Articolo 8 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 luglio 1961
Art. 8.
Nel contratto di cui agli articoli precedenti sono specificati le generalita', il gruppo, la categoria, la natura del servizio e la retribuzione spettante sono, altresi', riportate le disposizioni della presente legge concernenti la disciplina del contratto nonche' quelle contenute in apposito disciplinare da emanare da la Amministrazione interessata di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961