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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 2558/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
14/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2558 del R.G. per l'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione promossa da
, con l'avv. G. Zappia Parte_1
Ricorrente contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti G. Patania, D Calabrò, A.
Oteri, e A.A. Galimi
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.09.2021 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 412/2021, prot. n. 14538 -emessa dall
[...]
in data 24.06.2021 (notifica il 07.07.2021) Controparte_1 per il pagamento della somma € 7.219,00, di cui € 19,00 per spese di notifica -col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, co. 3 e 3-ter, del D.L. 12/2002, conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015 (violazione diffidabile – c.d. maxi sanzione, per aver occupato il sig. senza la preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro. Eccepiva l'irregolarità del verbale di accertamento in violazione della disposizione di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, anche in ragione dell'omessa motivazione di cui alla L. n. 241/1990. Co Si costituiva tempestivamente l ripercorrendo l'istruttoria espletata in sede ispettiva e, in particolare, la tempestiva notificazione del verbale di accertamento nonché la completezza della motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta richiamando il verbale di illecito amministrativo nel quale venivano esposte, in maniera particolareggiata le conclusioni degli accertamenti.
La causa, di natura documentale è così decisa.
L'opposizione è infondata e dev'essere respinta
È infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. Invero, sul punto sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuendo che il giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione riguarda il rapporto e non l'atto, con conseguente irrilevanza di norme relative al procedimento sanzionatorio ed alla garanzia del diritto di difesa, quali l'obbligo di audizione, considerando che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. S.U.
1786/2010). Al centro della decisione vi era, dunque, la presa d'atto che è pacifico, nella giurisprudenza e nella dottrina, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è lo strumento per portare la fattispecie di irrogazione delle sanzioni davanti al giudice nella sua interezza e che si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto solo introdotto dall'esame di un atto e che, dunque, l'opposizione ha un effetto devolutivo pieno, nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale ove la tutela per il trasgressore è piena, potendo ciascuna delle deduzioni svolte in sede amministrativa essere riproposta al giudice. Anche secondo più recente giurisprudenza: “In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. "prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
Ciò si ritiene tanto più in relazione alla notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, finalizzato a consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/1981 o, in caso contrario, di far pervenire all scritti CP_1 difensivi e documenti o chiedere l'audizione ex art. 18, co. 1 L. 689/1981, che l'interessato può far pervenire nel giudizio (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro n.
792/2020).
Ciò posto, neppure sussiste la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”. Ebbene, attesa la necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento (Cass.
13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta, che richiama il verbale di accertamento n. RC00000/2020 -644-01, reca l'indicazione delle norme violate di cui all'art. 3, co. 3 e 3 ter del D.L. 12/2002 (per aver occupato lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro).
Avuto riguardo al verbale di accertamento la condotta sanzionata si ritiene poi sufficientemente specificata anche sotto il profilo della eccepita mancata rispondenza riguardo la data di occupazione del dipendente , atteso che dalla Parte_3 lettura sistematica degli atti e dell'attività procedimentale appare immediatamente evincibile l'errore di battitura non in grado di inficiare l'accertamento svolto.
In definitiva, ritenuta provata la regolarità del verbale di accertamento, ed in mancanza di elementi di segno contrario, merita conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite appare equo compensarle.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa - Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
14/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2558 del R.G. per l'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione promossa da
, con l'avv. G. Zappia Parte_1
Ricorrente contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti G. Patania, D Calabrò, A.
Oteri, e A.A. Galimi
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.09.2021 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 412/2021, prot. n. 14538 -emessa dall
[...]
in data 24.06.2021 (notifica il 07.07.2021) Controparte_1 per il pagamento della somma € 7.219,00, di cui € 19,00 per spese di notifica -col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, co. 3 e 3-ter, del D.L. 12/2002, conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015 (violazione diffidabile – c.d. maxi sanzione, per aver occupato il sig. senza la preventiva Parte_2 comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro. Eccepiva l'irregolarità del verbale di accertamento in violazione della disposizione di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, anche in ragione dell'omessa motivazione di cui alla L. n. 241/1990. Co Si costituiva tempestivamente l ripercorrendo l'istruttoria espletata in sede ispettiva e, in particolare, la tempestiva notificazione del verbale di accertamento nonché la completezza della motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta richiamando il verbale di illecito amministrativo nel quale venivano esposte, in maniera particolareggiata le conclusioni degli accertamenti.
La causa, di natura documentale è così decisa.
L'opposizione è infondata e dev'essere respinta
È infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. Invero, sul punto sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuendo che il giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione riguarda il rapporto e non l'atto, con conseguente irrilevanza di norme relative al procedimento sanzionatorio ed alla garanzia del diritto di difesa, quali l'obbligo di audizione, considerando che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. S.U.
1786/2010). Al centro della decisione vi era, dunque, la presa d'atto che è pacifico, nella giurisprudenza e nella dottrina, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è lo strumento per portare la fattispecie di irrogazione delle sanzioni davanti al giudice nella sua interezza e che si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto solo introdotto dall'esame di un atto e che, dunque, l'opposizione ha un effetto devolutivo pieno, nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale ove la tutela per il trasgressore è piena, potendo ciascuna delle deduzioni svolte in sede amministrativa essere riproposta al giudice. Anche secondo più recente giurisprudenza: “In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. "prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
Ciò si ritiene tanto più in relazione alla notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, finalizzato a consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/1981 o, in caso contrario, di far pervenire all scritti CP_1 difensivi e documenti o chiedere l'audizione ex art. 18, co. 1 L. 689/1981, che l'interessato può far pervenire nel giudizio (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro n.
792/2020).
Ciò posto, neppure sussiste la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”. Ebbene, attesa la necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento (Cass.
13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta, che richiama il verbale di accertamento n. RC00000/2020 -644-01, reca l'indicazione delle norme violate di cui all'art. 3, co. 3 e 3 ter del D.L. 12/2002 (per aver occupato lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro).
Avuto riguardo al verbale di accertamento la condotta sanzionata si ritiene poi sufficientemente specificata anche sotto il profilo della eccepita mancata rispondenza riguardo la data di occupazione del dipendente , atteso che dalla Parte_3 lettura sistematica degli atti e dell'attività procedimentale appare immediatamente evincibile l'errore di battitura non in grado di inficiare l'accertamento svolto.
In definitiva, ritenuta provata la regolarità del verbale di accertamento, ed in mancanza di elementi di segno contrario, merita conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite appare equo compensarle.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa - Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo