"In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".
12 marzo 1987
"In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".
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FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 1993, tra V.G. e L.L. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest'ultima. 2. Il gravame della L. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014. 2.1. La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della L. (convenuta nel giudizio) fosse a [omissis], ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente G., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all'estero, a norma dell'art. 4, comma 1, della l. 1° dicembre …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Il matrimonio concordatario tra le parti è stato celebrato nel 1978. La separazione personale consensuale reca la data del 18 aprile 2007. Le parti, in questa sede, hanno raggiunto un accordo fondato sul riequilibrio dei loro patrimonio che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno da parte di un coniuge il favore dell'altro. 2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza parziale del Tribunale di Reggio Emilia il 9 marzo 2012. Con sentenza definitiva il Tribunale ha posto a carico dell'ex marito la somma di Euro 4000 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie. 3. La Corte d'Appello, in riforma della …
Leggi di più… - 5. Cass. civile, Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287https://www.iusinitinere.it/
Presidente: G. Mammone Estensore: M. Acierno FATTI DI CAUSA Il matrimonio concordatario tra le parti è stato celebrato nel 1978. La separazione personale consensuale reca la data del 18/4/2007. Le parti, in questa sede, hanno raggiunto un accordo fondato sul riequilibrio dei loro patrimonio che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno da parte di un coniuge il favore dell'altro. 1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata con sentenza parziale del Tribunale di Reggio Emilia il 9/3/2012. Con sentenza definitiva il Tribunale ha posto a carico dell'ex marito la somma di E 4000 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie. 2. La Corte …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 31/10/2023, n. 9977Provvedimento: […] Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: […] 1. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e che pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione di un assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 Legge 74/1987; 2. i coniugi dichiarano di aver sciolto ogni comunione tra di loro e dichiarano di non avere null'altro a pretendere; 3. porre a carico del signor attualmente disoccupato, a titolo di CP_1Leggi di più...
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- 4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/07/2024, n. 2267Provvedimento: […] Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda (depositata in data 14.01.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 74/1987 e dall'art. 1 della […] Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata Legge n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.Leggi di più...
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