti, che verrà scrutinata nel successivo paragrafo 8 in diritto.
5. Con il terzo, il quarto e il quinto dei motivi del ricorso introduttivo il Comune ricorrente deduce che il titolo abilitativo in contestazione non comprende le autorizzazioni provinciali rispettivamente riguardanti: le emissioni in atmosfera prodotte dal cogeneratore; (art. 269 cod. amb); lo scarico delle acque reflue (art. 124 cod. amb.) e di quelle meteoriche (art. 113 cod. amb. e art. 39, comma 3, del PTA).
Tutti e tre i motivi sono infondati.
Quanto alle emissioni in atmosfera, osserva il Collegio che: A) la lett. ff) della Parte prima dell’Allegato IV alla Parte quinta del cod. amb. include «tutti gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all’allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW» tra quelli che, ai sensi dell’art. 272, comma 1, cod. amb. non sono soggetti all’autorizzazione prevista dal precedente art. 269; B) il cogeneratore dell’impianto della società controinteressata ha potenza termica nominale inferiore a 1 MW; C) pertanto, l’esercizio del cogeneratore non richiede l’autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera.
Quanto agli scarichi delle acque reflue e di quelle meteoriche di prima pioggia (considerate dal Capo II del Titolo IV della Parte Terza cod. amb. perché, come detto, in esse possono trovarsi diluite sostanze inquinanti), il progetto prevede che queste e i percolati vengano rimessi in circolo nell’impianto, con la conseguenza che non si rendono necessarie le sopra indicate autorizzazioni provinciali.
6. Va disatteso anche il sesto motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale il Comune di Veronella deduce il mancato rispetto della distanza minima di 25 metri tra il confine di proprietà e le vasche per gli insilati.
Al riguardo il Collegio osserva che: A) con tale motivo viene dedotta la violazione del paragrafo 10 dell’Allegato A alla DGR 15 maggio 2012 n. 856, recepito dall’ art. 4.2.19. delle NTO del PI del Comune di ZI, ai sensi del quale “Nelle more dell’approvazione delle linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia), devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2, nonché nelle tabelle 4 e 5 in corrispondenza della classe di punteggio 0-30” ; B) ai sensi di tale disposizione, ricadendo l’impianto di progetto nella «classe dimensionale 3» , deve essere pari a 25 metri la distanza dal confine dal proprietà dei manufatti consistenti nei « digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia» ; C) non sono soggette al rispetto di tale distanza di 25 metri le vasche per gli insilati perché sono destinate a contenere una massa vegetale derivante dalla conservazione del foraggio e non concime né prodotti allo stato liquido, quali sono gli effluenti; D) è logico e convincente l’argomento difensivo del Comune di ZI e della società controinteressata secondo cui, per individuare la distanza minima tra il confine di proprietà e la vasca degli insilati, va applicato in via analogica il punto 7, lett. b), dell’art. 4.2.11. delle NTO del PI comunale, ai sensi del quale, per gli allevamenti «civili» (tali essendo quelli diversi dagli allevamenti «intensivi» individuati dal PATI), la distanza minima dai confini di proprietà deve essere pari a 15 metri; E) le vasche per gli insilati rispettano tale limite, in quanto progettate a poco più di venti metri dal confine.
7. Passando all’ottavo motivo del ricorso introduttivo, con cui il Comune ricorrente deduce il superamento del valore di accettabilità delle emissioni odorigene indicato dal decreto direttoriale del MASE n. 309 del 2023, il Collegio non ne ravvisa la fondatezza perché: A) lo studio di impatto odorigeno non ha riscontrato il superamento della soglia di accettabilità rispetto al territorio di Veronella; B) il valore di accettabilità risulta superato per una minima porzione dell’area esterna di un insediamento industriale viciniore all’impianto, che sembra verosimilmente utilizzata come deposito e viabilità interna e non destinata alla stabile permanenza di persone (doc. 12 del Comune di ZI, pagina 40); C) tale circostanza, per il poco rilievo fattuale, non è suscettibile di inficiare l’attendibilità delle conclusioni dello studio di impatto odorigeno (doc. 12 del Comune di ZI, pagina 34) secondo cui «l’attività produce emissioni odorigene significative unicamente all’interno di una porzione di territorio adiacente alle strutture di stoccaggio delle matrici zootecniche in entrata e del digestato solido, generalmente poco abitata ed a vocazione soprattutto agricola, con un interessamento debole o trascurabile delle aree relativamente a maggior densità abitativa» ; D) come si evince dalla «mappa della dispersione» (doc. 12 del Comune di ZI, pagina 34), tale studio non ha preso in considerazione solo edifici residenziali, ai quali - correttamente - è stata comunque data particolare attenzione considerandoli come «bersagli sensibili» ; E) i «bersagli sensibili» siti nel territorio di Veronella corrispondono alle due abitazioni civili di quel Comune più prossime all’impianto; F) lo studio di impatto odorigeno non può dirsi lacunoso per non avere individuato altri «bersagli sensibili» nel territorio di Veronella atteso che le stesse due menzionate abitazioni non ricadono nel perimetro definito dall’isopeta più esterna che, nell’anzidetta «mappa della dispersione» , delimita l’areale soggetto all’effetto odorigeno.
8. Così esaurita la trattazione delle censure contenute nel ricorso introduttivo, è ora possibile scrutinare quelle proposte con i motivi aggiunti, principiando dal secondo di tali motivi e dall’unica connessa censura del primo di essi ancora da affrontare (infatti, le altre censure del primo motivo aggiunto sono state esaminate in uno con il secondo motivo del ricorso introduttivo).
Le censure qui in esame, a mezzo delle quali il Comune di ZI deduce che il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica ha riguardato un progetto diverso da quello esaminato nella conferenza di servizi in seno alla PAS, non sono fondate.
Osserva al riguardo il Collegio che: A) le modifiche progettuali alle quali si riferisce il Comune di Veronella consistono nella deviazione del canale Linea Terramassi per permettere lo scolo delle acque provenienti dalle superfici impermeabilizzate e nell’aumento del volume della vasca di laminazione a cielo aperto da 1.270 mc a 1440 mc e la; B) quanto alla deviazione del canale, non si tratta di un’innovazione progettuale, perché era già prevista nel progetto annesso all’istanza di PAS (doc. 15 del Comune di ZI); C) quanto all’aumento del volume della vasca di laminazione, si tratta di una modifica conseguente alle prescrizioni indicate nell’atto in data 15 gennaio 2025 del Consorzio di bonifica, che lascia invariate la collocazione, la conformazione, l’ampiezza e il sedime del manufatto, dipendendo esclusivamente dall’aumento della profondità per 20 centimetri, per raggiungere l’obiettivo dell’invarianza idraulica.
9. Va disatteso anche il terzo motivo dell’atto per motivi aggiunti, a mezzo del quale il Comune di Veronella deduce che il progetto revisionato in data 7 gennaio 2025 nel senso di (unicamente) prevedere l’arretramento dell’intero impianto alla distanza di 25 metri dal confine (doc. 81 della società controinteressata) non sarebbe assistito dal parere dei Vigili del fuoco, i quali si erano espressi sul progetto elaborato in data 14 novembre 2024 (doc. 30 del Comune di ZI).
Osserva al riguardo il Collegio che: A) dalla comparazione delle tavole di progetto del 7 gennaio 2025 e del 14 novembre 2024 si evince che la traslazione dell’intero impianto non ha prodotto nessun’altra variazione progettuale; B) difettando la prova che si tratti di una modifica che comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, va condivisa l’eccezione della società controinteressata secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 151 del 2011 e dell’art. 4, comma 7, del D.M. 7 agosto 2012 del Ministero dell’Interno, a conclusione dei lavori può essere presentata una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di un tecnico abilitato.
10. Il quarto e il quinto dei motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano entrambi l’aspetto viabilistico connesso all’esercizio dell’impianto.
Gli argomenti difensivi prospettati dal Comune ricorrente muovono dal fatto che: A) l’impianto della società controinteressata dovrebbe sorgere a ZI in via Galilei; B) per raggiungere l’impianto da ZI occorre percorrere la strada provinciale n. 7 lungo la quale tuttavia è precluso svoltare a sinistra in via Galilei; C) per imboccare tale via, occorre quindi proseguire lungo la strada provinciale e arrivare sino alla rotonda sita nella zona industriale di Veronella e lì invertire il senso di marcia.
Con le censure proposte con i motivi in esame il Comune ricorrente deduce che: A) il SUAP di ZI non ha acquisito in sede di PAS il parere viabilistico della Polizia Locale; B) lo studio sull’impatto viabilistico annesso all’istanza di PAS non considera gli effetti cumulativi tra il traffico esistente e quello indotto dall’esercizio dell’impianto né prende in considerazione l’impatto sulla viabilità nel territorio di Veronella.
Tali censure sono infondate.
Osserva al riguardo il Collegio che: A) nessuna norma prevede che il parere viabilistico della Polizia Locale sia obbligatorio per assentire gli impianti per la produzione di biometano; B) nessuna norma prevede che la conferenza di servizi in seno alla PAS debba concludersi negativamente in assenza del parere viabilistico della Polizia Locale; C) il Comune ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova per contestare l’attendibilità delle «Conclusioni sulla viabilità» contenute nel capitolo 13 della Relazione tecnica generale allegata all’istanza di PAS (doc. 62 del Comune di ZI, pagina 72), secondo cui «alla luce di quanto esposto non si evidenziano criticità legate alla viabilità locale e sovralocale derivanti dalla localizzazione dell’impianto» ; D) piuttosto, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni cui appartiene anche Veronella, con nota in data 26 maggio 2025, ha espresso il parere secondo cui «considerando il numero di veicoli previsti, la tipologia di strade percorse, lo “smistamento naturale” dei veicoli si strade di ZI e di Veronella, non si ravvisano criticità viabilistiche nelle strade interessate sia del comune di ZI che di Veronella sopra descritte.» (doc. 113 del Comune di ZI); E) tali conclusioni non paiono ictu oculi inattendibili, avuto riguardo al fatto che lo studio viabilistico stima in 8 viaggi/giorno (pari a 16 transiti/giorno) il numero complessivo di transiti giornalieri di mezzi pesanti, in condizioni medie di base annua, e che, solo in condizioni di picco, il numero massimo di transiti potrebbe arrivare a 19 viaggi/giorno, corrispondenti a 38 transiti/giorno.
11. Resta da scrutinare il sesto dei motivi aggiunti, con cui il Comune di Veronella: A) reitera la doglianza secondo cui nell’ambito della conferenza di servizi in seno alla PAS non è stata acquisito il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di bonifica; B) deduce che tra la documentazione integrativa richiesta dal SUAP di ZI in data 6 dicembre 2024 erano comprese le certificazioni rilasciate dall’Autorità di bacino distrettuale di competenza sulla compatibilità del progetto con il PGRA, che tuttavia non sarebbero mai state prodotte nell’ambito della PAS.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Quanto alla prima, si rinvia a quanto esposto al precedente paragrafo 4.3 in diritto sulla legittimità del parere di compatibilità idraulica dell’intervento rilasciato dal Consorzio di bonifica in data 11 luglio 2025.
Quanto alla seconda, la compatibilità del progetto con il piano di gestione del rischio alluvioni è trattata nella relazione di compatibilità idraulica versata dalla società istante agli atti della PAS (doc. 11 del Comune di ZI).
Ritiene inoltre il Collegio convincente l’eccezione del Comune di ZI, a cui la parte ricorrente non ha replicato, secondo cui le certificazioni dell’Autorità di Bacino, delle quali il Comune di Veronella lamenta la mancanza, sono le modellazioni scaricabili dalla piattaforma «SIGMA - software Hero» , che l’Autorità di Bacino mette a disposizione per avere l’aggiornamento delle mappe di pericolosità (pagina 13 della memoria depositata dal Comune di ZI in data 29 dicembre 2025).
A ciò, va aggiunto che l’anzidetta relazione di compatibilità idraulica riporta l’estratto cartografico del PGRA che raffigura il livello di pericolosità idraulica del sito (doc. 11 del Comune di ZI, pagina 8).
12. In conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti non possono essere accolti alla luce dell’infondatezza delle censure alle quali si affidano.
In applicazione della regola della soccombenza, il Comune di Veronella è tenuto a rifondere il Comune di ZI e la società controinteressata delle spese di lite che, compensate per la metà in ragione della sostanziale fondatezza dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite vanno invece interamente compensate nei confronti del Consorzio di bonifica, al cui ritardo nell’avanzare la richiesta di integrazioni documentali rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 14 -bis , comma 2, lett. b), è imputabile lo svolgimento farraginoso del procedimento di rilascio del (pur legittimo) parere di compatibilità idraulica.
Le spese vanno altresì integralmente compensate nei confronti del Ministero dell’Interno, costituitosi con atto di mero stile, senza svolgere alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) respinge il ricorso;
b)condanna il Comune di Veronella al rimborso, in favore del Comune di ZI e della società agricola consortile ZI NO, delle spese di lite in ragione della metà, che liquida, per ciascuna delle parti, in euro 2.000,00# (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, restando compensata, tra queste stesse parti, la restante metà delle spese di lite;
c)compensa le spese di lite tra il Comune di Veronella e il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, nonché il Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
RE ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE ND | Ida OL |
IL SEGRETARIO