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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 71245 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Ruggero d'Altavilla 49, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Franca
Santoro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Marco Fedeli per procura in atti
ATTORE
E
Sigg. e , elettivamente domiciliate in Controparte_1 CP_2
Roma, Via Cardinale Massimi 8, presso lo Studio dell'Avv. Dino Di
Giacomantonio, che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
nonchè Sigg. e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi alle proprie richieste per come specificate nelle note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott.
[...]
esponeva di essere proprietario di un appartamento sito in Parte_1
Roma, Via della Luce 41, che disponeva di un cortile pertinenziale a confine con adiacente cortile già di proprietà del Prof. Persona_1
rilevava che, verso la fine del 2016, era giunto ad un accordo
[...]
con il Prof. volto a disciplinare la linea di confine dei due CP_2
cortili adiacenti, con sottoscrizione in tal senso di una scrittura privata in data 26 gennaio 2017.
Venuto a mancare il Prof. nel marzo 2018, deduceva l'attore CP_2
di aver comunicato agli eredi gli accordi intercorsi con il de cuius e di aver ricevuto la disponibilità a sottoscrivere quanto concordato solo da parte di essi.
Richiamava il contratto di permuta di aree cortilizie stipulato con il de cuius oltre che il proprio adempimento a tutte le clausole contrattuali previste nell'accordo e concludeva richiedendo, ex art. 2932 c.c.,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre il contratto intervenuto con il Prof. con condanna dei convenuti al CP_2
risarcimento del danno subito per la perdita parziale del canone di locazione dell'appartamento di Via della Luce 41, per euro 500,00 mensili dal gennaio 2022. Si costituivano in giudizio i Sigg. e che Controparte_1 CP_5
contestavano la domanda attorea rilevando l'insussistenza di alcun obbligo, nei loro confronti, di prestare il consenso alla permuta degli immobili, il cui termine ultimo fissato era in ogni caso decorso;
rilevavano la propria disponibilità a dare corso agli accordi e concludevano richiedendo la declaratoria d'inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto.
Non si costituivano i convenuti e e CP_3 Controparte_4
venivano dichiarati contumaci con provvedimento in data 17 maggio
2022.
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti, nelle proprie note scritte, davano atto che nel mese di ottobre 2023 era stato rogitato l'atto di accordo in ordine ai fatti di causa;
alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, nelle note scritte depositate in data 9 luglio 2024, entrambe le parti costituite hanno dato atto che nell'ottobre 2023 era stato sottoscritto l'atto pubblico di permuta delle porzioni cortilizie oggetto di giudizio;
a fronte di ciò, parte attrice, nelle proprie note, ha chiesto accertarsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della controversia, laddove parte convenuta ha richiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
Deve quindi in primo luogo ritenersi, attese le richieste formulate da entrambe le parti costituite, che sia cessata la materia del contendere in conseguenza dell'atto notarile di permuta stipulato nell'ottobre
2023. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo la cd soccombenza virtuale, ritiene il Giudice che debba darsi rilievo alla circostanza che, indipendentemente da ogni ulteriore deduzione svolta, le convenute costituite hanno comunque manifestato sin dalla comparsa di costituzione e risposta la propria disponibilità a dare corso agli accordi intervenuti fra l'attore e il de cuius;
a ciò deve aggiungersi che parte attrice dava atto della pendenza delle trattative fra le parti sin dalle note scritte depositate in data 3 maggio 2022 in occasione della prima udienza del giudizio e che entrambe le parti depositavano un'istanza congiunta di differimento udienza, in data 17 gennaio 2023, nella quale davano atto della prossima soluzione bonaria della controversia, poi raggiunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono pertanto sussistere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara cessata la materia del contendere;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 71245 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Ruggero d'Altavilla 49, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Franca
Santoro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Marco Fedeli per procura in atti
ATTORE
E
Sigg. e , elettivamente domiciliate in Controparte_1 CP_2
Roma, Via Cardinale Massimi 8, presso lo Studio dell'Avv. Dino Di
Giacomantonio, che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
nonchè Sigg. e CP_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi alle proprie richieste per come specificate nelle note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott.
[...]
esponeva di essere proprietario di un appartamento sito in Parte_1
Roma, Via della Luce 41, che disponeva di un cortile pertinenziale a confine con adiacente cortile già di proprietà del Prof. Persona_1
rilevava che, verso la fine del 2016, era giunto ad un accordo
[...]
con il Prof. volto a disciplinare la linea di confine dei due CP_2
cortili adiacenti, con sottoscrizione in tal senso di una scrittura privata in data 26 gennaio 2017.
Venuto a mancare il Prof. nel marzo 2018, deduceva l'attore CP_2
di aver comunicato agli eredi gli accordi intercorsi con il de cuius e di aver ricevuto la disponibilità a sottoscrivere quanto concordato solo da parte di essi.
Richiamava il contratto di permuta di aree cortilizie stipulato con il de cuius oltre che il proprio adempimento a tutte le clausole contrattuali previste nell'accordo e concludeva richiedendo, ex art. 2932 c.c.,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre il contratto intervenuto con il Prof. con condanna dei convenuti al CP_2
risarcimento del danno subito per la perdita parziale del canone di locazione dell'appartamento di Via della Luce 41, per euro 500,00 mensili dal gennaio 2022. Si costituivano in giudizio i Sigg. e che Controparte_1 CP_5
contestavano la domanda attorea rilevando l'insussistenza di alcun obbligo, nei loro confronti, di prestare il consenso alla permuta degli immobili, il cui termine ultimo fissato era in ogni caso decorso;
rilevavano la propria disponibilità a dare corso agli accordi e concludevano richiedendo la declaratoria d'inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, il suo rigetto.
Non si costituivano i convenuti e e CP_3 Controparte_4
venivano dichiarati contumaci con provvedimento in data 17 maggio
2022.
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti, nelle proprie note scritte, davano atto che nel mese di ottobre 2023 era stato rogitato l'atto di accordo in ordine ai fatti di causa;
alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, nelle note scritte depositate in data 9 luglio 2024, entrambe le parti costituite hanno dato atto che nell'ottobre 2023 era stato sottoscritto l'atto pubblico di permuta delle porzioni cortilizie oggetto di giudizio;
a fronte di ciò, parte attrice, nelle proprie note, ha chiesto accertarsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della controversia, laddove parte convenuta ha richiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.
Deve quindi in primo luogo ritenersi, attese le richieste formulate da entrambe le parti costituite, che sia cessata la materia del contendere in conseguenza dell'atto notarile di permuta stipulato nell'ottobre
2023. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo la cd soccombenza virtuale, ritiene il Giudice che debba darsi rilievo alla circostanza che, indipendentemente da ogni ulteriore deduzione svolta, le convenute costituite hanno comunque manifestato sin dalla comparsa di costituzione e risposta la propria disponibilità a dare corso agli accordi intervenuti fra l'attore e il de cuius;
a ciò deve aggiungersi che parte attrice dava atto della pendenza delle trattative fra le parti sin dalle note scritte depositate in data 3 maggio 2022 in occasione della prima udienza del giudizio e che entrambe le parti depositavano un'istanza congiunta di differimento udienza, in data 17 gennaio 2023, nella quale davano atto della prossima soluzione bonaria della controversia, poi raggiunta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono pertanto sussistere giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara cessata la materia del contendere;
II) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE