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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2950/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2950/2022
Oggi 12 febbraio 2025, Il Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, viste le note di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c., pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
TREGGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Corso Garibaldi, 26, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott.ssa (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCO MICHELI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-
Via Battisti 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAMPAOLO Controparte_2 P.IVA_1
VITIELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Prato-Viale Della
Repubblica 279, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità medica
2 CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 provvedere come appresso: -accertare e dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera concluso tra la dott.ssa
[... e la IG.ra , e per l'effetto condannare la dott.ssa alla restituzione in favore della IG.ra CP_1 Parte_1 CP_1
della somma di 9.200,00 euro, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
-accertare e dichiarare Pt_1 l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. della dott.ssa per il danno non patrimoniale Controparte_1 subito dalla IG.ra ammontante a 6.992,84 euro, e per l'effetto condannare la Dott.ssa al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno medesimo, importo che dovrà essere maggiorato in virtù del tempo trascorso del 2% annuo o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. della dott.ssa per il danno Controparte_1 patrimoniale futuro subito dalla IG.ra ammontante a 14.100,00 euro, e per l'effetto condannare la Parte_1 Dott.ssa al risarcimento del danno medesimo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-con vittoria di CP_1 spese del presente giudizio, nonché spese di C.T.U. in sede di procedimento per consulenza tecnico-preventiva ammontanti a 3.000,00 euro oltre IVA e spese di C.T.P., ammontanti a 488,00 euro oltre IVA (più 700,00 euro per la consulenza originaria), diritti e onorari ed attribuzione del presente giudizio e di quello di consulenza tecnico- preventiva.” Per Dott.ssa Annarita Panelli: “a) Rigettare la domanda attrice per intercorsa decadenza ai sensi della legge 24/17 b) nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società in Milano, Via Benigno Crespi 23 plc tenuta al Controparte_3 risarcimento integrale del danno patito dalla sig.ra ; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge” Per : “Piaccia all'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di Lucca, Preliminarmente - dichiarare Controparte_2 l'improcedibilità della domanda per essere stata presentata oltre i termini perentori di cui all'art. 8 L. n. 24/2017; - dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della in difetto di operatività dell'art. Controparte_2 12 L. n. 24/2017; Nel merito, in tesi - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 cc e, per l'effetto, - rigettare la domanda di condanna “in via solidale” avanzata dalla ricorrente e, in ogni caso, le domande di garanzia avanzate dalla Dott.ssa nei confronti della Controparte_1 [...] ; Nel merito, in via subordinata: - rigettare le domande di garanzia proposta dalla Dott.ssa CP_2 CP_1 verso l'esponente in forza della polizza in atti ( doc. ti n. 3 e 4) per inoperatività e/o per
[...] Controparte_2 non dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione: - nella ipotesi in cui la Dott.ssa dimostrasse la operatività della polizza, - ritenere la Controparte_1 Controparte_2[...
tenuta nei limiti del danno risarcibile all'infortunata nonché nei limiti delle sole condotte attribuibili alla Dott.ssa e che questo dimostrasse esser coperte da garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del Controparte_1 massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili alla dalla Dott.ssa e, in ogni caso, previa applicazione Controparte_1 dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza nonché della corretta disciplina/quantificazione risarcitoria secondo i criteri civilistici. In ogni caso: con espressa riserva di rivalsa e con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio la Dott.ssa Parte_1 CP_1
e , quale compagnia assicuratrice della convenuta, per sentirle
[...] Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle
3 cure odontoiatriche praticate dalla convenuta all'attrice nel periodo tra la fine del 2009 ed il novembre 2014, non correttamente eseguite e che hanno condotto alla perdita di diversi elementi dentari, oltre che alla necessità di interessare altri professionisti per le cure medesime. Ha aggiunto che era stato espletato, in ordine ai trattamenti sanitari descritti in ricorso, un A.T.P. all'esito del quale, ritenendo il danno causalmente riconducibile alla condotta del professionista, era stata quantificata la percentuale di invalidità temporanea e permanente.
Si è costituita la Dott.ssa in rito eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 sussistendo un'ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, previo richiamo delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento preventivo dal proprio consulente di parte Prof. o, in subordine, Persona_1
chiedendo di essere manlevata e tenuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice,
[...]
. CP_2
Si è altresì costituita l'assicurazione , in rito eccependo l'improcedibilità Controparte_2 della domanda sussistendo un'ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 ed il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 12 L. 24/2017; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, per il caso di eventuale suo accoglimento, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c., posto che la richiesta di risarcimento del danno era stata formulata dalla ricorrente in data 20.7.2018, mentre l'assicurata aveva denunciato il sinistro soltanto il 13.7.2021, dunque oltre due anni da verificarsi di esso e od, in ogni caso, il verificarsi della decadenza ex art. 1913 c.c., nel rispetto delle condizioni di polizza per cui l'assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro, corredando la richiesta con i relativi documenti.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, le eccezioni preliminari in rito sollevate dalle parti convenute sono state ritenute inidonee a definire il giudizio. In particolare, sulla scorta della più condivisibile interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 8 L. 24/2017 è stato evidenziato che: la norma stabilisce, al comma 2, una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento rappresentata dell'esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (in alternativa alla procedura di mediazione ex d. lgs. 28/2010); il comma 3, che indica il termine per instaurare il giudizio di merito in 90 giorni dopo il deposito della relazione peritale o lo spirare
4 del termine semestrale dal deposito del ricorso, non vale invece ad introdurre un'ulteriore condizione di procedibilità, ma esclusivamente ad indicare un'attività funzionale a consentire la salvezza degli effetti sostanziali e processuali già prodottisi con il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.; pertanto, qualora il ricorso sia introdotto oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione o dallo spirare del termine semestrale dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. la domanda di risarcimento è senz'altro procedibile, ma gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono ex novo.
Circa l'eccezione ex art. 12 l. 24/2017, è stato rappresentato che, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza nel merito, nel presente giudizio è stata spiegata domanda di manleva da parte della convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione, di talché, per economia CP_1
processuale e sussistendone i presupposti di legge, ne è stata autorizzata la formale chiamata in causa, con conseguente regolare estensione alla stessa della domanda.
Previo mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, acquisendo gli esiti dell'A.T.P. e mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 14.6.2024, il difensore della convenuta Dott.ssa ha dato atto che non CP_1
risulta acquisita in giudizio la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., affermando che sarebbe stata trasmessa il 14.11.2023 e chiedendo termine per il deposito della prova di regolare trasmissione dell'atto.
All'udienza del 12.2.2025, la causa è infine passata in decisione ex art 281 sexies c.p.c., in modalità di trattazione cartolare, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe e previo scambio di note conclusive.
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In rito
Si conferma, anche in questa sede, in ordine alle eccezioni preliminari in rito l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.2.2023, ribadendone l'inidoneità a definire il giudizio.
In via istruttoria
Con nota trasmessa in data 23.1.2025, il difensore della convenuta Dott.ssa ha ribadito di CP_1
aver regolarmente trasmesso la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
5 La produzione documentale, che non contiene le buste telematiche nel formato .eml o .msg ma unicamente una scansione in formato .pdf di messaggi con destinatario tribunale. tel.giustizicert.it, non consente di verificare l'effettiva trasmissione del Email_1 contenuto del messaggio, ossia l'atto richiamato ed i documenti correlati, alla Cancelleria per la sua successiva acquisizione, né consente di verificare l'eventuale manifestarsi di un errore del sistema, al momento della trasmissione.
La mancata acquisizione in atti non è dunque da ascriversi né ad una negligenza dell'Ufficio, né ad un errore fatale del sistema telematico.
Ad ogni modo, anche un'eventuale tardiva acquisizione della memoria allegata alla nota del
23.1.2025 non comporterebbe un diverso assetto dell'impianto istruttorio di questo giudizio, risultando la prova orale articolata nella memoria del tutto superflua per il decidere, poiché il capitolo A) è pacifico, mentre i capitoli B), C) e D) vertono su circostanze da provarsi in via documentale, come si dirà nella parte relativa all'operatività della polizza. Superflua è anche l'acquisizione del consenso informato, non facendosene questione in giudizio in cui si contesta l'intervento praticato e non l'informazione fornita o meno all'attrice in ordine ad esso.
La causa è dunque da ritenersi integralmente istruita, alla luce della prova orale esperita e della consulenza tecnica versata in atti.
A tale ultimo proposito, si osserva che il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
L'attrice ha formulato le conclusioni aderendo all'esito della consulenza tecnica esperita ante causam, mentre le altre parti hanno richiamato le osservazioni dei propri consulenti cui, come appresso si dirà, è comunque stata data nella consulenza adeguata e puntuale risposta.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Fatti di causa.
6 Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa sono stati così ricostruiti.
Nell'anno 2009, l'attrice si sottopose, su indicazione della Dott.ssa ad un esame CP_1
diagnostico strumentale preliminare (tc cone bean), che vale ad individuare la situazione della paziente antecedente agli interventi poi praticati. Nel medesimo anno, fu effettuato un primo impianto dentale, del dente 1.2, rigettato dalla paziente ed i trattamenti furono altresì sospesi sino agli interventi dell'anno 2011, a seguito della gravidanza dell'attrice.
Nel periodo tra il 2011 ed il 2013, l'attrice fu sottoposta ad una serie di interventi descritti accuratamente nella consulenza e praticati dalla convenuta (precisa il collegio peritale che “I trattamenti si svolsero dapprima nella sola arcata inferiore (anno 2011), ove previa cura canalare e monconatura pre-protesica degli elementi incisivi 42.41.31.32, che si presentavano in stato di perfetta integrità, monconatura pre-protesica degli elementi 44.43.33 (già verosimilmente trattati endodonticamente e con a carico patologie periapicali delle quali non vi
è evidenza di ritrattamento), fu confezionato manufatto protesico fisso in metallo ceramica
44.43.42.41.31.32.33 supportante protesi scheletrata, atta a rimpiazzare le sedi NT distali di destra e di sinistra dell'arcata medesima con connessione a mezzo attacchi rapidi. Nel periodo corrispondente agli anni 2012-2013 si svolsero i trattamenti in arcata superiore. In tale distretto, il sanitario, dopo aver rimosso vetusti manufatti (a destra 13-16 con avulsione dei pilastri portanti e a sinistra 24-25-26 con conservazione dei pilastri portanti 25 26), confezionò manufatto protesico fisso in metallo-ceramica 11.21.22.23 (previa monconatura degli elementi dentari corrispondenti che si presentavano con ogni verosimiglianza in stato di integrità strutturale) e manufatto protesico in metallo-composito in sede 25 26; il tutto supportante protesi scheletrata atta a rimpiazzare le sedi NT distale di destra e la sede edentula premolare di sinistra dell'arcata, con connessione a mezzo attacchi rapidi in 11 e 23 e gancio/ferula in sede
25.26. Questo trattamento dell'arcata superiore ebbe quale esame diagnostico strumentale preliminare la rx opt 2012, agli atti, che identifica lo status ante di tale arcata”).
I rapporti professionali con la dott.ssa sono cessati nell'anno 2014 (“A seguito di CP_1
lamentata insorgenza, quale esito delle sopradette riabilitazioni, di problematiche di tipo infiammatorio recidivante in molti distretti e di problematiche di tipo funzionale ed estetico,
7 problematiche che non trovavano risoluzione con i rimedi apportati dal sanitario, la periziata interruppe i rapporti con la dr.ssa nel 2014”), mentre i successivi interventi furono CP_1
praticati, a partire dal 2017 da parte di altri professionisti cui l'attrice si è rivolta.
An debeatur.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, è pacificamente acclarato che la Dott.ssa ha operato in libera professione e dunque la fattispecie di responsabilità dedotta in CP_1
giudizio nei confronti del sanitario va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, in ragione della scelta elettiva della paziente di avvalersi delle sue prestazioni.
Invero, l'art. 7, comma 3, L. 24/2017 ha ricondotto all'alveo del fatto illecito e dunque della responsabilità extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (“risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”), fatto salvo il caso in cui egli abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. È evidente che tale ultima clausola di esclusione si riferisce proprio alla prestazione medica erogata da un professionista sanitario in regime di libera professione;
in tale ipotesi non può infatti ragionevolmente considerarsi integrato quel fondamentale presupposto dell'estraneità rispetto al paziente/danneggiato che giustifica la natura extracontrattuale riconosciuta in altre fattispecie, poiché sussiste un rapporto diretto tra medico e paziente, che al medesimo si è rivolto proprio al fine di ottenere la prestazione qualificata di quel sanitario, riponendo in quel sanitario particolare fiducia.
Così inquadrata la responsabilità, circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti, il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
8 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (come di recente confermato dapprima dal cosiddetto “Decreto Balduzzi” e successivamente dall'art 3 l. 24/2017-Legge Gelli).
L'accertamento peritale svolto ha condotto ad accertare, con ragionevole grado di probabilità, la riferibilità causale degli eventi dannosi agli interventi praticati dalla Dott.ssa Così CP_1 conclude il collegio peritale: “Gli interventi e le terapie indicate in ricorso non sono stati eseguiti nel rispetto delle regole della scienza medica, e vi fu imprudenza, imperizia e negligenza in quanto ➢ la tipologia di riabilitazione protesica pianificata (fissa + mobile) era priva di indicazione in considerazione della giovane età della periziata e della sua condizione sociale, ➢ la protesizzazione eseguita è risultata difforme, per confezione, dagli usuali canoni di congruità
a riguardo di adattamento, morfologia, estetica e rapporti occlusali ➢ ad esito delle cure endodontiche eseguite, e della confezione delle protesizzazioni, si sono instaurati fenomeni flogistici infiammatori periodontali rilevanti a carico di tutti gli elementi dentari presenti, tali che ad oggi gli stessi sono da considerarsi da estrarre”. Invero, i consulenti, previo accurato e puntuale esame di tutto il materiale radiografico in atti e degli esiti infausti dell'intervento, hanno rappresentato che “La documentazione radiografica prodotta ed acquisita, e quanto emerso dai dati anamnestici, permettono infatti di affermare che le sedi NT dell'arcata inferiore e le sedi dell'arcata superiore che sarebbero divenute NT, erano riabilitabili all'epoca con soluzioni implanto-protesiche, da considerarsi trattamento con indicazione primaria in virtù dell'età della paziente e della sua condizione sociale”.
9 In sostanza, erano praticabili altre soluzioni riabilitative delle sedi NT (di tipo implanto- protesico) che sarebbero risultate più consone e meno invasive, dovendosi le conseguenze dannose riscontrate ascrivere alla scelta terapeutica praticata, inadeguata al caso specifico e non correttamente praticata.
La convenuta nei propri scritti difensivi si è limitata a richiamare le osservazioni del proprio consulente di parte, peraltro solo per relationem.
In realtà, le osservazioni del consulente di parte erano nel merito già state ampiamente vagliate e contestate, con condivisibile motivazione dal collegio peritale alle pagine 40 e 41 della relazione, in cui, rispondendo punto per punto alle censure mosse, è stato rappresentato che:
- “è presente agli atti documentazione radiografica attestante chiaramente lo stato anteriore ai trattamenti di entrambe le arcate” (anni 2009, 2012) seguite da immagini radiografiche successive (2016, 2017, 2021). Del resto è proprio analizzando tale documentazione che il collegio peritale perviene alla conclusione sopra riassunta;
- “pur genericamente concordando sulla necessità di controlli periodici specialistici dopo ogni tipo di trattamento, si annota che parte convenuta non ha prodotto documentazione attestante mancato rispetto da parte della periziata di trattamenti proposti e programmati”;
- “l'accertamento condotto nei dati anamnestici raccolti non ha rilevato tabagismo e nella visita clinica non è emersa obiettività indicativa di carenza di igiene dentale, igiene dentale che, come dimostrato dalle foto eseguite e riprodotte nell'elaborato, è risultata quantomeno in questa fase ottimale, a fronte di manufatti protesici fissi con rilevanti incongruenze che costituivano un evidente ostacolo”;
- circa la rilevanza di preesistenti impianti protesici, hanno evidenziato che “pur non negando lo stato di criticità dell'apparato dentario della periziata prima dei trattamenti, ampiamente descritto e tenuto in considerazione nella valutazione del danno, sottolineiamo come tale dato non possa costituire elemento in qualche modo attenuante a riguardo dell'accertato deterioramento di elementi dentari che risultavano strutturalmente integri prima dei trattamenti” […] “ciò a maggior ragione in giovane
10 donna, poco più che trentenne, ove la loro preservazione doveva essere la principale finalità del curante”
- “circa il lungo tempo intercorso dalla fine dei trattamenti ad oggi, che in un certo qual modo possa esser compatibile con quanto rilevato I dati anamnestici hanno rilevato che i tutti i trattamenti sono terminati a fine del 2013, e che la pz dal 2014 ha lamentato insorgenza delle problematiche, problematiche che risultano essere state prontamente rappresentate a parte convenuta, la quale non ha trovato rimedio”.
Anche l'assicurazione terza chiamata ha fatto riferimento alle osservazioni del proprio consulente, su cui ugualmente era stata fornita puntuale risposta, in ordine alla possibilità di recupero di tutti o parte degli elementi dentali, evidenziando che la tecnica di intervento proposta
(“che prevede sostanzialmente il recupero di tutti gli elementi dentari naturali presenti in entrambe le arcate ad esclusione del 25”) non risulti tecnicamente praticabile nella fattispecie.
§3. Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal collegio peritale danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
In particolare, il collegio peritale è pervenuto, quanto ai danni non patrimoniali subiti, alle seguenti conclusioni:
- postumi permanenti, 3-4% circa, senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa;
più nello specifico, il collegio peritale perviene ad una quantificazione del 3,70%;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
11 - inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
Quanto ai criteri di liquidazione, con l'art. 3 del d.l. 158/2012 (decreto Balduzzi), convertito in L.
189/2012 sono stati estesi i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e
139 d. lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica; tale previsione
è stata confermata dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
Come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n. 28990 e Cass.
Sez. 3, 11.11.2019, n. 28994) mentre le norme sostanziali contenute L. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, quelle che richiamano gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono, al contrario, di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.
Trattasi infatti di parametri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, rappresentando l'art. 7, comma 4, L. 24/2017 una norma di portata generale, applicabile a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e dunque anche al medico dentista.
Conseguentemente, deve nella fattispecie farsi applicazione dell'art 139 codice delle assicurazioni private, in cui il legislatore ha disciplinato i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al 9% (nel caso di specie il danno si attesta nella soglia del 3,70%).
Circa la richiesta personalizzazione la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che
“la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Neppure costituisce un automatismo il ristoro del danno morale, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
12 Nel caso di specie trova fondata ragione la domanda di parte attrice di vedersi riconosciuto un incremento per sofferenza, mentre non è stata raggiunta la prova in ordine alla richiesta personalizzazione del risarcimento.
Dall'escussione del testimone coniuge dell'attrice, non emerge una correlazione Testimone_1
causale tra il danno subito e la riduzione delle relazioni amicali, lavorative (su cui peraltro il danno non ha avuto incidenza come confermato dal collegio peritale) o di altro genere;
può ritenersi che non sia impedito all'attrice di coltivare una vita di relazione soddisfacente, né che fosse impedito nell'immediatezza del fatto, salve le conseguenze dannose già valutate.
Di contro, la lunga durata della malattia, il sostanziale aggravamento della condizione patologica derivante dall'errata esecuzione del primo intervento chirurgico, a fronte della giovane età dell'attrice, giustificano il riconoscimento di un incremento per il cd. danno morale, nella misura del 15%. Tale incremento va calcolato sul punto percentuale del danno biologico (non anche dell'invalidità temporanea, già separatamente ristorata).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, si perviene dunque alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'età media dell'attrice (nel periodo tra il primo intervento causativo del danno praticato ad inizio del 2011 e l'ultimo intervento effettuato nel luglio 2013) era pari a 33 anni e facendo applicazione della tabella vigente alla data della presente pronuncia:
- € 4.024,13 per postumi permanenti del 3,70%
Oltre incremento del 15% per danno morale, per complessivi €4.627,75 (arrotondato)
- € 828,60 inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- €828,60 inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60; per complessivi €6.284,95.
Deve altresì riconoscersi il risarcimento del danno per gli interventi cui, in ragione dell'imperizia del sanitario, l'attrice dovrà in futuro sottoporsi, come accertati all'esito dell'istruttoria, per complessivi €14.100.
In particolare, il collegio peritale afferma quanto segue: “Poiché gli elementi dentari la cui avulsione è da considerarsi, per quanto in precedenza esposto, causalmente riconducibile al sanitario (6 elementi in arcata sup e 7 elementi in arcata inf) rappresentano circa la metà di quelli che la riabilitazione implanto-protesica sopra definita ripristinerebbe (12 elementi per
13 ogni arcata), essendo le rimanenti sedi delle 2 arcate affette da edentulie pre-esistenti al trattamento della dr.ssa , le voci di costo relative al posizionamento degli impianti, delle CP_1
mesostrutture e delle protesizzazioni provvisorie e definitive toronto di cui ai punti 3,4,5,6 della elencazione sopra riportata, debbono essere abbattute nella misura del 50 % facendo definire la somma complessiva relativa ad interventi necessari causalmente riconducibili all'operato del sanitario pari ad € 14.100,00”.
Non vi sono altre spese mediche meritevoli di autonomo ristoro, considerato che come rilevato dal collegio peritale, per i costi sostenuti dalla periziata successivamente all'interruzione del rapporto con la dr.ssa (per accertamenti clinici, strumentali, ecc), nulla risulta essere CP_1
prodotto.
Infine, l'inadempimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, che ha determinato, con l'erronea esecuzione dell'intervento le conseguenze dannose accertate all'esito dell'istruttoria, giustifica altresì, risolto il contratto d'opera professionale, la restituzione all'attrice delle somme pagate alla convenuta, in esecuzione dell'incarico conferito, per €9.200, come da documentazione in atti.
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale
14 valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Per l'individuazione della data del fatto poiché è indicato genericamente che il primo intervento è stato effettuato ad inizio 2011, senza più precisa datazione, si considererà il giorno 1.2.2011.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge (non si accoglie dunque la domanda di parte attrice nella parte in cui richiede una maggiorazione in misura “fissa” del 2%).
Invece, l'obbligo restitutorio è debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria.
Operatività della polizza
L'assicurazione terza chiamata solleva, nel presente giudizio, nei confronti della propria assicurazione sia un'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. della garanzia assicurativa, sia un'eccezione di decadenza ex art. 1913 c.c.
Occorre operare in materia di assicurazione una distinzione tra la denuncia di sinistro, che è causa di decadenza, e la prescrizione.
Infatti, l'art. 2952, comma 2, c.c. stabilisce che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”, mentre in forza dell'art. 1913 c.c. l'assicurato deve dare avviso del sinistro
15 all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, fermo restando che il diritto all'indennità si perde, in forza dell'art. 1915 c.c. se l'assicurato dolosamente non adempie all'obbligo di avviso, mentre in caso di colpa l'assicuratore ha diritto a ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (ha recentemente sottolineato la Cassazione civile, sez. III,
30/09/2019, n. 24210 che “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore”).
Nella fattispecie l'eccezione di prescrizione è assorbente, in quanto fondata, non essendo dunque necessario esaminare se l'inosservanza del termine abbia carattere doloso o colposo ai fini dell'art. 1913 c.c.
Infatti, non risulta che l'Assicurata, a fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento dei danni con nota del legale dell'attrice in data 1.9.2018, abbia posto in essere validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
La prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale sia proposto un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) o comunque da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo l'unanime interpretazione della richiamata disposizione, gli atti che possono sancire l'interruzione del decorso prescrizionale sono tassativamente elencati e consistono in atti che importano l'esercizio del legittimo diritto da parte del titolare;
a ciò non valendo, ad esempio, una diffida o una comunicazione soltanto orale (da cui l'irrilevanza della prova articolata, con cui parte convenuta vorrebbe dimostrare di aver provveduto telefonicamente ad informare la propria compagnia della richiesta risarcitoria pervenuta).
Il primo atto con cui la compagnia è stata messa a conoscenza della richiesta di risarcimento è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento di accertamento preventivo, in data 13.7.2021, nel quale l'odierna convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa
16 l'odierna terza chiamata incombente che perviene dopo due anni dalla prima richiesta di risarcimento.
Viene dunque respinta la domanda di manleva formulata, per intervenuta prescrizione.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei rapporti tra attrice e convenuta, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (tra
€26.000 ed €52.000) si applicano i parametri medi tabellari per tutte le fasi eccettuata l'istruttoria, cui si applicano i parametri minimi giacché è stata acquisita la consulenza resa ante causam, mentre nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si giustifica l'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, atteso che è risultata assorbente la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del diritto, con ridotto sforzo difensivo della difesa della terza chiamata.
Per la fase di A.T.P., lo scaglione per valore di riferimento va parametrato sul danno accertato in tale fase (tra €5.200 ed €26.000). Si giustifica il riconoscimento del compenso medio per la parte attrice, mentre nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si giustifica l'applicazione dei parametri minimi, per le considerazioni già sopra evidenziate.
Le spese di c.t.u., come liquidata in fase di consulenza preventiva e su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Circa le spese per le c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, soltanto parte attrice domanda espressamente la corresponsione di tale voce di spese. Ai c.t.u. nominati in questo procedimento sono stati liquidati € 3.000 oltre accessori.
Pertanto, il compenso richiesto dal c.t.p. pari ad €488 Iva inclusa risulta congruo. Non è provato l'esborso di ulteriori €700, come richiesti nella comparsa conclusionale, per cui non si riconosce il relativo importo.
In difetto di domanda da parte della terza chiamata si esclude il rimborso della spesa in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
17 provvede:
accertata la responsabilità della Dott.ssa per i fatti occorsi ad , Controparte_1 Parte_1
con conseguente risoluzione, per inadempimento, del relativo contratto d'opera professionale:
- condanna la Dott.ssa a corrispondere ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€20.384,95, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (1.2.2011) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna la Dott.ssa a restituire ad la somma di €9.200, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dalla Dott.ssa nei confronti della Controparte_1
compagnia terza chiamata;
- condanna la Dott.ssa a corrispondere ad le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 questo procedimento, per €6.700, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge nonché le spese per il giudizio di A.T.P. per €2.337 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato e bolli;
- pone a carico della Dott.ssa le spese per c.t.u. come liquidate nel relativo Controparte_1
decreto e le spese sostenute per il c.t.p. come da nota spese prodotta da parte attrice;
- condanna la Dott.ssa a corrispondere le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite di questo procedimento, per €3.800, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge nonché le spese per il giudizio di A.T.P. per €1.170 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
18
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2950/2022
Oggi 12 febbraio 2025, Il Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, viste le note di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c., pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2950/2022 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
TREGGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca-Corso Garibaldi, 26, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott.ssa (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCO MICHELI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU)-
Via Battisti 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAMPAOLO Controparte_2 P.IVA_1
VITIELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Prato-Viale Della
Repubblica 279, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità medica
2 CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 provvedere come appresso: -accertare e dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera concluso tra la dott.ssa
[... e la IG.ra , e per l'effetto condannare la dott.ssa alla restituzione in favore della IG.ra CP_1 Parte_1 CP_1
della somma di 9.200,00 euro, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
-accertare e dichiarare Pt_1 l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. della dott.ssa per il danno non patrimoniale Controparte_1 subito dalla IG.ra ammontante a 6.992,84 euro, e per l'effetto condannare la Dott.ssa al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno medesimo, importo che dovrà essere maggiorato in virtù del tempo trascorso del 2% annuo o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 1228 c.c. della dott.ssa per il danno Controparte_1 patrimoniale futuro subito dalla IG.ra ammontante a 14.100,00 euro, e per l'effetto condannare la Parte_1 Dott.ssa al risarcimento del danno medesimo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-con vittoria di CP_1 spese del presente giudizio, nonché spese di C.T.U. in sede di procedimento per consulenza tecnico-preventiva ammontanti a 3.000,00 euro oltre IVA e spese di C.T.P., ammontanti a 488,00 euro oltre IVA (più 700,00 euro per la consulenza originaria), diritti e onorari ed attribuzione del presente giudizio e di quello di consulenza tecnico- preventiva.” Per Dott.ssa Annarita Panelli: “a) Rigettare la domanda attrice per intercorsa decadenza ai sensi della legge 24/17 b) nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società in Milano, Via Benigno Crespi 23 plc tenuta al Controparte_3 risarcimento integrale del danno patito dalla sig.ra ; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge” Per : “Piaccia all'Ill.mo IG. Giudice del Tribunale di Lucca, Preliminarmente - dichiarare Controparte_2 l'improcedibilità della domanda per essere stata presentata oltre i termini perentori di cui all'art. 8 L. n. 24/2017; - dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della in difetto di operatività dell'art. Controparte_2 12 L. n. 24/2017; Nel merito, in tesi - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia e manleva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 cc e, per l'effetto, - rigettare la domanda di condanna “in via solidale” avanzata dalla ricorrente e, in ogni caso, le domande di garanzia avanzate dalla Dott.ssa nei confronti della Controparte_1 [...] ; Nel merito, in via subordinata: - rigettare le domande di garanzia proposta dalla Dott.ssa CP_2 CP_1 verso l'esponente in forza della polizza in atti ( doc. ti n. 3 e 4) per inoperatività e/o per
[...] Controparte_2 non dimostrata operatività del contratto assicurativo azionato, per tutte le ragioni che, limitandosi a mere difese, potranno eventualmente articolarsi in corso di causa;
In ulteriore subordine e senza che ciò implichi ammissione: - nella ipotesi in cui la Dott.ssa dimostrasse la operatività della polizza, - ritenere la Controparte_1 Controparte_2[...
tenuta nei limiti del danno risarcibile all'infortunata nonché nei limiti delle sole condotte attribuibili alla Dott.ssa e che questo dimostrasse esser coperte da garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti del Controparte_1 massimale e/o sottomassimale, previa deduzione degli importi relativi ad ulteriori e diverse pretese da quelle che costituiscono il solo oggetto della garanzia assicurativa e, comunque, nei limiti della quota di responsabilità e di incidenza causale esclusivamente imputabili alla dalla Dott.ssa e, in ogni caso, previa applicazione Controparte_1 dei limiti, scoperti e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza nonché della corretta disciplina/quantificazione risarcitoria secondo i criteri civilistici. In ogni caso: con espressa riserva di rivalsa e con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha convenuto in giudizio la Dott.ssa Parte_1 CP_1
e , quale compagnia assicuratrice della convenuta, per sentirle
[...] Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle
3 cure odontoiatriche praticate dalla convenuta all'attrice nel periodo tra la fine del 2009 ed il novembre 2014, non correttamente eseguite e che hanno condotto alla perdita di diversi elementi dentari, oltre che alla necessità di interessare altri professionisti per le cure medesime. Ha aggiunto che era stato espletato, in ordine ai trattamenti sanitari descritti in ricorso, un A.T.P. all'esito del quale, ritenendo il danno causalmente riconducibile alla condotta del professionista, era stata quantificata la percentuale di invalidità temporanea e permanente.
Si è costituita la Dott.ssa in rito eccependo l'improcedibilità della domanda Controparte_1 sussistendo un'ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, previo richiamo delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento preventivo dal proprio consulente di parte Prof. o, in subordine, Persona_1
chiedendo di essere manlevata e tenuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice,
[...]
. CP_2
Si è altresì costituita l'assicurazione , in rito eccependo l'improcedibilità Controparte_2 della domanda sussistendo un'ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 ed il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 12 L. 24/2017; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, per il caso di eventuale suo accoglimento, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c., posto che la richiesta di risarcimento del danno era stata formulata dalla ricorrente in data 20.7.2018, mentre l'assicurata aveva denunciato il sinistro soltanto il 13.7.2021, dunque oltre due anni da verificarsi di esso e od, in ogni caso, il verificarsi della decadenza ex art. 1913 c.c., nel rispetto delle condizioni di polizza per cui l'assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro, corredando la richiesta con i relativi documenti.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, le eccezioni preliminari in rito sollevate dalle parti convenute sono state ritenute inidonee a definire il giudizio. In particolare, sulla scorta della più condivisibile interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 8 L. 24/2017 è stato evidenziato che: la norma stabilisce, al comma 2, una condizione di procedibilità della domanda di risarcimento rappresentata dell'esperimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (in alternativa alla procedura di mediazione ex d. lgs. 28/2010); il comma 3, che indica il termine per instaurare il giudizio di merito in 90 giorni dopo il deposito della relazione peritale o lo spirare
4 del termine semestrale dal deposito del ricorso, non vale invece ad introdurre un'ulteriore condizione di procedibilità, ma esclusivamente ad indicare un'attività funzionale a consentire la salvezza degli effetti sostanziali e processuali già prodottisi con il deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.; pertanto, qualora il ricorso sia introdotto oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione o dallo spirare del termine semestrale dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. la domanda di risarcimento è senz'altro procedibile, ma gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono ex novo.
Circa l'eccezione ex art. 12 l. 24/2017, è stato rappresentato che, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza nel merito, nel presente giudizio è stata spiegata domanda di manleva da parte della convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione, di talché, per economia CP_1
processuale e sussistendone i presupposti di legge, ne è stata autorizzata la formale chiamata in causa, con conseguente regolare estensione alla stessa della domanda.
Previo mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale, acquisendo gli esiti dell'A.T.P. e mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 14.6.2024, il difensore della convenuta Dott.ssa ha dato atto che non CP_1
risulta acquisita in giudizio la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., affermando che sarebbe stata trasmessa il 14.11.2023 e chiedendo termine per il deposito della prova di regolare trasmissione dell'atto.
All'udienza del 12.2.2025, la causa è infine passata in decisione ex art 281 sexies c.p.c., in modalità di trattazione cartolare, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe e previo scambio di note conclusive.
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In rito
Si conferma, anche in questa sede, in ordine alle eccezioni preliminari in rito l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.2.2023, ribadendone l'inidoneità a definire il giudizio.
In via istruttoria
Con nota trasmessa in data 23.1.2025, il difensore della convenuta Dott.ssa ha ribadito di CP_1
aver regolarmente trasmesso la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
5 La produzione documentale, che non contiene le buste telematiche nel formato .eml o .msg ma unicamente una scansione in formato .pdf di messaggi con destinatario tribunale. tel.giustizicert.it, non consente di verificare l'effettiva trasmissione del Email_1 contenuto del messaggio, ossia l'atto richiamato ed i documenti correlati, alla Cancelleria per la sua successiva acquisizione, né consente di verificare l'eventuale manifestarsi di un errore del sistema, al momento della trasmissione.
La mancata acquisizione in atti non è dunque da ascriversi né ad una negligenza dell'Ufficio, né ad un errore fatale del sistema telematico.
Ad ogni modo, anche un'eventuale tardiva acquisizione della memoria allegata alla nota del
23.1.2025 non comporterebbe un diverso assetto dell'impianto istruttorio di questo giudizio, risultando la prova orale articolata nella memoria del tutto superflua per il decidere, poiché il capitolo A) è pacifico, mentre i capitoli B), C) e D) vertono su circostanze da provarsi in via documentale, come si dirà nella parte relativa all'operatività della polizza. Superflua è anche l'acquisizione del consenso informato, non facendosene questione in giudizio in cui si contesta l'intervento praticato e non l'informazione fornita o meno all'attrice in ordine ad esso.
La causa è dunque da ritenersi integralmente istruita, alla luce della prova orale esperita e della consulenza tecnica versata in atti.
A tale ultimo proposito, si osserva che il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito.
L'attrice ha formulato le conclusioni aderendo all'esito della consulenza tecnica esperita ante causam, mentre le altre parti hanno richiamato le osservazioni dei propri consulenti cui, come appresso si dirà, è comunque stata data nella consulenza adeguata e puntuale risposta.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Fatti di causa.
6 Sulla base della documentazione versata in atti, della c.t.u. medico-legale esperita e delle deduzioni delle parti i fatti di causa sono stati così ricostruiti.
Nell'anno 2009, l'attrice si sottopose, su indicazione della Dott.ssa ad un esame CP_1
diagnostico strumentale preliminare (tc cone bean), che vale ad individuare la situazione della paziente antecedente agli interventi poi praticati. Nel medesimo anno, fu effettuato un primo impianto dentale, del dente 1.2, rigettato dalla paziente ed i trattamenti furono altresì sospesi sino agli interventi dell'anno 2011, a seguito della gravidanza dell'attrice.
Nel periodo tra il 2011 ed il 2013, l'attrice fu sottoposta ad una serie di interventi descritti accuratamente nella consulenza e praticati dalla convenuta (precisa il collegio peritale che “I trattamenti si svolsero dapprima nella sola arcata inferiore (anno 2011), ove previa cura canalare e monconatura pre-protesica degli elementi incisivi 42.41.31.32, che si presentavano in stato di perfetta integrità, monconatura pre-protesica degli elementi 44.43.33 (già verosimilmente trattati endodonticamente e con a carico patologie periapicali delle quali non vi
è evidenza di ritrattamento), fu confezionato manufatto protesico fisso in metallo ceramica
44.43.42.41.31.32.33 supportante protesi scheletrata, atta a rimpiazzare le sedi NT distali di destra e di sinistra dell'arcata medesima con connessione a mezzo attacchi rapidi. Nel periodo corrispondente agli anni 2012-2013 si svolsero i trattamenti in arcata superiore. In tale distretto, il sanitario, dopo aver rimosso vetusti manufatti (a destra 13-16 con avulsione dei pilastri portanti e a sinistra 24-25-26 con conservazione dei pilastri portanti 25 26), confezionò manufatto protesico fisso in metallo-ceramica 11.21.22.23 (previa monconatura degli elementi dentari corrispondenti che si presentavano con ogni verosimiglianza in stato di integrità strutturale) e manufatto protesico in metallo-composito in sede 25 26; il tutto supportante protesi scheletrata atta a rimpiazzare le sedi NT distale di destra e la sede edentula premolare di sinistra dell'arcata, con connessione a mezzo attacchi rapidi in 11 e 23 e gancio/ferula in sede
25.26. Questo trattamento dell'arcata superiore ebbe quale esame diagnostico strumentale preliminare la rx opt 2012, agli atti, che identifica lo status ante di tale arcata”).
I rapporti professionali con la dott.ssa sono cessati nell'anno 2014 (“A seguito di CP_1
lamentata insorgenza, quale esito delle sopradette riabilitazioni, di problematiche di tipo infiammatorio recidivante in molti distretti e di problematiche di tipo funzionale ed estetico,
7 problematiche che non trovavano risoluzione con i rimedi apportati dal sanitario, la periziata interruppe i rapporti con la dr.ssa nel 2014”), mentre i successivi interventi furono CP_1
praticati, a partire dal 2017 da parte di altri professionisti cui l'attrice si è rivolta.
An debeatur.
In punto di qualificazione giuridica della domanda, è pacificamente acclarato che la Dott.ssa ha operato in libera professione e dunque la fattispecie di responsabilità dedotta in CP_1
giudizio nei confronti del sanitario va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, in ragione della scelta elettiva della paziente di avvalersi delle sue prestazioni.
Invero, l'art. 7, comma 3, L. 24/2017 ha ricondotto all'alveo del fatto illecito e dunque della responsabilità extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria (“risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”), fatto salvo il caso in cui egli abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. È evidente che tale ultima clausola di esclusione si riferisce proprio alla prestazione medica erogata da un professionista sanitario in regime di libera professione;
in tale ipotesi non può infatti ragionevolmente considerarsi integrato quel fondamentale presupposto dell'estraneità rispetto al paziente/danneggiato che giustifica la natura extracontrattuale riconosciuta in altre fattispecie, poiché sussiste un rapporto diretto tra medico e paziente, che al medesimo si è rivolto proprio al fine di ottenere la prestazione qualificata di quel sanitario, riponendo in quel sanitario particolare fiducia.
Così inquadrata la responsabilità, circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11.09.2002 n. 30328-Franzese).
Difatti, il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
8 In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (come di recente confermato dapprima dal cosiddetto “Decreto Balduzzi” e successivamente dall'art 3 l. 24/2017-Legge Gelli).
L'accertamento peritale svolto ha condotto ad accertare, con ragionevole grado di probabilità, la riferibilità causale degli eventi dannosi agli interventi praticati dalla Dott.ssa Così CP_1 conclude il collegio peritale: “Gli interventi e le terapie indicate in ricorso non sono stati eseguiti nel rispetto delle regole della scienza medica, e vi fu imprudenza, imperizia e negligenza in quanto ➢ la tipologia di riabilitazione protesica pianificata (fissa + mobile) era priva di indicazione in considerazione della giovane età della periziata e della sua condizione sociale, ➢ la protesizzazione eseguita è risultata difforme, per confezione, dagli usuali canoni di congruità
a riguardo di adattamento, morfologia, estetica e rapporti occlusali ➢ ad esito delle cure endodontiche eseguite, e della confezione delle protesizzazioni, si sono instaurati fenomeni flogistici infiammatori periodontali rilevanti a carico di tutti gli elementi dentari presenti, tali che ad oggi gli stessi sono da considerarsi da estrarre”. Invero, i consulenti, previo accurato e puntuale esame di tutto il materiale radiografico in atti e degli esiti infausti dell'intervento, hanno rappresentato che “La documentazione radiografica prodotta ed acquisita, e quanto emerso dai dati anamnestici, permettono infatti di affermare che le sedi NT dell'arcata inferiore e le sedi dell'arcata superiore che sarebbero divenute NT, erano riabilitabili all'epoca con soluzioni implanto-protesiche, da considerarsi trattamento con indicazione primaria in virtù dell'età della paziente e della sua condizione sociale”.
9 In sostanza, erano praticabili altre soluzioni riabilitative delle sedi NT (di tipo implanto- protesico) che sarebbero risultate più consone e meno invasive, dovendosi le conseguenze dannose riscontrate ascrivere alla scelta terapeutica praticata, inadeguata al caso specifico e non correttamente praticata.
La convenuta nei propri scritti difensivi si è limitata a richiamare le osservazioni del proprio consulente di parte, peraltro solo per relationem.
In realtà, le osservazioni del consulente di parte erano nel merito già state ampiamente vagliate e contestate, con condivisibile motivazione dal collegio peritale alle pagine 40 e 41 della relazione, in cui, rispondendo punto per punto alle censure mosse, è stato rappresentato che:
- “è presente agli atti documentazione radiografica attestante chiaramente lo stato anteriore ai trattamenti di entrambe le arcate” (anni 2009, 2012) seguite da immagini radiografiche successive (2016, 2017, 2021). Del resto è proprio analizzando tale documentazione che il collegio peritale perviene alla conclusione sopra riassunta;
- “pur genericamente concordando sulla necessità di controlli periodici specialistici dopo ogni tipo di trattamento, si annota che parte convenuta non ha prodotto documentazione attestante mancato rispetto da parte della periziata di trattamenti proposti e programmati”;
- “l'accertamento condotto nei dati anamnestici raccolti non ha rilevato tabagismo e nella visita clinica non è emersa obiettività indicativa di carenza di igiene dentale, igiene dentale che, come dimostrato dalle foto eseguite e riprodotte nell'elaborato, è risultata quantomeno in questa fase ottimale, a fronte di manufatti protesici fissi con rilevanti incongruenze che costituivano un evidente ostacolo”;
- circa la rilevanza di preesistenti impianti protesici, hanno evidenziato che “pur non negando lo stato di criticità dell'apparato dentario della periziata prima dei trattamenti, ampiamente descritto e tenuto in considerazione nella valutazione del danno, sottolineiamo come tale dato non possa costituire elemento in qualche modo attenuante a riguardo dell'accertato deterioramento di elementi dentari che risultavano strutturalmente integri prima dei trattamenti” […] “ciò a maggior ragione in giovane
10 donna, poco più che trentenne, ove la loro preservazione doveva essere la principale finalità del curante”
- “circa il lungo tempo intercorso dalla fine dei trattamenti ad oggi, che in un certo qual modo possa esser compatibile con quanto rilevato I dati anamnestici hanno rilevato che i tutti i trattamenti sono terminati a fine del 2013, e che la pz dal 2014 ha lamentato insorgenza delle problematiche, problematiche che risultano essere state prontamente rappresentate a parte convenuta, la quale non ha trovato rimedio”.
Anche l'assicurazione terza chiamata ha fatto riferimento alle osservazioni del proprio consulente, su cui ugualmente era stata fornita puntuale risposta, in ordine alla possibilità di recupero di tutti o parte degli elementi dentali, evidenziando che la tecnica di intervento proposta
(“che prevede sostanzialmente il recupero di tutti gli elementi dentari naturali presenti in entrambe le arcate ad esclusione del 25”) non risulti tecnicamente praticabile nella fattispecie.
§3. Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal collegio peritale danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa.
In particolare, il collegio peritale è pervenuto, quanto ai danni non patrimoniali subiti, alle seguenti conclusioni:
- postumi permanenti, 3-4% circa, senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa;
più nello specifico, il collegio peritale perviene ad una quantificazione del 3,70%;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
11 - inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60;
Quanto ai criteri di liquidazione, con l'art. 3 del d.l. 158/2012 (decreto Balduzzi), convertito in L.
189/2012 sono stati estesi i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e
139 d. lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica; tale previsione
è stata confermata dall'art. 7, comma 4, L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).
Come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n. 28990 e Cass.
Sez. 3, 11.11.2019, n. 28994) mentre le norme sostanziali contenute L. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, quelle che richiamano gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono, al contrario, di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.
Trattasi infatti di parametri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, rappresentando l'art. 7, comma 4, L. 24/2017 una norma di portata generale, applicabile a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e dunque anche al medico dentista.
Conseguentemente, deve nella fattispecie farsi applicazione dell'art 139 codice delle assicurazioni private, in cui il legislatore ha disciplinato i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di lieve entità, ovvero per i casi in cui siano accertati postumi da lesioni pari o inferiori al 9% (nel caso di specie il danno si attesta nella soglia del 3,70%).
Circa la richiesta personalizzazione la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che
“la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Neppure costituisce un automatismo il ristoro del danno morale, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
12 Nel caso di specie trova fondata ragione la domanda di parte attrice di vedersi riconosciuto un incremento per sofferenza, mentre non è stata raggiunta la prova in ordine alla richiesta personalizzazione del risarcimento.
Dall'escussione del testimone coniuge dell'attrice, non emerge una correlazione Testimone_1
causale tra il danno subito e la riduzione delle relazioni amicali, lavorative (su cui peraltro il danno non ha avuto incidenza come confermato dal collegio peritale) o di altro genere;
può ritenersi che non sia impedito all'attrice di coltivare una vita di relazione soddisfacente, né che fosse impedito nell'immediatezza del fatto, salve le conseguenze dannose già valutate.
Di contro, la lunga durata della malattia, il sostanziale aggravamento della condizione patologica derivante dall'errata esecuzione del primo intervento chirurgico, a fronte della giovane età dell'attrice, giustificano il riconoscimento di un incremento per il cd. danno morale, nella misura del 15%. Tale incremento va calcolato sul punto percentuale del danno biologico (non anche dell'invalidità temporanea, già separatamente ristorata).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, si perviene dunque alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'età media dell'attrice (nel periodo tra il primo intervento causativo del danno praticato ad inizio del 2011 e l'ultimo intervento effettuato nel luglio 2013) era pari a 33 anni e facendo applicazione della tabella vigente alla data della presente pronuncia:
- € 4.024,13 per postumi permanenti del 3,70%
Oltre incremento del 15% per danno morale, per complessivi €4.627,75 (arrotondato)
- € 828,60 inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- €828,60 inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60; per complessivi €6.284,95.
Deve altresì riconoscersi il risarcimento del danno per gli interventi cui, in ragione dell'imperizia del sanitario, l'attrice dovrà in futuro sottoporsi, come accertati all'esito dell'istruttoria, per complessivi €14.100.
In particolare, il collegio peritale afferma quanto segue: “Poiché gli elementi dentari la cui avulsione è da considerarsi, per quanto in precedenza esposto, causalmente riconducibile al sanitario (6 elementi in arcata sup e 7 elementi in arcata inf) rappresentano circa la metà di quelli che la riabilitazione implanto-protesica sopra definita ripristinerebbe (12 elementi per
13 ogni arcata), essendo le rimanenti sedi delle 2 arcate affette da edentulie pre-esistenti al trattamento della dr.ssa , le voci di costo relative al posizionamento degli impianti, delle CP_1
mesostrutture e delle protesizzazioni provvisorie e definitive toronto di cui ai punti 3,4,5,6 della elencazione sopra riportata, debbono essere abbattute nella misura del 50 % facendo definire la somma complessiva relativa ad interventi necessari causalmente riconducibili all'operato del sanitario pari ad € 14.100,00”.
Non vi sono altre spese mediche meritevoli di autonomo ristoro, considerato che come rilevato dal collegio peritale, per i costi sostenuti dalla periziata successivamente all'interruzione del rapporto con la dr.ssa (per accertamenti clinici, strumentali, ecc), nulla risulta essere CP_1
prodotto.
Infine, l'inadempimento al contratto di prestazione d'opera intellettuale, che ha determinato, con l'erronea esecuzione dell'intervento le conseguenze dannose accertate all'esito dell'istruttoria, giustifica altresì, risolto il contratto d'opera professionale, la restituzione all'attrice delle somme pagate alla convenuta, in esecuzione dell'incarico conferito, per €9.200, come da documentazione in atti.
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale
14 valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Per l'individuazione della data del fatto poiché è indicato genericamente che il primo intervento è stato effettuato ad inizio 2011, senza più precisa datazione, si considererà il giorno 1.2.2011.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge (non si accoglie dunque la domanda di parte attrice nella parte in cui richiede una maggiorazione in misura “fissa” del 2%).
Invece, l'obbligo restitutorio è debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria.
Operatività della polizza
L'assicurazione terza chiamata solleva, nel presente giudizio, nei confronti della propria assicurazione sia un'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. della garanzia assicurativa, sia un'eccezione di decadenza ex art. 1913 c.c.
Occorre operare in materia di assicurazione una distinzione tra la denuncia di sinistro, che è causa di decadenza, e la prescrizione.
Infatti, l'art. 2952, comma 2, c.c. stabilisce che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione […] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”, mentre in forza dell'art. 1913 c.c. l'assicurato deve dare avviso del sinistro
15 all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, fermo restando che il diritto all'indennità si perde, in forza dell'art. 1915 c.c. se l'assicurato dolosamente non adempie all'obbligo di avviso, mentre in caso di colpa l'assicuratore ha diritto a ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (ha recentemente sottolineato la Cassazione civile, sez. III,
30/09/2019, n. 24210 che “in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore”).
Nella fattispecie l'eccezione di prescrizione è assorbente, in quanto fondata, non essendo dunque necessario esaminare se l'inosservanza del termine abbia carattere doloso o colposo ai fini dell'art. 1913 c.c.
Infatti, non risulta che l'Assicurata, a fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento dei danni con nota del legale dell'attrice in data 1.9.2018, abbia posto in essere validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
La prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale sia proposto un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) o comunque da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo l'unanime interpretazione della richiamata disposizione, gli atti che possono sancire l'interruzione del decorso prescrizionale sono tassativamente elencati e consistono in atti che importano l'esercizio del legittimo diritto da parte del titolare;
a ciò non valendo, ad esempio, una diffida o una comunicazione soltanto orale (da cui l'irrilevanza della prova articolata, con cui parte convenuta vorrebbe dimostrare di aver provveduto telefonicamente ad informare la propria compagnia della richiesta risarcitoria pervenuta).
Il primo atto con cui la compagnia è stata messa a conoscenza della richiesta di risarcimento è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento di accertamento preventivo, in data 13.7.2021, nel quale l'odierna convenuta era stata autorizzata a chiamare in causa
16 l'odierna terza chiamata incombente che perviene dopo due anni dalla prima richiesta di risarcimento.
Viene dunque respinta la domanda di manleva formulata, per intervenuta prescrizione.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei rapporti tra attrice e convenuta, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (tra
€26.000 ed €52.000) si applicano i parametri medi tabellari per tutte le fasi eccettuata l'istruttoria, cui si applicano i parametri minimi giacché è stata acquisita la consulenza resa ante causam, mentre nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si giustifica l'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi, atteso che è risultata assorbente la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione del diritto, con ridotto sforzo difensivo della difesa della terza chiamata.
Per la fase di A.T.P., lo scaglione per valore di riferimento va parametrato sul danno accertato in tale fase (tra €5.200 ed €26.000). Si giustifica il riconoscimento del compenso medio per la parte attrice, mentre nei rapporti tra convenuta e terza chiamata si giustifica l'applicazione dei parametri minimi, per le considerazioni già sopra evidenziate.
Le spese di c.t.u., come liquidata in fase di consulenza preventiva e su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Circa le spese per le c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, soltanto parte attrice domanda espressamente la corresponsione di tale voce di spese. Ai c.t.u. nominati in questo procedimento sono stati liquidati € 3.000 oltre accessori.
Pertanto, il compenso richiesto dal c.t.p. pari ad €488 Iva inclusa risulta congruo. Non è provato l'esborso di ulteriori €700, come richiesti nella comparsa conclusionale, per cui non si riconosce il relativo importo.
In difetto di domanda da parte della terza chiamata si esclude il rimborso della spesa in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
17 provvede:
accertata la responsabilità della Dott.ssa per i fatti occorsi ad , Controparte_1 Parte_1
con conseguente risoluzione, per inadempimento, del relativo contratto d'opera professionale:
- condanna la Dott.ssa a corrispondere ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€20.384,95, oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (1.2.2011) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna la Dott.ssa a restituire ad la somma di €9.200, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dalla Dott.ssa nei confronti della Controparte_1
compagnia terza chiamata;
- condanna la Dott.ssa a corrispondere ad le spese di lite di Controparte_1 Parte_1 questo procedimento, per €6.700, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge nonché le spese per il giudizio di A.T.P. per €2.337 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato e bolli;
- pone a carico della Dott.ssa le spese per c.t.u. come liquidate nel relativo Controparte_1
decreto e le spese sostenute per il c.t.p. come da nota spese prodotta da parte attrice;
- condanna la Dott.ssa a corrispondere le spese Controparte_1 Controparte_2 di lite di questo procedimento, per €3.800, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge nonché le spese per il giudizio di A.T.P. per €1.170 oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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