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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3927/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. FA AG - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 3927/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VALDINOCI LUCA presso il cui studio in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 91, FORLÌ è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRI ALEX presso il cui studio in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, nei fogli di p.c. depositati in data 11.09.2025, hanno così concluso: parte ricorrente,
1) DISPORRE la permanenza perfettamente paritetica ed alternata – c.d. shared residence – della minore , che trascorrerà sette giorni consecutivi, dal lunedì mattina alla Persona_1 domenica sera compresa, una settimana con la madre ed una settimana Controparte_1 con il padre , con onere del genitore di accompagnare e recuperare la figlia a Parte_1 scuola ed alle varie attività extrascolastiche nei giorni della settimana di sua spettanza.
Durante la settimana di permanenza con il padre, saranno previsti 1 o 2 pomeriggi con la madre, ma sempre con rientro presso l'abitazione del padre per il pernotto. Specularmente, durante la settimana di permanenza con la madre, trascorrerà 1 o 2 pomeriggi con il Per_1 padre, con rientro per il pernottamento presso la madre. Nel periodo non scolastico, i pomeriggi in questione potranno essere sostituiti con la mattina, con rientro a casa dell'altro genitore dopo pranzo.
2) STABILIRE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di Persona_1 nei ispettivi e paritetici periodi di convivenza, con conseguente REVOCA dell'assegno di mantenimento disposto con la sentenza n. 91/2020 del 24.1.2020 del Tribunale di Reggio Emilia.
3) STABILIRE che le spese straordinarie, di qualsiasi tipo, nell'interesse di , Persona_1 siano sostenute in egual misura (50%) dai genitori, secondo il Protocollo in materia del Tribunale di Reggio Emilia e con le modalità già indicate nella sentenza n. 91/2020 del 24.1.2020.
IN VIA SUBORDINATA, RIDETERMINARE l'importo dell'assegno di mantenimento della minore a carico del padre nella minor somma mensile di €. 300,00, Persona_1 Parte_1 aggiornata annualmente come per legge, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Con vittoria di spese ed onorari di lite in considerazione dell'opposizione alla domanda presentata dalla resistente .” CP_1 parte resistente:
“Ogni contraria istanza rejetta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via principale: respingere le domande formulate dal ricorrente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
in via subordinata: laddove, per qualsiasi ragione, fosse ritenuto di giustizia procedere alla revisione dell'attuale assegno di mantenimento, contenere al minimo la relativa decurtazione;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 91/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23-24.01.2020 in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore
, nata il [...], con collocamento della stessa presso la Persona_1 madre, regolavano il diritto di visita del padre prevedendolo a week end alternati (da venerdì a domenica) oltre ad uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento a seconda della spettanza del week end e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
600,00 rivalutabile, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che le tempistiche di Per_1 permanenza della figlia presso ciascun genitore vengano regolate in maniera paritaria e che il mantenimento della minore avvenga direttamente da parte dei genitori;
ha chiesto altresì che le spese straordinarie vengano ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno.
A sostegno della domanda egli ha dedotto che i suoi redditi sarebbero diminuiti rispetto all'epoca del divorzio a causa di un'asserita crisi del settore agricolo – egli è imprenditore vitivinicolo e gestisce un agriturismo – e che in ogni caso la cifra posta a suo carico in sede di divorzio sarebbe stata eccessiva;
ha sostenuto inoltre che l'età della minore, oggi di anni 14, le consentirebbe di stare per pari tempo con padre e madre.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso, sostenendo che i reali motivi sottesi alla richiesta di tempistiche paritarie sarebbero quelli di ottenere un risparmio economico e che in ogni caso l'azione giudiziaria del ricorrente sarebbe originata dalla gelosia nei confronti del suo attuale compagno;
ha sostenuto inoltre che nessuna difficoltà economica graverebbe sul sig. le cui dichiarazioni dei redditi Per_1 non sarebbero attendibili posto che egli avrebbe cospicui investimenti finanziari e giacenze di conto corrente, percepirebbe entrate da quattro canoni di locazione, oltre ad essere proprietario di tre autoveicoli tra cui una Maserati solo formalmente intestata al figlio;
è titolare di una florida azienda vitivinicola con 4 dipendenti e gestisce una redditizia attività agrituristica oltre ad essere socio anche di parallela Società agricola;
la resistente ha evidenziato da ultimo che la figlia è cresciuta di 6 anni rispetto all'epoca del divorzio e dunque ha aumentato le proprie esigenze di mantenimento.
La sig.ra – le cui condizioni reddituali e patrimoniali non risultano CP_1 cambiate rispetto all'epoca del divorzio - si è dunque opposta alla richiesta di tempistiche di permanenza paritarie della figlia e di riduzione del contributo al mantenimento della medesima.
All'udienza del 10.07.2025 è stata ascoltata la minore, la quale sostanzialmente non ha preso posizione sull'eventualità di modificare le proprie tempistiche di permanenza presso il padre: Per il futuro so che mio padre ha chiesto di poter stare con me a settimane alternate e oggi mi ha proposto in caso durante i mesi invernali di stare con lui nella casa che abbiamo a Reggio in via Levi così non dovrei fare avanti e indietro per andare a scuola da Castellazzo
La mamma non mi ha detto niente riguardo a questa eventuale nuova organizzazione, mi ha detto fai come preferisci tu
Io non so bene anche alla luce della scuola che farò che richiede di portare con sé molto materiale, non so dire se le settimane alternate potrebbero agevolarmi oppure ostacolarmi;
preciso in ogni caso che mi trovo bene con entrambi i miei genitori.
Successivamente all'audizione della minore non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti;
la causa, previa integrazione documentale, è stata dunque rinviata per la rimessione in decisione con termini per p.c., comparse e repliche.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che possa accogliersi la domanda di un ampliamento delle tempistiche di permanenza della figlia presso il padre, stante la crescita dell'età della minore e le dichiarazioni rese dalla medesima, non ostative a tale eventualità.
Al riguardo tuttavia, considerata la frequenza scolastica della minore a Reggio Emilia e la consuetudine a risiedere presso la madre, si ritiene nel suo interesse che il predetto ampliamento non introduca tempistiche paritarie ma preveda la sola aggiunta del pernottamento la sera della domenica nei week end di spettanza paterna, e che i giorni infrasettimanali siano due, prescindendo dalla successiva spettanza del week end;
il Calendario, in ogni caso, dovrà tenere conto della volontà della minore e potrà essere liberamente rimodulato in accordo con la medesima, stante Per l'età di , oggi quattordicenne e destinata ad organizzare sempre più in autonomia i propri impegni.
Quanto alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca, o la riduzione, del proprio onere contributivo in favore della figlia, la stessa non merita accoglimento.
Va rammentato infatti che l'onere di provare i fatti nuovi sopravvenuti che consentono la modifica delle condizioni di divorzio, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova, è a carico di chi propone la domanda di modifica: in materia di divorzio, qualora siano sopravvenuti fatti modificativi delle complessive situazioni economiche delle parti, nell'ipotesi di azione diretta alla modifica delle condizioni di divorzio - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato - il giudice deve verificare se gli stessi siano idonei ad determinare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico - patrimoniale delle parti. (Cass. Civ., VI, 13657/22)
Nel caso in esame il ricorrente, che lamenta un asserito calo reddituale rispetto all'epoca del divorzio (la progressiva diminuzione del reddito netto, matematicamente riscontrabile, è significativa non tanto per la tendenza negativa, ma soprattutto in paragone con i redditi del Sig. di 7/8 Per_2 anni fa, al momento della sentenza di divorzio 2019/2020 – cfr. pag 6 comparsa conclusionale) non offre in prova documentazione alcuna relativa ai redditi degli anni 2019 e 2020, che consentano il raffronto.
Analogo discorso vale per il controvalore dei titoli posseduti, che il ricorrente asserisce calati rispetto all'epoca del divorzio (anche il controvalore dei titoli del Rota, se paragonato a quello del 2019, è sensibilmente calato – pag. 6 comparsa concl.) ma non produce alcuna documentazione comparativa riferita all'anno del divorzio.
Posto che il mancato assolvimento dell'onere probatorio è di per sé sufficiente per il rigetto della domanda, si osserva peraltro che il ricorrente nemmeno fornisce spiegazioni convincenti in merito al dedotto peggioramento dei propri redditi, limitandosi ad invocare una generica “crisi del settore agricolo” ed “eventi climatici estremi”, senza tuttavia dettagliare specifiche ripercussioni sulla propria attività; diverso sarebbe stato se egli, ad esempio, avesse fornito la prova di un drastico calo della produzione di vini (producendo i libri di cantina o le Dichiarazioni di Produzione) o di un calo di prenotazioni presso l'Agriturismo paragonate agli anni del divorzio.
Per contro la situazione economica del resistente pare tutt'altro che critica: egli è titolare dell'omonima Azienda Vitivinicola con annesso agriturismo denominato “Villa Castellazzo” ove – come si evince dal sito Internet - è possibile affittare sei appartamenti, risulta titolare cospicui investimenti finanziari (azionari e obbligazionari) per un totale di circa € 600,000,00 il Conto corrente dell' a lui intestata reca un Parte_2 saldo di € 237.000,00 al giugno 2025 con una giacenza media di € 202.000,00, corrisponde stipendi di circa € 1.000,00 mensili per tredici mensilità a quattro dipendenti, ha percepito circa € 38.000,00 tra aprile e giugno 2025 da parte del (quale probabile Controparte_2 rimborso per la produzione di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici), percepisce i canoni di locazione di ben quattro alloggi situati in Reggio Emilia, è proprietario di due autoveicoli ed “utilizza saltuariamente” (come riferito a pag. 5 ricorso introduttivo) un'autovettura Maserati Ghibli che, se pur intestata al figlio , si deve supporre sia stata acquistata con Parte_3 denaro del padre, non ritenendosi credibile che un ragazzo - diciannovenne all'epoca dell'acquisto - avesse la necessaria provvista economica. Per quanto sopra, dunque, considerata la mancata prova di un effettivo peggioramento economico parametrato all'epoca del divorzio ed osservata per contro l'evidente agiatezza della situazione economico-patrimoniale del ricorrente, la domanda di revoca o riduzione del contributo versato per il mantenimento della figlia non merita accoglimento.
Deve considerarsi, peraltro, che la minore è cresciuta di sei anni rispetto all'epoca del divorzio ed è fatto notorio, confermato da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età (in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento - Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664); tale circostanza compensa ampiamente il lieve aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre disposto con il presente provvedimento (trattasi di quattro pernottamenti in più al mese).
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della soccombenza del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori medi, relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica delle condizioni previste nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 91/2020, emessa in data 23-24.01.2020, ferme le altre
- Dispone che la figlia minore , nei week end di spettanza Per_1 paterna, resti con il padre dal venerdì sera sino al lunedì mattina al rientro a scuola e che i giorni infrasettimanali trascorsi dalla minore presso il padre siano in numero di due tutte le settimane, indipendentemente dalla spettanza del week end. Le predette tempistiche sono in ogni caso passibili di modifica in accordo con la minore ed in accoglimento delle sue esigenze.
- Pone a carico del ricorrente le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA se dovuta, e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FA AG IA ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI - presidente dott. FA AG - giudice rel. dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 3927/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VALDINOCI LUCA presso il cui studio in CORSO GIUSEPPE MAZZINI 91, FORLÌ è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. SILVESTRI ALEX presso il cui studio in VIA PAOLO BORSELLINO N. 2, REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, nei fogli di p.c. depositati in data 11.09.2025, hanno così concluso: parte ricorrente,
1) DISPORRE la permanenza perfettamente paritetica ed alternata – c.d. shared residence – della minore , che trascorrerà sette giorni consecutivi, dal lunedì mattina alla Persona_1 domenica sera compresa, una settimana con la madre ed una settimana Controparte_1 con il padre , con onere del genitore di accompagnare e recuperare la figlia a Parte_1 scuola ed alle varie attività extrascolastiche nei giorni della settimana di sua spettanza.
Durante la settimana di permanenza con il padre, saranno previsti 1 o 2 pomeriggi con la madre, ma sempre con rientro presso l'abitazione del padre per il pernotto. Specularmente, durante la settimana di permanenza con la madre, trascorrerà 1 o 2 pomeriggi con il Per_1 padre, con rientro per il pernottamento presso la madre. Nel periodo non scolastico, i pomeriggi in questione potranno essere sostituiti con la mattina, con rientro a casa dell'altro genitore dopo pranzo.
2) STABILIRE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto di Persona_1 nei ispettivi e paritetici periodi di convivenza, con conseguente REVOCA dell'assegno di mantenimento disposto con la sentenza n. 91/2020 del 24.1.2020 del Tribunale di Reggio Emilia.
3) STABILIRE che le spese straordinarie, di qualsiasi tipo, nell'interesse di , Persona_1 siano sostenute in egual misura (50%) dai genitori, secondo il Protocollo in materia del Tribunale di Reggio Emilia e con le modalità già indicate nella sentenza n. 91/2020 del 24.1.2020.
IN VIA SUBORDINATA, RIDETERMINARE l'importo dell'assegno di mantenimento della minore a carico del padre nella minor somma mensile di €. 300,00, Persona_1 Parte_1 aggiornata annualmente come per legge, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie.
Con vittoria di spese ed onorari di lite in considerazione dell'opposizione alla domanda presentata dalla resistente .” CP_1 parte resistente:
“Ogni contraria istanza rejetta, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
in via principale: respingere le domande formulate dal ricorrente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
in via subordinata: laddove, per qualsiasi ragione, fosse ritenuto di giustizia procedere alla revisione dell'attuale assegno di mantenimento, contenere al minimo la relativa decurtazione;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 91/2020, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23-24.01.2020 in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. Tali condizioni prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore
, nata il [...], con collocamento della stessa presso la Persona_1 madre, regolavano il diritto di visita del padre prevedendolo a week end alternati (da venerdì a domenica) oltre ad uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento a seconda della spettanza del week end e ponevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
600,00 rivalutabile, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto che le tempistiche di Per_1 permanenza della figlia presso ciascun genitore vengano regolate in maniera paritaria e che il mantenimento della minore avvenga direttamente da parte dei genitori;
ha chiesto altresì che le spese straordinarie vengano ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno.
A sostegno della domanda egli ha dedotto che i suoi redditi sarebbero diminuiti rispetto all'epoca del divorzio a causa di un'asserita crisi del settore agricolo – egli è imprenditore vitivinicolo e gestisce un agriturismo – e che in ogni caso la cifra posta a suo carico in sede di divorzio sarebbe stata eccessiva;
ha sostenuto inoltre che l'età della minore, oggi di anni 14, le consentirebbe di stare per pari tempo con padre e madre.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso, sostenendo che i reali motivi sottesi alla richiesta di tempistiche paritarie sarebbero quelli di ottenere un risparmio economico e che in ogni caso l'azione giudiziaria del ricorrente sarebbe originata dalla gelosia nei confronti del suo attuale compagno;
ha sostenuto inoltre che nessuna difficoltà economica graverebbe sul sig. le cui dichiarazioni dei redditi Per_1 non sarebbero attendibili posto che egli avrebbe cospicui investimenti finanziari e giacenze di conto corrente, percepirebbe entrate da quattro canoni di locazione, oltre ad essere proprietario di tre autoveicoli tra cui una Maserati solo formalmente intestata al figlio;
è titolare di una florida azienda vitivinicola con 4 dipendenti e gestisce una redditizia attività agrituristica oltre ad essere socio anche di parallela Società agricola;
la resistente ha evidenziato da ultimo che la figlia è cresciuta di 6 anni rispetto all'epoca del divorzio e dunque ha aumentato le proprie esigenze di mantenimento.
La sig.ra – le cui condizioni reddituali e patrimoniali non risultano CP_1 cambiate rispetto all'epoca del divorzio - si è dunque opposta alla richiesta di tempistiche di permanenza paritarie della figlia e di riduzione del contributo al mantenimento della medesima.
All'udienza del 10.07.2025 è stata ascoltata la minore, la quale sostanzialmente non ha preso posizione sull'eventualità di modificare le proprie tempistiche di permanenza presso il padre: Per il futuro so che mio padre ha chiesto di poter stare con me a settimane alternate e oggi mi ha proposto in caso durante i mesi invernali di stare con lui nella casa che abbiamo a Reggio in via Levi così non dovrei fare avanti e indietro per andare a scuola da Castellazzo
La mamma non mi ha detto niente riguardo a questa eventuale nuova organizzazione, mi ha detto fai come preferisci tu
Io non so bene anche alla luce della scuola che farò che richiede di portare con sé molto materiale, non so dire se le settimane alternate potrebbero agevolarmi oppure ostacolarmi;
preciso in ogni caso che mi trovo bene con entrambi i miei genitori.
Successivamente all'audizione della minore non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti;
la causa, previa integrazione documentale, è stata dunque rinviata per la rimessione in decisione con termini per p.c., comparse e repliche.
2. Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono una revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in fatti nuovi sopravvenuti a fronte dei quali il Giudice, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni (ex multis, Cass. Civ., III, 4170/2024)
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che possa accogliersi la domanda di un ampliamento delle tempistiche di permanenza della figlia presso il padre, stante la crescita dell'età della minore e le dichiarazioni rese dalla medesima, non ostative a tale eventualità.
Al riguardo tuttavia, considerata la frequenza scolastica della minore a Reggio Emilia e la consuetudine a risiedere presso la madre, si ritiene nel suo interesse che il predetto ampliamento non introduca tempistiche paritarie ma preveda la sola aggiunta del pernottamento la sera della domenica nei week end di spettanza paterna, e che i giorni infrasettimanali siano due, prescindendo dalla successiva spettanza del week end;
il Calendario, in ogni caso, dovrà tenere conto della volontà della minore e potrà essere liberamente rimodulato in accordo con la medesima, stante Per l'età di , oggi quattordicenne e destinata ad organizzare sempre più in autonomia i propri impegni.
Quanto alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca, o la riduzione, del proprio onere contributivo in favore della figlia, la stessa non merita accoglimento.
Va rammentato infatti che l'onere di provare i fatti nuovi sopravvenuti che consentono la modifica delle condizioni di divorzio, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova, è a carico di chi propone la domanda di modifica: in materia di divorzio, qualora siano sopravvenuti fatti modificativi delle complessive situazioni economiche delle parti, nell'ipotesi di azione diretta alla modifica delle condizioni di divorzio - il cui onere probatorio è a carico del coniuge obbligato - il giudice deve verificare se gli stessi siano idonei ad determinare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico - patrimoniale delle parti. (Cass. Civ., VI, 13657/22)
Nel caso in esame il ricorrente, che lamenta un asserito calo reddituale rispetto all'epoca del divorzio (la progressiva diminuzione del reddito netto, matematicamente riscontrabile, è significativa non tanto per la tendenza negativa, ma soprattutto in paragone con i redditi del Sig. di 7/8 Per_2 anni fa, al momento della sentenza di divorzio 2019/2020 – cfr. pag 6 comparsa conclusionale) non offre in prova documentazione alcuna relativa ai redditi degli anni 2019 e 2020, che consentano il raffronto.
Analogo discorso vale per il controvalore dei titoli posseduti, che il ricorrente asserisce calati rispetto all'epoca del divorzio (anche il controvalore dei titoli del Rota, se paragonato a quello del 2019, è sensibilmente calato – pag. 6 comparsa concl.) ma non produce alcuna documentazione comparativa riferita all'anno del divorzio.
Posto che il mancato assolvimento dell'onere probatorio è di per sé sufficiente per il rigetto della domanda, si osserva peraltro che il ricorrente nemmeno fornisce spiegazioni convincenti in merito al dedotto peggioramento dei propri redditi, limitandosi ad invocare una generica “crisi del settore agricolo” ed “eventi climatici estremi”, senza tuttavia dettagliare specifiche ripercussioni sulla propria attività; diverso sarebbe stato se egli, ad esempio, avesse fornito la prova di un drastico calo della produzione di vini (producendo i libri di cantina o le Dichiarazioni di Produzione) o di un calo di prenotazioni presso l'Agriturismo paragonate agli anni del divorzio.
Per contro la situazione economica del resistente pare tutt'altro che critica: egli è titolare dell'omonima Azienda Vitivinicola con annesso agriturismo denominato “Villa Castellazzo” ove – come si evince dal sito Internet - è possibile affittare sei appartamenti, risulta titolare cospicui investimenti finanziari (azionari e obbligazionari) per un totale di circa € 600,000,00 il Conto corrente dell' a lui intestata reca un Parte_2 saldo di € 237.000,00 al giugno 2025 con una giacenza media di € 202.000,00, corrisponde stipendi di circa € 1.000,00 mensili per tredici mensilità a quattro dipendenti, ha percepito circa € 38.000,00 tra aprile e giugno 2025 da parte del (quale probabile Controparte_2 rimborso per la produzione di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici), percepisce i canoni di locazione di ben quattro alloggi situati in Reggio Emilia, è proprietario di due autoveicoli ed “utilizza saltuariamente” (come riferito a pag. 5 ricorso introduttivo) un'autovettura Maserati Ghibli che, se pur intestata al figlio , si deve supporre sia stata acquistata con Parte_3 denaro del padre, non ritenendosi credibile che un ragazzo - diciannovenne all'epoca dell'acquisto - avesse la necessaria provvista economica. Per quanto sopra, dunque, considerata la mancata prova di un effettivo peggioramento economico parametrato all'epoca del divorzio ed osservata per contro l'evidente agiatezza della situazione economico-patrimoniale del ricorrente, la domanda di revoca o riduzione del contributo versato per il mantenimento della figlia non merita accoglimento.
Deve considerarsi, peraltro, che la minore è cresciuta di sei anni rispetto all'epoca del divorzio ed è fatto notorio, confermato da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età (in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento - Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664); tale circostanza compensa ampiamente il lieve aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre disposto con il presente provvedimento (trattasi di quattro pernottamenti in più al mese).
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della soccombenza del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 47/2022, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, valori medi, relative alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, a parziale modifica delle condizioni previste nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 91/2020, emessa in data 23-24.01.2020, ferme le altre
- Dispone che la figlia minore , nei week end di spettanza Per_1 paterna, resti con il padre dal venerdì sera sino al lunedì mattina al rientro a scuola e che i giorni infrasettimanali trascorsi dalla minore presso il padre siano in numero di due tutte le settimane, indipendentemente dalla spettanza del week end. Le predette tempistiche sono in ogni caso passibili di modifica in accordo con la minore ed in accoglimento delle sue esigenze.
- Pone a carico del ricorrente le spese di lite liquidate in € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA se dovuta, e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FA AG IA ZI