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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2996/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 19.3.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Alessandria, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Piero Parte_1
Mazzone e Matteo G. Porta del foro di Alessandria, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Giovanni Simone del
Foro di Milano, in forza di procura speciale notarile (All. A) in atti 17.3.2020, e presso lo stesso domiciliata
convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 957/2023 del 18/9/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 1° e l'11 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito è CP_1
infondata e deve essere disattesa.
Ed invero il primo motivo di opposizione formulato dalla difesa del sig. con l'atto di Pt_1
citazione in opposizione ha ad oggetto la prescrizione del credito fatto valere dalla creditrice.
Trattasi di credito discendente da contratto di conto corrente stipulato in data 19 luglio 2007
(doc. 5) con AN LA di Novara s.p.a. dalla Icep s.r.l., società all'interno della quale all'epoca della stipula lo rivestiva qualità di amministratore delegato (nominato in data 28 Pt_1
settembre 2006, vedi visura camerale doc. 11). In tale veste aveva prestato anche garanzia fideiussoria specifica, con contratto di data 23 luglio 2007 (doc.8). Successivamente la AN ( vedi missiva datata 4 agosto 2010, doc. 7, ricevuta dallo in data 30 agosto 2010 e dalla Icep il 2 Pt_1
settembre 2010) con comunicazione indirizzata alla società e ai fideiussori aveva intimato il pagamento di € 280.338,07 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi a partire dal 1 luglio 2010 al saldo. In data 10 giugno 2011 aveva risolto il rapporto.
La società ICEP s.r.l. veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 15/12 del 5 aprile 2012 del
Tribunale di Alessandria;
AN LA di Novara s.p.a. per il tramite di Controparte_3
presentava quindi istanza di ammissione al passivo per € 345.968,25, istanza accolta con provvedimento del 6 dicembre 2012, con cui la AN veniva ammessa in via chirografaria ( doc.
6). Il fallimento si è chiuso il 7 settembre 2020 senza che nulla recuperasse la AN del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato 7 giugno 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 4, e integrazioni da 13 a 15, contratti di cessione e dichiarazioni di cessione) ha agito contro i fideiussori per il recupero di parte di credito ammesso al passivo ( € 250.000, ammontare massimo delle fideiussioni omnibus) non incassato col riparto fallimentare, oltre a interessi moratori maturati dal 10 giugno 2011 al saldo
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dallo Pt_1
che, come detto, ha eccepito 1) la prescrizione decennale del credito;
2) inoltre la prescrizione, ai
2 sensi dell'art. 2948 n. 4 degli interessi moratori;
3) l'insussistenza, l'indeterminatezza e in ogni caso l'erronea determinazione del credito;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dalla per violazione della normativa antitrust, in ossequio al Pt_1
provvedimento della AN d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la AN provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice;
6) la violazione da parte della AN dell'art. 1956 c.c. per avere fatto credito alla ICEP nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questa fossero divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito;
7) la mancata riduzione delle fideiussioni 8) il difetto di informazioni periodiche.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione evidenziando, tra l'altro, l'efficacia interruttiva dell'atto di insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale, con effetti interruttivi della prescrizione del credito anche nei confronti del garante. Ha altresì contestato la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Iniziando dalla prima eccezione, quella di prescrizione, come anticipato è certamente infondata.
Infatti il decorrere della prescrizione è stato comunque interrotto con il deposito da parte di AN
LA di Novara dell'istanza di ammissione al passivo del Fallimento della debitrice principale
ICEP s.r.l., avvenuto nel 2012 fra la data di dichiarazione del fallimento, il 4 aprile 2012 e l'ammissione al passivo del 6 dicembre dello stesso anno (vedi documenti 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti per giurisprudenza costante e ormai consolidata di legittimità ( vedi fra le ultime Cass.
9638/18 e Cass. 17412/16 ) “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c.”
Il motivo di ciò è stato recentemente spiegato dalle Sezioni Unite della >Suprema Corte n. 1314/22 secondo cui “Nel caso di solidarietà tra più obbligati l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce
3 incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.”
Pertanto dovendosi equiparare l'istanza di ammissione al passivo ad un'azione giudiziale la prescrizione non è decorsa, ai sensi dell'art. 2945 comma II c.c., fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta, come ha dichiarato parte convenuta con allegazione non contestata da controparte, solo in data 7 settembre 2020.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione del rapporto di conto corrente avvenuta nel lontano giugno 2011, è estranea la nostra fattispecie. Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dalla per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della AN d'Italia n. 55/05.
4 Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2,6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c. : dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la AN sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Ed infatti la risoluzione del rapporto di conto corrente risale al più tardi al 10 giugno 2011, mentre, come visto, l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale si è avuta nell'anno
2012.
Tuttavia nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla AN d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957
c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre
2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n.
220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali
- necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando,
5 sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la AN ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 9), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da . Pt_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata, e si procede nell'esame delle altre eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la AN provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice. Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con il doc.to 9 ricevuto da ICEP s.r.l. in data 2 settembre 2010 e dallo in data 30 agosto 2010, che la AN ha provveduto – con una diffida equiparabile, come Pt_1
detto sopra, ad azione giudiziale, a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, il fideiussore non appena risolto il rapporto di conto corrente;
inoltre la AN ha chiesto il fallimento di ICEP s.r.l. e ha fatto valere il suo credito nella procedura fallimentare non appena il fallimento è stato dichiarato.
Decadenza dalla garanzia per violazione da parte della AN dell'art. 1956 c.c. per avere la AN fatto credito alla ICEP nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questa fossero divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito. Questa eccezione è del tutto generica e sprovvista di prova, non essendo neppure allegata la consistenza patrimoniale della debitrice principale, né all'inizio- quando è stata rilasciata la fideiussione - né al termine del rapporto di conto corrente, e non potendosi quindi accertare alcun peggioramento di tale consistenza nel corso del rapporto. E' vero invece quanto allegato dalla convenuta opposta e cioè che in tale periodo, e in particolare negli anni 2007- 2009, il fideiussore opponente sig. ha Pt_1
sempre rivestito cariche rappresentative ed amministrative all'interno della società, in tal veste essendo perfettamente al corrente della situazione patrimoniale e debitoria della debitrice principale. E' chiaro quindi che l'aumento della posizione debitoria di ICEP s.r.l. è da imputarsi in primis allo stesso , il quale ne era a perfetta conoscenza. Pt_1
6 Mancata riduzione delle fideiussioni : questa eccezione da un lato è incomprensibile non vedendosi per quale motivo le fideiussioni avrebbero dovute essere ridotte visto che il debito della debitrice principale al contrario non ha fatto che aumentare fino alla risoluzione del rapporto nel
2011; dall'altro non appare compiutamente formulata, non allegandosi cosa deriverebbe dall'asserita mancata riduzione.
Difetto di informazioni periodiche. Anche in questo caso non si capisce di quali informazioni si parli. Nel caso che ci occupa tra l'altro lo , come già detto, era perfettamente edotto Pt_1
dell'andamento del debito della debitrice principale di cui era amministratore delegato e legale rappresentante fino al 2009, oltre ad essere stato tempestivamente informato, unitamente alla debitrice principale, delle posizioni debitorie di quest'ultima.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto corrente stipulato da ICEP s.r.l. - rappresentata nell'occasione proprio dallo
( doc. 5), b) degli estratti conto prodotti dalla AN (doc. 6) e c) dal certificato ex art. 50 Pt_1
TUB ( doc. 7), ove il credito di € 345.968,25 corrisponde allo scoperto di conto corrente.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 250.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi,considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 957/2023 del 18/9/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 9.141,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
7 Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2996/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 19.3.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Alessandria, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Piero Parte_1
Mazzone e Matteo G. Porta del foro di Alessandria, e presso gli stessi domiciliato, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
Attore
contro
con sede in Conegliano (TV), e per essa la mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Giovanni Simone del
Foro di Milano, in forza di procura speciale notarile (All. A) in atti 17.3.2020, e presso lo stesso domiciliata
convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 957/2023 del 18/9/2023
1 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il 1° e l'11 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria del credito è CP_1
infondata e deve essere disattesa.
Ed invero il primo motivo di opposizione formulato dalla difesa del sig. con l'atto di Pt_1
citazione in opposizione ha ad oggetto la prescrizione del credito fatto valere dalla creditrice.
Trattasi di credito discendente da contratto di conto corrente stipulato in data 19 luglio 2007
(doc. 5) con AN LA di Novara s.p.a. dalla Icep s.r.l., società all'interno della quale all'epoca della stipula lo rivestiva qualità di amministratore delegato (nominato in data 28 Pt_1
settembre 2006, vedi visura camerale doc. 11). In tale veste aveva prestato anche garanzia fideiussoria specifica, con contratto di data 23 luglio 2007 (doc.8). Successivamente la AN ( vedi missiva datata 4 agosto 2010, doc. 7, ricevuta dallo in data 30 agosto 2010 e dalla Icep il 2 Pt_1
settembre 2010) con comunicazione indirizzata alla società e ai fideiussori aveva intimato il pagamento di € 280.338,07 per scoperto di conto corrente a titolo di capitale, oltre interessi convenzionali maturandi a partire dal 1 luglio 2010 al saldo. In data 10 giugno 2011 aveva risolto il rapporto.
La società ICEP s.r.l. veniva poi dichiarata fallita con sentenza n. 15/12 del 5 aprile 2012 del
Tribunale di Alessandria;
AN LA di Novara s.p.a. per il tramite di Controparte_3
presentava quindi istanza di ammissione al passivo per € 345.968,25, istanza accolta con provvedimento del 6 dicembre 2012, con cui la AN veniva ammessa in via chirografaria ( doc.
6). Il fallimento si è chiuso il 7 settembre 2020 senza che nulla recuperasse la AN del suo credito.
Successivamente, con ricorso per D.I. depositato 7 giugno 2023, , in qualità di CP_1
cessionaria del credito ( vedi pubblicazione di cessione in Gazzetta Ufficiale sub doc.to 4, e integrazioni da 13 a 15, contratti di cessione e dichiarazioni di cessione) ha agito contro i fideiussori per il recupero di parte di credito ammesso al passivo ( € 250.000, ammontare massimo delle fideiussioni omnibus) non incassato col riparto fallimentare, oltre a interessi moratori maturati dal 10 giugno 2011 al saldo
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dallo Pt_1
che, come detto, ha eccepito 1) la prescrizione decennale del credito;
2) inoltre la prescrizione, ai
2 sensi dell'art. 2948 n. 4 degli interessi moratori;
3) l'insussistenza, l'indeterminatezza e in ogni caso l'erronea determinazione del credito;
4) la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dalla per violazione della normativa antitrust, in ossequio al Pt_1
provvedimento della AN d'Italia n. 55/05; 5) la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la AN provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice;
6) la violazione da parte della AN dell'art. 1956 c.c. per avere fatto credito alla ICEP nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questa fossero divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito;
7) la mancata riduzione delle fideiussioni 8) il difetto di informazioni periodiche.
Si è costituita in giudizio la convenuta che ha contestato l'avvenuta prescrizione evidenziando, tra l'altro, l'efficacia interruttiva dell'atto di insinuazione al passivo fallimentare della debitrice principale, con effetti interruttivi della prescrizione del credito anche nei confronti del garante. Ha altresì contestato la fondatezza delle ulteriori eccezioni.
La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
Iniziando dalla prima eccezione, quella di prescrizione, come anticipato è certamente infondata.
Infatti il decorrere della prescrizione è stato comunque interrotto con il deposito da parte di AN
LA di Novara dell'istanza di ammissione al passivo del Fallimento della debitrice principale
ICEP s.r.l., avvenuto nel 2012 fra la data di dichiarazione del fallimento, il 4 aprile 2012 e l'ammissione al passivo del 6 dicembre dello stesso anno (vedi documenti 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Infatti per giurisprudenza costante e ormai consolidata di legittimità ( vedi fra le ultime Cass.
9638/18 e Cass. 17412/16 ) “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c.”
Il motivo di ciò è stato recentemente spiegato dalle Sezioni Unite della >Suprema Corte n. 1314/22 secondo cui “Nel caso di solidarietà tra più obbligati l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce
3 incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.”
Pertanto dovendosi equiparare l'istanza di ammissione al passivo ad un'azione giudiziale la prescrizione non è decorsa, ai sensi dell'art. 2945 comma II c.c., fino alla chiusura della procedura concorsuale, avvenuta, come ha dichiarato parte convenuta con allegazione non contestata da controparte, solo in data 7 settembre 2020.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. IV c.c.; infatti per giurisprudenza consolidata dalla S. C. la norma invocata si applica solo agli interessi dovuti periodicamente, ipotesi da cui, dopo la risoluzione del rapporto di conto corrente avvenuta nel lontano giugno 2011, è estranea la nostra fattispecie. Si vedano, sul punto, le seguenti massime:
Cass. 2276/16: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità.
Cass. 28060/2023: La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato.
Cass. 11125/24: La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.
Procedendo con l'esame delle eccezioni proposte, parte opponente ha evidenziato la nullità, tra le altre, della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione prestata dalla per violazione della Pt_1
normativa antitrust, in ossequio al provvedimento della AN d'Italia n. 55/05.
4 Sul punto in primo luogo occorre statuire che la fideiussione omnibus in questione è in effetti stata stipulata utilizzando il modulo ABI colpito da censura, visto che in essa vi sono, agli artt. 2,6 e 9 le clausole ritenute anticoncorrenziali dall'autorità garante della concorrenza.
Inoltre come noto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno stabilito che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti – propendendo dunque per la tesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione i quali sono perfettamente validi, mentre sono nulle solo le clausole n. 2,6 e 8 individuate dall'autorità garante.
La difesa di parte opponente ha quindi eccepito in particolare la nullità della clausola sub art. 6, di deroga all'art. 1957 c.c. : dalla nullità di tale deroga deriverebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. con la conseguenza che la AN sarebbe decaduta dalla garanzia non avendo proposto azioni giudiziali contro la società debitrice principale nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Ed infatti la risoluzione del rapporto di conto corrente risale al più tardi al 10 giugno 2011, mentre, come visto, l'insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale si è avuta nell'anno
2012.
Tuttavia nella fideiussione in oggetto è anche presente, sub art. 7, la clausola di pagamento a prima richiesta, ritenuta legittima dalla AN d'Italia, che fa sì che quanto richiesto dall'art. 1957
c.c. sia pienamente soddisfatto anche dalla semplice richiesta, fatta per iscritto al debitore principale e al fideiussore, di pagamento del dovuto, senza necessità di agire giudizialmente. Sul punto vedi alcune sentenze sia di legittimità (Cass. 21 maggio 2008 n. 13078; Cass. 26 settembre
2017 n. 22346 che richiama la prima) che di merito ( Corte di Appello di Milano 24 gennaio 2023 n.
220), che rimarcano come in presenza di fideiussione a prima richiesta – cioè contenente proprio una clausola come quella contenuta dall'art. 7 della fideiussione in oggetto, l'osservanza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta anche senza intraprendere azioni giudiziali
- necessarie invece negli altri casi di garanzia personale - essendo sufficiente una semplice richiesta di pagamento, così come previsto dalla clausola stessa, che, altrimenti argomentando,
5 sarebbe priva di efficacia e di ragione d'essere. In altre parole uno degli effetti, di non secondaria importanza, della clausola a prima richiesta contenuta in una fideiussione sarebbe proprio quella di esonerare il creditore dall'intraprendere azioni giudiziali contro il debitore nei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c.
Ebbene nel caso di specie la AN ha certamente azionato la garanzia a prima richiesta inviando, contestualmente alla risoluzione del rapporto, anche la richiesta stragiudiziale di pagamento sia al debitore principale che al fideiussore (vedi doc. 9), con ciò facendo quanto in suo potere per non decadere dalla garanzia personale prestata a suo favore da . Pt_1
L'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. deve quindi essere rigettata, e si procede nell'esame delle altre eccezioni sollevate dall'opponente.
Decadenza dalla garanzia per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto per non avere la AN provveduto ad esercitare immediatamente le azioni per il recupero coatto del credito nei confronti della società debitrice. Questa contestazione è smentita dalla circostanza, provata con il doc.to 9 ricevuto da ICEP s.r.l. in data 2 settembre 2010 e dallo in data 30 agosto 2010, che la AN ha provveduto – con una diffida equiparabile, come Pt_1
detto sopra, ad azione giudiziale, a mettere in mora la debitrice principale e, contestualmente, il fideiussore non appena risolto il rapporto di conto corrente;
inoltre la AN ha chiesto il fallimento di ICEP s.r.l. e ha fatto valere il suo credito nella procedura fallimentare non appena il fallimento è stato dichiarato.
Decadenza dalla garanzia per violazione da parte della AN dell'art. 1956 c.c. per avere la AN fatto credito alla ICEP nonostante fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di questa fossero divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito. Questa eccezione è del tutto generica e sprovvista di prova, non essendo neppure allegata la consistenza patrimoniale della debitrice principale, né all'inizio- quando è stata rilasciata la fideiussione - né al termine del rapporto di conto corrente, e non potendosi quindi accertare alcun peggioramento di tale consistenza nel corso del rapporto. E' vero invece quanto allegato dalla convenuta opposta e cioè che in tale periodo, e in particolare negli anni 2007- 2009, il fideiussore opponente sig. ha Pt_1
sempre rivestito cariche rappresentative ed amministrative all'interno della società, in tal veste essendo perfettamente al corrente della situazione patrimoniale e debitoria della debitrice principale. E' chiaro quindi che l'aumento della posizione debitoria di ICEP s.r.l. è da imputarsi in primis allo stesso , il quale ne era a perfetta conoscenza. Pt_1
6 Mancata riduzione delle fideiussioni : questa eccezione da un lato è incomprensibile non vedendosi per quale motivo le fideiussioni avrebbero dovute essere ridotte visto che il debito della debitrice principale al contrario non ha fatto che aumentare fino alla risoluzione del rapporto nel
2011; dall'altro non appare compiutamente formulata, non allegandosi cosa deriverebbe dall'asserita mancata riduzione.
Difetto di informazioni periodiche. Anche in questo caso non si capisce di quali informazioni si parli. Nel caso che ci occupa tra l'altro lo , come già detto, era perfettamente edotto Pt_1
dell'andamento del debito della debitrice principale di cui era amministratore delegato e legale rappresentante fino al 2009, oltre ad essere stato tempestivamente informato, unitamente alla debitrice principale, delle posizioni debitorie di quest'ultima.
Insussistenza, indeterminatezza e in ogni caso erronea determinazione del credito.
Queste contestazioni sono troppo generiche per essere prese in considerazione. In ogni caso il credito di parte opposta appare, al contrario, sufficientemente determinato e provato sulla base a) del contratto di conto corrente stipulato da ICEP s.r.l. - rappresentata nell'occasione proprio dallo
( doc. 5), b) degli estratti conto prodotti dalla AN (doc. 6) e c) dal certificato ex art. 50 Pt_1
TUB ( doc. 7), ove il credito di € 345.968,25 corrisponde allo scoperto di conto corrente.
Non resta quindi che rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 250.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi,considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 957/2023 del 18/9/2023;
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 9.141,50 Parte_1
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge;
7 Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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