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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1672/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 5 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Istituto istituto - P.iva
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1776/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1236/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IACP - Istituto istituto - impugnava l' Avviso di accertamento
IMU n. 91/2021 per l'anno d'imposta 2017, emesso dal Comune di Carini nper un importo complessivo di
65.319 euro.
In primo grado lo IACP sosteneva che gli immobili oggetto dell'accertamento erano alloggi sociali e quindi esenti da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.
Il Comune di Carini impugna la sentenza n. 1776/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, che aveva annullato l'avviso di accertamento.
Motivi dell'appello:
Mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado, che non avrebbe considerato le difese del Comune.
Errata interpretazione normativa: secondo il Comune, gli alloggi IACP non possono essere automaticamente considerati “alloggi sociali” e quindi esenti da IMU. Mancanza di dichiarazione IMU da parte dello IACP, obbligatoria per ottenere l'esenzione. Attività economica: la locazione, anche se a canone calmierato, è considerata attività economica, quindi non esente. Giurisprudenza favorevole ai Comuni: vengono citate diverse sentenze che negano l'esenzione IMU agli alloggi IACP.
Controdeduzioni dello IACP
Lo IACP chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene che gli alloggi IACP rispettano i requisiti degli alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008). L'esenzione non richiede dichiarazione preventiva, secondo la Cassazione (sent. n. 23680/2020). Gli alloggi sono destinati a soggetti svantaggiati, con canoni stabiliti da norme regionali. Il Comune non ha fornito prove contrarie e conosce la natura degli immobili. L'appello è inammissibile perché ripete le stesse argomentazioni del primo grado senza nuove censure.
Memoria integrativa dello IACP
Ribadisce le argomentazioni già esposte nelle controdeduzioni. Aggiunge ulteriori sentenze favorevoli allo
IACP, tra cui l'ordinanza della Cassazione n. 31646/2024, che conferma che l'esenzione IMU per alloggi sociali non dipende dalla natura dell'ente proprietario, ma dalla destinazione dell'immobile.
Chiede la conferma della sentenza n. 1776/2023 e la condanna del Comune alle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al vaglio del Collegio è stabilire se gli alloggi IACp oggetto dell'accertamento godano di esenzione dal tributo perchè di natura sociale e, conseguentemente, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, sono esclusi dal pagamento dell'I.M.U.
In via preliminare giova evidenziare che, come in art. 2697 c.c., la regola di giudizio da applicare in tema di onere della prova è quella ribadita più volte dalla Corte di Cassazione "L'onere di provare che l'immobile non sia assoggettabile al tributo spetta al contribuente che chiede l'esenzione dal pagamento" (Cass. 27165/2011; id., Cass. 14146/2003).
N E L M E R I T O
il Legislatore del 2011 con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto:
• al co. 2, lett. b) dell'art. 13, l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione DESTINATI
AD “ALLOGGI SOCIALI” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
• al co. 10 del citato art. 13, una detrazione di €. 200,00 dall'imposta dovuta per gli “ALLOGGI” regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)
Emerge come a rilevare sia sempre il requisito oggettivo dell'immobile oggetto di esenzione e, pertanto, come a prevalere sia la differenza concettuale e strutturale che si sostanzia tra le ipotesi di:
1. “ALLOGGI SOCIALI” per cui è prevista l'esenzione (ex art. 13, co.2, lett. b) D.L. 201/2011) anche per gli immobili destinati dagli ex IACP, laddove ricorrano le caratteriste specificamente indicate dal D.M. 22 aprile
2008;
2 semplici e meri “ALLOGGI” con riguardo ai quali non ricorrono le caratteriste specificamente indicate dal DM 22 aprile 2008, e per i quali si individua la scelta del Legislatore di riconoscere la sola detrazione di
€ 200,00 (ex art. 13 cit., co. 10).
In questa prospettiva, occorre, dunque, valutare se gli immobili dell'IACP rientrino o meno nelle ipotesi di
Alloggi Sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008) per i quali è prevista l'esenzione IMU ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, co.2, lett. b).
L'Istituto, ha genericamente asserito che TUTTI gli immobili sono da considerare “alloggi sociali” e quindi esenti.
L'art. 1 comma 2. del D.M. del 22 aprile 2008 stabilisce, testualmente, che: “E' definito «alloggio sociale
» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”. Di tale condizione è il contribuente che deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
In proposito rileva l'assenza di debita presentazione di dichiarazione IMU corredata da idonea documentazione, dalla quale rilevare il preteso possesso dei requisiti di esenzione in ordine agli immobili dichiarati, prescritta, a pena di decadenza, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5 bis (rectius: dall'art. 2, comma 5 bis) convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, “in combinato disposto” con il
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 10, convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla “L. n. 147 del 2014, art. 1, comma 707” (rectius: della L. 27 dicembre
2013, n. 1).
Inoltre mai l'Istituto ha ritenuto di dover dimostrare con idonea documentazione la sussistenza dei succitati requisiti (cfr. D.M. del 2008: nuclei svantaggiati)
Ancora, è di pura evidenza che per godere dell'esenzione IMU e ritenere che gli alloggi concessi in locazione possano definirsi alloggi sociali ex D.M. del 22 aprile 2008 non è sufficiente la sola presentazione della
Dichiarazione IMU con la quale viene pure attestano il possesso dei requisiti di “alloggi sociali”, ma di far pervenire a corredo della propria richiesta la documentazione necessaria.
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, infatti, che non è configurabile una spontanea e immediata coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali;
infatti il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie in argomento.
Il legislatore, infatti, all'art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 ha previsto espressamente l'agevolazione della detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP). Evidente è, pertanto, la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali” che, invece, sono esentati dal prelievo per espressa e diversa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011). Ma l'IACP non ha ritenuto di dover presentare alcuna documentazione a supporto della qualificazione degli immobili di proprietà dell'IACP quali “Alloggi sociali”.
L'assimilazione invocata dagli IACP dei meri immobili concessi in locazione e gli alloggi sociali è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede: “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Corte di Cassazione
25 luglio 2019, n. 20135, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
A rimarcare l'esclusione dell'assimilazione automatica dei meri alloggi dell'IACP agli alloggi sociali pure la considerazione che gli immobili nella disponibilità/gestione dell'IACP hanno destinazione e finalità differenti come è pure dato evincere dalla documentazione allegata da parte ricorrente e in specie dai Codici di cui alla “ Tabella Tipo Contratti “ Allegato B al “ Verbale di ricognizione……………di immobili siti nel Comune di
Palermo “ e dal vigente Statuto Sociale dell' IACP ( art. 23 ).
Sul punto anche l'Associazione_1 (Associazione_2), con il dossier bilancio 2016 pubblicato in data 5/10/2016, ha escluso la possibilità di estendere in automatico agli immobili ex IACP la disciplina agevolativa prevista per gli alloggi sociali per almeno due motivi:
• Per gli immobili IACP, infatti, è già prevista espressamente l'aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro.
La normativa prevede un'imposizione specifica per gli immobili IACP
• La relazione tecnica allegata al d.l. 102/2013 quantificava in circa 76 milioni di euro il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP (circa 600.000) rispetto al valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro.
Tale scostamento, data la sua entità, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui legislatore ha voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
L'Associazione_1 perviene condivisibilmente a questa conclusione sulla base del contesto dell'agevolazione in questione, che il legislatore ha inteso riservare ai soli alloggi sociali
Pertanto si ritiene legittima la pretesa tributaria del Comune di Carini nel tassare gli immobili della IACP secondo la disposizione di cui all'art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 che prevede espressamente un'agevolazione consistente solo in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (I A C P )
L'esistenza di giurisprudenza oscillante giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1672/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Comune di Carini - Corso Umberto I N. 5 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Istituto istituto - P.iva
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1776/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1236/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IACP - Istituto istituto - impugnava l' Avviso di accertamento
IMU n. 91/2021 per l'anno d'imposta 2017, emesso dal Comune di Carini nper un importo complessivo di
65.319 euro.
In primo grado lo IACP sosteneva che gli immobili oggetto dell'accertamento erano alloggi sociali e quindi esenti da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.
Il Comune di Carini impugna la sentenza n. 1776/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, che aveva annullato l'avviso di accertamento.
Motivi dell'appello:
Mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado, che non avrebbe considerato le difese del Comune.
Errata interpretazione normativa: secondo il Comune, gli alloggi IACP non possono essere automaticamente considerati “alloggi sociali” e quindi esenti da IMU. Mancanza di dichiarazione IMU da parte dello IACP, obbligatoria per ottenere l'esenzione. Attività economica: la locazione, anche se a canone calmierato, è considerata attività economica, quindi non esente. Giurisprudenza favorevole ai Comuni: vengono citate diverse sentenze che negano l'esenzione IMU agli alloggi IACP.
Controdeduzioni dello IACP
Lo IACP chiede la conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene che gli alloggi IACP rispettano i requisiti degli alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008). L'esenzione non richiede dichiarazione preventiva, secondo la Cassazione (sent. n. 23680/2020). Gli alloggi sono destinati a soggetti svantaggiati, con canoni stabiliti da norme regionali. Il Comune non ha fornito prove contrarie e conosce la natura degli immobili. L'appello è inammissibile perché ripete le stesse argomentazioni del primo grado senza nuove censure.
Memoria integrativa dello IACP
Ribadisce le argomentazioni già esposte nelle controdeduzioni. Aggiunge ulteriori sentenze favorevoli allo
IACP, tra cui l'ordinanza della Cassazione n. 31646/2024, che conferma che l'esenzione IMU per alloggi sociali non dipende dalla natura dell'ente proprietario, ma dalla destinazione dell'immobile.
Chiede la conferma della sentenza n. 1776/2023 e la condanna del Comune alle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta al vaglio del Collegio è stabilire se gli alloggi IACp oggetto dell'accertamento godano di esenzione dal tributo perchè di natura sociale e, conseguentemente, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, sono esclusi dal pagamento dell'I.M.U.
In via preliminare giova evidenziare che, come in art. 2697 c.c., la regola di giudizio da applicare in tema di onere della prova è quella ribadita più volte dalla Corte di Cassazione "L'onere di provare che l'immobile non sia assoggettabile al tributo spetta al contribuente che chiede l'esenzione dal pagamento" (Cass. 27165/2011; id., Cass. 14146/2003).
N E L M E R I T O
il Legislatore del 2011 con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto:
• al co. 2, lett. b) dell'art. 13, l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione DESTINATI
AD “ALLOGGI SOCIALI” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
• al co. 10 del citato art. 13, una detrazione di €. 200,00 dall'imposta dovuta per gli “ALLOGGI” regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)
Emerge come a rilevare sia sempre il requisito oggettivo dell'immobile oggetto di esenzione e, pertanto, come a prevalere sia la differenza concettuale e strutturale che si sostanzia tra le ipotesi di:
1. “ALLOGGI SOCIALI” per cui è prevista l'esenzione (ex art. 13, co.2, lett. b) D.L. 201/2011) anche per gli immobili destinati dagli ex IACP, laddove ricorrano le caratteriste specificamente indicate dal D.M. 22 aprile
2008;
2 semplici e meri “ALLOGGI” con riguardo ai quali non ricorrono le caratteriste specificamente indicate dal DM 22 aprile 2008, e per i quali si individua la scelta del Legislatore di riconoscere la sola detrazione di
€ 200,00 (ex art. 13 cit., co. 10).
In questa prospettiva, occorre, dunque, valutare se gli immobili dell'IACP rientrino o meno nelle ipotesi di
Alloggi Sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008) per i quali è prevista l'esenzione IMU ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, co.2, lett. b).
L'Istituto, ha genericamente asserito che TUTTI gli immobili sono da considerare “alloggi sociali” e quindi esenti.
L'art. 1 comma 2. del D.M. del 22 aprile 2008 stabilisce, testualmente, che: “E' definito «alloggio sociale
» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”. Di tale condizione è il contribuente che deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
In proposito rileva l'assenza di debita presentazione di dichiarazione IMU corredata da idonea documentazione, dalla quale rilevare il preteso possesso dei requisiti di esenzione in ordine agli immobili dichiarati, prescritta, a pena di decadenza, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 5 bis (rectius: dall'art. 2, comma 5 bis) convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, “in combinato disposto” con il
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 10, convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla “L. n. 147 del 2014, art. 1, comma 707” (rectius: della L. 27 dicembre
2013, n. 1).
Inoltre mai l'Istituto ha ritenuto di dover dimostrare con idonea documentazione la sussistenza dei succitati requisiti (cfr. D.M. del 2008: nuclei svantaggiati)
Ancora, è di pura evidenza che per godere dell'esenzione IMU e ritenere che gli alloggi concessi in locazione possano definirsi alloggi sociali ex D.M. del 22 aprile 2008 non è sufficiente la sola presentazione della
Dichiarazione IMU con la quale viene pure attestano il possesso dei requisiti di “alloggi sociali”, ma di far pervenire a corredo della propria richiesta la documentazione necessaria.
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, infatti, che non è configurabile una spontanea e immediata coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali;
infatti il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie in argomento.
Il legislatore, infatti, all'art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 ha previsto espressamente l'agevolazione della detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP). Evidente è, pertanto, la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali” che, invece, sono esentati dal prelievo per espressa e diversa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011). Ma l'IACP non ha ritenuto di dover presentare alcuna documentazione a supporto della qualificazione degli immobili di proprietà dell'IACP quali “Alloggi sociali”.
L'assimilazione invocata dagli IACP dei meri immobili concessi in locazione e gli alloggi sociali è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede: “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Corte di Cassazione
25 luglio 2019, n. 20135, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
A rimarcare l'esclusione dell'assimilazione automatica dei meri alloggi dell'IACP agli alloggi sociali pure la considerazione che gli immobili nella disponibilità/gestione dell'IACP hanno destinazione e finalità differenti come è pure dato evincere dalla documentazione allegata da parte ricorrente e in specie dai Codici di cui alla “ Tabella Tipo Contratti “ Allegato B al “ Verbale di ricognizione……………di immobili siti nel Comune di
Palermo “ e dal vigente Statuto Sociale dell' IACP ( art. 23 ).
Sul punto anche l'Associazione_1 (Associazione_2), con il dossier bilancio 2016 pubblicato in data 5/10/2016, ha escluso la possibilità di estendere in automatico agli immobili ex IACP la disciplina agevolativa prevista per gli alloggi sociali per almeno due motivi:
• Per gli immobili IACP, infatti, è già prevista espressamente l'aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro.
La normativa prevede un'imposizione specifica per gli immobili IACP
• La relazione tecnica allegata al d.l. 102/2013 quantificava in circa 76 milioni di euro il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli IACP (circa 600.000) rispetto al valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro.
Tale scostamento, data la sua entità, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui legislatore ha voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
L'Associazione_1 perviene condivisibilmente a questa conclusione sulla base del contesto dell'agevolazione in questione, che il legislatore ha inteso riservare ai soli alloggi sociali
Pertanto si ritiene legittima la pretesa tributaria del Comune di Carini nel tassare gli immobili della IACP secondo la disposizione di cui all'art. 13, co. 10, del D.L. n.201/2011 che prevede espressamente un'agevolazione consistente solo in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (I A C P )
L'esistenza di giurisprudenza oscillante giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese Palermo 10.7.25 IL PRESIDENTE