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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1009/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Simona Campanaro, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in
Sapri (Sa) alla Via Marsala, n. 8
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni di : “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Parte_1
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
SI.ra e il OR , ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dichiarare l'affidamento
ESCLUSIVO dei figli minori alla madre, in modo da consentire a lei di prendere decisioni che riterrà oggettivamente più opportune nell'interesse della prole senza dover attendere invano comunicazioni del padre, stante la sua ormai procrastinata assenza (sia fisica che morale); conseguentemente confermare il COLLOCAMENTO, anche notturno, ESCLUSIVO dei 3 minorenni a casa della madre;
c) confermare in favore dei 3 figli ( , Per_1 Pt_1
il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 450,00 mensili Per_2
(150,00 per ciascun figlio) da porsi a carico del SI. , come da sentenza di CP_1 separazione o somma maggiore che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare, anche alla luce delle maggiori esigenze di crescita, ad oggi, della prole, rispetto al 2019 e di attività lavorativa del padre rispetto alla nullatenenza economica della madre, impegnata ad assistere la prole, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da parere reso in data 21/03/2025 (“si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
16/10/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, in data 6/09/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune Controparte_1 di Padula con atto n. 19 P. 2 S. A Vol. 1; che dall'unione coniugale nascevano i figli Per_3
[...
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Persona_4
nato a [...] il [...]; che a partire dal mese di novembre 2017, il Per_2 CP_1
lasciava la casa familiare e, da allora, non dava più notizie di lui alla moglie, la quale, inizialmente, tentava di rintracciarlo telefonicamente, ma invano;
che la chiedeva la Pt_1
separazione consensuale al , nel frattempo rintracciato, il quale tuttavia, nonostante CP_1
l'adesione con firma del mandato, mancava di presentarsi all'udienza fissata per il giorno
11/04/2019; che la procedeva quindi a depositare innanzi al Tribunale di Lagonegro Pt_1
successivo ricorso con il quale chiedeva la separazione giudiziale dal marito;
che in data
05/06/2023, nell'ambito del giudizio n. 584/2029 R.G., veniva emessa sentenza con la quale il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al , disponeva CP_1
l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, riconosceva l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento alla CP_1 della somma mensile di € 450,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% Pt_1
delle spese di carattere straordinario, condannava il al pagamento delle spese di lite. CP_1 Deduceva che dall'emissione della suddetta sentenza, il non provvedeva a versare CP_1
alcun mantenimento ai figli, né corrispondeva alcuna spesa. Evidenziava, inoltre, che in occasione di un intervento programmato per una delle figlie minori, non provvedeva a prestare l'autorizzazione necessaria all'intervento, rifiutando ogni contatto e momento di incontro.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
SI.ra e il OR , ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dichiarare l'affidamento
ESCLUSIVO dei figli minori alla madre, in modo da consentire a lei di prendere decisioni che riterrà oggettivamente più opportune nell'interesse della prole senza dover attendere invano comunicazioni del padre, stante la sua ormai procrastinata assenza (sia fisica che morale); conseguentemente confermare il COLLOCAMENTO, anche notturno, ESCLUSIVO dei 3 minorenni a casa della madre;
c) confermare in favore dei 3 figli ( , Per_1 Pt_1
il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 450,00 mensili Per_2
(150,00 per ciascun figlio) da porsi a carico del SI. , come da sentenza di CP_1 separazione o somma maggiore che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare, anche alla luce delle maggiori esigenze di crescita, ad oggi, della prole, rispetto al 2019 e di attività lavorativa del padre rispetto alla nullatenenza economica della madre, impegnata ad assistere la prole, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25/02/2025, veniva liberamente sentita la ricorrente, unica parte comparsa, mentre il resistente, nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, eseguita ex art. 143 c.p.c., mancava di costituirsi in giudizio.
Fatte precisare le conclusioni alla ricorrente, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il Pubblico Ministero concludeva rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse della prole.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 264/2023, pubblicata in data 05/06/2023, resa nell'ambito del giudizio n. 584/2019, munita di attestazione di passaggio in cosa giudicata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi ai figli minori (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), ritiene il Collegio che, Persona_4 Per_2 alla stregua del comportamento processuale del , vada disposto l'affido esclusivo CP_1 degli stessi alla madre, atteso che l'affidamento della prole anche al padre si appalesa contrario agli interessi dei minori. Il resistente, infatti, ha mancato di costituirsi tanto nel presente giudizio quanto nel precedente giudizio di separazione, con ciò dimostrando il proprio disinteresse nei confronti dei figli sia dal punto di vista della partecipazione alla crescita ed all'educazione degli stessi che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore dei medesimi.
Tali circostanze giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, tenuto conto dell'età adolescenziale degli stessi, il Collegio ritiene che gli incontri vadano lasciati alla libera determinazione degli interessati che potranno, così, calibrarli in funzione degli impegni di vita, di studio e di relazione. Tuttavia, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la prole minore secondo quanto già stabilito dal Tribunale in sede di separazione (“In particolare, i figli minori potranno vedere il padre e stare con lo stesso un pomeriggio durante la settimana dalle ore 18 alle ore 20, in un giorno che sarà scelto d'accordo tra i coniugi, o in mancanza, nel giorno del mercoledì. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante i figli minori. In mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli minori per la difficoltà di essere reperiti. I figli minori trascorreranno ogni anno, nel periodo estivo (da intendersi i mesi di luglio e agosto), una settimana con il padre. Tale periodo sarà fissato di comune accordo tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno ed in mancanza sarà fissato dal giudice. Inoltre, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre 1 e 2 gennaio, oltre che, ad anni alterni con il padre o con la madre, i giorni di sabato Santo, di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”).
Quanto al mantenimento che è tenuto a versare ai figli minori, parte Controparte_1
ricorrente non ha evidenziato particolari sopravvenienze che giustifichino un mutamento delle statuizioni già effettuate sul punto dal Tribunale con la sentenza di separazione n.
264/2023, anche alla luce del non significativo lasso di tempo intercorso dal deposito della stessa (05/06/2023) rispetto alla presente pronuncia. Conseguentemente deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento CP_1 mensilmente in favore di , della complessiva somma di € 450,00 mensili (€ Parte_1
150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Parimenti va confermata la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle c.d. straordinarie necessarie per la prole, purché debitamente documentate.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e della contumacia ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in Padula (SA) il 06/09/2008 (reg. Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio anno 2008, N. 19, P. 2, serie A, Vol. 1);
- dispone l'affido esclusivo dei minori (nata il [...]), Per_1 Per_4
(nato il [...]) e (nato il [...]) alla madre;
[...] Per_2
- conferma la disciplina del diritto-dovere del padre di frequentazione della prole secondo quanto stabilito in separazione;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1
a assegno di concorso al mantenimento dei figli Parte_1 Per_3
e nella misura e con la scadenza previste in separazione;
Persona_4 Per_2
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
mensilmente, nella misura del 50%, a le spese mediche non coperte Parte_1
dal S.S.N. e quelle straordinarie necessarie per la prole, purché documentate;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Padula (SA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 28/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Simona Campanaro, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in
Sapri (Sa) alla Via Marsala, n. 8
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni di : “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Parte_1
Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
SI.ra e il OR , ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1
civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dichiarare l'affidamento
ESCLUSIVO dei figli minori alla madre, in modo da consentire a lei di prendere decisioni che riterrà oggettivamente più opportune nell'interesse della prole senza dover attendere invano comunicazioni del padre, stante la sua ormai procrastinata assenza (sia fisica che morale); conseguentemente confermare il COLLOCAMENTO, anche notturno, ESCLUSIVO dei 3 minorenni a casa della madre;
c) confermare in favore dei 3 figli ( , Per_1 Pt_1
il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 450,00 mensili Per_2
(150,00 per ciascun figlio) da porsi a carico del SI. , come da sentenza di CP_1 separazione o somma maggiore che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare, anche alla luce delle maggiori esigenze di crescita, ad oggi, della prole, rispetto al 2019 e di attività lavorativa del padre rispetto alla nullatenenza economica della madre, impegnata ad assistere la prole, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da parere reso in data 21/03/2025 (“si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data
16/10/2024, esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, in data 6/09/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune Controparte_1 di Padula con atto n. 19 P. 2 S. A Vol. 1; che dall'unione coniugale nascevano i figli Per_3
[...
, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Persona_4
nato a [...] il [...]; che a partire dal mese di novembre 2017, il Per_2 CP_1
lasciava la casa familiare e, da allora, non dava più notizie di lui alla moglie, la quale, inizialmente, tentava di rintracciarlo telefonicamente, ma invano;
che la chiedeva la Pt_1
separazione consensuale al , nel frattempo rintracciato, il quale tuttavia, nonostante CP_1
l'adesione con firma del mandato, mancava di presentarsi all'udienza fissata per il giorno
11/04/2019; che la procedeva quindi a depositare innanzi al Tribunale di Lagonegro Pt_1
successivo ricorso con il quale chiedeva la separazione giudiziale dal marito;
che in data
05/06/2023, nell'ambito del giudizio n. 584/2029 R.G., veniva emessa sentenza con la quale il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi con addebito al , disponeva CP_1
l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, riconosceva l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento alla CP_1 della somma mensile di € 450,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% Pt_1
delle spese di carattere straordinario, condannava il al pagamento delle spese di lite. CP_1 Deduceva che dall'emissione della suddetta sentenza, il non provvedeva a versare CP_1
alcun mantenimento ai figli, né corrispondeva alcuna spesa. Evidenziava, inoltre, che in occasione di un intervento programmato per una delle figlie minori, non provvedeva a prestare l'autorizzazione necessaria all'intervento, rifiutando ogni contatto e momento di incontro.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
SI.ra e il OR , ordinando all'Ufficiale dello stato Parte_1 Controparte_1 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dichiarare l'affidamento
ESCLUSIVO dei figli minori alla madre, in modo da consentire a lei di prendere decisioni che riterrà oggettivamente più opportune nell'interesse della prole senza dover attendere invano comunicazioni del padre, stante la sua ormai procrastinata assenza (sia fisica che morale); conseguentemente confermare il COLLOCAMENTO, anche notturno, ESCLUSIVO dei 3 minorenni a casa della madre;
c) confermare in favore dei 3 figli ( , Per_1 Pt_1
il diritto a percepire un assegno di mantenimento dell'importo di euro 450,00 mensili Per_2
(150,00 per ciascun figlio) da porsi a carico del SI. , come da sentenza di CP_1 separazione o somma maggiore che l'On.le Giudicante Vorrà quantificare, anche alla luce delle maggiori esigenze di crescita, ad oggi, della prole, rispetto al 2019 e di attività lavorativa del padre rispetto alla nullatenenza economica della madre, impegnata ad assistere la prole, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Vinte le spese di giudizio.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25/02/2025, veniva liberamente sentita la ricorrente, unica parte comparsa, mentre il resistente, nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, eseguita ex art. 143 c.p.c., mancava di costituirsi in giudizio.
Fatte precisare le conclusioni alla ricorrente, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il proprio parere.
In data 21/03/2025 il Pubblico Ministero concludeva rimettendosi alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse della prole.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 264/2023, pubblicata in data 05/06/2023, resa nell'ambito del giudizio n. 584/2019, munita di attestazione di passaggio in cosa giudicata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto ai provvedimenti accessori relativi ai figli minori (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]), ritiene il Collegio che, Persona_4 Per_2 alla stregua del comportamento processuale del , vada disposto l'affido esclusivo CP_1 degli stessi alla madre, atteso che l'affidamento della prole anche al padre si appalesa contrario agli interessi dei minori. Il resistente, infatti, ha mancato di costituirsi tanto nel presente giudizio quanto nel precedente giudizio di separazione, con ciò dimostrando il proprio disinteresse nei confronti dei figli sia dal punto di vista della partecipazione alla crescita ed all'educazione degli stessi che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore dei medesimi.
Tali circostanze giustificano la scelta del regime, a tutt'oggi residuale, dell'affido mono – genitoriale e l'individuazione della madre quale unico genitore idoneo (cfr. Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare i figli minori, tenuto conto dell'età adolescenziale degli stessi, il Collegio ritiene che gli incontri vadano lasciati alla libera determinazione degli interessati che potranno, così, calibrarli in funzione degli impegni di vita, di studio e di relazione. Tuttavia, per evitare possibili occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé la prole minore secondo quanto già stabilito dal Tribunale in sede di separazione (“In particolare, i figli minori potranno vedere il padre e stare con lo stesso un pomeriggio durante la settimana dalle ore 18 alle ore 20, in un giorno che sarà scelto d'accordo tra i coniugi, o in mancanza, nel giorno del mercoledì. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante i figli minori. In mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli minori per la difficoltà di essere reperiti. I figli minori trascorreranno ogni anno, nel periodo estivo (da intendersi i mesi di luglio e agosto), una settimana con il padre. Tale periodo sarà fissato di comune accordo tra i coniugi entro il giorno 30 maggio di ciascun anno ed in mancanza sarà fissato dal giudice. Inoltre, i figli minori trascorreranno con il padre o con la madre, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre 1 e 2 gennaio, oltre che, ad anni alterni con il padre o con la madre, i giorni di sabato Santo, di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.”).
Quanto al mantenimento che è tenuto a versare ai figli minori, parte Controparte_1
ricorrente non ha evidenziato particolari sopravvenienze che giustifichino un mutamento delle statuizioni già effettuate sul punto dal Tribunale con la sentenza di separazione n.
264/2023, anche alla luce del non significativo lasso di tempo intercorso dal deposito della stessa (05/06/2023) rispetto alla presente pronuncia. Conseguentemente deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento CP_1 mensilmente in favore di , della complessiva somma di € 450,00 mensili (€ Parte_1
150,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Parimenti va confermata la partecipazione del resistente nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle c.d. straordinarie necessarie per la prole, purché debitamente documentate.
In considerazione della natura necessaria del giudizio e della contumacia ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa, e , in Padula (SA) il 06/09/2008 (reg. Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio anno 2008, N. 19, P. 2, serie A, Vol. 1);
- dispone l'affido esclusivo dei minori (nata il [...]), Per_1 Per_4
(nato il [...]) e (nato il [...]) alla madre;
[...] Per_2
- conferma la disciplina del diritto-dovere del padre di frequentazione della prole secondo quanto stabilito in separazione;
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1
a assegno di concorso al mantenimento dei figli Parte_1 Per_3
e nella misura e con la scadenza previste in separazione;
Persona_4 Per_2
- conferma a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
mensilmente, nella misura del 50%, a le spese mediche non coperte Parte_1
dal S.S.N. e quelle straordinarie necessarie per la prole, purché documentate;
- dichiara non ripetibili le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Padula (SA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 28/03/2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco