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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Daniela Arlati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, C.so Italia n. 169;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] , con l'avvocato CP_1 C.F._2
Giorgio Schiatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Borghetto 3/5 Desio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciare la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 09.09.2001 in IB LE (VV) e trascritto nel registro degli Atti
[...] CP_1 di Matrimonio di detto Comune al n. 99 parte II serie A dell'anno 2001 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
- Rilevato che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e che all'audizione Persona_1 ha dichiarato di studiare e di lavorare con un guadagno di € 700,00 oltre a straordinari REVOCARE il Per_ contributo per il mantenimento di attualmente posto a carico del papà e lasciare alla stessa ogni determinazione in merito al tempo di permanenza con ciascun genitore.
- Rilevato che dalla audizione del figlio (16 anni il prossimo 27.4.2025) è Parte_2 emerso che entrambi i genitori soddisfano equamente i bisogni ordinari del ragazzo e che lo stesso gestisce direttamente con gli stessi il tempo di permanenza con ciascuno e di non voler cambiare questa organizzazione, CONFERMARE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Parte_2 mantenimento diretto, lasciando al figlio di concordare direttamente i tempi di permanenza con ciascuno di essi.
- PORRE a carico dei genitore nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ad entrambi i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi.
per la resistente:
Piaccia a Questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa pretesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri CP_1
e in IB LE in data 9/9/2001, agli atti del registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di IB LE al n. 99, parte II, Serie A dell'anno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco dell'anno 2001 n. 12, parte II serie B Ufficio 1; Per_
confermare l'affido condiviso del figlio (essendo la gilia nel contempo divenuta Parte_2 maggiorenne) ad entrambi i coniugi con collocazione preferenzialmente di entrambi i figli presso la madre con diritto di visita libero al figlio da parte del genitore non collocatario.
In ogni caso il genitore non collocatario potrà tenere con se' il figlio due fine settimana Parte_2 alternati al mese, dalle 18,00 del venerdì alle 21 della domenica, con pernotto presso il padre, nonchè un giorno infrasettimanale dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 7,30 del giorno successivo con pernotto presso il genitore non collocatario;
pagina 2 di 9 Disporre che trascorra le festività Natalizie e Pasquali alternativamente presso la madre Parte_2 ed il padre: nel periodo natalizio, trascorrerà con un genitore i giorni di Natale e Santo Parte_2
TE e con l'altro il 31/12 - 1/1 ed il 6/1; per il Natale 2025 il figlio trascorrerà i giorni di Natale e S.
TE con il padre e del 1/1 e 6/1 con la madre, nel periodo pasquale il figliotrascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo) con l'altro; per il periodo pasquale del 2025 il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
il figlio trascorrerà le festività infrannuali, alternativamente con ciascun genitore;
Disporre che trascorra ogni anno con ciascun genitore un periodo di ferie anche non Parte_2 consecutivo di tre settimane, da concordarsi tra i coniugi entro il 31/5 ;
disporre che il cane (razza barboncino) e il coniglio (razza coniglio nano) siano collocati presso CP_2 CP_3 la sig.ra con facoltà per il sig. Del Giudice di tenerli con se' liberamente;
i costi per l'alimentazione e CP_1 le cure veterinarie dei due animali saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra come contributo Parte_1 CP_1
Per_ per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 450,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra come contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , con decorrenza dal mese di settembre 2024, Parte_2
la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese;
disporre che ciascuno dei genitori sia tenuto nei confronti di quello dei due che anticipi la spesa al pagamento del 50 % delle spese scolastiche, straordinarie e mediche non mutuabili nell'interesse dei figli;
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del presente giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge pagina 3 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Pt_1 Parte_1
Per_ 09.09.2001 con che dalla unione nascevano in data 10.08.2006 la figlia ed in data CP_1
27.04.2009 il figlio;
che le parti si separavano consensualmente alle condizioni omologate Parte_2 dal Tribunale di Monza in data 16.03.2023; che a seguito della separazione, andava a vivere Parte_2
Per_ con il padre e restava con la madre;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio, con collocamento si presso la madre e presso il padre e regolamentazione dei Pt_2 tempi di permanenza presso ciascun genitore;
che ciascuno provvedesse al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale eccepiva la mancata produzione della documentazione reddituale e del piano CP_1 genitoriale;
che il ricorrente aveva incrementato la propria disponibilità reddituale e guadagnava 2750 euro netti al mese, era pieno proprietario di immobile non gravato da mutuo e di autoveicoli di grossa cilindrata;
di avere al contrario in corso mutuo con rata mensile di euro 599; di pagare canone di locazione del negozio di parrucchiera per euro 550 mensili;
che secondo gli accordi di separazione, il marito le doveva versare euro
500 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio;
che trascorreva molto tempo anche Pt_2 presso la mamma;
che in effetti il minore voleva vivere in via prevalente con il padre;
non si opponeva Per_ all'eliminazione del contributo al mantenimento di , ma insisteva per la conferma di quello per Pt_2 nella misura rivalutata di euro 506 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 9.7.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Briosco, nella ex casa coniugale, di mia proprietà esclusiva, non è gravata da mutuo;
vivo con Pt_2 che vive con me da giugno 2023; ha frequentato l'Essence a Monza, è stato bocciato e l'anno prossimo ha cambiato Pt_2 indirizzo e farà una scuola per parrucchiere. Io lavoro a Lissone, faccio l'autista movimento terra, con contratto a tempo indeterminato, in quella società da circa 18 anni, prendo 1900/2000 euro al mese, oltre 13ma. non so se prendo l'assegno Per_ unico. ultimamente non viene da me durante la settimana, perché ha iniziato a lavorare, ma io la voglio vedere e gliel'ho detto, invece va dalla mamma un giorno infrasettimanale e a fine settimana alternati. Prima non andava Pt_2
Per_ Per_ infrasettimanalmente. ha iniziato a lavorare in un bar a Giussano come cameriera, è un lavoro estivo, perché studia estetica all'Essence e le manca l'ultimo anno perché è stata bocciata in passato. Ho un buono fruttifero di 50000 lire e un altro di 100.000 lire, mi vengono da mia mamma. la resistente: vivo a Verano Brianza, in una casa di mia proprietà esclusiva, gravata da mutuo di euro 599 , è un tasso variabile con tetto massimo di euro 600; io sono parrucchiera, non ho dipendenti, il reddito è variabile, prenderò circa 1900 euro;
sono in locazione nel negozio e pago 550 euro al mese;
vedo regolarmente può venire quando vuole, e viene da me Pt_2
Per_ dal giovedì al martedì. vede in modo regolare il padre, sta facendo questo lavoretto estivo. Non ho mai preso l'assegno unico.
pagina 4 di 9 Per_ Il legale del ricorrente a puro titolo conciliativo offre di versare a titolo di mantenimento di euro 250 per 18 mesi; chiedeva accertamento fiscale su che svolge attività in proprio e gli introiti indicati sembrano irrisori rispetto all'attività CP_1 effettuata;
i guadagni non sono congrui con le spese esposte.
Il legale della resistente evidenziava di aver dovuto iniziare procedura esecutiva perché il ricorrente non sta versando nulla;
oltre al conto corrente di Intesa San Paolo ha anche rapporti con Poste Italiane, 971038805851808f0720a0604c09947ff840 Per_ e ne chiede l'esibizione ; a mero titolo conciliativo proponeva il versamento per da parte del padre di contributo di euro 500 mensili fino a dicembre 2025. Per_ Il Giudice delegato affidava i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava presso la madre e presso il padre;
disponeva che le parti vedessero e tenessero con sé i figli secondo liberi Parte_2 accordi da assumere direttamente con i ragazzi;
assegnava al ricorrente la casa coniugale;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento ordinario di nei tempi di permanenza Parte_2 presso di sé, esonerando dunque il ricorrente dalla data della domanda (febbraio 2024) a versare alla resistente un contributo al mantenimento del ragazzo;
poneva inoltre a carico del ricorrente con decorrenza febbraio
2024 l'importo di euro 450,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per Per_ 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento di;
disponeva che le parti percepissero il
50% dell'assegno unico per i figli;
disponeva accertamenti di Polizia Tributaria sulle parti.
Alla udienza del 13.2.2025 veniva disposto l'ascolto dei figli che dichiaravano:
: faccio il primo anno di scuola di parrucchiere, e mi sto trovando bene. Più o meno da settembre ci siamo organizzati Pt_2 che sto dalla mamma perché ho la fermata dell'autobus per andare a scuola più vicina, e poi ogni tanto, se non devo entrare a scuola alle 9, ma più tardi, sto da papà anche a dormire. I fine settimana li passo in modo alternato, uno da papà e uno da mamma, e anche i vestiti e le scarpe, una volta me li compra mia mamma e una volta mio papà, ho deciso così e mi trovo bene.
Non c'è niente che vorrei cambiare di questa organizzazione. Per_ : sto finendo la scuola per estetista, finisco a giugno;
poi faccio lo stage presso una estetista e lavoro anche 4 giorni la settimana in un bar, per non gravare sui miei genitori economicamente, prendo 700 euro circa al mese, salvi eventuali straordinari.
Vivo con la mamma e vedo papà regolarmente, perché abbiamo recuperato il rapporto, magari non sto sempre da lui nel fine settimana, perché i miei amici sono qui, ma almeno due notti al mese dormo da lui, e poi ci vediamo in altre occasioni. Se mi immagino tra un anno, vorrei fare l'estetista e spero che il posto dove sto facendo lo stage voglia assumermi, dicono che assumeranno due stagiste e io sono la più grande e quella che sa fare più cose. Ma mi piacerebbe anche collaborare con il bar perché mi trovo molto bene, non tanto per il lavoro, quanto per l'ambiente. Sicuramente questa estate penso di lavorare un po' lì. il Giudice dà atto che entrambi i ragazzi sono sereni nell'esposizione.
All'esito il Giudice delegato assegnava alle parti i termini ex articolo 473bis.28 c.p.c. ed alla udienza del
15.4.2025 le parti discutevano oralmente la causa.
*******
Ritenuto che : pagina 5 di 9 -La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Per_
- nelle more del procedimento (10.8.2006) è divenuta maggiorenne: alcuna statuizione può dunque essere assunta in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza presso i genitori. la ragazza ha peraltro dichiarato di vivere con la madre e vedere il padre regolarmente.
-viene confermato l'affido condiviso di (27.4.2009) ad entrambi i genitori. Pt_2
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso. Pt_2
-Il collocamento di viene disposto presso la madre, in continuità alla situazione attuale come riferita Pt_2 dal ragazzo alla udienza del 13.2.2025.
-Riccardo regolamenterà i tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo liberi accordi da assumere direttamente tra il ragazzo e le parti, come già avviene oggi.
-Non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale a in quanto la Parte_1 residenza anagrafica di sarà presso la madre: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. è norma Pt_2 eccezionale che prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006), in ipotesi di loro collocamento presso un genitore.
Nel caso di specie, essendo collocato presso la madre, il godimento del bene non potrà avvenire ex Pt_2 articolo 337 sexies c.c., ma avverrà secondo la normativa ordinaria.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 35091 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale pagina 6 di 9 comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2069 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive in immobile di sua esclusiva proprietà, non gravato da mutuo;
è proprietario di alcuni terreni (uliveto e pascolo); dagli accertamenti di polizia tributaria risulta titolare di conto corrente presso Intesa San Paolo sul quale nel primo semestre 2024 risultano versamenti di contanti e assegni per 4.000 euro (media mensile euro
666) oltre ad euro 119 di assegno unico.
Allega 100 euro mensili di spese condominiali;
euro 250 di spese trasporto;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua , dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 2.004.
La resistente è titolare di negozio di parrucchiera e nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 25.081 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari - a euro 1985 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive in abitazione gravata da mutuo di euro 599 mensili;
rimborsa spese condominiali per euro 178 e allega euro 300 mensili di spese di trasporto;
euro 550 per affitto negozio;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali sarebbe negativa per euro 142.
Dalla dichiarazione dei redditi risulterebbero anche euro 12.018 per costi annui delle materie prime per l'attività: è dunque evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non le consentirebbero di sostenere le spese allegate.
Dall'indagine di polizia tributaria emergono versamenti in contanti su Poste PAy per oltre 37.000 euro in 5 anni (media mensile di euro 616); sul conto corrente di Banco Di Desio emergono versamenti di contanti e pagamenti di POS di euro 23.112 sino al 12.7.2024 (media mensile 3.300 euro) e nello stesso periodo versamenti su per euro 6.980 (media mensile euro 997): in poco più della metà dell'anno CP_4 considerato, le entrate sono state superiori alle dichiarate in 12 mesi, anche considerando i versamenti di contanti.
La disponibilità mensile reale risulta di almeno 4913 e – dedotte le sopra elencate spese – quella residua è di euro 2.786.
Alla luce di quanto precede, visto l'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso i genitori, vengono determinate come in dispositivo le modalità con cui ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli: con riferimento a ciò accadrà in continuità alla situazione Pt_2 attuale, che il minore ha riferito peraltro essere ottimale per il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali
L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti, come da dettato normativo.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite. pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1285/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
IA (VV) il 05/02/1975 e nato a [...] il [...] , che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 9.9.2001 a IB LE (atto n. 99 parte II serie A registro atti di matrimonio del Comune di IB LE);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IB LE, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Parte_2
4. colloca presso la madre;
Parte_2
5. dispone che il padre veda secondo liberi accordi da assumere direttamente con il Parte_2 ragazzo;
6. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
7. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di nei tempi di Parte_2 permanenza presso di sé e pone a carico del ricorrente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, con decorrenza aprile 2025, a titolo Per_ di contributo al mantenimento di . Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature pagina 8 di 9 didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
6. dispone che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1285 /2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Daniela Arlati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, C.so Italia n. 169;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] , con l'avvocato CP_1 C.F._2
Giorgio Schiatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Borghetto 3/5 Desio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Pronunciare la Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in data 09.09.2001 in IB LE (VV) e trascritto nel registro degli Atti
[...] CP_1 di Matrimonio di detto Comune al n. 99 parte II serie A dell'anno 2001 ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
- Rilevato che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e che all'audizione Persona_1 ha dichiarato di studiare e di lavorare con un guadagno di € 700,00 oltre a straordinari REVOCARE il Per_ contributo per il mantenimento di attualmente posto a carico del papà e lasciare alla stessa ogni determinazione in merito al tempo di permanenza con ciascun genitore.
- Rilevato che dalla audizione del figlio (16 anni il prossimo 27.4.2025) è Parte_2 emerso che entrambi i genitori soddisfano equamente i bisogni ordinari del ragazzo e che lo stesso gestisce direttamente con gli stessi il tempo di permanenza con ciascuno e di non voler cambiare questa organizzazione, CONFERMARE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Parte_2 mantenimento diretto, lasciando al figlio di concordare direttamente i tempi di permanenza con ciascuno di essi.
- PORRE a carico dei genitore nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ad entrambi i figli come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Compensi professionali e spese integralmente rifusi.
per la resistente:
Piaccia a Questo Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversa pretesa ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri CP_1
e in IB LE in data 9/9/2001, agli atti del registro degli atti di matrimonio del Parte_1
Comune di IB LE al n. 99, parte II, Serie A dell'anno 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco dell'anno 2001 n. 12, parte II serie B Ufficio 1; Per_
confermare l'affido condiviso del figlio (essendo la gilia nel contempo divenuta Parte_2 maggiorenne) ad entrambi i coniugi con collocazione preferenzialmente di entrambi i figli presso la madre con diritto di visita libero al figlio da parte del genitore non collocatario.
In ogni caso il genitore non collocatario potrà tenere con se' il figlio due fine settimana Parte_2 alternati al mese, dalle 18,00 del venerdì alle 21 della domenica, con pernotto presso il padre, nonchè un giorno infrasettimanale dal termine dell'orario scolastico sino alle ore 7,30 del giorno successivo con pernotto presso il genitore non collocatario;
pagina 2 di 9 Disporre che trascorra le festività Natalizie e Pasquali alternativamente presso la madre Parte_2 ed il padre: nel periodo natalizio, trascorrerà con un genitore i giorni di Natale e Santo Parte_2
TE e con l'altro il 31/12 - 1/1 ed il 6/1; per il Natale 2025 il figlio trascorrerà i giorni di Natale e S.
TE con il padre e del 1/1 e 6/1 con la madre, nel periodo pasquale il figliotrascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo) con l'altro; per il periodo pasquale del 2025 il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
il figlio trascorrerà le festività infrannuali, alternativamente con ciascun genitore;
Disporre che trascorra ogni anno con ciascun genitore un periodo di ferie anche non Parte_2 consecutivo di tre settimane, da concordarsi tra i coniugi entro il 31/5 ;
disporre che il cane (razza barboncino) e il coniglio (razza coniglio nano) siano collocati presso CP_2 CP_3 la sig.ra con facoltà per il sig. Del Giudice di tenerli con se' liberamente;
i costi per l'alimentazione e CP_1 le cure veterinarie dei due animali saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra come contributo Parte_1 CP_1
Per_ per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 450,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra come contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio , con decorrenza dal mese di settembre 2024, Parte_2
la somma mensile di € 500,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese;
disporre che ciascuno dei genitori sia tenuto nei confronti di quello dei due che anticipi la spesa al pagamento del 50 % delle spese scolastiche, straordinarie e mediche non mutuabili nell'interesse dei figli;
In ogni caso, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del presente giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge pagina 3 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Pt_1 Parte_1
Per_ 09.09.2001 con che dalla unione nascevano in data 10.08.2006 la figlia ed in data CP_1
27.04.2009 il figlio;
che le parti si separavano consensualmente alle condizioni omologate Parte_2 dal Tribunale di Monza in data 16.03.2023; che a seguito della separazione, andava a vivere Parte_2
Per_ con il padre e restava con la madre;
concludeva domandando la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio, con collocamento si presso la madre e presso il padre e regolamentazione dei Pt_2 tempi di permanenza presso ciascun genitore;
che ciascuno provvedesse al mantenimento ordinario dei figli per i tempi di rispettiva permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale eccepiva la mancata produzione della documentazione reddituale e del piano CP_1 genitoriale;
che il ricorrente aveva incrementato la propria disponibilità reddituale e guadagnava 2750 euro netti al mese, era pieno proprietario di immobile non gravato da mutuo e di autoveicoli di grossa cilindrata;
di avere al contrario in corso mutuo con rata mensile di euro 599; di pagare canone di locazione del negozio di parrucchiera per euro 550 mensili;
che secondo gli accordi di separazione, il marito le doveva versare euro
500 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio;
che trascorreva molto tempo anche Pt_2 presso la mamma;
che in effetti il minore voleva vivere in via prevalente con il padre;
non si opponeva Per_ all'eliminazione del contributo al mantenimento di , ma insisteva per la conferma di quello per Pt_2 nella misura rivalutata di euro 506 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 9.7.2024 le parti rispettivamente dichiaravano: il ricorrente: vivo a Briosco, nella ex casa coniugale, di mia proprietà esclusiva, non è gravata da mutuo;
vivo con Pt_2 che vive con me da giugno 2023; ha frequentato l'Essence a Monza, è stato bocciato e l'anno prossimo ha cambiato Pt_2 indirizzo e farà una scuola per parrucchiere. Io lavoro a Lissone, faccio l'autista movimento terra, con contratto a tempo indeterminato, in quella società da circa 18 anni, prendo 1900/2000 euro al mese, oltre 13ma. non so se prendo l'assegno Per_ unico. ultimamente non viene da me durante la settimana, perché ha iniziato a lavorare, ma io la voglio vedere e gliel'ho detto, invece va dalla mamma un giorno infrasettimanale e a fine settimana alternati. Prima non andava Pt_2
Per_ Per_ infrasettimanalmente. ha iniziato a lavorare in un bar a Giussano come cameriera, è un lavoro estivo, perché studia estetica all'Essence e le manca l'ultimo anno perché è stata bocciata in passato. Ho un buono fruttifero di 50000 lire e un altro di 100.000 lire, mi vengono da mia mamma. la resistente: vivo a Verano Brianza, in una casa di mia proprietà esclusiva, gravata da mutuo di euro 599 , è un tasso variabile con tetto massimo di euro 600; io sono parrucchiera, non ho dipendenti, il reddito è variabile, prenderò circa 1900 euro;
sono in locazione nel negozio e pago 550 euro al mese;
vedo regolarmente può venire quando vuole, e viene da me Pt_2
Per_ dal giovedì al martedì. vede in modo regolare il padre, sta facendo questo lavoretto estivo. Non ho mai preso l'assegno unico.
pagina 4 di 9 Per_ Il legale del ricorrente a puro titolo conciliativo offre di versare a titolo di mantenimento di euro 250 per 18 mesi; chiedeva accertamento fiscale su che svolge attività in proprio e gli introiti indicati sembrano irrisori rispetto all'attività CP_1 effettuata;
i guadagni non sono congrui con le spese esposte.
Il legale della resistente evidenziava di aver dovuto iniziare procedura esecutiva perché il ricorrente non sta versando nulla;
oltre al conto corrente di Intesa San Paolo ha anche rapporti con Poste Italiane, 971038805851808f0720a0604c09947ff840 Per_ e ne chiede l'esibizione ; a mero titolo conciliativo proponeva il versamento per da parte del padre di contributo di euro 500 mensili fino a dicembre 2025. Per_ Il Giudice delegato affidava i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, collocava presso la madre e presso il padre;
disponeva che le parti vedessero e tenessero con sé i figli secondo liberi Parte_2 accordi da assumere direttamente con i ragazzi;
assegnava al ricorrente la casa coniugale;
disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento ordinario di nei tempi di permanenza Parte_2 presso di sé, esonerando dunque il ricorrente dalla data della domanda (febbraio 2024) a versare alla resistente un contributo al mantenimento del ragazzo;
poneva inoltre a carico del ricorrente con decorrenza febbraio
2024 l'importo di euro 450,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per Per_ 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento di;
disponeva che le parti percepissero il
50% dell'assegno unico per i figli;
disponeva accertamenti di Polizia Tributaria sulle parti.
Alla udienza del 13.2.2025 veniva disposto l'ascolto dei figli che dichiaravano:
: faccio il primo anno di scuola di parrucchiere, e mi sto trovando bene. Più o meno da settembre ci siamo organizzati Pt_2 che sto dalla mamma perché ho la fermata dell'autobus per andare a scuola più vicina, e poi ogni tanto, se non devo entrare a scuola alle 9, ma più tardi, sto da papà anche a dormire. I fine settimana li passo in modo alternato, uno da papà e uno da mamma, e anche i vestiti e le scarpe, una volta me li compra mia mamma e una volta mio papà, ho deciso così e mi trovo bene.
Non c'è niente che vorrei cambiare di questa organizzazione. Per_ : sto finendo la scuola per estetista, finisco a giugno;
poi faccio lo stage presso una estetista e lavoro anche 4 giorni la settimana in un bar, per non gravare sui miei genitori economicamente, prendo 700 euro circa al mese, salvi eventuali straordinari.
Vivo con la mamma e vedo papà regolarmente, perché abbiamo recuperato il rapporto, magari non sto sempre da lui nel fine settimana, perché i miei amici sono qui, ma almeno due notti al mese dormo da lui, e poi ci vediamo in altre occasioni. Se mi immagino tra un anno, vorrei fare l'estetista e spero che il posto dove sto facendo lo stage voglia assumermi, dicono che assumeranno due stagiste e io sono la più grande e quella che sa fare più cose. Ma mi piacerebbe anche collaborare con il bar perché mi trovo molto bene, non tanto per il lavoro, quanto per l'ambiente. Sicuramente questa estate penso di lavorare un po' lì. il Giudice dà atto che entrambi i ragazzi sono sereni nell'esposizione.
All'esito il Giudice delegato assegnava alle parti i termini ex articolo 473bis.28 c.p.c. ed alla udienza del
15.4.2025 le parti discutevano oralmente la causa.
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Ritenuto che : pagina 5 di 9 -La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Per_
- nelle more del procedimento (10.8.2006) è divenuta maggiorenne: alcuna statuizione può dunque essere assunta in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza presso i genitori. la ragazza ha peraltro dichiarato di vivere con la madre e vedere il padre regolarmente.
-viene confermato l'affido condiviso di (27.4.2009) ad entrambi i genitori. Pt_2
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per l'affido condiviso, per il quale entrambe le parti hanno invero concluso. Pt_2
-Il collocamento di viene disposto presso la madre, in continuità alla situazione attuale come riferita Pt_2 dal ragazzo alla udienza del 13.2.2025.
-Riccardo regolamenterà i tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo liberi accordi da assumere direttamente tra il ragazzo e le parti, come già avviene oggi.
-Non può essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale a in quanto la Parte_1 residenza anagrafica di sarà presso la madre: Il disposto dell'articolo 337 sexies c.c. è norma Pt_2 eccezionale che prevede la costituzione di un diritto personale di godimento su un immobile, avente la finalità precipua di garantire ai figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006), in ipotesi di loro collocamento presso un genitore.
Nel caso di specie, essendo collocato presso la madre, il godimento del bene non potrà avvenire ex Pt_2 articolo 337 sexies c.c., ma avverrà secondo la normativa ordinaria.
-Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 35091 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale pagina 6 di 9 comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2069 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive in immobile di sua esclusiva proprietà, non gravato da mutuo;
è proprietario di alcuni terreni (uliveto e pascolo); dagli accertamenti di polizia tributaria risulta titolare di conto corrente presso Intesa San Paolo sul quale nel primo semestre 2024 risultano versamenti di contanti e assegni per 4.000 euro (media mensile euro
666) oltre ad euro 119 di assegno unico.
Allega 100 euro mensili di spese condominiali;
euro 250 di spese trasporto;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) la sua disponibilità mensile residua , dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, è di euro 2.004.
La resistente è titolare di negozio di parrucchiera e nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 25.081 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari - a euro 1985 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Vive in abitazione gravata da mutuo di euro 599 mensili;
rimborsa spese condominiali per euro 178 e allega euro 300 mensili di spese di trasporto;
euro 550 per affitto negozio;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali sarebbe negativa per euro 142.
Dalla dichiarazione dei redditi risulterebbero anche euro 12.018 per costi annui delle materie prime per l'attività: è dunque evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non le consentirebbero di sostenere le spese allegate.
Dall'indagine di polizia tributaria emergono versamenti in contanti su Poste PAy per oltre 37.000 euro in 5 anni (media mensile di euro 616); sul conto corrente di Banco Di Desio emergono versamenti di contanti e pagamenti di POS di euro 23.112 sino al 12.7.2024 (media mensile 3.300 euro) e nello stesso periodo versamenti su per euro 6.980 (media mensile euro 997): in poco più della metà dell'anno CP_4 considerato, le entrate sono state superiori alle dichiarate in 12 mesi, anche considerando i versamenti di contanti.
La disponibilità mensile reale risulta di almeno 4913 e – dedotte le sopra elencate spese – quella residua è di euro 2.786.
Alla luce di quanto precede, visto l'articolo 337 ter c.c. , ivi comprese le esigenze dei figli ed i tempi di permanenza presso i genitori, vengono determinate come in dispositivo le modalità con cui ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli: con riferimento a ciò accadrà in continuità alla situazione Pt_2 attuale, che il minore ha riferito peraltro essere ottimale per il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali
L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti, come da dettato normativo.
I rapporti tra le parti e l'accoglimento parziale delle domande comportano la compensazione delle spese di lite. pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.1285/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
IA (VV) il 05/02/1975 e nato a [...] il [...] , che CP_1 hanno contratto matrimonio in data 9.9.2001 a IB LE (atto n. 99 parte II serie A registro atti di matrimonio del Comune di IB LE);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di IB LE, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Parte_2
4. colloca presso la madre;
Parte_2
5. dispone che il padre veda secondo liberi accordi da assumere direttamente con il Parte_2 ragazzo;
6. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
7. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di nei tempi di Parte_2 permanenza presso di sé e pone a carico del ricorrente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, con decorrenza aprile 2025, a titolo Per_ di contributo al mantenimento di . Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature pagina 8 di 9 didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
6. dispone che le parti percepiscano l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9