TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2558/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Vincenzo Bonomei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Giulio Neri, n. 4, Torrita di Siena (SI)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Gianni Trabalzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Mazzini n. 18, Torrita di Siena (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
e ciascuno di essi provvederà al proprio personale mantenimento.
2) I coniugi si attiveranno perché i figli possano mantenere una immagine positiva di ciascuno di loro, altresì, facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi- genitorialità.
3) Il sig. presso il quale vengono collocati i figli minori, Parte_1 continuerà ad abitare, unitamente a e , la casa coniugale Per_1 Per_2 posta in Torrita di Siena, via P. Del Cadia, n. 54, di proprietà di Pt_1
mentre il sig. si è trasferita in Torrita di Siena
[...] Controparte_1
(SI), via Roma, n. 13.
4) I coniugi stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso dei due figli, con obbligo di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei minori. In tale ottica il padre, come genitore collocatario, si impegna a comunicare alla madre tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vita, nonché, ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo e della crescita dei minori. I genitori prevedono che e trascorrano con la Per_1 Per_2 madre un fine settimana alternato con il padre, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera prima di cena. Inoltre la madre potrà stare con i figli due pomeriggi alla settimana, da individuarsi tenendo conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori. Ed inoltre, durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli anche per 15 giorni consecutivi, mentre per le festività natalizie rimarranno dal 23/12 al 30/12 con un genitore
e dal 31/12 al 7/1 con l'altro genitore ad anni alterni e così sempre ad anni alterni per le festività pasquali. I genitori potranno variare la suddetta regolamentazione di comune accordo nel superiore interesse dei figli. I genitori
2 assumono quale proprio obbligo civile ed umano quello di favorire il rapporto di e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_1 Per_2
5) I coniugi provvederanno alle spese ordinarie dei figli proporzionatamente ed in maniera diretta, calcolata, secondo i tempi di rispettiva presenza con i medesimi, stabiliti in base al predetto collocamento.
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie, in ragione degli accordi patrimoniali, i coniugi stabiliscono che queste saranno interamente a carico del sig. mentre l'assegno unico in favore dei figli sarà diviso a Parte_1 metà tra i coniugi come per legge.
7) Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi si precisa che gli stessi sono già stati regolati in piena autonomia e che pertanto nulla vi è da pretendere l'uno con l'altro.
8) I coniugi si rilasciano fin da ora il consenso al rilascio del passaporto ed all'autorizzazione all'espatrio sulla carta di identità anche solo per fini turistici”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
3 rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(19.12.2007) e (7.7.2013) e ritenuto che le condizioni Per_1 Per_2 inerenti agli stessi sono rispondenti al loro interesse morale e materiale e possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale;
solo con riferimento al punto 8) sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Torrita di Siena (SI), n. 1, parte II serie A, anno 2014; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
08/07/1970 a Torrita di Siena (SI) e , nata il [...] Controparte_1
a Messina (ME), che si sono uniti in matrimonio in data 07/06/2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena
(SI), n. 1, parte II serie A, anno 2014 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
4 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Torrita di Siena (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5