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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Contursi CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 26/11/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del ccertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione di invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa o da quella successiva che risulterà all'esito del giudizio;
in subordine riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione di invalidità civile al 100%;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di ca CTU già nominato in fase sommaria rendeva chiarimenti/integrazione. La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza
1 tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il
2 contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Nel caso di specie, sulla scorta dell'esame peritale, il ricorrente è privo dei requisiti sanitari per ottenere i benefici richiesti, nessun pregio può infatti accordarsi alle contestazioni sollevate sulla presunta erroneità dell'esito della CTU, anche alla luce della nuova documentazione sanitari.
Al di là delle polemiche sollevate dal ricorrente nel ricorso è bene precisare che nemmeno dalla disamina della documentazione sanitaria sopravvenuta, sussiste il requisito sanitario per la concessione dei benefici richiesti.
Sul punto, il CTU precisava che: “prima di procedere al riscontro delle testuali osservazioni alla CTU, preme sottolineare alcuni aspetti di carattere metodologico, in quanto le osservazioni dei difensori di parte, benché redatte con apparente dovizia di argomentazioni, pervengono a conclusioni medico-legali non accettabili e non affatto aderenti alla realtà del caso clinico in esame. A tal riguardo, la documentazione depositata in data 8.6.24, pur visonata dallo scrivente in tempi successivi, è attinente alla terapia farmacologica aggiornata alle varie visite di controllo eseguite dal signor presso il CSM di Cerignola, atti documentali che Parte_1 non apportano alcun eleme pensabile ad illuminare ulteriormente la realtà clinica del caso già ampiamente noto”.
Aggiunge il CTU che: “la copiosa documentazione psichiatrica nulla di più aggiunge a quanto già noto e riportato nell'elaborato di Consulenza Tecnica di Ufficio. Trattasi infatti di depressione maggiore, episodio ricorrente, confermato dalle numerose visite psichiatriche di
3 controllo e dalle terapie farmacologiche aggiornate, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Foggia;
analoga considerazione va riservata alla documentazione attinente alla broncopneumopatia cronica con deficit ostruttivo in soggetto, lo si ricorda, con abitudine tabagica inveterata;
altrettanto dicasi per la patologia artrosica a carico dell'apparato osteo- articolare, del tutto aderente a quanto riportato nell'elaborato tecnico di ufficio e confermata dalla visita reumatologica dell'ottobre del 2024; la visita endocrinologica conferma l'eurotiroidismo (valori di funzionalità degli ormoni tiroidei nella norma) della ghiandola;
la sintomatologia rilevata agli esami laringoiatrici, di natura lieve, depone per condizioni legate ad abitudine tabagica laddove l'astensione dal fumo di sigaretta e di alcol, certamente gioverebbe all'apparato respiratorio in generale, in particolare anche all'apparato fonatorio e gastrointestinale”.
Dunque, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e di prova circa i fatti costitutivi della sussistenza del requisito sanitario, nemmeno a livello di affermazione difensiva, del dedotto aggravamento.
Nemmeno a diverse conclusioni l'esame (che non può avere luogo per quanto detto) sollecitato alla udienza odierna sulla base di ulteriore documentazione che parte ricorrente pretende produrre senza ulteriori specificazioni se non quelle della data.
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass. n. 30860/2019). Il principio richiamato evidenzia la necessaria valutabilità anche degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la cui interpretazione estensiva in adesione ai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza, trova giustificazione – oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di “ratio” sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione – nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento. Risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale.
Sicchè da un lato la produzione sopravvenuta è ammissibile nel procedimento per ATPO (Cassazione sopra citata); dovendosi tuttavia trattare di documentazione invocata in modo specifico quale aggravamento della condizione psicofisica della parte, non potendo invece entrare nel procedimento- in ogni caso soggetto alla regola della ragionevole durata- qualunque atto medico (a titolo di mero esempio esami diagnostici, certificati di ricovero) che non dimostri, seppure sommariamente, il detto imprescindibile aggravamento. Su tale ultimo aspetto la richiesta di parte è assolutamente generica, tale da non consentire alcuna verifica nei termini evidenziati.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese ex art.152 disp.att. c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Contursi CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 26/11/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del ccertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione di invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa o da quella successiva che risulterà all'esito del giudizio;
in subordine riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione di invalidità civile al 100%;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di ca CTU già nominato in fase sommaria rendeva chiarimenti/integrazione. La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 16 aprile 2025.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza
1 tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il
2 contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Nel caso di specie, sulla scorta dell'esame peritale, il ricorrente è privo dei requisiti sanitari per ottenere i benefici richiesti, nessun pregio può infatti accordarsi alle contestazioni sollevate sulla presunta erroneità dell'esito della CTU, anche alla luce della nuova documentazione sanitari.
Al di là delle polemiche sollevate dal ricorrente nel ricorso è bene precisare che nemmeno dalla disamina della documentazione sanitaria sopravvenuta, sussiste il requisito sanitario per la concessione dei benefici richiesti.
Sul punto, il CTU precisava che: “prima di procedere al riscontro delle testuali osservazioni alla CTU, preme sottolineare alcuni aspetti di carattere metodologico, in quanto le osservazioni dei difensori di parte, benché redatte con apparente dovizia di argomentazioni, pervengono a conclusioni medico-legali non accettabili e non affatto aderenti alla realtà del caso clinico in esame. A tal riguardo, la documentazione depositata in data 8.6.24, pur visonata dallo scrivente in tempi successivi, è attinente alla terapia farmacologica aggiornata alle varie visite di controllo eseguite dal signor presso il CSM di Cerignola, atti documentali che Parte_1 non apportano alcun eleme pensabile ad illuminare ulteriormente la realtà clinica del caso già ampiamente noto”.
Aggiunge il CTU che: “la copiosa documentazione psichiatrica nulla di più aggiunge a quanto già noto e riportato nell'elaborato di Consulenza Tecnica di Ufficio. Trattasi infatti di depressione maggiore, episodio ricorrente, confermato dalle numerose visite psichiatriche di
3 controllo e dalle terapie farmacologiche aggiornate, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Foggia;
analoga considerazione va riservata alla documentazione attinente alla broncopneumopatia cronica con deficit ostruttivo in soggetto, lo si ricorda, con abitudine tabagica inveterata;
altrettanto dicasi per la patologia artrosica a carico dell'apparato osteo- articolare, del tutto aderente a quanto riportato nell'elaborato tecnico di ufficio e confermata dalla visita reumatologica dell'ottobre del 2024; la visita endocrinologica conferma l'eurotiroidismo (valori di funzionalità degli ormoni tiroidei nella norma) della ghiandola;
la sintomatologia rilevata agli esami laringoiatrici, di natura lieve, depone per condizioni legate ad abitudine tabagica laddove l'astensione dal fumo di sigaretta e di alcol, certamente gioverebbe all'apparato respiratorio in generale, in particolare anche all'apparato fonatorio e gastrointestinale”.
Dunque, il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e di prova circa i fatti costitutivi della sussistenza del requisito sanitario, nemmeno a livello di affermazione difensiva, del dedotto aggravamento.
Nemmeno a diverse conclusioni l'esame (che non può avere luogo per quanto detto) sollecitato alla udienza odierna sulla base di ulteriore documentazione che parte ricorrente pretende produrre senza ulteriori specificazioni se non quelle della data.
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass. n. 30860/2019). Il principio richiamato evidenzia la necessaria valutabilità anche degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, la cui interpretazione estensiva in adesione ai precetti costituzionali di razionalità ed uguaglianza, trova giustificazione – oltre che nella constatazione della sussistenza della identità di “ratio” sotto il profilo dell'attuazione dei principi di economia processuale e della rilevanza del sopravvenire nel corso del giudizio di condizioni dell'azione – nel rilievo di fondo che le discipline sostanziali poste a raffronto (previdenziali, di assicurazione sociale contro gli infortuni e di assistenza sociale) sono accomunate dall'essere volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento. Risulta in sostanza sussistente l'obbligo di accertare le infermità presenti sino al momento della pronuncia giudiziaria e ciò anche all'interno del procedimento dell'ATP che, pur articolato e strutturato in due fasi eventuali e successive, è comunque finalizzato ad accertare lo stato invalidante sino al momento della pronuncia giudiziale.
Sicchè da un lato la produzione sopravvenuta è ammissibile nel procedimento per ATPO (Cassazione sopra citata); dovendosi tuttavia trattare di documentazione invocata in modo specifico quale aggravamento della condizione psicofisica della parte, non potendo invece entrare nel procedimento- in ogni caso soggetto alla regola della ragionevole durata- qualunque atto medico (a titolo di mero esempio esami diagnostici, certificati di ricovero) che non dimostri, seppure sommariamente, il detto imprescindibile aggravamento. Su tale ultimo aspetto la richiesta di parte è assolutamente generica, tale da non consentire alcuna verifica nei termini evidenziati.
Per tali motivi il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese ex art.152 disp.att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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