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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. BORLE' GIOPPI Parte_1
ROBERTO
Appellante
e con l'avv. CIFALITTI CHRISTIAN CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato l'11.1.2018, , CP_1 premesso di avere svolto attività giornalistica per conto del Parte_1 da marzo 2012 ad agosto 2016 in forza di reiterati incarichi di consulenza, di
[...] essere stato formalmente assunto dal in data 1.8.2016 con contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato part time al 50% in attuazione della delibera consortile n. 112 del 29.7.2016 e che, successivamente alla formale assunzione, gli organi del avevano provveduto alla copertura delle spese per la sua assunzione con le Parte_1 delibere del C.d.A. n. 7 del 3.8.2016 e n. 14 del 20.12.2016, ha allegato che -disposta in data 20.12.2016 la gestione commissariale del - il commissario straordinario, Parte_1 considerato che la delibera del C.d.A. n. 7 del 3.8.2016 non aveva superato il controllo contabile della e che il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta CP_2
1 dal di annullamento della delibera regionale, aveva provveduto, con delibera n. Parte_1
29 del 27.2.2017, all'annullamento di ufficio di entrambe le delibere consortili che avevano dato copertura finanziaria all'assunzione del ricorrente e, conseguentemente, con delibera n. 37 del 2.3.2017 aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro del ricorrente
“a far data dal 15 marzo 2017” per illiceità della causa, stante la violazione della norma imperativa di cui all'art. 191, comma 1, TUEL ed alla stregua del principio generale di cui all'art. 1418 c.c.. Tutto ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si CP_1 trascrivono: 'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione, a) preliminarmente, di accertare la sussistenza, fra il sig. e il CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato full time a decorrere dal mese di marzo 2012, e, per l'effetto: a.1) in via principale, di accertare e dichiarare la piena validità e sussistenza del rapporto di lavoro in essere tra le parti (non essendo la delibera commissariale n. 37/2017 qualificabile come licenziamento, non avendo il datore di lavoro espresso tale volontà), condannando il al ripristino della funzionalità del rapporto, e quindi alla Parte_1 reintegrazione del lavoratore, al pagamento delle retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2017, nonché al pagamento dei differenziali retributivi spettanti sin dal marzo 2012, con regolarizzazione della posizione contributiva;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
a.2) in subordine, laddove il Giudice ritenesse di qualificare la delibera commissariale quale licenziamento, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare il alla reintegrazione sul posto di Parte_1 lavoro e al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 300/70 ss.mm.ii.; ovvero, laddove non si ritenesse il licenziamento nullo, accertarne e dichiararne l'illegittimità con condanna del datore alla reintegrazione sul posto di lavoro e al pagamento di un'indennità a favore del lavoratore commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4 e/o 7, L. 300/70 ss.mm.ii.; in considerazione dell'accertata natura subordinata del rapporto sin dal marzo 2012 (o comunque da un momento anteriore all'assunzione formale), si chiede inoltre di condannare il al pagamento dei Parte_1 differenziali retributivi spettanti dall'inizio dell'effettiva subordinazione, con regolarizzazione della posizione contributiva;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) Nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non configurabile la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a decorrere dal mese di marzo 2012 (o comunque lo riconoscesse solo per il periodo successivo al 7 marzo 2015), si chiede: b.1) in via principale di accertare e dichiarare la piena validità e sussistenza del rapporto di lavoro in essere tra le parti (non essendo la delibera commissariale n. 37/2017 qualificabile quale licenziamento, non avendo il datore di lavoro manifestato tale intenzione), condannando il al ripristino della funzionalità del rapporto, e Parte_1
2 quindi alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b.2) in subordine, laddove il Giudice ritenesse di qualificare la delibera commissariale quale licenziamento, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare il alla reintegrazione sul posto di Parte_1 lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015; ovvero, laddove non si ritenesse il licenziamento nullo, accertarne e dichiararne l'illegittimità con condanna del al pagamento dell'indennità prevista dalla Parte_1 legge, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 23/2015. c) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si è costituito il domandando il rigetto del Parte_1 ricorso.
All'udienza del 24.9.2019 il ricorrente odierno appellato ha dichiarato di rinunciare “espressamente alle conclusioni di cui al punto A) del ricorso introduttivo e chiede decidersi la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al punto b) del predetto ricorso e, in particolare, quelle formulate in via principale al capo b.1)”.
Il Tribunale di Cassino, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali delle parti, con la sentenza in epigrafe ha accolto le conclusioni principali del ricorrente odierno appellato di cui al capo b.1 ed ha così testualmente statuito:
“accerta e dichiara la persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere tra le parti, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 37 del 2.3.2017;
− per l'effetto, condanna la parte convenuta al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente ed al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio di tutte le spettanze retributive maturate e non corrisposte dal mese di marzo 2017 fino alla data dell'effettivo ripristino, con regolarizzazione della posizione contributiva, oltre accessori di legge;
− condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.512,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA, nonché rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”. In proposito il primo giudice, preso atto della rinunzia del alle conclusioni CP_1 di cui al punto A) del ricorso ex art. 414 c.p.c., ha premesso che tra le parti era incontroversa la natura, non di licenziamento bensì di atto ricognitivo della nullità del contratto di lavoro, della delibera n. 37 del 2.3.2017 e ha osservato che l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo il quale gli enti locali stessi possono effettuare spese solo se autorizzate con atto debitamente registrato, non era stato richiamato, nel caso di specie, dall'art. 48 del Regolamento del , come invece dedotto dal resistente attuale Parte_1 appellante e ha concluso che tale norma non fosse applicabile.
3 Ancora, l'esistenza di una fattispecie negoziale illecita non potrebbe ravvisarsi neppure, nel caso di specie, per la violazione di norme imperative di cui alla Legge regionale Lazio n. 4 del 1984, atteso che quest'ultima non contemplerebbe in alcuna delle sue disposizioni limiti alle facoltà assunzionali agli enti locali per vincoli di bilancio e, all'art. 27, non annovererebbe, tra gli atti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, anche le deliberazioni concernenti i rapporti individuali di lavoro.
Ha proposto appello il eccependo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza gravata per avere il ricorrente in primo grado chiesto la condanna di esso resistente attuale appellante alla regolarizzazione contributiva, statuizione poi disposta dal primo giudice senza integrare il contraddittorio nei confronti dell' , come invece necessario in conformità al consolidato insegnamento della Corte CP_3 di Cassazione (sentenza 29637/2021, tra le altre). Nel merito l'appellante si è affidato alle seguenti censure. I) Dalla qualificazione del come ente pubblico economico, il Parte_1
Tribunale avrebbe tratto la conseguenza dell'applicazione integrale del regime privatistico al rapporto di lavoro e, conseguentemente, ne avrebbe inferito l'irrilevanza della mancanza di coperture finanziarie, in bilancio, necessarie per sostenere le spese connesse CP_ all'assunzione del di , ai fini della valutazione circa la validità del contratto. In proposito la sentenza gravata avrebbe omesso di considerare che esso appellante è ente pubblico titolare di attività di interesse generale, quale quello connesso alla difesa idraulica del suolo, è partecipato al 100% da enti pubblici ed è assoggettato al Controllo della Corte dei Conti. Si tratterebbe, in definitiva, di un ente pubblico strumentale della Regione Lazio. II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000
Si è costituito , eccependo l'inammissibilità, sotto un duplice CP_1 profilo, dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . In proposito, innanzitutto, non avendo l'appellante espressamente CP_3 impugnato, con uno specifico motivo di appello, la statuizione di condanna alla regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale il si sarebbe soltanto limitato, Parte_1 con l'atto di appello, a formulare un'eccezione, sulla pronuncia del Tribunale sarebbe caduto il giudicato. Inoltre, in ogni caso la domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione era stata inclusa tra quelle rinunciate nell'udienza del 24.9.2019. Nel merito, l'appellato ha domandato respingersi il gravame. Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell , rileva il Collegio che, secondo CP_3
l'indirizzo, ormai consolidato, della Corte di Cassazione (sentenza 8956 del 14.5.2020, tra le altre), al quale ritiene questa Corte di aderire, in tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l , sicché, alla Controparte_4 mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del
4 giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio. L'appellato deduce in proposito che, nel caso di specie, sarebbe caduto il giudicato sulla condanna del alla regolarizzazione contributiva e che, conseguentemente, Parte_1
l'eccezione, non proposta in forma di motivo di appello, sarebbe inammissibile. In proposito, però, osserva questa Corte che l'atto di appello, dopo avere spiegato le ragioni in virtù delle quali la sentenza sarebbe nulla, nelle proprie conclusioni, contiene una chiara domanda di “IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarazione la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell per le ragioni CP_3 esposte e conseguentemente dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, nonché della impugnata sentenza”. La mancata articolazione di un motivo di appello munito di numerazione propria nell'elencazione delle censure dell'appellante, nonché l'utilizzo della formula “eccezione preliminare” nella narrativa del ricorso ex art. 433 c.p.c., non rileva nel senso di escludere che il abbia inteso impugnare il capo della decisione in commento sotto il Parte_1 profilo della mancata integrazione del contraddittorio, non essendo all'uopo necessarie formule sacramentali e potendosi ravvisare, nell'atto di appello, la chiara enunciazione delle critiche mosse alla sentenza appellata, la ricostruzione alternativa proposta al giudice dell'appello e anche l'inequivoca domanda di declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.. Se, quindi, l'atto di appello contiene motivo di gravame anche contro il capo della sentenza 577/2022 del Tribunale di Cassino con cui il è stato condannato alla Parte_1 regolarizzazione contributiva, la censura deve essere esaminata in via preliminare e deve ritenersi infondata, nella parte con la quale si chiede dichiararsi la nullità del giudizio dinanzi al Tribunale. All'udienza del 24.9.2019, come dedotto dall'appellato, questi infatti aveva rinunciato a tutte le conclusioni del capo A) del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c. ed era solo tra quelle che era inclusa la domanda di condanna del alla regolarizzazione Parte_1 contributiva. Tale ultima domanda, pertanto, aveva costituito oggetto di rinunzia, cosicché non potrebbe mai ravvisarsi alcuna nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Passando al merito dell'appello, le due censure formulate dal
[...]
che vanno esaminate congiuntamente in quanto logicamente Parte_1 inscindibili, sono fondate. L'appellante lamenta che il Tribunale, partendo dalla qualifica del Parte_1
quale ente pubblico economico, ne avrebbe fallacemente inferito l'irrilevanza
[...] della mancanza di coperture finanziarie in bilancio, necessarie per sostenere le spese CP_ connesse all'assunzione del di , ai fini della valutazione circa la validità del contratto e sarebbe giunto, inoltre, altrettanto erroneamente alla conclusione che al medesimo non si applicherebbe l'art. 191 del testo unico degli enti locali. In proposito, va premesso che la natura di enti pubblici economici in capo ai consorzi di bonifica sia ormai affermata in modo costante dalla più autorevole giurisprudenza (si veda sentenza delle Sezioni Unite n. 1548/2017, ma tale qualificazione è stata riaffermata anche dalla Corte Costituzionale sent. n. 346/1994 e dal Consiglio di Stato, sent. n. 3575/2019.
5 Senonché, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, sentenza 5542/2023, la mera natura di ente pubblico economico, con la conseguente applicabilità del regime lavoristico privato in linea generale, non esclude che singoli elementi (genetici o funzionali) del contratto di lavoro alle dipendenze dei possano Parte_1 essere disciplinati da norme speciali, che siano ispirate dalla natura pubblica dell'ente. In particolare, nel menzionato precedente, la Suprema Corte ha affrontato proprio la questione se, norme che impongono vincoli pubblicistici (nella specie di bilancio) agli enti pubblici, seppure non contenenti “nullità formali” - ossia seppur non contenenti precetti che regolano direttamente, con la massima sanzione di invalidità, determinati vizi genetici del negozio, direttamente individuati dal legislatore – possano essere intese come applicabili e determinare ipotesi di nullità “virtuali”. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza 5542/2023, hanno ricordato che, già con la sentenza n. 26724 del 2007 e con la sentenza 15 marzo 2022 n. 8472, era stato ribadito l'orientamento secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva per escludere che l'atto negoziale sia nullo, atteso che l'art. 1418, comma 1, cod. civ., è espressione di un principio di carattere generale, ed è volto ad impedire che possano essere produttivi di effetti negozi giuridici posti in essere in violazione di norme imperative. Affermato che imperatività della norma non è sinonimo di inderogabilità, perché solo la prima è espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento, le Sezioni Unite hanno ripercorso lo sviluppo giurisprudenziale che ha portato progressivamente a superare la tesi secondo cui l'invalidità deve rimanere circoscritta al vizio o alla mancanza dell'elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio, ed hanno sottolineato che alla base del superamento del «dogma della fattispecie» sta l'esigenza di tutelare i preminenti interessi generali della collettività, che la norma imperativa intende tutelare. Si è detto poi, e il principio è stato poi ribadito da Cass. S.U. 16 novembre 2022 n. 33719, che «pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», con la conseguenza che, come già avvertito da Cass. S.U. n. 26724 del 2007, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della nullità e sul carattere imperativo della norma, non sempre è decisiva la tradizionale distinzione fra norme di comportamento e norme di validità, giacché non di rado la tutela di interessi generali e fondamentali è assicurata da disposizioni che non attengono al contenuto del regolamento contrattuale, bensì riguardano elementi esterni al negozio. E' stato, quindi, affermato che è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall'art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive o oggettive per la sua stipulazione. La citata giurisprudenza delle Sezioni Unite valorizza, dunque, i limiti posti dal legislatore all'esercizio del potere di autonomia dei privati e prospetta una ricostruzione dell'invalidità che tiene conto delle indicazioni che si traggono dall'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
6 In quest'ottica sono da ricondurre alle norme imperative, che determinano nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle che fanno divieto assoluto di stipulazione del contratto, anche le disposizioni che, pur fissando apparentemente un obbligo di comportamento esterno alla fattispecie negoziale in senso stretto, limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consentono l'esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste, sempre che quest'ultime rispondano ad interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo il bilanciamento operato dal legislatore, l'autonomia del singolo viene ad essere subvalente. Le sezioni Unite, però, hanno avvisato che l'applicazione dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., in presenza di norma ritenuta imperativa in ragione degli interessi pubblici che la stessa tutela, non apre la strada alla discrezionalità del giudice nell'individuazione di nuove ipotesi di nullità. Occorre, infatti, che la norma abbia un contenuto specifico, preciso ed individuato;
che la stessa non preveda specificamente altra sanzione per la sua violazione;
che il giudizio sulla natura imperativa e sugli interessi che la disposizione mira ad assicurare venga espresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gli opposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cui silenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non può essere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzato dall'interprete. Applicando le direttive interpretative così delineate alla fattispecie oggetto del presente giudizio, osserva questa Corte territoriale che, innanzitutto, in ordine al finanziamento dei consorzi di bonifica, secondo la sentenza 326/1998 della Corte Costituzionale “le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore (cfr. sentenza n. 66 del 1992) vengono distinte in opere "di competenza dello Stato" (capo III del titolo II), necessarie "ai fini generali della bonifica" (art. 2, secondo comma), eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati (capo II del titolo II), e opere "di competenza privata" (capo V del titolo II), cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi" (art. 38, primo comma), rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica" (art. 2, terzo comma), ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato (art. 8).
Secondo la disciplina del r.d. n. 215 del 1933, alla esecuzione delle opere di competenza statale provvede il Ministero dell'agricoltura (ora la , direttamente o CP_2 per concessione, accordata in questo caso prioritariamente al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte di essi (art. 13, primo e secondo comma); la manutenzione e l'esercizio di dette opere, salvo alcune categorie di esse, sono posti a carico dei proprietari (art. 17, primo comma), e sono assicurati normalmente da un consorzio di proprietari (art. 18, primo comma). All'esecuzione delle opere di competenza privata provvedono i proprietari, direttamente o attraverso il
, tenuto ad assumerla (art. 41, primo comma), nonché a sostituirsi ai proprietari Parte_1 inadempienti (art. 42, primo comma). In ogni caso i proprietari sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto effettuato di norma dai consorzi, in ragione dei benefici conseguiti (art. 11), configurandosi i contributi come oneri reali sui fondi (art. 21), e dal punto di vista costituzionale come prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge (sentenza n. 55 del 1963)”.
7 Ora, alla luce di quanto chiarito dalla Corte, deve senz'altro affermarsi che i Consorzi operino in virtù di una (almeno) duplice fonte di finanziamento, quella pubblica e quella proveniente dai privati attraverso i contributi di bonifica, entrambe necessarie ed obbligatorie, ma che tuttavia si integrano reciprocamente in misura e con regimi diversi a seconda della “competenza pubblica o privata” delle opere di bonifica da realizzare e/o manutenere, di tal ché le opere pubbliche sono “a carico totale o parziale dello Stato” (ora delle Regioni) mentre le opere di competenza privata possono beneficiare dell' “eventuale concorso finanziario dello Stato” (ora delle Regioni).
Inoltre, la Corte Costituzionale (sentenza 188/2018) ha ricordato che i contributi consortili hanno carattere tributario e non sono volti a remunerare, in chiave corrispettiva, i servizi del . Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pacifica la natura pubblica dell'appellante (sancita in via generale dall'art. 59 del r.d. 215/1933 e ribadita dall'art. 1 dello Statuto del ) e acclarato che il medesimo si finanzia con risorse Parte_1 pubblicistiche, anche tributarie, nonché, ancora, incontestata tra le parti la soggezione stessa del al controllo della Corte dei Conti, deve rilevarsi che, come del resto Parte_1 ha motivato la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 584 del 7.10.2016 (di non approvazione delle variazioni di bilancio con le quali erano state impegnate le somme per la conclusione, tra gli altri, anche del contratto di lavoro per cui è causa), il principio di equilibrio di parte corrente del bilancio, riconducibile all'art. 81 della Costituzione, imponeva all'ente di evitare di deliberare spese di parte corrente, ossia ripetitive, come quelle necessarie per finanziare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di copertura finanziaria permanente. Di tale principio l'art. 191 del d.lgs. 267/2000 è applicazione espressamente riferita agli enti locali, ma è evidente che la regola generale valga per tutti gli enti pubblici.
Ne deriva che, secondo i principi giurisprudenziali enunciati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, il quadro normativo vigente per i consorzi di bonifica, enti pubblici finanziati con risorse pubbliche e assoggettati a controllo della Corte dei Conti, era tale da determinare, in caso di conclusione del contratto di lavoro senza risorse finanziarie, un'ipotesi di nullità virtuale per contrasto con la norma di comportamento del principio di prudenza e copertura finanziaria, di cui all'art. 81 della Costituzione.
L'atto impugnato nel presente giudizio, pertanto, con il quale si è preso atto della nullità, è valido. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
In presenza di contrari precedenti di questa stessa Corte (si veda CdA Roma, sentenza n. 2558/2021 pubbl. il 21/06/2021) appaiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall'appellato; spese compensate. Roma, lì 2.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 02/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. BORLE' GIOPPI Parte_1
ROBERTO
Appellante
e con l'avv. CIFALITTI CHRISTIAN CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato l'11.1.2018, , CP_1 premesso di avere svolto attività giornalistica per conto del Parte_1 da marzo 2012 ad agosto 2016 in forza di reiterati incarichi di consulenza, di
[...] essere stato formalmente assunto dal in data 1.8.2016 con contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo indeterminato part time al 50% in attuazione della delibera consortile n. 112 del 29.7.2016 e che, successivamente alla formale assunzione, gli organi del avevano provveduto alla copertura delle spese per la sua assunzione con le Parte_1 delibere del C.d.A. n. 7 del 3.8.2016 e n. 14 del 20.12.2016, ha allegato che -disposta in data 20.12.2016 la gestione commissariale del - il commissario straordinario, Parte_1 considerato che la delibera del C.d.A. n. 7 del 3.8.2016 non aveva superato il controllo contabile della e che il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta CP_2
1 dal di annullamento della delibera regionale, aveva provveduto, con delibera n. Parte_1
29 del 27.2.2017, all'annullamento di ufficio di entrambe le delibere consortili che avevano dato copertura finanziaria all'assunzione del ricorrente e, conseguentemente, con delibera n. 37 del 2.3.2017 aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro del ricorrente
“a far data dal 15 marzo 2017” per illiceità della causa, stante la violazione della norma imperativa di cui all'art. 191, comma 1, TUEL ed alla stregua del principio generale di cui all'art. 1418 c.c.. Tutto ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni che di seguito si CP_1 trascrivono: 'Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione, a) preliminarmente, di accertare la sussistenza, fra il sig. e il CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato full time a decorrere dal mese di marzo 2012, e, per l'effetto: a.1) in via principale, di accertare e dichiarare la piena validità e sussistenza del rapporto di lavoro in essere tra le parti (non essendo la delibera commissariale n. 37/2017 qualificabile come licenziamento, non avendo il datore di lavoro espresso tale volontà), condannando il al ripristino della funzionalità del rapporto, e quindi alla Parte_1 reintegrazione del lavoratore, al pagamento delle retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2017, nonché al pagamento dei differenziali retributivi spettanti sin dal marzo 2012, con regolarizzazione della posizione contributiva;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
a.2) in subordine, laddove il Giudice ritenesse di qualificare la delibera commissariale quale licenziamento, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare il alla reintegrazione sul posto di Parte_1 lavoro e al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 300/70 ss.mm.ii.; ovvero, laddove non si ritenesse il licenziamento nullo, accertarne e dichiararne l'illegittimità con condanna del datore alla reintegrazione sul posto di lavoro e al pagamento di un'indennità a favore del lavoratore commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, comma 4 e/o 7, L. 300/70 ss.mm.ii.; in considerazione dell'accertata natura subordinata del rapporto sin dal marzo 2012 (o comunque da un momento anteriore all'assunzione formale), si chiede inoltre di condannare il al pagamento dei Parte_1 differenziali retributivi spettanti dall'inizio dell'effettiva subordinazione, con regolarizzazione della posizione contributiva;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) Nelle denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non configurabile la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time a decorrere dal mese di marzo 2012 (o comunque lo riconoscesse solo per il periodo successivo al 7 marzo 2015), si chiede: b.1) in via principale di accertare e dichiarare la piena validità e sussistenza del rapporto di lavoro in essere tra le parti (non essendo la delibera commissariale n. 37/2017 qualificabile quale licenziamento, non avendo il datore di lavoro manifestato tale intenzione), condannando il al ripristino della funzionalità del rapporto, e Parte_1
2 quindi alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni non percepite dal mese di marzo 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b.2) in subordine, laddove il Giudice ritenesse di qualificare la delibera commissariale quale licenziamento, dichiarare la nullità dello stesso per i motivi esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condannare il alla reintegrazione sul posto di Parte_1 lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015; ovvero, laddove non si ritenesse il licenziamento nullo, accertarne e dichiararne l'illegittimità con condanna del al pagamento dell'indennità prevista dalla Parte_1 legge, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 23/2015. c) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Si è costituito il domandando il rigetto del Parte_1 ricorso.
All'udienza del 24.9.2019 il ricorrente odierno appellato ha dichiarato di rinunciare “espressamente alle conclusioni di cui al punto A) del ricorso introduttivo e chiede decidersi la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al punto b) del predetto ricorso e, in particolare, quelle formulate in via principale al capo b.1)”.
Il Tribunale di Cassino, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali delle parti, con la sentenza in epigrafe ha accolto le conclusioni principali del ricorrente odierno appellato di cui al capo b.1 ed ha così testualmente statuito:
“accerta e dichiara la persistente validità ed efficacia del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere tra le parti, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 37 del 2.3.2017;
− per l'effetto, condanna la parte convenuta al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente ed al pagamento in suo favore a titolo risarcitorio di tutte le spettanze retributive maturate e non corrisposte dal mese di marzo 2017 fino alla data dell'effettivo ripristino, con regolarizzazione della posizione contributiva, oltre accessori di legge;
− condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.512,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA, nonché rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.”. In proposito il primo giudice, preso atto della rinunzia del alle conclusioni CP_1 di cui al punto A) del ricorso ex art. 414 c.p.c., ha premesso che tra le parti era incontroversa la natura, non di licenziamento bensì di atto ricognitivo della nullità del contratto di lavoro, della delibera n. 37 del 2.3.2017 e ha osservato che l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo il quale gli enti locali stessi possono effettuare spese solo se autorizzate con atto debitamente registrato, non era stato richiamato, nel caso di specie, dall'art. 48 del Regolamento del , come invece dedotto dal resistente attuale Parte_1 appellante e ha concluso che tale norma non fosse applicabile.
3 Ancora, l'esistenza di una fattispecie negoziale illecita non potrebbe ravvisarsi neppure, nel caso di specie, per la violazione di norme imperative di cui alla Legge regionale Lazio n. 4 del 1984, atteso che quest'ultima non contemplerebbe in alcuna delle sue disposizioni limiti alle facoltà assunzionali agli enti locali per vincoli di bilancio e, all'art. 27, non annovererebbe, tra gli atti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, anche le deliberazioni concernenti i rapporti individuali di lavoro.
Ha proposto appello il eccependo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza gravata per avere il ricorrente in primo grado chiesto la condanna di esso resistente attuale appellante alla regolarizzazione contributiva, statuizione poi disposta dal primo giudice senza integrare il contraddittorio nei confronti dell' , come invece necessario in conformità al consolidato insegnamento della Corte CP_3 di Cassazione (sentenza 29637/2021, tra le altre). Nel merito l'appellante si è affidato alle seguenti censure. I) Dalla qualificazione del come ente pubblico economico, il Parte_1
Tribunale avrebbe tratto la conseguenza dell'applicazione integrale del regime privatistico al rapporto di lavoro e, conseguentemente, ne avrebbe inferito l'irrilevanza della mancanza di coperture finanziarie, in bilancio, necessarie per sostenere le spese connesse CP_ all'assunzione del di , ai fini della valutazione circa la validità del contratto. In proposito la sentenza gravata avrebbe omesso di considerare che esso appellante è ente pubblico titolare di attività di interesse generale, quale quello connesso alla difesa idraulica del suolo, è partecipato al 100% da enti pubblici ed è assoggettato al Controllo della Corte dei Conti. Si tratterebbe, in definitiva, di un ente pubblico strumentale della Regione Lazio. II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000
Si è costituito , eccependo l'inammissibilità, sotto un duplice CP_1 profilo, dell'eccezione di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . In proposito, innanzitutto, non avendo l'appellante espressamente CP_3 impugnato, con uno specifico motivo di appello, la statuizione di condanna alla regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale il si sarebbe soltanto limitato, Parte_1 con l'atto di appello, a formulare un'eccezione, sulla pronuncia del Tribunale sarebbe caduto il giudicato. Inoltre, in ogni caso la domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione era stata inclusa tra quelle rinunciate nell'udienza del 24.9.2019. Nel merito, l'appellato ha domandato respingersi il gravame. Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell , rileva il Collegio che, secondo CP_3
l'indirizzo, ormai consolidato, della Corte di Cassazione (sentenza 8956 del 14.5.2020, tra le altre), al quale ritiene questa Corte di aderire, in tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l , sicché, alla Controparte_4 mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del
4 giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio. L'appellato deduce in proposito che, nel caso di specie, sarebbe caduto il giudicato sulla condanna del alla regolarizzazione contributiva e che, conseguentemente, Parte_1
l'eccezione, non proposta in forma di motivo di appello, sarebbe inammissibile. In proposito, però, osserva questa Corte che l'atto di appello, dopo avere spiegato le ragioni in virtù delle quali la sentenza sarebbe nulla, nelle proprie conclusioni, contiene una chiara domanda di “IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarazione la mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell per le ragioni CP_3 esposte e conseguentemente dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, nonché della impugnata sentenza”. La mancata articolazione di un motivo di appello munito di numerazione propria nell'elencazione delle censure dell'appellante, nonché l'utilizzo della formula “eccezione preliminare” nella narrativa del ricorso ex art. 433 c.p.c., non rileva nel senso di escludere che il abbia inteso impugnare il capo della decisione in commento sotto il Parte_1 profilo della mancata integrazione del contraddittorio, non essendo all'uopo necessarie formule sacramentali e potendosi ravvisare, nell'atto di appello, la chiara enunciazione delle critiche mosse alla sentenza appellata, la ricostruzione alternativa proposta al giudice dell'appello e anche l'inequivoca domanda di declaratoria di nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c.. Se, quindi, l'atto di appello contiene motivo di gravame anche contro il capo della sentenza 577/2022 del Tribunale di Cassino con cui il è stato condannato alla Parte_1 regolarizzazione contributiva, la censura deve essere esaminata in via preliminare e deve ritenersi infondata, nella parte con la quale si chiede dichiararsi la nullità del giudizio dinanzi al Tribunale. All'udienza del 24.9.2019, come dedotto dall'appellato, questi infatti aveva rinunciato a tutte le conclusioni del capo A) del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c. ed era solo tra quelle che era inclusa la domanda di condanna del alla regolarizzazione Parte_1 contributiva. Tale ultima domanda, pertanto, aveva costituito oggetto di rinunzia, cosicché non potrebbe mai ravvisarsi alcuna nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio. Passando al merito dell'appello, le due censure formulate dal
[...]
che vanno esaminate congiuntamente in quanto logicamente Parte_1 inscindibili, sono fondate. L'appellante lamenta che il Tribunale, partendo dalla qualifica del Parte_1
quale ente pubblico economico, ne avrebbe fallacemente inferito l'irrilevanza
[...] della mancanza di coperture finanziarie in bilancio, necessarie per sostenere le spese CP_ connesse all'assunzione del di , ai fini della valutazione circa la validità del contratto e sarebbe giunto, inoltre, altrettanto erroneamente alla conclusione che al medesimo non si applicherebbe l'art. 191 del testo unico degli enti locali. In proposito, va premesso che la natura di enti pubblici economici in capo ai consorzi di bonifica sia ormai affermata in modo costante dalla più autorevole giurisprudenza (si veda sentenza delle Sezioni Unite n. 1548/2017, ma tale qualificazione è stata riaffermata anche dalla Corte Costituzionale sent. n. 346/1994 e dal Consiglio di Stato, sent. n. 3575/2019.
5 Senonché, secondo il condivisibile orientamento delle Sezioni Unite, sentenza 5542/2023, la mera natura di ente pubblico economico, con la conseguente applicabilità del regime lavoristico privato in linea generale, non esclude che singoli elementi (genetici o funzionali) del contratto di lavoro alle dipendenze dei possano Parte_1 essere disciplinati da norme speciali, che siano ispirate dalla natura pubblica dell'ente. In particolare, nel menzionato precedente, la Suprema Corte ha affrontato proprio la questione se, norme che impongono vincoli pubblicistici (nella specie di bilancio) agli enti pubblici, seppure non contenenti “nullità formali” - ossia seppur non contenenti precetti che regolano direttamente, con la massima sanzione di invalidità, determinati vizi genetici del negozio, direttamente individuati dal legislatore – possano essere intese come applicabili e determinare ipotesi di nullità “virtuali”. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza 5542/2023, hanno ricordato che, già con la sentenza n. 26724 del 2007 e con la sentenza 15 marzo 2022 n. 8472, era stato ribadito l'orientamento secondo cui la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva per escludere che l'atto negoziale sia nullo, atteso che l'art. 1418, comma 1, cod. civ., è espressione di un principio di carattere generale, ed è volto ad impedire che possano essere produttivi di effetti negozi giuridici posti in essere in violazione di norme imperative. Affermato che imperatività della norma non è sinonimo di inderogabilità, perché solo la prima è espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento, le Sezioni Unite hanno ripercorso lo sviluppo giurisprudenziale che ha portato progressivamente a superare la tesi secondo cui l'invalidità deve rimanere circoscritta al vizio o alla mancanza dell'elemento costitutivo della fattispecie negoziale, ossia al contenuto del negozio, ed hanno sottolineato che alla base del superamento del «dogma della fattispecie» sta l'esigenza di tutelare i preminenti interessi generali della collettività, che la norma imperativa intende tutelare. Si è detto poi, e il principio è stato poi ribadito da Cass. S.U. 16 novembre 2022 n. 33719, che «pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali», con la conseguenza che, come già avvertito da Cass. S.U. n. 26724 del 2007, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della nullità e sul carattere imperativo della norma, non sempre è decisiva la tradizionale distinzione fra norme di comportamento e norme di validità, giacché non di rado la tutela di interessi generali e fondamentali è assicurata da disposizioni che non attengono al contenuto del regolamento contrattuale, bensì riguardano elementi esterni al negozio. E' stato, quindi, affermato che è ravvisabile la nullità del contratto in tutti i casi in cui lo stesso, pur formalmente rispondente al tipo legale quanto ai requisiti richiesti dall'art. 1325 cod. civ., «è stato stipulato in situazioni che lo avrebbero dovuto impedire», evenienza, questa, che si verifica ogniqualvolta il legislatore faccia divieto di concludere il negozio o richieda la presenza di condizioni soggettive o oggettive per la sua stipulazione. La citata giurisprudenza delle Sezioni Unite valorizza, dunque, i limiti posti dal legislatore all'esercizio del potere di autonomia dei privati e prospetta una ricostruzione dell'invalidità che tiene conto delle indicazioni che si traggono dall'art. 41 Cost., secondo cui l'iniziativa economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
6 In quest'ottica sono da ricondurre alle norme imperative, che determinano nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre a quelle che fanno divieto assoluto di stipulazione del contratto, anche le disposizioni che, pur fissando apparentemente un obbligo di comportamento esterno alla fattispecie negoziale in senso stretto, limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consentono l'esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste, sempre che quest'ultime rispondano ad interessi pubblici fondamentali rispetto ai quali, secondo il bilanciamento operato dal legislatore, l'autonomia del singolo viene ad essere subvalente. Le sezioni Unite, però, hanno avvisato che l'applicazione dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., in presenza di norma ritenuta imperativa in ragione degli interessi pubblici che la stessa tutela, non apre la strada alla discrezionalità del giudice nell'individuazione di nuove ipotesi di nullità. Occorre, infatti, che la norma abbia un contenuto specifico, preciso ed individuato;
che la stessa non preveda specificamente altra sanzione per la sua violazione;
che il giudizio sulla natura imperativa e sugli interessi che la disposizione mira ad assicurare venga espresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gli opposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cui silenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non può essere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzato dall'interprete. Applicando le direttive interpretative così delineate alla fattispecie oggetto del presente giudizio, osserva questa Corte territoriale che, innanzitutto, in ordine al finanziamento dei consorzi di bonifica, secondo la sentenza 326/1998 della Corte Costituzionale “le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore (cfr. sentenza n. 66 del 1992) vengono distinte in opere "di competenza dello Stato" (capo III del titolo II), necessarie "ai fini generali della bonifica" (art. 2, secondo comma), eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati (capo II del titolo II), e opere "di competenza privata" (capo V del titolo II), cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi" (art. 38, primo comma), rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica" (art. 2, terzo comma), ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato (art. 8).
Secondo la disciplina del r.d. n. 215 del 1933, alla esecuzione delle opere di competenza statale provvede il Ministero dell'agricoltura (ora la , direttamente o CP_2 per concessione, accordata in questo caso prioritariamente al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte di essi (art. 13, primo e secondo comma); la manutenzione e l'esercizio di dette opere, salvo alcune categorie di esse, sono posti a carico dei proprietari (art. 17, primo comma), e sono assicurati normalmente da un consorzio di proprietari (art. 18, primo comma). All'esecuzione delle opere di competenza privata provvedono i proprietari, direttamente o attraverso il
, tenuto ad assumerla (art. 41, primo comma), nonché a sostituirsi ai proprietari Parte_1 inadempienti (art. 42, primo comma). In ogni caso i proprietari sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto effettuato di norma dai consorzi, in ragione dei benefici conseguiti (art. 11), configurandosi i contributi come oneri reali sui fondi (art. 21), e dal punto di vista costituzionale come prestazioni patrimoniali imposte in base alla legge (sentenza n. 55 del 1963)”.
7 Ora, alla luce di quanto chiarito dalla Corte, deve senz'altro affermarsi che i Consorzi operino in virtù di una (almeno) duplice fonte di finanziamento, quella pubblica e quella proveniente dai privati attraverso i contributi di bonifica, entrambe necessarie ed obbligatorie, ma che tuttavia si integrano reciprocamente in misura e con regimi diversi a seconda della “competenza pubblica o privata” delle opere di bonifica da realizzare e/o manutenere, di tal ché le opere pubbliche sono “a carico totale o parziale dello Stato” (ora delle Regioni) mentre le opere di competenza privata possono beneficiare dell' “eventuale concorso finanziario dello Stato” (ora delle Regioni).
Inoltre, la Corte Costituzionale (sentenza 188/2018) ha ricordato che i contributi consortili hanno carattere tributario e non sono volti a remunerare, in chiave corrispettiva, i servizi del . Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pacifica la natura pubblica dell'appellante (sancita in via generale dall'art. 59 del r.d. 215/1933 e ribadita dall'art. 1 dello Statuto del ) e acclarato che il medesimo si finanzia con risorse Parte_1 pubblicistiche, anche tributarie, nonché, ancora, incontestata tra le parti la soggezione stessa del al controllo della Corte dei Conti, deve rilevarsi che, come del resto Parte_1 ha motivato la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 584 del 7.10.2016 (di non approvazione delle variazioni di bilancio con le quali erano state impegnate le somme per la conclusione, tra gli altri, anche del contratto di lavoro per cui è causa), il principio di equilibrio di parte corrente del bilancio, riconducibile all'art. 81 della Costituzione, imponeva all'ente di evitare di deliberare spese di parte corrente, ossia ripetitive, come quelle necessarie per finanziare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di copertura finanziaria permanente. Di tale principio l'art. 191 del d.lgs. 267/2000 è applicazione espressamente riferita agli enti locali, ma è evidente che la regola generale valga per tutti gli enti pubblici.
Ne deriva che, secondo i principi giurisprudenziali enunciati dalle Sezioni Unite e sopra richiamati, il quadro normativo vigente per i consorzi di bonifica, enti pubblici finanziati con risorse pubbliche e assoggettati a controllo della Corte dei Conti, era tale da determinare, in caso di conclusione del contratto di lavoro senza risorse finanziarie, un'ipotesi di nullità virtuale per contrasto con la norma di comportamento del principio di prudenza e copertura finanziaria, di cui all'art. 81 della Costituzione.
L'atto impugnato nel presente giudizio, pertanto, con il quale si è preso atto della nullità, è valido. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
In presenza di contrari precedenti di questa stessa Corte (si veda CdA Roma, sentenza n. 2558/2021 pubbl. il 21/06/2021) appaiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall'appellato; spese compensate. Roma, lì 2.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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