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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La corte di appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3236/2024 r.g., riservata in decisione il 26 febbraio 2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di
Benevento n. 40/2024, depositata l'8 gennaio 2024, vertente
TRA
, (c.f.: ), , (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv.to , anche difensore di se stesso, in virtù di procura in atti, Parte_3
presso il cui studio elettivamente domiciliano in Solopaca (BN), al Corso Umberto I n. 38;
Appellanti
E
(c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
Appellata contumace
1 Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento n. 40/2024, depositata
[...]
l'8/01/2024, con la quale è stata rigettata la loro domanda, con compensazione di spese, incluse quelle di CTU.
Non si è costituita l'appellata indicata in epigrafe, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello.
Alla prima udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
26 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 181 e 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 181 c.p.c. (modifica introdotta con d.l. n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 26/02/2025.
Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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