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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3824/2021
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANGELETTI MARCO pres.
Appellato/i
(CONTUMACE) Controparte_1
Avv.
Controparte_2
Avv. RUDILOSSO CONSOLO avv. Petti sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3824 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Angeletti (C.F.: – PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Appia Nuova n. 288; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e corrente in Milano, Corso Como n.17, (P.IVA: rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Roma, alla Via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18/06/2021 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
2290/2021, pubblicata in data 27/01/2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n.
21654/2020, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_2 [...]
. Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di
Roma la società e la società , rispettivamente Controparte_2 Controparte_4 società di assicurazioni che assicurava il veicolo e società proprietaria del veicolo Fiat Iveco targato BMO85DA al fine di accertare la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'incidente e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno subito. A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 27 novembre 2014, verso le ore 6,00, stava procedendo a bordo del furgone
Fiat Ducato targato EMI55EJ viale del Policlinico con direzione viale Regina Elena quando era stato colto da un colpo di sonno. Quando si era ridestato si era avveduta che stava per tamponare in autocarro fermo accanto a dei cassonetti per la spazzatura che occupava buona parte della carreggiata, senza che vi fosse spazio sufficiente per evitare l'urto. Ritenendo che l'incidente dovesse essere addebitato al comportamento del conducente dell'autocarro che aveva fermato il proprio autocarro davanti ai cassonetti con le luci spente, malgrado l'ora notturna, rendendo, in questo modo impossibile segnalare la sua presenza sulla carreggiata. A causa dell'incidente aveva subito lesioni per ottenere il risarcimento delle quali aveva chiesto il risarcimento alla Assicurazione convenuta e non avendolo ottenuto ha introdotto il presente giudizio. Si è costituita la società Controparte_2 eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore non essendo stati prodotti atti
[...] interruttivi della stessa. Nel merito ha contestato la responsabilità del proprio assicurato ritenendo che, anche dalle dichiarazioni rese dall'attore, l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva dello stesso che aveva tamponato l'autocarro della società assicurata che si trovava fermo a causa del fatto che l'attore si era addormentato alla guida ed aver visto l'autocarro in sosta solo quando si era asseritamente svegliato. Ha dedotto, infine, che dall'eventuale risarcimento doveva essere detratto quanto ricevuto dell trattandosi di infortunio in itinere. Non si è costituita la società convenuta CP_5 venendo dichiarata contumace”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “respinge la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'incidente; condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 2.500= per onorari delle fasi di iud1zio, oltre accessori come per legge e maggiorazione delle spese nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed in riforma della sentenza n. 2290/2021 citata, accogliere le domande proposte in primo grado e precisamente: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. conducente dell'autocarro Fiat Iveco tg. BM085DA, Parte_2 nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il proprietario del suddetto veicolo , in solido con il suo ente assicuratore la RCA Controparte_4 [...]
al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni tutti, sia patrimoniali che Controparte_2 extrapatrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, nella misura dovuta per i titoli ed i motivi suindicati, pari a complessivi € 280.619,35, cui andrà detratto quanto allo stesso corrisposto e da corrispondere da parte dell per gli stessi titoli, nella misura sopra meglio indicata, pari a complessivi € CP_5
76.546,49, per un risarcimento dovuto in favore del Sig. complessivamente pari ad € Pt_1
204.072,86, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, con gli interessi compensativi e/o la rivalutazione monetaria. In via subordinata si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita di accertare e dichiarare il concorso di colpa da porsi eventualmente a carico dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura paritaria, ovvero in quella diversa misura ritenuta di Giustizia, provvedendo conseguentemente a detrarre dal risarcimento come sopra determinato, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, quanto risultante sulla base della percentuale di colpa posta a carico del medesimo. In via ulteriormente subordinata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita graduare la responsabilità delle parti nella causazione del sinistro descritto in narrativa, in relazione a quanto effettivamente accertato, con ogni conseguenza in relazione alla liquidazione dei danni ed al rimborso delle spese in favore dell'attore. In ogni caso con gli interessi compensativi e/o la rivalutazione monetaria come per Legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di Giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Patrocinatore antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_3
26/10/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare, accertare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore per inattività della parte, come già evidenziato in primo grado con relativa eccezione che in questa sede viene reiterata e, per il merito, Voglia respingere integralmente il proposto atto di gravame, con la domanda risarcitoria nuovamente avanzata dal sig. , Pt_1 poiché infondato e non provato sia in ordine all'an che al quantum debeatur, per tutto quanto argomentato ed esposto, nonché documentato anche negli atti allegati al fascicolo del giudizio di primo grado che verrà acquisito al presente procedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 05/04/2022 è stata dichiarata la contumacia della CP_4
[...]
§ 7. — Con ordinanza del 05/04/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di CTU medica avanzata dalla parte appellante. Cont
§ 8. — Il difensore dell' avvocato Giuseppe Consolo decedeva nel corso del giudizio ma si costituiva un nuovo difensore ed il processo proseguiva.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello si articola in un unico motivo, rubricato: “PARTI DELLA SENTENZA
CHE SI INTENDONO IMPUGNARE PER CONTRADDITTORIA ED INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO STORICO ED ALLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE
ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C. - ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Risulta che l'incidente si era verificato il 27 novembre 2014 verso le sei della mattina, lungo viale dell'Università all'altezza di civico 30 strada urbana a doppio senso di marcia di grandi dimensioni, civico che in direzione di viale Regina Elena si trova dopo un semaforo per l'attraversamento pedonale della strada. Dal grafico redatto dalla
Polizia Municipale risulta che l'autocarro della società convenuta venne trovato fermo davanti ad alcuni cassonetti della posti poco prima del cancello di cui al civico 30 sulla destra, Controparte_6 mentre il furgone condotto dall'attore venne rinvenuto a contatto con la parte posteriore dell'autocarro allineato con il lato destro dell'autocarro stesso, e, nel disegno, risultano fuori posto i cassonetti che si trovano prima ed all'altezza del punto di urto tra i veicoli. Sul furgone dell'attore la Polizia Municipale ha riscontrato sulla parte anteriore le tracce di un urto di notevole intensità con distruzione della parte anteriore e del vano motore con rottura del parabrezza, il piegamento dei montanti degli sportelli anteriori e della parte anteriore del tetto, la rottura del vetro deflettore laterale sinistro con difficoltà di apertura degli sportelli, la rottura del cruscotto e del volante e la rottura del retrovisore sinistro. L'autocarro della società convenuta aveva riportato il distacco della sponda posteriore, il piegamento del paraurti posteriore, la rottura del vano estintore. Il conducente dell'autocarro Fiat Iveco ha dichiarata alla Polizia Municipale che si era fermato di fronte a cassonetti a poca distanza del cancello di cui al numero civico 30 ed aveva inserito le quattro frecce direzionali in attesa dell'arrivo di un collega e dopo una decina di minuti aveva avvertito un forte urto posteriore. Era sceso ed aveva visto il furgone che lo aveva tamponato. Aveva aperto lo sportello ed il conducente gli aveva detto di non sapere la causa dell'urto e che forse si era addormentato. Il conducente era stato estratto dal furgone dai Vigili del Fuoco perché era rimasto incastrato nelle lamiere. La Polizia Municipale aveva riscontrato sull'asfalto tracce lasciate dai pneumatici dell'autocarro in sosta, estese per circa 1,60 metri e rettilinee, in quanto nello stesso era stato azionato il freno a mano al momento della sosta. L'attore aveva reso la sua dichiarazione il 3 febbraio del 2015 ed ha riferito che proveniva da via del Policlinico e si era immesso in viale dell'Università
e quando si stava approssimando al semaforo pedonale, era stato colto da un colpo di sonno. Si era ridestato dopo pochi istanti e si era reso conto che stava per urtare un autocarro ma non vi era spazio sufficiente per evitare la collisione. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non appare esservi dubbio che si è trattato del tamponamento dell'autocarro fermo da parte del furgone dell'attore. Di conseguenza non trovava applicazione la presunzione di responsabilità conseguente al tamponamento tra veicoli atta ad escludere la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo
2054, secondo comma cc. Infatti nel tamponamento la presunzione discende dal fatto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (Cass Sez. III, ord. 31 maggio
2017, n 13703; Cass. Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8051). Di conseguenza trovando applicazione la presunzione di responsabilità in capo all'attore, occorre verificare se nell'attuale giudizio siano presenti elementi che dimostrino che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Secondo la ricostruzione dell'incidente offerta dall'attore aveva svoltato da via del Policlinico e si era immesso su viale dell'Università, incrocio posto ad oltre cento metri di distanza dal punto d'urto, e secondo lo stesso si era addormentato mentre si stava avvicinando all'attraversamento pedonale semaforizzato posto alcune decine di metri prima del punto d'urto. La strada era sufficientemente illuminata, secondo quanto attestato dalla Polizia Municipale e, di conseguenza il veicolo fermo in sosta era visibile. Inoltre i gravi danni riportati dalla parte anteriore del furgone dimostrano che lo stesso procedeva a velocità inadeguata allo stato dei luoghi. (…) In questo contesto parte attrice non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che il tamponamento contro un veicolo fermo era stato causato da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, tenuto conto che l'addormentarsi alla guida non è una causa non imputabile in quanto il conducente è tenuto a fermarsi quando non è in condizioni di proseguire la guida, mentre il fatto che il veicolo fosse fermo non appare costituire una causa a lui non imputabile, essendo l'ostacolo chiaramente visibile con la ordinaria attenzione richiesta ai conducenti, attenzione resa impossibile dal fatto che si era addormentato alla guida”.
§ 11. — Deduce l'appellante che “il primo Giudice – errando – ritiene che nella fattispecie trattasi di tamponamento e non di urto tra un "veicolo in marcia contro un veicolo fermo" come esattamente identificato dalla Polizia Municipale intervenuta (cfr. Prima pagina del verbale)” (atto di citazione) con conseguente esclusione della “applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c." (sentenza).
Il motivo è infondato.
“Ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., un veicolo è "in circolazione" non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come "scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (Cass. Sez. 3,
13/01/2015, n. 281, Rv. 633954 - 01).
La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9353, Rv. 653574 - 01).
Nel caso di specie ritiene la Corte che l'incidente si sia verificato per la colpa esclusiva dell'appellante il quale ha dichiarato di essersi addormentato mentre si trovava alla guida (Mentre mi approssimavo al semaforo pedonale posto nei pressi del civico 30 ero colto da un colpo di sonno per pochi istanti. Mi ridestavo rendendomi conto che stavo per urtare un autocarro ma non avevo sufficiente spazio per evitare la collisione – verbale).
Tale circostanza è confermata dall'assenza di tracce di frenata.
Inoltre, l'appellante teneva una velocità sicuramente non commisurata allo stato dei luoghi
(strada cittadina, prossimità incroci, ora notturna) come testimoniato dagli ingenti danni riportati al proprio veicolo e dalle gravi lesioni riportate e per questo gli operanti gli contestavano la violazione dell'articolo 141 cds.
Per contro il conducente dell'autocarro si era fermato per breve tempo come può evincersi dal fatto che rimaneva a bordo del proprio automezzo lasciando comunque libera gran parte della carreggiata.
Lo stesso inoltre, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di aver azionato “le quattro frecce direzionali di ingombro”. La sua condotta di guida appare pertanto esente da censure tanto che nessuna contestazione veniva mossa nei suoi confronti dagli operanti.
Dunque, deve ritenersi provato il collegamento eziologico esclusivo o, comunque, assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'appellante.
Così parzialmente corretta la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere rigettato.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — Il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza esclude l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio come richiesto in sede di note conclusionali. Cont
§ 14. — Le spese processuali del grado per quanto concerne la posizione di seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (sino da € 260.001 ad € 520.000), tabella 12, 5°scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) e precisamente:
- Fase di studio della controversia : € 1.489,00
- Fase introduttiva del giudizio : € 956,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00
- Fase decisionale : € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della rimasta contumace. Controparte_4
§ 15. — La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_3 Controparte_4 ordinario di Roma n. 2290/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_3 grado, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3824/2021
All'udienza collegiale del giorno 02/07/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANGELETTI MARCO pres.
Appellato/i
(CONTUMACE) Controparte_1
Avv.
Controparte_2
Avv. RUDILOSSO CONSOLO avv. Petti sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3824 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco Angeletti (C.F.: – PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Appia Nuova n. 288; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e corrente in Milano, Corso Como n.17, (P.IVA: rappresentata e Controparte_3 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Roma, alla Via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18/06/2021 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
2290/2021, pubblicata in data 27/01/2018, resa all'esito del giudizio di primo grado R.G. n.
21654/2020, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_2 [...]
. Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di
Roma la società e la società , rispettivamente Controparte_2 Controparte_4 società di assicurazioni che assicurava il veicolo e società proprietaria del veicolo Fiat Iveco targato BMO85DA al fine di accertare la esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione dell'incidente e, per l'effetto condannarli al risarcimento del danno subito. A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 27 novembre 2014, verso le ore 6,00, stava procedendo a bordo del furgone
Fiat Ducato targato EMI55EJ viale del Policlinico con direzione viale Regina Elena quando era stato colto da un colpo di sonno. Quando si era ridestato si era avveduta che stava per tamponare in autocarro fermo accanto a dei cassonetti per la spazzatura che occupava buona parte della carreggiata, senza che vi fosse spazio sufficiente per evitare l'urto. Ritenendo che l'incidente dovesse essere addebitato al comportamento del conducente dell'autocarro che aveva fermato il proprio autocarro davanti ai cassonetti con le luci spente, malgrado l'ora notturna, rendendo, in questo modo impossibile segnalare la sua presenza sulla carreggiata. A causa dell'incidente aveva subito lesioni per ottenere il risarcimento delle quali aveva chiesto il risarcimento alla Assicurazione convenuta e non avendolo ottenuto ha introdotto il presente giudizio. Si è costituita la società Controparte_2 eccependo la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore non essendo stati prodotti atti
[...] interruttivi della stessa. Nel merito ha contestato la responsabilità del proprio assicurato ritenendo che, anche dalle dichiarazioni rese dall'attore, l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva dello stesso che aveva tamponato l'autocarro della società assicurata che si trovava fermo a causa del fatto che l'attore si era addormentato alla guida ed aver visto l'autocarro in sosta solo quando si era asseritamente svegliato. Ha dedotto, infine, che dall'eventuale risarcimento doveva essere detratto quanto ricevuto dell trattandosi di infortunio in itinere. Non si è costituita la società convenuta CP_5 venendo dichiarata contumace”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “respinge la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'incidente; condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_1 Controparte_2 giudizio, spese che liquida in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 2.500= per onorari delle fasi di iud1zio, oltre accessori come per legge e maggiorazione delle spese nella misura del 15%”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame ed in riforma della sentenza n. 2290/2021 citata, accogliere le domande proposte in primo grado e precisamente: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. conducente dell'autocarro Fiat Iveco tg. BM085DA, Parte_2 nella causazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il proprietario del suddetto veicolo , in solido con il suo ente assicuratore la RCA Controparte_4 [...]
al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni tutti, sia patrimoniali che Controparte_2 extrapatrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, nella misura dovuta per i titoli ed i motivi suindicati, pari a complessivi € 280.619,35, cui andrà detratto quanto allo stesso corrisposto e da corrispondere da parte dell per gli stessi titoli, nella misura sopra meglio indicata, pari a complessivi € CP_5
76.546,49, per un risarcimento dovuto in favore del Sig. complessivamente pari ad € Pt_1
204.072,86, ovvero in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, con gli interessi compensativi e/o la rivalutazione monetaria. In via subordinata si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita di accertare e dichiarare il concorso di colpa da porsi eventualmente a carico dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura paritaria, ovvero in quella diversa misura ritenuta di Giustizia, provvedendo conseguentemente a detrarre dal risarcimento come sopra determinato, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, quanto risultante sulla base della percentuale di colpa posta a carico del medesimo. In via ulteriormente subordinata, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita graduare la responsabilità delle parti nella causazione del sinistro descritto in narrativa, in relazione a quanto effettivamente accertato, con ogni conseguenza in relazione alla liquidazione dei danni ed al rimborso delle spese in favore dell'attore. In ogni caso con gli interessi compensativi e/o la rivalutazione monetaria come per Legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di Giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Patrocinatore antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_3
26/10/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare, accertare l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore per inattività della parte, come già evidenziato in primo grado con relativa eccezione che in questa sede viene reiterata e, per il merito, Voglia respingere integralmente il proposto atto di gravame, con la domanda risarcitoria nuovamente avanzata dal sig. , Pt_1 poiché infondato e non provato sia in ordine all'an che al quantum debeatur, per tutto quanto argomentato ed esposto, nonché documentato anche negli atti allegati al fascicolo del giudizio di primo grado che verrà acquisito al presente procedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 6. — All'udienza del 05/04/2022 è stata dichiarata la contumacia della CP_4
[...]
§ 7. — Con ordinanza del 05/04/2022 la Corte ha rigettato l'istanza di CTU medica avanzata dalla parte appellante. Cont
§ 8. — Il difensore dell' avvocato Giuseppe Consolo decedeva nel corso del giudizio ma si costituiva un nuovo difensore ed il processo proseguiva.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello si articola in un unico motivo, rubricato: “PARTI DELLA SENTENZA
CHE SI INTENDONO IMPUGNARE PER CONTRADDITTORIA ED INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO STORICO ED ALLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE - ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ED EMERGENZE
ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C. - ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 2054 C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Risulta che l'incidente si era verificato il 27 novembre 2014 verso le sei della mattina, lungo viale dell'Università all'altezza di civico 30 strada urbana a doppio senso di marcia di grandi dimensioni, civico che in direzione di viale Regina Elena si trova dopo un semaforo per l'attraversamento pedonale della strada. Dal grafico redatto dalla
Polizia Municipale risulta che l'autocarro della società convenuta venne trovato fermo davanti ad alcuni cassonetti della posti poco prima del cancello di cui al civico 30 sulla destra, Controparte_6 mentre il furgone condotto dall'attore venne rinvenuto a contatto con la parte posteriore dell'autocarro allineato con il lato destro dell'autocarro stesso, e, nel disegno, risultano fuori posto i cassonetti che si trovano prima ed all'altezza del punto di urto tra i veicoli. Sul furgone dell'attore la Polizia Municipale ha riscontrato sulla parte anteriore le tracce di un urto di notevole intensità con distruzione della parte anteriore e del vano motore con rottura del parabrezza, il piegamento dei montanti degli sportelli anteriori e della parte anteriore del tetto, la rottura del vetro deflettore laterale sinistro con difficoltà di apertura degli sportelli, la rottura del cruscotto e del volante e la rottura del retrovisore sinistro. L'autocarro della società convenuta aveva riportato il distacco della sponda posteriore, il piegamento del paraurti posteriore, la rottura del vano estintore. Il conducente dell'autocarro Fiat Iveco ha dichiarata alla Polizia Municipale che si era fermato di fronte a cassonetti a poca distanza del cancello di cui al numero civico 30 ed aveva inserito le quattro frecce direzionali in attesa dell'arrivo di un collega e dopo una decina di minuti aveva avvertito un forte urto posteriore. Era sceso ed aveva visto il furgone che lo aveva tamponato. Aveva aperto lo sportello ed il conducente gli aveva detto di non sapere la causa dell'urto e che forse si era addormentato. Il conducente era stato estratto dal furgone dai Vigili del Fuoco perché era rimasto incastrato nelle lamiere. La Polizia Municipale aveva riscontrato sull'asfalto tracce lasciate dai pneumatici dell'autocarro in sosta, estese per circa 1,60 metri e rettilinee, in quanto nello stesso era stato azionato il freno a mano al momento della sosta. L'attore aveva reso la sua dichiarazione il 3 febbraio del 2015 ed ha riferito che proveniva da via del Policlinico e si era immesso in viale dell'Università
e quando si stava approssimando al semaforo pedonale, era stato colto da un colpo di sonno. Si era ridestato dopo pochi istanti e si era reso conto che stava per urtare un autocarro ma non vi era spazio sufficiente per evitare la collisione. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente non appare esservi dubbio che si è trattato del tamponamento dell'autocarro fermo da parte del furgone dell'attore. Di conseguenza non trovava applicazione la presunzione di responsabilità conseguente al tamponamento tra veicoli atta ad escludere la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo
2054, secondo comma cc. Infatti nel tamponamento la presunzione discende dal fatto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (Cass Sez. III, ord. 31 maggio
2017, n 13703; Cass. Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8051). Di conseguenza trovando applicazione la presunzione di responsabilità in capo all'attore, occorre verificare se nell'attuale giudizio siano presenti elementi che dimostrino che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Secondo la ricostruzione dell'incidente offerta dall'attore aveva svoltato da via del Policlinico e si era immesso su viale dell'Università, incrocio posto ad oltre cento metri di distanza dal punto d'urto, e secondo lo stesso si era addormentato mentre si stava avvicinando all'attraversamento pedonale semaforizzato posto alcune decine di metri prima del punto d'urto. La strada era sufficientemente illuminata, secondo quanto attestato dalla Polizia Municipale e, di conseguenza il veicolo fermo in sosta era visibile. Inoltre i gravi danni riportati dalla parte anteriore del furgone dimostrano che lo stesso procedeva a velocità inadeguata allo stato dei luoghi. (…) In questo contesto parte attrice non ha fornito alcun elemento dal quale desumere che il tamponamento contro un veicolo fermo era stato causato da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, tenuto conto che l'addormentarsi alla guida non è una causa non imputabile in quanto il conducente è tenuto a fermarsi quando non è in condizioni di proseguire la guida, mentre il fatto che il veicolo fosse fermo non appare costituire una causa a lui non imputabile, essendo l'ostacolo chiaramente visibile con la ordinaria attenzione richiesta ai conducenti, attenzione resa impossibile dal fatto che si era addormentato alla guida”.
§ 11. — Deduce l'appellante che “il primo Giudice – errando – ritiene che nella fattispecie trattasi di tamponamento e non di urto tra un "veicolo in marcia contro un veicolo fermo" come esattamente identificato dalla Polizia Municipale intervenuta (cfr. Prima pagina del verbale)” (atto di citazione) con conseguente esclusione della “applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c." (sentenza).
Il motivo è infondato.
“Ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., un veicolo è "in circolazione" non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come "scontro" qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo” (Cass. Sez. 3,
13/01/2015, n. 281, Rv. 633954 - 01).
La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9353, Rv. 653574 - 01).
Nel caso di specie ritiene la Corte che l'incidente si sia verificato per la colpa esclusiva dell'appellante il quale ha dichiarato di essersi addormentato mentre si trovava alla guida (Mentre mi approssimavo al semaforo pedonale posto nei pressi del civico 30 ero colto da un colpo di sonno per pochi istanti. Mi ridestavo rendendomi conto che stavo per urtare un autocarro ma non avevo sufficiente spazio per evitare la collisione – verbale).
Tale circostanza è confermata dall'assenza di tracce di frenata.
Inoltre, l'appellante teneva una velocità sicuramente non commisurata allo stato dei luoghi
(strada cittadina, prossimità incroci, ora notturna) come testimoniato dagli ingenti danni riportati al proprio veicolo e dalle gravi lesioni riportate e per questo gli operanti gli contestavano la violazione dell'articolo 141 cds.
Per contro il conducente dell'autocarro si era fermato per breve tempo come può evincersi dal fatto che rimaneva a bordo del proprio automezzo lasciando comunque libera gran parte della carreggiata.
Lo stesso inoltre, nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di aver azionato “le quattro frecce direzionali di ingombro”. La sua condotta di guida appare pertanto esente da censure tanto che nessuna contestazione veniva mossa nei suoi confronti dagli operanti.
Dunque, deve ritenersi provato il collegamento eziologico esclusivo o, comunque, assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'appellante.
Così parzialmente corretta la motivazione della sentenza di primo grado il motivo deve essere rigettato.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — Il rigetto dell'appello per manifesta infondatezza esclude l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio come richiesto in sede di note conclusionali. Cont
§ 14. — Le spese processuali del grado per quanto concerne la posizione di seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM
55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 - in relazione al valore della causa (sino da € 260.001 ad € 520.000), tabella 12, 5°scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) e precisamente:
- Fase di studio della controversia : € 1.489,00
- Fase introduttiva del giudizio : € 956,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.163,00
- Fase decisionale : € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della rimasta contumace. Controparte_4
§ 15. — La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_3 Controparte_4 ordinario di Roma n. 2290/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_3 grado, liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli