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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 420/2025 tra
(P.I.: con sede in Paularo (UD) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Guendalina Lomartire del Foro di Udine
Ricorrente - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] con l'Avv. CP_1 C.F._1
Massimiliano Maenza del Foro di Udine
Resistente - Opposta
*
Oggetto: Opposizione ex art. ex artt. 615, 618 bis, 447 bis c.p.c.
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da come da atto di opposizione del 19.2.2025. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
*
Con ricorso del 19.2.2025, depositato in pari data, la società (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o opponente) con sede in Paularo (UD), Pt_1
Via Monte Croce n.2, si è opposta all'atto di precetto notificatogli il 4.2.2025, unitamente alla sentenza n.31/2025 del Tribunale di Udine, con il quale il signor (di seguito anche e/o resistente e/o opposto) gli ha intimato di CP_1 CP_1
pagare la somma di €.19.200,00 per canoni di locazione dalla data di scadenza del contratto alla mensilità di gennaio 2025, nonché di rilasciare libera da persone e cose l'azienda corrente sotto l'insegna “Allo Stadio” costituita dall'immobile sito in
Tolmezzo, Via Divisione Osoppo 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Tolmezzo, al foglio 76, mappale 462 subalterno 5, nonché dagli altri beni aziendali specificamente individuati nell'inventario di cui all'allegato A del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 15 dicembre 2020 avanti al Notaio dott. Persona_1
(Rep. n. 50.750 e Racc. n. 19.400).
La ricorrente ha esposto i seguenti sette gravi motivi al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:
1) dagli atti del giudizio di primo grado sarebbe facilmente evincibile l'inesistenza di un complesso aziendale e la riconducibilità del rapporto tra le parti alla locazione immobiliare, con la conseguenza che la durata contrattuale sarebbe pari a sei anni ed il preavviso per la disdetta di dodici mesi;
2) le disdette sarebbero invalide in quanto inviate fuori termine, cioè oltre la mezzanotte del giorno 14 settembre 2023, con la conseguenza che il contratto andrà a scadere il 15.12.2026;
3) in caso di rilascio dell'immobile, vi sarebbero importanti ed oggettive difficoltà perché non sarebbe possibile licenziare il personale e trasferire i contratti a tempo indeterminato al che non potrebbe subentrare essendo privo di CP_1
un'azienda, non essendo imprenditore e munito di posizione INPS e INAIL;
4) vi sarebbe un'enorme sproporzione tra il vantaggio ricavabile dal creditore e l'irreparabile danno per la debitrice, insuscettibile di reintegrazione per equivalente;
5) l'atto di precetto conteggia canoni a partire da gennaio 2024, mentre la sentenza azionata fa presente che il contratto ha una durata dal 1.12.2021 al
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 31.12.2023 con la conseguenza che per il periodo da gennaio 2021 a novembre 2021 avrebbe anticipato canoni per un importo di €.16.437,10 non dovuto di cui il precetto non ha tenuto conto;
6) il precetto conteggia gli interessi legali sui canoni dalle singole scadenze senza alcuna specificazione;
7) le spese legali, gli esborsi e il rimborso forfetario sono stati indicati nel precetto per gli importi di €.5.368,00 e di €.409,32 mentre in base al titolo dovevano essere quantificati in €.5.428,00 e in €.481,32.
La ricorrente ha, quindi, chiesto di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e di dichiarare che il non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Con comparsa dell'1.5.2025 si è costituito il contestando le deduzioni della CP_1
ricorrente ed affermando:
➢ che la sentenza n.31/2025 del Tribunale di Udine ha condannato : i) a Pt_1
rilasciale libera da persone e cose, anche interposte, in proprio favore l'azienda avente per oggetto l'esercizio di attività di bar, corrente sotto l'insegna “Allo
Stadio”, costituita dall'immobile sito in Tolmezzo, Via Divisione Osoppo 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tolmezzo, al foglio 76, mappale
462 subalterno 5, nonché dagli altri beni aziendali specificamente individuati nell'inventario di cui all'allegato A del contratto stesso;
ii) al pagamento dei canoni, pari a €.1.800,00 mensili, maturati e maturandi dalla data della scadenza del contratto sino all'effettivo rilascio dell'azienda; iii) al rimborso di anticipazioni e spese legali relative al procedimento sommario, al procedimento di merito ed alla procedura di mediazione obbligatoria;
➢ che l'opposizione è infondata perché ripropone le domande e le argomentazioni oggetto del giudizio di merito e nel giudizio di opposizione non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 ➢ che con riferimento alla questione degli asseriti anticipi, non solo non Pt_1
ha chiesto l'accertamento di alcun controcredito, ma non ha nemmeno diritto alla restituzione di alcuna somma perché nel periodo da 1.1.2021 al
30.11.2021 ha pagato - e neppure interamente - solo i canoni previsti contrattualmente ed ha cercato di sfruttare l'errore materiale della parte motiva della sentenza in cui si dà atto che la durata del rapporto di tre anni fa data dal 31.12.2021 – anziché 1.1.2021 – al 31.12.2023;
➢ che è consapevole che la durata contrattuale del rapporto, oltre a Pt_1
risultare documentalmente, non è quella indicata nella sentenza, a tal punto che nell'atto di appello ha affermato che il giudice di primo grado ha sbagliato ad indicare la decorrenza della durata contrattuale dall'1.12.2021;
➢ che il motivo della mancata specificazione degli interessi legali intimati è pretestuoso in quanto l'opponente non ha affermato che l'importo indicato sia sbagliato, né ha indicato quale sia l'importo ed il metodo corretto;
➢ che gli interessi sono stati calcolati secondo l'interesse legale su base mensile trattandosi di canoni dal giorno 11 di ogni mese sul capitale di €.900,00 per ciascun mese dell'anno 2024 al tasso del 2,5% e di €.1.800,00 e tasso del 2% per il mese di gennaio 2025;
➢ che controparte si è lamentata del fatto che le è stato intimato un importo a titolo di spese legali inferiore a quello asseritamente dovuto, mancando, quindi, di interesse ad agire ed, ad ogni modo, tale circostanza è ininfluente sul proprio diritto ad agire perché, avendo diritto ad agire per un importo superiore, a maggior ragione ha diritto di agire esecutivamente per un importo inferiore;
➢ che i motivi di opposizione riguardano solo l'espropriazione forzata per crediti in denaro, con la conseguenza che, se anche fossero accolti, permarrebbe il proprio diritto a procedere per il rilascio dell'azienda.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 ha, quindi, chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo CP_1
esecutivo e dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di discussione per la decisione della causa per il giorno 6.11.2025, successivamente anticipata d'ufficio al 4.11.2025.
Nel corso della discussione odierna ha ribadito che l'atto di precetto Pt_1
avrebbe dovuto tener conto non solo della somma anticipata di €.16.437,10 a titolo di canoni, ma anche delle spese straordinarie, in particolare, le utenze del
AF per acqua pari a circa €.3.000,00 e della RI pari a circa €.8.041,00 in quanto conteggiate non solo per l'immobile oggetto dell'affitto d'azienda, ma anche per l'abitazione privata del somme tutte da quest'ultima pagate. CP_1
ha a sua volta precisato che in data 19.9.2025 l'azienda è stata rilasciata e CP_1
che non esiste alcuna anticipazione di canoni di affitto tenuto conto che la Corte
d'Appello, oltre a rigettare l'appello promosso da , ha anche corretto Pt_1
l'errore materiale presente nella sentenza di primo grado sulla decorrenza del contratto;
per quanto riguarda le spese relative a AF e RI il ha contestato CP_1
la mancanza di documentazione.
*
L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
*
QUANTO ALL'INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE
Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente non ha dedotto effettivi motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendosi, invece, limitata ad esporre
“gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo” e non a contestare, invece, il diritto del a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Ad ogni modo, considerato quanto dedotto da quali motivi di opposizione Pt_1
all'esecuzione si osserva quanto segue.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente ha affermato, con il primo motivo, che il contratto deve essere inquadrato e qualificato come mero contratto di affitto di immobile commerciale e non come contratto di affitto di azienda stante l'inesistenza di un complesso aziendale, con la conseguenza che la durata contrattuale sarebbe pari a sei anni ed il preavviso per la disdetta di dodici mesi, mentre con il secondo motivo, che le disdette sarebbero invalide in quanto inviate fuori termine con la conseguenza che il contratto scadrebbe il 15.12.2026.
Come correttamente evidenziato dal resistente e rilevato anche nell'ordinanza del
22.5.2025, con l'opposizione in esame sono state riproposte domande ed argomentazioni che non solo sono state svolte nel giudizio di merito oggetto della sentenza n.31/2025, ma anche nell'atto di appello promosso da alla Pt_1
suddetta sentenza e come tali sono inammissibili poiché in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere motivi inerenti a fatti anteriori al titolo di formazione giudiziale.
Sulla questione la giurisprudenza è unanime: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 4.2.2025) ed ancora
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati.” (Cass. Civ., Sez.
3, Ordinanza n. 8220 del 22.3.2023), “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del 14.2.2020).
Con il terzo motivo la ricorrente ha affermato che, in caso di rilascio dell'immobile, vi sarebbero difficoltà oggettive ed importanti da affrontare perché non potrebbe licenziare il personale e dovrebbe trasferire i contratti a tempo indeterminato al che non potrebbe subentrare essendo privo di una azienda, CP_1
non essendo imprenditore e munito di posizione INPS e INAIL, mentre con il quarto motivo ha rilevato che vi sarebbe una enorme sproporzione tra il vantaggio ricavabile dal creditore e l'irreparabile danno per la stessa, insuscettibile di reintegrazione per l'equivalente.
I motivi dedotti dall'opponente riguardano unicamente il periculum derivante dall'efficacia esecutiva del titolo e, quindi, degli effetti negativi che la stessa – a suo dire – subirebbe dalle azioni esecutive che il andrà ad intraprendere e CP_1
nulla oppongono in merito al diritto di quest'ultimo a procedere con l'esecuzione forzata.
*
QUANTO ALL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il quinto motivo ha affermato che l'atto di precetto conteggia i Pt_1
canoni di locazione a partire da gennaio 2024 e che nella sentenza si dà atto che il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 contratto ha una durata dall'1.12.2021 al 31.12.2023 con la conseguenza che la stessa per il periodo da gennaio 2021 a novembre 2021 avrebbe anticipato canoni per un importo di €.16.437,10 non dovuto e del quale non se ne è tenuto conto nell'atto di precetto.
Il motivo è manifestamente infondato e sul punto si richiama quanto evidenziato ed argomentato nell'ordinanza del 22.5.2025: “il contratto di affitto d'azienda oggetto della pronuncia giudiziale, redatto per atto pubblico, prevede, all'art. 3, la sua durata triennale dall'1.1.2021 al 31.12.2023; appare frutto di un mero errore di scritturazione -ininfluente sulla decisione- nel primo capoverso di pagina 7 della sentenza, l'indicazione dell'inizio della decorrenza iniziale del contratto all'1.12.2021, nel contesto del richiamo al predetto art. 3 dell'atto pubblico;
conseguentemente, appare patentemente infondata l'affermazione di un controcredito alla ripetizione dei canoni indebitamente pagati dal gennaio al dicembre 2021, credito che, peraltro, rappresenta un fatto estintivo che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di cognizione, per quanto poco sopra osservato;
deve altresì sottolinearsi che, nell'atto d'appello avverso la sentenza n.
31/2025 di questo Tribunale (doc. 4 del convenuto opposto), la stessa appellante scrive, a pag. 14 che “Il Giudicante erra nell'affermare innanzitutto Parte_1
che la durata contrattuale decorre dal 1 dicembre 2021: il contratto fissa la data del 1 gennaio 2021 e non dicembre”.
Va, pertanto, disapprovato il comportamento contraddittorio dell'opponente che, pur essendo perfettamente consapevole che sul punto la sentenza n.31/2025 contiene un evidente ed irrilevante errore materiale a tal punto da averlo rilevato essa stessa nel proprio atto di appello (cfr. pag. 14 ricorso in appello doc. 4 fascicolo , ha cercato, invece ed inutilmente, di approfittare di tale errore CP_1
materiale di scritturazione svolgendo un infondato motivo di opposizione all'esecuzione.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 Comportamento contraddittorio confermato anche all'odierna udienza nel corso della quale l'opponente ha ancora una volta ribadito che l'atto di precetto non tiene conto della somma di €.16.437,10 corrisposta a titolo di anticipazione dei canoni nonostante quanto sopra dedotto e sebbene la Corte d'Appello di Trieste – come riferito all'udienza odierna dall'opposto, che non ha dimesso copia della suddetta sentenza, ma che non ha trovato contestazioni da parte dell'opponente – nel decidere e rigettare l'appello abbia corretto il mero ed evidente errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado in ordine alla decorrenza contrattuale dell'affitto d'azienda.
Quanto alla questione avanzata ed eccepita solo all'odierna udienza dall'opponente secondo la quale l'atto di precetto non tiene conto anche delle spese straordinarie relative alle utenze del AF per l'utenza dell'acqua pari a circa €.3.000,00 e della
RI pari a circa €.8.041,00 relative non solo all'immobile locato, ma anche all'abitazione privata del e dalla medesima pagate, la stessa è inammissibile CP_1
non solo perché tardiva, ma anche perché non provata documentalmente sia con riferimento all'esatto ammontare, sia con riferimento al pagamento delle stesse.
A ciò si aggiunga che tale somma al più poteva costituire un contro credito da accertare giudizialmente che l'opponente avrebbe potuto opporre con l'opposizione, di certo non era tenuto il a darne atto nell'atto di precetto con CP_1
il quale si è limitato a intimare il pagamento di quanto stabilito dal titolo giudiziale costituito dalla sentenza n.31/2025.
Con il sesto motivo si è genericamente limitata ad affermare che l'atto di Pt_1
precetto ha conteggiato gli interessi legali sui canoni dalle singole scadenze senza alcuna specificazione.
Il motivo è infondato in quanto generico e, come correttamente evidenziato dall'opposto, la ricorrente non ha affermato che l'importo esposto nell'atto di precetto di €.163,09 a titolo di interessi legali fosse errato come pure il metodo di
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 calcolo applicato, né ha indicato quali fossero l'importo ed il metodo di Pt_1
calcolo corretti.
L'opposto ha, comunque, dimesso il conteggio esplicativo del calcolo degli interessi legali che risulta corretto (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
Con il settimo ed ultimo motivo, l'opponente ha affermato che l'atto di precetto riporta importi errati con riferimento alle spese legali, agli esborsi ed al rimborso forfetario poiché sono stati indicati importi inferiori (€.5.368,00 ed €.409,32) rispetto a quelli effettivamente dovuti (€.5.428,00 e in €.481,32).
Il motivo è palesemente infondato per evidente carenza di interesse dell'opponente a contestare che il creditore abbia richiesto in atto di precetto spese ed esborsi per un importo di poco inferiore a quello spettante in base al titolo giudiziale, a ciò si aggiunga che non si comprende come tale motivo di opposizione possa far venir meno o influire il diritto di a procedere con CP_1
l'esecuzione forzata. Correttamente quest'ultimo ha evidenziato che, se ha diritto ad agire esecutivamente per un importo superiore – stando alle parole dell'opponente –, a maggior ragione tale diritto sussiste per un importo inferiore erroneamente indicato nell'atto di precetto.
*
In conclusione, l'opposizione svolta da è sia inammissibile sia infondata Pt_1
per le ragioni sopra esposte.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO ED ALLA CONDANNA DELLA CONVENUTA EX ART.
96, COMMA 3, C.P.C.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Pt_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al
50% dei valori medi per la sola fase istruttoria e/o trattazione in quanto non è stata svolta istruttoria e si sono celebrate solo due udienze di trattazione e la non complessità della causa.
“Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede
o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., del
28.10.2022 n. 32001).
Il che è avvenuto nella fattispecie in esame con riferimento all'attrice alla luce di quanto sopra motivato avendo agito con colpa grave: i) per aver dedotto Pt_1
motivi inammissibili attinenti al merito svolti sia nel giudizio definito con la sentenza n.31/2025 sia nell'atto di appello avverso la suddetta sentenza, ovvero al periculum che poteva derivare dall'esecuzione del titolo azionato, senza dimenticare che la stessa ha inoltre: ii) contestato l'atto di precetto valorizzando un errore materiale di scritturazione contenuto nella sentenza azionata dal CP_1
pur essendo consapevole che si trattava di un errore materiale avendo essa stessa evidenziato e dedotto tale circostanza nel proprio atto di appello;
iii) ribadito di fatto tale circostanza all'odierna udienza con riferimento alle somme asseritamente anticipate e non considerate nell'atto di precetto nonostante la definizione dell'appello che ha corretto il suddetto errore materiale;
iv) genericamente contestato il conteggio degli interessi legali indicati in precetto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 nell'esigua – rispetto all'importo totale precettato – somma di €.163,09; vi) contestato che nell'atto di precetto siano stati richiesti importi inferiori a quelli effettivamente dovuti.
L'opponente, infine, nulla ha dedotto con riferimento all'intimazione contenuta nell'atto di precetto di rilasciare l'immobile.
L'opposizione svolta da (contestualmente all'appello avverso la sentenza Pt_1
n.31/2025) per le ragioni sopra dedotte costituisce un abuso dello strumento impugnatorio determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, comportando un ingiustificato aumento del contenzioso, tale da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
L'opponente deve, quindi, essere condannata d'ufficio al pagamento in favore di in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in CP_1
base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un, del 28.10.2022 n. 32001 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 4.237,00 (di cui euro 919 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.701,00 per la fase conclusiva), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 se dovuta, e CPA come per legge.
- condanna al pagamento a favore di ex art. 96, Parte_1 CP_1
comma terzo, c.p.c. della somma di euro 4.237,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Così deciso in Udine il 4.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 420/2025 tra
(P.I.: con sede in Paularo (UD) con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Guendalina Lomartire del Foro di Udine
Ricorrente - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] con l'Avv. CP_1 C.F._1
Massimiliano Maenza del Foro di Udine
Resistente - Opposta
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Oggetto: Opposizione ex art. ex artt. 615, 618 bis, 447 bis c.p.c.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da come da atto di opposizione del 19.2.2025. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta. CP_1
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Con ricorso del 19.2.2025, depositato in pari data, la società (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o opponente) con sede in Paularo (UD), Pt_1
Via Monte Croce n.2, si è opposta all'atto di precetto notificatogli il 4.2.2025, unitamente alla sentenza n.31/2025 del Tribunale di Udine, con il quale il signor (di seguito anche e/o resistente e/o opposto) gli ha intimato di CP_1 CP_1
pagare la somma di €.19.200,00 per canoni di locazione dalla data di scadenza del contratto alla mensilità di gennaio 2025, nonché di rilasciare libera da persone e cose l'azienda corrente sotto l'insegna “Allo Stadio” costituita dall'immobile sito in
Tolmezzo, Via Divisione Osoppo 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Tolmezzo, al foglio 76, mappale 462 subalterno 5, nonché dagli altri beni aziendali specificamente individuati nell'inventario di cui all'allegato A del contratto di affitto d'azienda stipulato in data 15 dicembre 2020 avanti al Notaio dott. Persona_1
(Rep. n. 50.750 e Racc. n. 19.400).
La ricorrente ha esposto i seguenti sette gravi motivi al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:
1) dagli atti del giudizio di primo grado sarebbe facilmente evincibile l'inesistenza di un complesso aziendale e la riconducibilità del rapporto tra le parti alla locazione immobiliare, con la conseguenza che la durata contrattuale sarebbe pari a sei anni ed il preavviso per la disdetta di dodici mesi;
2) le disdette sarebbero invalide in quanto inviate fuori termine, cioè oltre la mezzanotte del giorno 14 settembre 2023, con la conseguenza che il contratto andrà a scadere il 15.12.2026;
3) in caso di rilascio dell'immobile, vi sarebbero importanti ed oggettive difficoltà perché non sarebbe possibile licenziare il personale e trasferire i contratti a tempo indeterminato al che non potrebbe subentrare essendo privo di CP_1
un'azienda, non essendo imprenditore e munito di posizione INPS e INAIL;
4) vi sarebbe un'enorme sproporzione tra il vantaggio ricavabile dal creditore e l'irreparabile danno per la debitrice, insuscettibile di reintegrazione per equivalente;
5) l'atto di precetto conteggia canoni a partire da gennaio 2024, mentre la sentenza azionata fa presente che il contratto ha una durata dal 1.12.2021 al
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 31.12.2023 con la conseguenza che per il periodo da gennaio 2021 a novembre 2021 avrebbe anticipato canoni per un importo di €.16.437,10 non dovuto di cui il precetto non ha tenuto conto;
6) il precetto conteggia gli interessi legali sui canoni dalle singole scadenze senza alcuna specificazione;
7) le spese legali, gli esborsi e il rimborso forfetario sono stati indicati nel precetto per gli importi di €.5.368,00 e di €.409,32 mentre in base al titolo dovevano essere quantificati in €.5.428,00 e in €.481,32.
La ricorrente ha, quindi, chiesto di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e di dichiarare che il non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Con comparsa dell'1.5.2025 si è costituito il contestando le deduzioni della CP_1
ricorrente ed affermando:
➢ che la sentenza n.31/2025 del Tribunale di Udine ha condannato : i) a Pt_1
rilasciale libera da persone e cose, anche interposte, in proprio favore l'azienda avente per oggetto l'esercizio di attività di bar, corrente sotto l'insegna “Allo
Stadio”, costituita dall'immobile sito in Tolmezzo, Via Divisione Osoppo 39, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tolmezzo, al foglio 76, mappale
462 subalterno 5, nonché dagli altri beni aziendali specificamente individuati nell'inventario di cui all'allegato A del contratto stesso;
ii) al pagamento dei canoni, pari a €.1.800,00 mensili, maturati e maturandi dalla data della scadenza del contratto sino all'effettivo rilascio dell'azienda; iii) al rimborso di anticipazioni e spese legali relative al procedimento sommario, al procedimento di merito ed alla procedura di mediazione obbligatoria;
➢ che l'opposizione è infondata perché ripropone le domande e le argomentazioni oggetto del giudizio di merito e nel giudizio di opposizione non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza;
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 ➢ che con riferimento alla questione degli asseriti anticipi, non solo non Pt_1
ha chiesto l'accertamento di alcun controcredito, ma non ha nemmeno diritto alla restituzione di alcuna somma perché nel periodo da 1.1.2021 al
30.11.2021 ha pagato - e neppure interamente - solo i canoni previsti contrattualmente ed ha cercato di sfruttare l'errore materiale della parte motiva della sentenza in cui si dà atto che la durata del rapporto di tre anni fa data dal 31.12.2021 – anziché 1.1.2021 – al 31.12.2023;
➢ che è consapevole che la durata contrattuale del rapporto, oltre a Pt_1
risultare documentalmente, non è quella indicata nella sentenza, a tal punto che nell'atto di appello ha affermato che il giudice di primo grado ha sbagliato ad indicare la decorrenza della durata contrattuale dall'1.12.2021;
➢ che il motivo della mancata specificazione degli interessi legali intimati è pretestuoso in quanto l'opponente non ha affermato che l'importo indicato sia sbagliato, né ha indicato quale sia l'importo ed il metodo corretto;
➢ che gli interessi sono stati calcolati secondo l'interesse legale su base mensile trattandosi di canoni dal giorno 11 di ogni mese sul capitale di €.900,00 per ciascun mese dell'anno 2024 al tasso del 2,5% e di €.1.800,00 e tasso del 2% per il mese di gennaio 2025;
➢ che controparte si è lamentata del fatto che le è stato intimato un importo a titolo di spese legali inferiore a quello asseritamente dovuto, mancando, quindi, di interesse ad agire ed, ad ogni modo, tale circostanza è ininfluente sul proprio diritto ad agire perché, avendo diritto ad agire per un importo superiore, a maggior ragione ha diritto di agire esecutivamente per un importo inferiore;
➢ che i motivi di opposizione riguardano solo l'espropriazione forzata per crediti in denaro, con la conseguenza che, se anche fossero accolti, permarrebbe il proprio diritto a procedere per il rilascio dell'azienda.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 ha, quindi, chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo CP_1
esecutivo e dell'opposizione.
Con ordinanza del 22.5.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata l'udienza di discussione per la decisione della causa per il giorno 6.11.2025, successivamente anticipata d'ufficio al 4.11.2025.
Nel corso della discussione odierna ha ribadito che l'atto di precetto Pt_1
avrebbe dovuto tener conto non solo della somma anticipata di €.16.437,10 a titolo di canoni, ma anche delle spese straordinarie, in particolare, le utenze del
AF per acqua pari a circa €.3.000,00 e della RI pari a circa €.8.041,00 in quanto conteggiate non solo per l'immobile oggetto dell'affitto d'azienda, ma anche per l'abitazione privata del somme tutte da quest'ultima pagate. CP_1
ha a sua volta precisato che in data 19.9.2025 l'azienda è stata rilasciata e CP_1
che non esiste alcuna anticipazione di canoni di affitto tenuto conto che la Corte
d'Appello, oltre a rigettare l'appello promosso da , ha anche corretto Pt_1
l'errore materiale presente nella sentenza di primo grado sulla decorrenza del contratto;
per quanto riguarda le spese relative a AF e RI il ha contestato CP_1
la mancanza di documentazione.
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L'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
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QUANTO ALL'INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE
Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente non ha dedotto effettivi motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendosi, invece, limitata ad esporre
“gravi motivi per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo” e non a contestare, invece, il diritto del a procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Ad ogni modo, considerato quanto dedotto da quali motivi di opposizione Pt_1
all'esecuzione si osserva quanto segue.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente ha affermato, con il primo motivo, che il contratto deve essere inquadrato e qualificato come mero contratto di affitto di immobile commerciale e non come contratto di affitto di azienda stante l'inesistenza di un complesso aziendale, con la conseguenza che la durata contrattuale sarebbe pari a sei anni ed il preavviso per la disdetta di dodici mesi, mentre con il secondo motivo, che le disdette sarebbero invalide in quanto inviate fuori termine con la conseguenza che il contratto scadrebbe il 15.12.2026.
Come correttamente evidenziato dal resistente e rilevato anche nell'ordinanza del
22.5.2025, con l'opposizione in esame sono state riproposte domande ed argomentazioni che non solo sono state svolte nel giudizio di merito oggetto della sentenza n.31/2025, ma anche nell'atto di appello promosso da alla Pt_1
suddetta sentenza e come tali sono inammissibili poiché in sede di opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere motivi inerenti a fatti anteriori al titolo di formazione giudiziale.
Sulla questione la giurisprudenza è unanime: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 4.2.2025) ed ancora
“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo non giudiziale, ma impugnato giudizialmente, possono essere dedotti esclusivamente
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 fatti e questioni sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo, come tali non già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati.” (Cass. Civ., Sez.
3, Ordinanza n. 8220 del 22.3.2023), “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3716 del 14.2.2020).
Con il terzo motivo la ricorrente ha affermato che, in caso di rilascio dell'immobile, vi sarebbero difficoltà oggettive ed importanti da affrontare perché non potrebbe licenziare il personale e dovrebbe trasferire i contratti a tempo indeterminato al che non potrebbe subentrare essendo privo di una azienda, CP_1
non essendo imprenditore e munito di posizione INPS e INAIL, mentre con il quarto motivo ha rilevato che vi sarebbe una enorme sproporzione tra il vantaggio ricavabile dal creditore e l'irreparabile danno per la stessa, insuscettibile di reintegrazione per l'equivalente.
I motivi dedotti dall'opponente riguardano unicamente il periculum derivante dall'efficacia esecutiva del titolo e, quindi, degli effetti negativi che la stessa – a suo dire – subirebbe dalle azioni esecutive che il andrà ad intraprendere e CP_1
nulla oppongono in merito al diritto di quest'ultimo a procedere con l'esecuzione forzata.
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QUANTO ALL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il quinto motivo ha affermato che l'atto di precetto conteggia i Pt_1
canoni di locazione a partire da gennaio 2024 e che nella sentenza si dà atto che il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 contratto ha una durata dall'1.12.2021 al 31.12.2023 con la conseguenza che la stessa per il periodo da gennaio 2021 a novembre 2021 avrebbe anticipato canoni per un importo di €.16.437,10 non dovuto e del quale non se ne è tenuto conto nell'atto di precetto.
Il motivo è manifestamente infondato e sul punto si richiama quanto evidenziato ed argomentato nell'ordinanza del 22.5.2025: “il contratto di affitto d'azienda oggetto della pronuncia giudiziale, redatto per atto pubblico, prevede, all'art. 3, la sua durata triennale dall'1.1.2021 al 31.12.2023; appare frutto di un mero errore di scritturazione -ininfluente sulla decisione- nel primo capoverso di pagina 7 della sentenza, l'indicazione dell'inizio della decorrenza iniziale del contratto all'1.12.2021, nel contesto del richiamo al predetto art. 3 dell'atto pubblico;
conseguentemente, appare patentemente infondata l'affermazione di un controcredito alla ripetizione dei canoni indebitamente pagati dal gennaio al dicembre 2021, credito che, peraltro, rappresenta un fatto estintivo che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di cognizione, per quanto poco sopra osservato;
deve altresì sottolinearsi che, nell'atto d'appello avverso la sentenza n.
31/2025 di questo Tribunale (doc. 4 del convenuto opposto), la stessa appellante scrive, a pag. 14 che “Il Giudicante erra nell'affermare innanzitutto Parte_1
che la durata contrattuale decorre dal 1 dicembre 2021: il contratto fissa la data del 1 gennaio 2021 e non dicembre”.
Va, pertanto, disapprovato il comportamento contraddittorio dell'opponente che, pur essendo perfettamente consapevole che sul punto la sentenza n.31/2025 contiene un evidente ed irrilevante errore materiale a tal punto da averlo rilevato essa stessa nel proprio atto di appello (cfr. pag. 14 ricorso in appello doc. 4 fascicolo , ha cercato, invece ed inutilmente, di approfittare di tale errore CP_1
materiale di scritturazione svolgendo un infondato motivo di opposizione all'esecuzione.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 Comportamento contraddittorio confermato anche all'odierna udienza nel corso della quale l'opponente ha ancora una volta ribadito che l'atto di precetto non tiene conto della somma di €.16.437,10 corrisposta a titolo di anticipazione dei canoni nonostante quanto sopra dedotto e sebbene la Corte d'Appello di Trieste – come riferito all'udienza odierna dall'opposto, che non ha dimesso copia della suddetta sentenza, ma che non ha trovato contestazioni da parte dell'opponente – nel decidere e rigettare l'appello abbia corretto il mero ed evidente errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado in ordine alla decorrenza contrattuale dell'affitto d'azienda.
Quanto alla questione avanzata ed eccepita solo all'odierna udienza dall'opponente secondo la quale l'atto di precetto non tiene conto anche delle spese straordinarie relative alle utenze del AF per l'utenza dell'acqua pari a circa €.3.000,00 e della
RI pari a circa €.8.041,00 relative non solo all'immobile locato, ma anche all'abitazione privata del e dalla medesima pagate, la stessa è inammissibile CP_1
non solo perché tardiva, ma anche perché non provata documentalmente sia con riferimento all'esatto ammontare, sia con riferimento al pagamento delle stesse.
A ciò si aggiunga che tale somma al più poteva costituire un contro credito da accertare giudizialmente che l'opponente avrebbe potuto opporre con l'opposizione, di certo non era tenuto il a darne atto nell'atto di precetto con CP_1
il quale si è limitato a intimare il pagamento di quanto stabilito dal titolo giudiziale costituito dalla sentenza n.31/2025.
Con il sesto motivo si è genericamente limitata ad affermare che l'atto di Pt_1
precetto ha conteggiato gli interessi legali sui canoni dalle singole scadenze senza alcuna specificazione.
Il motivo è infondato in quanto generico e, come correttamente evidenziato dall'opposto, la ricorrente non ha affermato che l'importo esposto nell'atto di precetto di €.163,09 a titolo di interessi legali fosse errato come pure il metodo di
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 calcolo applicato, né ha indicato quali fossero l'importo ed il metodo di Pt_1
calcolo corretti.
L'opposto ha, comunque, dimesso il conteggio esplicativo del calcolo degli interessi legali che risulta corretto (cfr. doc. 5 fascicolo opposto).
Con il settimo ed ultimo motivo, l'opponente ha affermato che l'atto di precetto riporta importi errati con riferimento alle spese legali, agli esborsi ed al rimborso forfetario poiché sono stati indicati importi inferiori (€.5.368,00 ed €.409,32) rispetto a quelli effettivamente dovuti (€.5.428,00 e in €.481,32).
Il motivo è palesemente infondato per evidente carenza di interesse dell'opponente a contestare che il creditore abbia richiesto in atto di precetto spese ed esborsi per un importo di poco inferiore a quello spettante in base al titolo giudiziale, a ciò si aggiunga che non si comprende come tale motivo di opposizione possa far venir meno o influire il diritto di a procedere con CP_1
l'esecuzione forzata. Correttamente quest'ultimo ha evidenziato che, se ha diritto ad agire esecutivamente per un importo superiore – stando alle parole dell'opponente –, a maggior ragione tale diritto sussiste per un importo inferiore erroneamente indicato nell'atto di precetto.
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In conclusione, l'opposizione svolta da è sia inammissibile sia infondata Pt_1
per le ragioni sopra esposte.
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QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO ED ALLA CONDANNA DELLA CONVENUTA EX ART.
96, COMMA 3, C.P.C.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Pt_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 considerando lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00 con riduzione al
50% dei valori medi per la sola fase istruttoria e/o trattazione in quanto non è stata svolta istruttoria e si sono celebrate solo due udienze di trattazione e la non complessità della causa.
“Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede
o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., del
28.10.2022 n. 32001).
Il che è avvenuto nella fattispecie in esame con riferimento all'attrice alla luce di quanto sopra motivato avendo agito con colpa grave: i) per aver dedotto Pt_1
motivi inammissibili attinenti al merito svolti sia nel giudizio definito con la sentenza n.31/2025 sia nell'atto di appello avverso la suddetta sentenza, ovvero al periculum che poteva derivare dall'esecuzione del titolo azionato, senza dimenticare che la stessa ha inoltre: ii) contestato l'atto di precetto valorizzando un errore materiale di scritturazione contenuto nella sentenza azionata dal CP_1
pur essendo consapevole che si trattava di un errore materiale avendo essa stessa evidenziato e dedotto tale circostanza nel proprio atto di appello;
iii) ribadito di fatto tale circostanza all'odierna udienza con riferimento alle somme asseritamente anticipate e non considerate nell'atto di precetto nonostante la definizione dell'appello che ha corretto il suddetto errore materiale;
iv) genericamente contestato il conteggio degli interessi legali indicati in precetto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 nell'esigua – rispetto all'importo totale precettato – somma di €.163,09; vi) contestato che nell'atto di precetto siano stati richiesti importi inferiori a quelli effettivamente dovuti.
L'opponente, infine, nulla ha dedotto con riferimento all'intimazione contenuta nell'atto di precetto di rilasciare l'immobile.
L'opposizione svolta da (contestualmente all'appello avverso la sentenza Pt_1
n.31/2025) per le ragioni sopra dedotte costituisce un abuso dello strumento impugnatorio determinandosi uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, comportando un ingiustificato aumento del contenzioso, tale da ostacolare la ragionevole durata dei processi e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
L'opponente deve, quindi, essere condannata d'ufficio al pagamento in favore di in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in CP_1
base al valore della controversia. Tale somma va determinata, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un, del 28.10.2022 n. 32001 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione perché inammissibile ed infondata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 4.237,00 (di cui euro 919 per la fase di studio della controversia, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.701,00 per la fase conclusiva), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025 se dovuta, e CPA come per legge.
- condanna al pagamento a favore di ex art. 96, Parte_1 CP_1
comma terzo, c.p.c. della somma di euro 4.237,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Così deciso in Udine il 4.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 420/2025