TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 31.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA Parte 1 e Parte 2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessio Rosati giusta delega in atti – INTIMANTI
-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Tartaro, giusta Controparte_1
delega in atti INTIMATA
OGGETTO: Sfratto per morosità
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da novembre 2022 fino a gennaio 2023 per complessivi Euro 3.600,00 intimavano a sfratto per morosità relativamenteControparte_1 all'immobile sito in GU TE (RM), loc. Colle Fiorito, Via
Rosata n. 57 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso diverso registrato in data 05.08.2020.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la conduttrice per opporsi alla convalida eccependo l'avvenuto saldo della morosità non senza difficoltà a causa del generale contesto di crisi economica dovuto emergenza pandemica.
Insisteva pertanto per il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, denegata l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Incontestata la fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso diverso registrato in data
05.08.2020, va detto che ai sensi dell'art. 2 parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro 1.200,00 mensili entro il giorno 23 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, nulla esclude che il Giudice possa considerarla quale criterio discretivo per la valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della insorta e persistente morosità deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale.
L'eccezione della conduttrice di avvenuto pagamento dei canoni intimati non vale poi ad impedire la risoluzione del contratto, alla luce di un duplice ordine di considerazioni.
Difatti, in primo luogo, costituisce jus receptum della giurisprudenza di legittimità che l'art. 55 L. 392/78 non trova applicazione per le locazioni ad uso diverso, con la conseguenza che il saldo dei canoni avvenuto in epoca successiva alla notifica dello sfratto, se vale ad impedire l'emissione dell'ordinanza di rilascio, non determina tuttavia alcuna sanatoria del contratto di locazione che resta esposto alla sanzione risolutiva per la gravità dell'inadempimento verificatosi;
sotto diverso profilo, poi, va considerato che anche in corso di giudizio, la convenuta è incorsa in una nuova morosità peri canoni dovuti nel periodo corrente da marzo 2024 - ottobre 2024 (arco temporale nel quale la pandemia era sicuramente cessata) per somma complessivamente pari a Euro 10.400,00, dal che consegue la necessaria declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto atteso il definitivo venir meno del rapporto di fiducia inter partes.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a Controparte 1 il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito in GU TE (RM), Loc. Collefiorito Via Rosata n. 57;
3) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento delle mensilità intimate;
4) Condanna parte resistente al pagamento dei canoni maturati nel periodo marzo 2024 ottobre 2024 per somma complessivamente pari a Euro
-
10.400,00;
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 98,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 31 ottobre 2024 Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 31.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA Parte 1 e Parte 2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessio Rosati giusta delega in atti – INTIMANTI
-
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Tartaro, giusta Controparte_1
delega in atti INTIMATA
OGGETTO: Sfratto per morosità
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
deducendo il mancato pagamento dei canoni dovuti nel periodo corrente da novembre 2022 fino a gennaio 2023 per complessivi Euro 3.600,00 intimavano a sfratto per morosità relativamenteControparte_1 all'immobile sito in GU TE (RM), loc. Colle Fiorito, Via
Rosata n. 57 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso diverso registrato in data 05.08.2020.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva la conduttrice per opporsi alla convalida eccependo l'avvenuto saldo della morosità non senza difficoltà a causa del generale contesto di crisi economica dovuto emergenza pandemica.
Insisteva pertanto per il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, denegata l'ordinanza di rilascio e disposto il mutamento del rito, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Incontestata la fonte delle obbligazioni rispettivamente gravanti sulle parti, da individuarsi nel contratto di locazione ad uso diverso registrato in data
05.08.2020, va detto che ai sensi dell'art. 2 parte conduttrice avrebbe dovuto corrispondere il canone di locazione dell'immobile pari a Euro 1.200,00 mensili entro il giorno 23 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c.; sebbene detta norma trovi applicazione per le sole locazioni ad uso abitativo, nulla esclude che il Giudice possa considerarla quale criterio discretivo per la valutazione della gravità dell'inadempimento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della insorta e persistente morosità deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione con contestuale condanna della resistente al rilascio del locale.
L'eccezione della conduttrice di avvenuto pagamento dei canoni intimati non vale poi ad impedire la risoluzione del contratto, alla luce di un duplice ordine di considerazioni.
Difatti, in primo luogo, costituisce jus receptum della giurisprudenza di legittimità che l'art. 55 L. 392/78 non trova applicazione per le locazioni ad uso diverso, con la conseguenza che il saldo dei canoni avvenuto in epoca successiva alla notifica dello sfratto, se vale ad impedire l'emissione dell'ordinanza di rilascio, non determina tuttavia alcuna sanatoria del contratto di locazione che resta esposto alla sanzione risolutiva per la gravità dell'inadempimento verificatosi;
sotto diverso profilo, poi, va considerato che anche in corso di giudizio, la convenuta è incorsa in una nuova morosità peri canoni dovuti nel periodo corrente da marzo 2024 - ottobre 2024 (arco temporale nel quale la pandemia era sicuramente cessata) per somma complessivamente pari a Euro 10.400,00, dal che consegue la necessaria declaratoria di risoluzione per grave inadempimento del contratto atteso il definitivo venir meno del rapporto di fiducia inter partes.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Ordina a Controparte 1 il rilascio, senza dilazione, dell'immobile sito in GU TE (RM), Loc. Collefiorito Via Rosata n. 57;
3) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento delle mensilità intimate;
4) Condanna parte resistente al pagamento dei canoni maturati nel periodo marzo 2024 ottobre 2024 per somma complessivamente pari a Euro
-
10.400,00;
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 98,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 31 ottobre 2024 Il Giudice O.P.