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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12355/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MANGAZZO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, si è opposta all'atto di Parte_1
precetto in oggetto notificatole ad istanza di in data 30/09/2024, Controparte_1 per l'importo complessivo di € 5.194,53, sulla scorta della sentenza n° 1677/2024, notificata il 22.04.2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nel giudizio
RG 1531/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti articolate conclusioni: “In via preliminare di rito e pregiudiziale di merito: 1) Accogliere l'istanza cautelare formulata anche inaudita altera parte e, per l'effetto, 2) Disporre la sospensione dell'atto esecutivo di precetto di pagamento notificato il 30.09.2024 anche inaudita altera parte;
Nel merito: 3)
1 Accogliere la presente opposizione ex art. 618 bis c.p.c.; 4) Dichiarare la non doverosità dell'importo; 5) Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o la nullità dell'atto di precetto di pagamento notificato in data 30.09.2024, per l'effetto, l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva, in quanto già azionato nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord RGE n. 2588/2024 e per la violazione del principio del ne bis in idem oltre che per le ragioni in narrativa;
6) Condannare la Sig.ra al CP_1
risarcimento delle spese e compensi di lite, con distrazione. 7) Condannare la Sig.ra
[...]
alla refusione delle spese legali ed al pagamento degli onorari, oltre che CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento da determinarsi ad una somma non inferiore ad € 4.000,00 ovvero, in via equitativa alla somma maggiore o minore che riterrà di giustizia”.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per insussistenza dei “gravi motivi”, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 8.4.2025; disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Ciò premesso, nel caso di specie, è documentalmente provato che:
- in data 22/04/2024 veniva notificata a mani della sig.ra la sentenza n° Parte_1
1677/2024 unitamente all'atto di precetto per l'importo di € 5.131,15 (v. doc. 4 del fascicolo dell'opposta);
- in mancanza di pagamento spontaneo, la sig.ra notificava in Controparte_1 data 18/07/2024 alla sig.ra l'atto di pignoramento presso terzi che Parte_1
veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord in data 30/07/2024 e recante RGE
2588/2024, procedimento in cui il terzo pignorato trasmetteva la dichiarazione di incapienza;
- la sig.ra in data 30.09.2024 notificava un nuovo atto di precetto avverso CP_1
il quale la ricorrente ha proposto la presente opposizione.
E' altresì pacifico che la vicenda che ci occupa risulta scandita da una serie di proposte di transazione formulate dalla opponente nel tentativo di sottrarsi all'azione esecutiva paventata dalla controparte.
Ebbene, venendo alla disamina dei motivi di opposizione, non merita accoglimento la preliminare prospettazione della nullità dell'atto di precetto impugnato per abuso del diritto.
Si ritiene, difatti, di condividere il principio espresso in tema di rinnovazione dell'atto di precetto dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19876/2013 secondo cui
“la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche
2 possa effettivamente comportare la revoca del precedente: Cass. 5 gennaio 1966, n. 114;
Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008)”.
Né è possibile scorgere alcun abuso del diritto nella fattispecie in ragione di un'ingiustificata duplicazione dei costi.
Sotto il primo profilo, la cennata decisione prosegue precisando che per giurisprudenza costante “la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per
l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164)”.
Quanto al secondo profilo, v'è prova che nel secondo atto di precetto non siano state computate le spese del precedente precetto opposto e, tra l'altro, “la non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (per tutte e tra le più recenti:
Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009,
n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886)” (Cass. civ., sent. n. 19876/2013 cit.).
In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove, invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe sicuramente illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato
3 invalido nella sua interezza..” (Cass. civ., sent. n. 19876/2013 cit. e da ultimo Cass. civ., sent. 12195/2023).
In definitiva, come ritenuto da concorde giurisprudenza, è legittimo reiterare più precetti perché non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso.
L'unico limite è rappresentato dal fatto che egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Nel caso di specie, non vi è deduzione in ordine alla duplicazione di spese dei precedenti precetti, cosicché tale eccezione va rigettata.
Con la notifica dell'atto di precetto opposto, invero, il creditore non ha preteso il rimborso delle spese relative al precedente atto, in quanto notificato al solo scopo di rafforzare la tutela esecutiva (a seguito della dichiarazione di incapienza resa dal terzo nel procedimento recante RGE 2588/2024) e giammai per abusare del processo, ragion per cui la pluralità di intimazioni è consentita e legittima perché preordinata all'esercizio dell'azione in plurime direzioni, non ricorrendo nel caso in esame alcun frazionamento della pretesa creditoria.
Infondata è, altresì, l'eccezione di violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte della creditrice, sig.ra per aver la stessa dato luogo alla procedura di CP_1
esecuzione coatta, malgrado il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine al pagamento della somma riconosciuta dalla predetta sentenza, posto che dalla documentazione in atti non è emerso il raggiungimento del predetto accordo, ma una mera bozza di transazione (peraltro, dagli atti di causa è emerso che la debitrice non trasmetteva alla controparte l'atto di transazione nella sua integralità ma esclusivamente l'ultima pagina sottoscritta dalla stessa, non potendo così consentire alla controparte di poterlo visionare integralmente e, di conseguenza, sottoscriverlo): ne consegue che non appare sussistere alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposta.
In ogni caso, certamente l'esposizione debitoria dell'opponente non potrà – alla luce delle mere proposte transattive versate in atti - ritenersi effettivamente saldata, al punto da escludere il diritto della controparte ad intimare il precetto opposto, non essendo provato il raggiungimento di alcuna transazione novativa tra le parti (invero, nemmeno dedotta dalla opponente).
4 Pertanto, superflua ogni altra valutazione, l'opposizione va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, dovendosi dichiarare esistente il diritto di di Controparte_1
procedere alla esecuzione preannunciata con atto di precetto notificato alla opponente in data 30/09/2024.
Le spese seguono la soccombenza della opponente e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara esistente il diritto di Controparte_1
di procedere alla esecuzione preannunciata con atto di precetto notificato a Parte_1
in data 30.09.2024;
[...]
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi 1.030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 9.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12355/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MANGAZZO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PRONESTI' GIUSEPPINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2024, si è opposta all'atto di Parte_1
precetto in oggetto notificatole ad istanza di in data 30/09/2024, Controparte_1 per l'importo complessivo di € 5.194,53, sulla scorta della sentenza n° 1677/2024, notificata il 22.04.2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, nel giudizio
RG 1531/2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti articolate conclusioni: “In via preliminare di rito e pregiudiziale di merito: 1) Accogliere l'istanza cautelare formulata anche inaudita altera parte e, per l'effetto, 2) Disporre la sospensione dell'atto esecutivo di precetto di pagamento notificato il 30.09.2024 anche inaudita altera parte;
Nel merito: 3)
1 Accogliere la presente opposizione ex art. 618 bis c.p.c.; 4) Dichiarare la non doverosità dell'importo; 5) Dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o la nullità dell'atto di precetto di pagamento notificato in data 30.09.2024, per l'effetto, l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva, in quanto già azionato nella procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord RGE n. 2588/2024 e per la violazione del principio del ne bis in idem oltre che per le ragioni in narrativa;
6) Condannare la Sig.ra al CP_1
risarcimento delle spese e compensi di lite, con distrazione. 7) Condannare la Sig.ra
[...]
alla refusione delle spese legali ed al pagamento degli onorari, oltre che CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento da determinarsi ad una somma non inferiore ad € 4.000,00 ovvero, in via equitativa alla somma maggiore o minore che riterrà di giustizia”.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per insussistenza dei “gravi motivi”, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 8.4.2025; disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione delle parti.
Ciò premesso, nel caso di specie, è documentalmente provato che:
- in data 22/04/2024 veniva notificata a mani della sig.ra la sentenza n° Parte_1
1677/2024 unitamente all'atto di precetto per l'importo di € 5.131,15 (v. doc. 4 del fascicolo dell'opposta);
- in mancanza di pagamento spontaneo, la sig.ra notificava in Controparte_1 data 18/07/2024 alla sig.ra l'atto di pignoramento presso terzi che Parte_1
veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Napoli Nord in data 30/07/2024 e recante RGE
2588/2024, procedimento in cui il terzo pignorato trasmetteva la dichiarazione di incapienza;
- la sig.ra in data 30.09.2024 notificava un nuovo atto di precetto avverso CP_1
il quale la ricorrente ha proposto la presente opposizione.
E' altresì pacifico che la vicenda che ci occupa risulta scandita da una serie di proposte di transazione formulate dalla opponente nel tentativo di sottrarsi all'azione esecutiva paventata dalla controparte.
Ebbene, venendo alla disamina dei motivi di opposizione, non merita accoglimento la preliminare prospettazione della nullità dell'atto di precetto impugnato per abuso del diritto.
Si ritiene, difatti, di condividere il principio espresso in tema di rinnovazione dell'atto di precetto dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19876/2013 secondo cui
“la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche
2 possa effettivamente comportare la revoca del precedente: Cass. 5 gennaio 1966, n. 114;
Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008)”.
Né è possibile scorgere alcun abuso del diritto nella fattispecie in ragione di un'ingiustificata duplicazione dei costi.
Sotto il primo profilo, la cennata decisione prosegue precisando che per giurisprudenza costante “la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per
l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto (Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164)”.
Quanto al secondo profilo, v'è prova che nel secondo atto di precetto non siano state computate le spese del precedente precetto opposto e, tra l'altro, “la non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (per tutte e tra le più recenti:
Cass. 26 luglio 2012, n. 13205; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698; Cass. 17 novembre 2009,
n. 24215; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047; Cass. 18 febbraio 2008, n. 4022; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886)” (Cass. civ., sent. n. 19876/2013 cit.).
In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove, invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe sicuramente illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato
3 invalido nella sua interezza..” (Cass. civ., sent. n. 19876/2013 cit. e da ultimo Cass. civ., sent. 12195/2023).
In definitiva, come ritenuto da concorde giurisprudenza, è legittimo reiterare più precetti perché non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso.
L'unico limite è rappresentato dal fatto che egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Nel caso di specie, non vi è deduzione in ordine alla duplicazione di spese dei precedenti precetti, cosicché tale eccezione va rigettata.
Con la notifica dell'atto di precetto opposto, invero, il creditore non ha preteso il rimborso delle spese relative al precedente atto, in quanto notificato al solo scopo di rafforzare la tutela esecutiva (a seguito della dichiarazione di incapienza resa dal terzo nel procedimento recante RGE 2588/2024) e giammai per abusare del processo, ragion per cui la pluralità di intimazioni è consentita e legittima perché preordinata all'esercizio dell'azione in plurime direzioni, non ricorrendo nel caso in esame alcun frazionamento della pretesa creditoria.
Infondata è, altresì, l'eccezione di violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte della creditrice, sig.ra per aver la stessa dato luogo alla procedura di CP_1
esecuzione coatta, malgrado il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine al pagamento della somma riconosciuta dalla predetta sentenza, posto che dalla documentazione in atti non è emerso il raggiungimento del predetto accordo, ma una mera bozza di transazione (peraltro, dagli atti di causa è emerso che la debitrice non trasmetteva alla controparte l'atto di transazione nella sua integralità ma esclusivamente l'ultima pagina sottoscritta dalla stessa, non potendo così consentire alla controparte di poterlo visionare integralmente e, di conseguenza, sottoscriverlo): ne consegue che non appare sussistere alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'opposta.
In ogni caso, certamente l'esposizione debitoria dell'opponente non potrà – alla luce delle mere proposte transattive versate in atti - ritenersi effettivamente saldata, al punto da escludere il diritto della controparte ad intimare il precetto opposto, non essendo provato il raggiungimento di alcuna transazione novativa tra le parti (invero, nemmeno dedotta dalla opponente).
4 Pertanto, superflua ogni altra valutazione, l'opposizione va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, dovendosi dichiarare esistente il diritto di di Controparte_1
procedere alla esecuzione preannunciata con atto di precetto notificato alla opponente in data 30/09/2024.
Le spese seguono la soccombenza della opponente e sono liquidate come da dispositivo nella misura minima, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara esistente il diritto di Controparte_1
di procedere alla esecuzione preannunciata con atto di precetto notificato a Parte_1
in data 30.09.2024;
[...]
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in complessivi 1.030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA E CPA, con distrazione.
Si comunichi
Aversa, 9.4.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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