Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2777/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
P.IVA con sede in Montesarchio (BN) Parte_1 P.IVA_1
alla Via San Martino n. 177/A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._1
in Arienzo (CE) alla Via Cappuccini n. 29/A, elettivamente domiciliata in Cervinara
(AV) alla Via Carlo del Balzo n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filomena Girardi, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore del grado di appello;
APPELLANTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
R.G. n° 2777/2022
- 1 -
Napoli al Corso Secondigliano n. 166 presso lo studio degli Avv.ti Alberto Raguzzino,
C.F. , e Roberta Raguzzino, C.F. , che lo C.F._4 C.F._5
rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATO
NONCHE'
, C.F. , residente in [...] Controparte_2 C.F._6
alla Via Volpicelli n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2094/2022, pubblicata il 28.02.2022 e notificata in data 20.05.2022, a definizione della causa R.G. n. 75420/2013, il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di e della Controparte_1 Controparte_2 [...]
la accoglieva, condannando i predetti convenuti, in solido, al pagamento, in Controparte_3 favore dell'attore, della somma di euro 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per diffamazione, oltre interessi dalla sentenza al saldo, nonché alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Arnoldo Raguzzino, dichiaratosi antistatario;
dichiarava la contumacia di;
estrometteva il Controparte_2 Controparte_4 rigettava ogni altra domanda;
condannava, infine, l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del difensore del predetto Comune, dichiaratosi antistatario.
L'attore aveva citato in giudizio i suddetti convenuti, deducendo che il 25.11.2005, sul quotidiano “le Cronache di Napoli”, era stata pubblicata, accanto alla notizia dell'omicidio di un extracomunitario, la propria foto, nella sua presunta qualità di autore e reo confesso di tale reato;
che la foto non era stata fornita da lui, ma era un ingrandimento di quella
“formato-tessera” presente sulla sua carta di identità, rilasciata dal Comune di e, CP_4
pertanto, fornita al giornalista mediante il prelievo dagli archivi di tale Comune, oggettivamente responsabile;
che, all'epoca dei fatti, il Direttore responsabile del quotidiano era , mentre l'editore era la che, abitando Controparte_2 Controparte_5
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in un piccolo centro dove tutti si conoscono, sconcertato ed indignato dall'accostamento della sua figura ad un efferato omicidio, con il conseguente enorme imbarazzo nel dovere giustificare la propria posizione nei confronti di conoscenti e concittadini, nonché la vergogna nell'essere additato per strada, in data 20/12/2005 aveva proposto denunzia- querela contro il Direttore ed il redattore dell'articolo, nonché contro ignoti;
che il procedimento penale, nel quale si era costituito parte civile, si era concluso con la sentenza che affermava la responsabilità penale di , nella sua qualità, per il reato Controparte_2
di diffamazione a mezzo stampa e che riconosceva il proprio diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile;
che tale sentenza era stata appellata da ed il CP_2 giudizio di gravame si era concluso con l'annullamento della sentenza di condanna penale che, tuttavia, nella motivazione, riconosceva la responsabilità civile;
che il 03.08.2012 aveva attivato un procedimento di mediazione nei confronti di e della Controparte_2
società editrice, per pervenire ad una definizione bonaria della vertenza, conclusosi con verbale negativo per l'assenza dei convenuti;
che, non avendo costoro provveduto ad alcuna offerta di definizione transattiva, era stato costretto a citarli in giudizio.
Aveva, quindi, chiesto la declaratoria di responsabilità dei convenuti e la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, esistenziali ed all'immagine subiti, quantificati in € 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze.
Costituitosi in giudizio, il aveva chiesto la propria estromissione dal Controparte_4
giudizio ed il rigetto della domanda, per la sua inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si era costituita in giudizio anche la società editrice, deducendo l'insussistenza di ogni profilo di diffamazione giornalistica e, previo accertamento del legittimo esercizio del diritto di cronaca, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
era, invece, restato contumace. Controparte_2
Il Tribunale, dopo aver richiamato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine all'art. 11 della legge n. 47/1948 e ss.mm., come espressi già con la sentenza della
Corte di Cassazione n. 5259/1984, in ordine alla responsabilità solidale del proprietario e dell'editore della pubblicazione con l'autore del reato commesso a mezzo stampa, ossia il giornalista che ha scritto l'articolo, riscontrava la ricorrenza di un danno non patrimoniale,
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derivato all'istante dall'illegittimo esercizio del diritto di cronaca, che aveva comportato la lesione della reputazione e dell'immagine dell'attore.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, ampiamente citata, osservava che, prima di scrivere e pubblicare gli articoli, il giornalista deve attenersi alla verità dei fatti, che non è rispettata quando, pur essendo vere le singole circostanze riferite, vengono dolosamente o colposamente taciuti altri fatti che ne mutano il significato, non essendo più tale la verità se è incompleta.
Il Giudice di prime cure osservava poi che, in ordine ai fatti di causa, si era pronunciata, in sede penale, anche la Corte d'Appello di Salerno che, con la sentenza depositata il
20.11.2012, aveva dichiarato il fatto gravemente lesivo della personalità della costituita parte civile, nonché la leggerezza dell'articolista, che era nondimeno qualificabile in termini di colpa grave e non di dolo;
da ciò l'esclusione della responsabilità penale, per l'assenza del dolo del reato contestato in capo al direttore del giornale e l'assoluzione dell'imputato, fatte salve le questioni proponibili in sede civile.
Quanto alla stima dei pregiudizi patiti da all'onore, alla reputazione ed Controparte_1 all'identità personale, dopo aver escluso la possibilità di riconoscere un danno in re ipsa, riteneva legittimo ricorrere, in mancanza di prove documentali o testimoniali, alla prova presuntiva, avuto riguardo all'obiettiva difficoltà di prova del pregiudizio ex art. 2059 c.c., riscontrando la ricorrenza di un pregiudizio di tipo non patrimoniale, in termini di danno esistenziale - desumibile dal risalto delle notizie riportate, dalle modalità della pubblicazione e dal contesto di grande attenzione da parte del pubblico con riferimento all'omicidio in questione – pregiudizio che veniva quantificato, in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00.
Per l'effetto, condannava il direttore della testata giornalistica, tenuto Controparte_2
sia ad un adeguato controllo preventivo, concretantesi nella scelta di un giornalista idoneo, che ad una vigilanza ex post, in ordine ai contenuti e alle modalità di redazione dell'articolo destinato alla pubblicazione – nonché la casa editrice, solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 11 della citata legge sulla stampa, al relativo risarcimento.
Estrometteva, infine, dal giudizio il , non essendo stato provato che la Controparte_4 foto pubblicata fosse stata acquisita dall'Ufficio Anagrafe di tale Comune.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello la deducendo Parte_1
a sostegno due motivi.
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L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; 2) nel merito, sulla scorta dei diversi motivi di impugnazione di cui sopra, accertata l'inesistenza di alcuna condotta diffamatoria imputabile alla società appellante e, conseguentemente, l'assenza di alcun pregiudizio risarcibile subito da controparte, riformare integralmente l'avversa sentenza, perché infondata in fatto ed in diritto nei capi oggetto di censura;
3) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa risarcitoria, liquidare il danno effettivamente subito dall' , sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di primo CP_1
grado; 4) in ogni caso, condannare controparte alla refusione dei compensi del doppio grado di giudizio, senza attribuzione.”
3. L'atto di appello veniva notificato in data 17.06.2022 ad all'indirizzo Controparte_1
di posta elettronica certificata di ciascuno dei suoi difensori, Avv.ti Alberto ed Arnoldo
Raguzzino.
L'atto di appello veniva, altresì, consegnato in data 17.06.2022 per la notifica in proprio, a mezzo del servizio postale, a e a lui notificato il 21.06.2022 a mani di Controparte_2
familiare convivente.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 14.11.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 22.06.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.10.2022, si costituiva in giudizio che resisteva al gravame, concludendo, preliminarmente, per Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'appello proposto, ex artt. 342 e
348 bis c.p.c., e, nel merito, per il suo rigetto e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.09.2024, si costituiva per l'appellante, quale nuovo difensore, in sostituzione dei precedenti, l'avv. Filomena Girardi che si riportava a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dai precedenti difensori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello e precisate nelle successive difese svolte.
6. Con ordinanza depositata il 19.12.2022 e comunicata alle parti in pari data, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
7. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 17.06.2022 ad CP_1
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e consegnato in pari data per la notifica in proprio, a mezzo del servizio postale, a CP_1
, risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto Controparte_2 dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, il 20.05.2022.
8. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e cioè per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale disposizione, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello
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debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
9. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
I due motivi di gravame, per ragioni di connessione, involgendo in parte analoghe questioni, possono essere oggetto di una disamina congiunta.
Segnatamente, con il primo di impugnazione – intitolato “error in iudicando”, omessa e/o insufficiente pronuncia sull'an della pretesa risarcitoria azionata in primo grado - omessa indagine sui contenuti diffamatori della condotta censurata - omessa pronuncia in merito alla legittimazione dei convenuti, ritenuti responsabili della condotta diffamatoria - la società appellante ha censurato la sentenza gravata assumendo che il Giudice di prime cure avrebbe travisato gli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d'appello di Salerno, con cui il era stato assolto per mancanza di dolo, sebbene fossero stati riconosciuti CP_2 profili di colpa grave nei confronti dell'articolista, fidatosi delle ingannevoli apparenze, dovute all'omonimia tra due persone.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di potere qualificare e quantificare il danno risarcibile per diffamazione a mezzo stampa, applicando il principio di solidarietà nei confronti dell'editrice e del Direttore del giornale, nonostante la piena assoluzione di quest'ultimo in sede penale.
Ha protestato, denunciando il difetto di legittimazione passiva suo e di , Controparte_2 che l'articolista non sarebbe stato convenuto in giudizio e che la condotta diffamatoria del
, a cui era stata ancorata, in regime di solidarietà, la condanna della società editrice CP_2 odierna appellante, era stata affermata in via apodittica, prescindendo dall'indefettibile disamina del nesso causale che deve sussistere tra il fatto illecito accertato e la correlata richiesta risarcitoria.
Con il secondo motivo di gravame - intitolato “error in iudicando, erronea, illogica e contraddittoria pronuncia sul quantum della pretesa risarcitoria azionata in primo grado” - la società impugnante ha poi censurato la sentenza di primo grado assumendo che, essendo
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passata in giudicato la sentenza che aveva escluso l'esistenza del reato, non poteva essere ascritta ai convenuti alcuna responsabilità civile, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla stampa, e che l'attore avrebbe dovuto richiedere il risarcimento solo all'articolista per la violazione del principio del neminem laedere.
Ha inoltre denunciato che il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione, avendo dapprima escluso la sussistenza di un danno in re ipsa e poi affermato che l'attore non avrebbe offerto alcuna prova documentale o testimoniale di avere sofferto un pregiudizio risarcibile;
a dire dell'impugnante, la prova presuntiva non potrebbe esimere dalla prova di avere diritto ad un ristoro, dovendo la presunzione basarsi su elementi probanti che non erano stati forniti dall'attore.
Nell'assunto dell'appellante, dall'istruttoria svolta sarebbe emersa la mancanza di prova del danno;
inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attore non aveva mai chiesto la rettifica, agendo poi in giudizio a distanza di quasi otto anni dopo la pubblicazione dell'articolo; la somma liquidata, oltre che ingiustificata, sarebbe pertanto sproporzionata.
Ha, conclusivamente, dedotto che, se pure fosse stata acclarata la condotta diffamatoria, il
Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, non essendo stato provato il danno non patrimoniale invocato, non potendo fare ricorso alla prova presuntiva o alla liquidazione in via equitativa.
I rilievi che precedono non appaiono condivisibili e, comunque, non sono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel delibare la fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel ritenere solidalmente responsabili, del pregiudizio non patrimoniale occorso ad Controparte_1
il direttore del giornale e la società editrice odierna impugnante.
Non coglie nel segno, infatti, la prospettazione difensiva su cui si fonda il gravame, nel dedurre che l'intervenuta assoluzione in sede penale dell'articolista, per mancanza di dolo, precluderebbe in sede civile una condanna dei responsabili, e cioè del direttore del giornale e della società editrice.
Al riguardo, è sufficiente osservare che costituisce orientamento ormai acquisito della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini civilistici, la condotta fonte di obblighi risarcitori perché diffamatoria può venire in rilievo anche in quanto meramente
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colposa; in tal senso, del resto, va letta la sentenza della Corte d'appello di Salerno invocata dall'impugnante che, nell'assolvere dal reato ascrittogli , per carenza di Controparte_2 dolo, lasciava impregiudicata ogni conseguenza civile, ascrivibile alla violazione dell'art. 2043 c.c.
In particolare, fin dalla pronuncia n. 5259 del 18/10/1984 la Corte nomofilattica ha avuto modo di precisare che il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. e regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
C) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti;
in tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato.
Già con tale pronuncia è stato dunque precisato che l'esercizio del diritto di stampa (e quindi di cronaca e di critica), garantito dall'art. 21 cost., può essere censurato anche soltanto in sede civile ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla circostanza che l'illecito sia previsto come reato e comunque non sia punibile per difetto di condizioni interessanti esclusivamente il diritto penale.
Successivamente la Corte di legittimità ha poi ripetutamente affermato che l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni. ( Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25423 del 02/12/2014; Cass.sez. 3, Sentenza n. 15742 del 15/06/2018; Cass. sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009; Cass. n. 25257/2008).
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Sulla scorta di tali premesse, appare evidente la correttezza dell'operato del Tribunale che, alla luce della condotta gravemente colposa ravvisabile nel caso di specie, integrata dalla pubblicazione di una fotografia dell'appellante, anziché dell'omonimo effettivamente indagato per omicidio, ha senz'altro ravvisato la responsabilità solidale sia del direttore del giornale che della società editrice, a cui è in ultima analisi addebitabile la pubblicazione e la diffusione della notizia lesiva, e senz'altro responsabili agli effetti civili ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art.11 della legge n.47/1948.
La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova poi fondamento, come osservato pure dal primo giudice, nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili diffamatori. (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 10252 del 12/05/2014).
Appare inoltre indubitabile, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la portata oggettivamente diffamatoria del fatto dedotto in lite, senz'altro idoneo a determinare nei lettori la convinzione che l'appellato fosse stato individuato come responsabile di CP_1
un delitto particolarmente grave, quale un omicidio.
Invero, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in esame, anche la Suprema Corte
(Cassazione penale sez. V, 03/06/2004, n.36283) non ha mancato di rilevare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non ricorre l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione. L'esimente putativa del diritto di cronaca, infatti, può ricorrere solo quando emergono gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto;
tra i requisiti
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necessari ai fini di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, rientra appunto la verità che, oltre che oggettiva, può essere anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista, non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata (Cass. sez. 3, sentenza n.
22190 del 20/10/2009; Cass. sez. 1, ordinanza n. 29265 del 07/10/2022; Cass. sez. 3 n.
2271-05; Cass. sez. 3 n. 20138-05).
Né meritano miglior sorte le censure volte a veder escludere la ricorrenza di un obbligo risarcitorio.
Integra invero un principio acquisito l'assunto secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (Cass. sez. 3, ordinanza n. 34026 del 18/11/2022; Cass. sez. 3, ordinanza n. 34026 del 18/11/2022)
Giova allora rammentare che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, per cui la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, che può essere raggiunta anche attraverso il notorio e le presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale. ( Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 34635 del 27/12/2024; Cass. n. 25420/2017;
Cass. n. 4005/2020; Cass. n. 8861/2021)
Nella specie, il Tribunale partenopeo si è adeguatamente attenuto a tali criteri.
Infatti, a fronte delle allegazioni, contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - secondo cui l'evento dedotto in giudizio aveva cagionato all'attore unicamente danni di natura non patrimoniale, e cioè “sofferenze, risentimento, turbamenti, dolore, stress, imbarazzo, preoccupazione, nonché una forte menomazione delle potenzialità relazionali, stante il carattere molto circoscritto dell'ambiente in cui egli vive e lavora”, e secondo cui l'istante era rimasto “sconcertato ed indignato dall'accostamento della sua figura ad un efferato omicidio, con il conseguente enorme imbarazzo nel dovere giustificare la propria posizione nei confronti di conoscenti e concittadini, nonché la
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vergogna nell'essere additato per strada” - il Giudice di prime cure ha correttamente posto in rilievo che, ai fini della liquidazione, “viene in considerazione, dal punto di vista oggettivo, la gravità del danno, desumibile dal risalto delle notizie riportate, dalla modalità di pubblicazione e dal contesto di grande attenzione da parte del pubblico sull'omicidio di un extracomunitario”.
Del resto, il disdoro derivato all' dalla pubblicazione della sua fotografia in prima CP_1
pagina, quale responsabile di un gravissimo fatto di cronaca, ad opera di un quotidiano avente diffusione locale, trova ampio suffragio nelle risultanze testimoniali in atti.
Depongono univocamente in tal senso la deposizione del teste , che ha Testimone_1
riferito di essere venuto a conoscenza della notizia in quanto se ne parlava nel paese di
, tanto che l' subiva ripetute richieste di chiarimenti al riguardo, in strada, CP_4 CP_1
essendo anche preso in giro dai giovani del posto, cosicché per un certo periodo non si era visto in paese per evitare di essere importunato;
e del teste che, pur Testimone_2 avendo dichiarato che, conoscendo l' ed essendo suo amico, non credeva fosse lui CP_1 il responsabile dell'omicidio, ha confermato i capi n.6) e 7) della memoria istruttoria, in ordine alle richieste di spiegazioni che l'appellato riceveva in strada e alle condotte di derisione di cui era vittima, che lo inducevano talvolta a perdere la pazienza, senza tuttavia assumere atteggiamenti aggressivi .
Se, sulla scorta di tali elementi indiziari, senz'altro muniti dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, può reputarsi provato il danno risarcibile (danno conseguenza) all'onore e alla reputazione dell' mediante il congruo ricorso alla CP_1
prova per presunzioni in base ad indici fattuali, forniti dalle allegazioni attoree pertinenti al caso concreto, sopra riportate- in ordine alla commisurazione dei danni il primo Giudice ha provveduto alla liquidazione equitativa, per un importo pari ad €10.000,00 che, peraltro, si attesta al primo degli scaglioni previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano per il caso di diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, scaglione previsto per le diffamazioni di tenue gravità ( da ultimo, in ordine all'impiego di tali tabelle come parametro di riferimento: Cass n. 29222 del 12 novembre 2024; Cass. n. 8248 del
27/03/2024).
Da ciò l'integrale infondatezza del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
R.G. n° 2777/2022
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DM n. 147/2022, e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue in favore dell'appellato CP_1
con attribuzione agli avvocati Alberto e Roberta Raguzzino, dichiaratisi
[...]
anticipatari.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 2094/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituito, che liquida in complessivi € Controparte_1
3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione agli avvocati Alberto e Roberta
Raguzzino, dichiaratisi anticipatari;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n° 2777/2022
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