Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile _________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1640/2023 R.G.,
Promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Presti;
APPELLANTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Iacono;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 ottobre 2024.
La Corte ha osservato:
Con sentenza n. 1163, pubblicata il 15 giugno 2023, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 volta ad accertare e dichiarare che esso attore non ha mai incassato le somme chieste in prestito alla Citicorp Finanziaria S.p.A nel mese di marzo 2007 a causa del fatto doloso di che ha incassato la somma di € 17.984,77 e conseguentemente Controparte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti dall'attore CP_1
“quantificabili in € 26.000,00 (17.984,77 + interessi legali)”, così statuiva: “Dichiara che il
Sig. non ha incassato le somme del prestito chiesto alla Citicorp Finanziaria Parte_1
S.p.A. nel marzo del 2007 a causa del comportamento di;
Rigetta la Controparte_1 domanda risarcitoria in quanto non provata;
Condanna il Sig. alla refusione del CP_1
50% delle spese legali in favore dell'attore .... compensa le spese di lite per la restante parte”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “Risulta documentalmente provato dall'esame della documentazione in atti che il ha percepito la somma di € CP_1
17.300,00 tramite assegno n. 0000221402-12 da parte della Citicorp Finanziaria S.p.A. -
Citifin, destinata ad essere erogata in favore di , a definizione del contratto Parte_1 di finanziamento n. 320734340205, richiesto per eseguire lavori di ristrutturazione, e che dunque contrariamente a quanto riferito dal la pratica per l'erogazione del CP_1 finanziamento era stata approvata e si era conclusa con l'erogazione delle somme a favore del . Il su cui incombeva l'onere di dimostrare l'eventuale trasferimento ed CP_1 CP_1 incasso della somma di € 17.300,00, da parte del , è invece rimasto contumace, Pt_1 non assolvendo all'onere probatorio che la natura del procedimento richiede ...... l'onere probatorio dell'esistenza del credito grava sul convenuto ....... Ritiene pertanto il decidente provato quanto affermato dall'attore, ovvero che non abbia incassato le Parte_1 somme finanziate dalla suddetta società a causa del comportamento doloso o colposo del sig. . Non merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno CP_1 richiesto da parte attrice nei confronti del convenuto, in quanto del tutto destituita di prova.
Il sig. , infatti, ha solo labialmente asserito di aver subito danni per non aver Pt_1 incassato le somme del prestito richiesto inizialmente alla Citicorp Finanziaria S.p.A., senza tuttavia comprovare alcunché, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio che, in questo caso, spetta pacificamente all'attore, ai sensi dell'art. 2967 c.c. La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta”. Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 15 dicembre 2023, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 22 ottobre 2024.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione, deduce la violazione dell'art. Parte_1
1226 c.c. e censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto non provata la domanda risarcitoria.
Sostiene che se avesse saputo subito del raggiro perpetrato ai suoi danni dal avrebbe fatto una nuova richiesta di prestito con altri intermediari, piuttosto che di CP_1 rimanere inerte sino al mese di aprile 2017 con la convinzione di non avere i requisiti per ottenere il finanziamento, determinandosi una chiara perdita di chance risarcibile;
che se si calcola la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma approvata (€ 17.984,00) dal mese di marzo 2007 al mese di aprile 2017 si ottiene la cifra di € 24.167,00 e, quindi, una differenza di costo del denaro di € 6.183,00 che il avrebbe evitato senza il Pt_1 comportamento doloso dell'intermediario; che vanno, inoltre, considerati gli aumenti annuali, in misura non inferiore al 10%, del costo del materiale edile, determinandosi un danno per
10 anni ( 2007-2017 ) per un importo totale di € 8.992,00; che vanno considerate anche le spese legali, da determinare in base al D.M. n. 55/2014, per resistere giudizialmente alla richiesta di danni avanzata dalla per € 26.544,42. Parte_2
Soggiunge che vi erano tutti gli elementi per potere liquidare i danni in via equitativa, stante le difficoltà nel provare l'ammontare preciso del danno.
L'impugnazione è infondata.
E', invero, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla mancanza di prova in atti del reclamato pregiudizio economico, sicchè correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda risarcitoria non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente.
Il carattere assolutamente generico della domanda risarcitoria proposta dal , Pt_1 privo di qualsivoglia allegazione riguardo alla concreta descrizione del pregiudizio patrimoniale subito, esime, peraltro, il giudice dall'obbligo di pronuncia ed è, comunque, noto che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass.
Sentenza n. 691 del 18/01/2012).
Le allegazioni specificative del danno introdotte dal solo con l'atto di Pt_1 appello non sono, comunque, idonee a colmare le lacune assertive e probatorie cui lo stesso
è incorso, appalesandosi inammissibili, siccome tardive e, comunque, Pt_1 palesemente infondate, presupponendo, le lesioni patrimoniali allegate, l'ottenimento di altro finanziamento in luogo di quello richiesto (e non ottenuto) per il tramite del ai fini CP_1 della ristrutturazione del proprio appartamento. Non v'è prova, inoltre, che il abbia Pt_1 sborsato somme per spese legali, tantomeno “.... per fare fronte in Tribunale alle richieste della che chiedeva danni per Euro 26.544,42”. Parte_2
Privo di pregio si appalesa l'invocato ricorso alla procedura liquidatoria del danno ex art. 1226 c.c., essendo risaputo che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Ritiene la Corte di compensare integralmente le spese di giudizio, atteso che l'appellato costituendosi solo nel presente grado del giudizio, lungi dallo svolgere specifiche controdeduzioni alle difese dell'appellante, si è sostanzialmente limitato a criticare la sentenza rilevando che “... il ha richiesto un finanziamento (all. 3 dell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado) ma nulla è stato provato che la predetta somma sia stata corrisposta all'odierno appellato ” e che “Il giudice di primo grado a dire il vero CP_1 non doveva neppure condannare il alle spese di liti non essendo data Controparte_1 prova dell'accredito dell'assegno da parte di quest'ultimo ....”.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso la sentenza n. 1163, pubblicata il 15 giugno 2023, del Parte_1 giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 4 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena