TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 380
TAR
Ordinanza collegiale 19 settembre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 7 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 7, 9, 10 e 14 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sviamento di potere.

    Il Comune di Veronella non aveva titolo per essere coinvolto nella conferenza di servizi poiché l'impianto insiste sul territorio di un altro comune. Gli effetti riflessi sull'altro territorio non sono sufficienti a giustificare la partecipazione alla conferenza di servizi.

  • Inammissibile
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, motivazione falsa, perplessa e contraddittoria.

    Le censure sono inammissibili perché il Comune di Veronella, non avendo partecipato al procedimento, non è legittimato a dedurre la violazione dell'interesse procedimentale al rispetto dei tempi. Inoltre, nessuna norma preclude la conclusione anticipata della conferenza di servizi.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 della L.R.V. n. 33/1985. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria.

    Il cogeneratore ha una potenza termica nominale inferiore a 1 MW, pertanto non è soggetto all'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 1, cod. amb.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria.

    Il progetto prevede che le acque reflue vengano rimesse in circolo nell'impianto, pertanto non sono necessarie autorizzazioni provinciali allo scarico.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt.113 e 124 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 39, comma 3, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, assenza di motivazione, carenza d’istruttoria.

    Il progetto prevede che le acque meteoriche di prima pioggia vengano rimesse in circolo nell'impianto, pertanto non sono necessarie autorizzazioni provinciali allo scarico.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione della D.G.R.V. n. 856/2012, dell’art. 4.2.19. delle NTO del Piano degli interventi del Comune di ZI. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria.

    Le vasche per gli insilati non sono soggette alla distanza di 25 metri. Si applica in via analogica la distanza di 15 metri prevista per gli allevamenti civili, limite rispettato.

  • Inammissibile
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 14 e 14-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento di potere.

    Le censure sono inammissibili perché il Comune di Veronella, non avendo partecipato al procedimento, non è legittimato a dedurre la violazione dell'interesse procedimentale al rispetto dei tempi. Inoltre, nessuna norma preclude la conclusione anticipata della conferenza di servizi.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3, 7, 9,10 e 14 della l. n. 241/1990, dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, degli “indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività” di cui al decreto n. 309 del 28/06/2023 del direttore generale della DG valutazioni ambientali del MASE. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

    Lo studio non ha riscontrato il superamento della soglia di accettabilità per il territorio di Veronella. Il superamento riscontrato è limitato a una minima porzione di un'area industriale viciniore, non destinata a stabile permanenza di persone. Lo studio ha correttamente considerato i recettori sensibili.

  • Altro
    Istanza ex art. 116 c.p.a.

    La materia del contendere relativa all'istanza di accesso agli atti è cessata per intervenuta acquisizione della documentazione richiesta.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Eccesso di potere per carenza di potere in concreto, difetto di motivazione, carenza d’istruttoria.

    Il parere del Consorzio di bonifica è stato legittimamente rilasciato successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, costituendo presupposto per il rilascio della concessione allo scarico. Le modifiche progettuali non sono sostanziali e non inficiano la validità del parere.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 14-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 121 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 39, comma 12, del Piano di tutela delle acque approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, della D.G.R.V. n. 2948/2009, delle norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, motivazione falsa.

    Le modifiche progettuali non sono sostanziali e non inficiano la validità del parere. La conclusione positiva della conferenza di servizi era legittima anche in assenza di modifiche sostanziali.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 151/2011. Eccesso di potere per difetto di motivazione, assenza dei presupposti e carenza d’istruttoria.

    La traslazione dell'impianto non ha comportato altre variazioni progettuali e non aggrava le condizioni di sicurezza antincendio.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto di motivazione, illogicità, carenza d’istruttoria.

    Nessuna norma prevede il parere della Polizia Locale come obbligatorio per assentire tali impianti. Lo studio del traffico e il parere della Polizia Locale non ravvisano criticità viabilistiche per il territorio di Veronella.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere per difetto di motivazione, assenza dei presupposti, carenza istruttoria.

    Nessuna norma prevede il parere viabilistico come obbligatorio per assentire tali impianti. Lo studio del traffico e il parere della Polizia Locale non ravvisano criticità viabilistiche per il territorio di Veronella.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, difetto di motivazione, motivazione falsa, illogicità, carenza d’istruttoria.

    Il parere di compatibilità idraulica è stato legittimamente rilasciato. La compatibilità con il PGRA è trattata nella relazione di compatibilità idraulica e le certificazioni richieste sono scaricabili dalla piattaforma SIGMA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 380
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo