Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7131 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ANGELO REMEDIA;
- Appellante - contro
(C.F. , in giudizio personalmente Controparte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19173/2019 pubblicata il 08/10/2019, in punto di ON e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
19519/2017 con cui il Tribunale di Roma gli ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di 8.171,45 € oltre interessi e spese in favore della
[...]
a titolo di spese di gestione ordinaria e straordinaria della Parte_1
ON, e in particolare: 5.463,82 € per saldo gestione ordinaria 2016,
1.413,73 € per rate gestione ordinaria 2017, 188,65 € per rata straordinaria relativa ai saldi gestioni pregresse, 906,53 € per rate straordinarie gestione urgente 2016 e 576,02 € per rata straordinaria gestione 2017.
L'opponente ha contestato la domanda monitoria deducendo di non essere mai stato convocato alle assemblee nelle quali erano stati approvati i documenti contabili posti a fondamento della richiesta monitoria, né di aver ricevuto i relativi
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6.5.2017.
1.1. Con sentenza n. 19173/2019 del 08/10/2019 il Tribunale di Roma, osservato che il regolamento del Residence prevede l'applicazione delle norme sulla comunione ordinaria, ha preliminarmente rilevato che di regola nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri di gestione della comunione non possono essere sollevate questioni circa la legittimità delle delibere assembleari poste a suo fondamento, in quanto ciò che assume rilievo è unicamente l'esecutività delle delibera, che se non sospesa, ritirata o annullata o dichiarata nulla supporta validamente il provvedimento monitorio: la validità della delibera può essere contestata solamente con l'impugnazione di cui agli artt. 1109
e 1137 c.c., poiché l'attualità del debito non è subordinata alla sua validità ma alla sua efficacia. Nel caso in esame, tuttavia, l'opponente ha contestualmente impugnato le delibere per vizi che ne determinerebbero l'annullabilità, e la domanda è ammissibile in quanto egli ha dedotto di aver avuto conoscenza delle delibere stesse solo con la notifica del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice ha quindi precisato che nella comunione l'assemblea dei partecipanti è validamente costituita mediante qualsiasi forma di convocazione idonea allo scopo, non essendo previste particolari formalità dagli artt. 1105 e
1108 c.c.; tuttavia, l'onere di provare la regolare convocazione dell'assemblea grava sulla ON.
Nel caso di specie è stata ritenuta provata la sola convocazione dell'assemblea del
9.11.2014, mediante cartolina di ricevimento della raccomandata firmata dal destinatario. Per contro, relativamente alle assemblee del 17.12.2016 e del
6.5.2017 la ON non ha fornito prova sufficiente della regolare convocazione, avendo prodotto unicamente elenchi di invio raccomandate privi di riscontro circa l'effettivo recapito: la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale, da sola, a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo invece provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto.
Il Tribunale ha perciò revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ha annullato le delibere assunte nelle assemblee del 17.12.2016 e del 6.5.2017; ha condannato
Pag. 2 di 6 l'opponente al pagamento del solo importo di 188,65 €, relativo alla rata approvata con delibera del 9.11.2014, oltre interessi dal 21.9.2017 (data di notifica del decreto ingiuntivo opposto); ha compensato per 1/3 le spese di lite e ha condannato la ON al pagamento dei residui due terzi, liquidati in euro
120,00 per esborsi ed euro 2.220,00 per compensi, oltre accessori di legge.
2. La ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza chiedendo, in sua totale riforma, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 14/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Il primo motivo di appello censura l'erroneità e l'illogicità della sentenza per aver esaminato e accolto le eccezioni della controparte concernenti presunti vizi di annullabilità delle delibere del 17.12.2016 e 6.05.2017. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure è incorso in una contraddizione logico-giuridica, avendo correttamente inquadrato la fattispecie ma poi sovvertito il proprio ragionamento.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. non può riguardare questioni attinenti alla legittimità delle delibere assembleari condominiali poste a fondamento del decreto, quando si tratti di mere cause di annullabilità. Il procedimento di opposizione può avere ad oggetto solo doglianze relative alla sussistenza del debito o alla documentazione costituente prova scritta dell'ingiunzione, mentre la validità della delibera può essere contestata esclusivamente con l'impugnazione ex art. 1337 c.c. Tale principio è derogabile solo in caso di nullità radicale della delibera, non di semplice annullabilità. Nel caso di specie, come rilevato dallo stesso giudice di prime cure, i vizi dedotti dall'opponente (omessa convocazione, mancata trasmissione del verbale ed erroneità di voci contabili) integravano mere cause di annullabilità, come tali non deducibili in sede di opposizione.
In ogni caso, osserva l'appellante, la domanda riconvenzionale di annullamento è stata proposta 37 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e circa cinque mesi dopo l'invio di una prima messa in mora, e pertanto oltre il termine previsto dall'art. 1137 c.c.
4. Il secondo motivo contesta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto raggiunta la prova della regolare convocazione dell'opponente alle adunanze assembleari. L'appellante evidenzia che: a) i motivi di impugnazione delle delibere della ON sono tassativamente previsti dall'art. 1109 c.c. e nel caso
Pag. 3 di 6 di specie nessuno di essi è stato integrato;
b) è stata fornita prova della regolare convocazione dell'opponente presso la sua residenza, nonché dell'invio dei verbali via mail e della loro pubblicazione sul sito della ON accessibile a tutti i proprietari;
c) sussiste un dovere di cooperazione del proprietario nel facilitare le comunicazioni;
d) il termine di decadenza per l'impugnazione era comunque spirato, essendo stata la costituzione in mora comunicata il 5.04.2017.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Sul punto la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo cui «Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento» (Cass.
Sez. U., 14/04/2021, n. 9839, Rv. 661084 – 02).
5.2. D'altro lato, «In tema di condominio negli edifici, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, in capo al condomino assente non può essere posto il dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall'assemblea ove difetti la prova dell'avvenuto recapito, al suo indirizzo, del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione, iuris tantum, di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ. e non già dal mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l'andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa» (Cass. Sez. 2, n. 29386 del 28/12/2011). Più in particolare, poi, «La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo» (Cass. Sez. 2, 02/08/2016, n. 16081, Rv.
640789 – 01).
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame non risulta che la ON abbia mai recapitato copia dei verbali all'indirizzo dell'opponente (non allegati alla diffida del 5.4.2017, né al decreto ingiuntivo notificato), né risulta se e quando quest'ultimo ne abbia acquisito completa conoscenza aliunde. La domanda di annullamento delle relative delibere è stata quindi tempestivamente proposta con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
6. Il secondo motivo è del pari infondato.
6.1. La tesi secondo cui l'art. 1109 c.c. non contempla, tra i motivi di impugnazione,
l'omessa convocazione del partecipante alla comunione è manifestamente infondata: tra i motivi di impugnazione la norma richiamata indica, al n. 2), la mancata osservanza del terzo comma dell'art. 1105, il quale a sua volta prevede che «Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione».
6.2. Nel giudizio di primo grado la ha depositato, tanto con riferimento Parte_1 all'avviso di convocazione dell'assemblea del 17.12.2016 quanto relativamente a quello dell'assemblea del 6.5.2017, una mera «distinta delle spedizioni» non accompagnata dalla prova dell'effettivo recapito del plico raccomandato. La sentenza di primo grado, poi, non è stata impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la mera spedizione del plico non fosse idonea a dimostrare anche la sua ricezione da parte del destinatario;
anche di recente, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che « in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile» (Cass. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685
– 01).
Non v'è traccia, agli atti, dell'invio dei relativi verbali via mail: l'unica mail che risulta essere stata inviata è relativa all'avviso di convocazione di altra assemblea, non oggetto del presente procedimento.
Dai documenti prodotti, infine, risulta che l'appellato ha avuto le credenziali di accesso al sito internet della solo il 14.12.2017, quando l'opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo era già stata proposta (v. l'all. 6 alla memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c. dell'opponente).
6.3. Già ad ottobre 2010 ha ritualmente comunicato Controparte_1 all'amministrazione della ON il recapito al quale inviare ogni comunicazione
(all. 5 all'atto di opposizione), secondo quanto previsto dall'art. 14.3 del regolamento. Egli ha quindi fornito la collaborazione cui era tenuto, non essendo
Pag. 5 di 6 richiesto al partecipe della comunione di farsi parte diligente nel verificare se e quando siano state convocate le assemblee.
6.4. Circa la tempestività della domanda di annullamento è sufficiente richiamare quanto già osservato al precedente paragrafo 5.2.
7. L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 €, con esclusione di quelli relativi alla fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la al rimborso in favore Parte_1 dell'appellato delle spese del presente procedimento, che liquida in 4.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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