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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 484/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro C.F._2
NI Messina
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 23.6.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 4.8.1979
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1979 parte II serie A n. 179) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
15.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli nati dalla loro unione: Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]), NI (nato il Per_2 Per_3
10.10.1990), (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_4 Per_5 Per_6 nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 6.5.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.1841/2023 dell'11.3.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del
16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 4.8.1979 tra e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Parte_2
Comune dell'anno 1979 parte II serie A n. 179) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 484/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro C.F._2
NI Messina
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 23.6.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crotone il 4.8.1979
(trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1979 parte II serie A n. 179) e con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
15.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti i figli nati dalla loro unione: Per_1
(nata il [...]), (nata il [...]), (nato il [...]), NI (nato il Per_2 Per_3
10.10.1990), (nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_4 Per_5 Per_6 nonché i rapporti economici tra le parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 Con ordinanza del 25.6.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
in data 6.5.2025 il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n.1841/2023 dell'11.3.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo in contrasto con norme imperative, gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo possono essere posti a base della presente decisione (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del
16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att.c.p.c..
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese del giudizio sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crotone il 4.8.1979 tra e (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 Parte_2
Comune dell'anno 1979 parte II serie A n. 179) alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di competenza;
4. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 26 giugno 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2