Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1844/2025 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambe elettivamente domiciliate in via VIA LIBERAZIONE 1 - C.F._2
20068 PESCHIERA BORROMEO, presso lo studio dell'avv. PASSARELLA ARIANNA, dalla quale sono rappresentate e difese
INTIMANTI-RICORRENTI
Contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
e (C.F. ) CP_3 C.F._5
INTIMATI-RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
In via principale e nel merito, rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.
1
Corbetta (MI), Via Turati n. 3 piano 1-S1 (appartamento e cantina) per grave inadempimento dei conduttori e conseguentemente ordinare il rilascio dell'immobile fissando la data dell'esecuzione.
Condannare i Siggri (C.F. residente in [...] C.F._5
n. 3, (C.F. ) residente in [...] e CP_1 C.F._3
(C.F. ) residente in [...] pagare, CP_2 C.F._6 anche in via solidale tra di loro, la somma di Euro 8100,00 per i canoni di locazione relativi ai mesi di novembre 2023 (saldo), febbraio 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto
2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024 e febbraio 2025, oltre oneri accessori per le spese condominiali pari ad Euro 1.512,13, per un importo complessivo di Euro
9612,13 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, salvo conguaglio spese condominiali, nonché al pagamento dei canoni di locazione/ indennità di occupazione, spese condominiali e oneri accessori scaduti e che andranno a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre e provare nei termini di legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di intimazione di sfratto per morosità.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
1. Con atto di citazione e hanno Parte_1 Parte_2
intimato a e lo sfratto per morosità CP_1 CP_3 CP_2 relativamente all'immobile sito in Corbetta (MI), Via Turati n. 3 piano 1-S1 (appartamento e cantina), condotto in locazione dalla parte intimata ad uso abitativo in forza di contratto di locazione regolarmente registrato, esponendo che erano rimasti impagati i canoni relativi alle mensilità di novembre 2023, febbraio 2024 e da aprile 2024 ad ottobre 2024, per complessivi € 6.300,00, oltre oneri accessori per € 1.512,12, per totali € 7.812,13. Hanno chiesto emettersi ingiunzione di pagamento per canoni e spese scaduti ed a scadere sino al rilascio.
Gli intimati non si costituivano in giudizio né comparivano all'udienza di convalida.
Il giudice, stante la irreperibilità di uno dei conduttori , non convalidava lo sfratto e Per_1 disponeva il mutamento del rito, fissando l'odierna udienza per la discussione.
Solo la parte intimante depositava memoria integrativa, nella quale ribadiva le originarie domande e precisava che, “dopo l'udienza del 14 gennaio 2025, il Sig. ha pagato Euro 1000,00 CP_3
imputando tale importo quanto ad Euro 700,00 al canone di locazione di Gennaio 2025 ed Euro 300,00 al debito pregresso (novembre 2023)”. Conseguentemente, la morosità, “alla data del 10 febbraio 2025, ammonta ad Euro 8100,00 per i canoni di locazione relativi ai mesi di novembre 2023 (saldo), febbraio
2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024,
2 novembre 2024, dicembre 2024, febbraio 2025 già dedotto l'importo di Euro 1000,00 corrisposto dai debitori a gennaio 2025”. Quanto agli oneri accessori, il debito concerne “Euro 1.512,13 relativamente al saldo conguaglio spese condominiali al 31.12.2023”, oltre al “1° acconto 2024, 2° acconto 2024 e 3° acconto 2024 per cui il debito complessivo ammonta ad Euro 9612,13”.
Previa declaratoria di contumacia dei resistenti, la causa è stata quindi discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Le domande di risoluzione contrattuale e di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento del corrispettivo negoziale meritano accoglimento.
La parte ricorrente ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione in data 28 gennaio 2021, sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato (doc.
1).
Le intimanti hanno così assolto l'onere probatorio su di loro incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacchè hanno fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Per contro, la controparte non ha allegato né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione di pagamento dedotta in lite.
Tenuto conto della durata dell'inadempimento (un anno e quattro mesi) e dell'ammontare complessivo del debito sino ad oggi maturato, in relazione a quello del canone mensile (€ 700,00), l'inadempimento della parte conduttrice alla principale obbligazione derivante dal contratto di locazione – quella di pagamento del corrispettivo negoziale - è senz'altro grave (art. 5 L. n. 392/1978), avendo provocato un evidente e considerevole squilibrio del sinallagma contrattuale: a fronte del godimento dell'immobile e quindi del pieno adempimento dell'obbligazione da parte della locatrice, il conduttore non ha effettuato la principale prestazione cui si era obbligato, versare il corrispettivo nell'ammontare ed alle scadenze pattuite.
Il contratto deve perciò essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
La parte conduttrice va altresì condannata alla restituzione dell'immobile in favore della ricorrente, essendo venuto meno il titolo della detenzione. Tenuto conto della durata dell'inadempimento e
3 dell'ammontare del debito, come pure della destinazione del bene locato ad abitazione, l'ordine di rilascio viene pronunciato con decorrenza dal giorno 26 aprile 2025.
I resistenti devono infine essere condannati al pagamento del corrispettivo negoziale non versato, che ammonta, ad oggi, a complessivi € 9.612,13, oltre ai canoni maturati e maturandi a decorrere da marzo
2025 e spese accessorie maturate e maturande dal quarto trimestre 2024, salvo conguaglio, in entrambi i casi sino al saldo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, conformemente alle tariffe concordate col locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto alla fase sommaria, e nel minimo tariffario, quanto alla fase di merito, in considerazione della contumacia della resistente, della natura documentale della causa e della particolare semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di e il CP_1 CP_3 CP_2
contratto di locazione sottoscritto in data 28 gennaio 2021, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Corbetta (MI), Via Turati n. 3 piano 1-S1 (appartamento e cantina);
2) condanna e a rilasciare libero da persone e CP_1 CP_3 CP_2
cose, nella disponibilità della parte intimante, l'immobile suddetto;
3) fissa per l'esecuzione la data del 26 aprile 2025;
4) condanna, inoltre, e a pagare alla parte CP_1 CP_3 CP_2
intimante la somma di € 9.612,13, oltre canoni a decorrere da marzo 2025 e spese accessorie maturate e maturande dal quarto trimestre 2024, salvo conguaglio, in entrambi i casi sino al saldo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna la parte intimata a rifondere alla parte intimante le spese di giudizio, liquidate in € 504,45 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA, se dovute.
Milano, 26/03/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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