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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Pagamento pronunciato la seguente prestazioni aggiuntive
SENTENZA COVID 19 (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1624/2023 R.G.
Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 21.03.2025, avente ad N. 1624/23
oggetto: “Pagamento prestazioni aggiuntive – COVID 19”;
e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti N. Zammiello e
[...]
REPERTORIO P. D'Angelo del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in n. 024/2025 R.B.Lav.
Salerno Via A. Diaz, n. 26;
Ricorrente
Discusso nel termine e del 07.03.2025 con scambio di note scritte
, in persona del ex art. 127 ter cpc Parte_2
Direttore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Forlenza e L.
Fiorillo del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso la Deposito minuta sede in Salerno, Via Nizza, n. 146; _________________
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizi n. 1624/23 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Parte_2 §§§
Nel termine del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di esso ricorrente, quale collaboratore professionale sanitario infermiere, al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive rese nel periodo emergenziale per la pandemia Covid 19 e, quindi, di condannare la resistente al pagamento della somma di euro 22.464,94, oltre Pt_2
accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione alla società resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso alla controparte, si costituiva in giudizio l' resistente, la quale Pt_2
impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno
21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
In proposito l'adito Tribunale ritiene di confermare l'orientamento già espresso in altre sentenze, tra le altre la sentenza emanata in data
16.05.2024 nel giudizio n. 1658/23 R.G. c. e la CP_1 Parte_2
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Parte_2 sentenza emanata in data 19.02.2025 nel giudizio n. 1627/23 R.G.
[...]
c. , n. 328/25, le cui ampie motivazioni, del tutto CP_2 Parte_2
condivisibili, vanno richiamate in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi o a precedenti provvedimenti, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del
16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente e con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, nella sentenza emessa in data 16.05.2024 nel giudizio n. 1658/23 R.G. Garone c. , il Tribunale adito ha già Parte_2
ampiamente evidenziato quanto segue: “Va osservato come oggetto della
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_2 domanda proposta è il mancato pagamento in favore dalla delle CP_1
differenze retributive tra l'indennità aggiuntiva prevista dal d.l. n. 18/20, conv. in l. n. 27/2020, e in termini specifici nella l. n. 178 del
30.12.2020, art. 1 commi da 457 a 467, e quanto corrispostole a titolo di straordinario diurno e festivo, per la prestazione resa presso i centri vaccinali nel periodo pandemico, a seguito dell'avvenuto reclutamento del personale attraverso l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità.
La ha svolto la concreta prestazione dal mese di aprile 2021 al CP_1
mese di marzo 2022 e nel mese di agosto 2022 (come si evince dai cartellini marcatempo attestanti le ore svolte, nei mesi indicati, in regime “straordinario Vaccini COVID-19 feriale e festivo”), con un totale di ore lavorate di 397,64 di cui 367,34 in orario “straordinario diurno” e 30,3 in “straordinario festivo/notturno”.
Dette circostanze risultano incontestate tra le parti. Ebbene, nel caso de quo, la legge n. 1 del 08/01/2002 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, all'art. 1 prevede che “Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica” stabilisce che, in caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le e gli Istituti di ricovero e cura a Controparte_3
carattere scientifico, e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, “previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l' prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori Pt_2
dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi
Giudizio n. 1624/23 R.G. Ronga c/o pag. 4 Parte_2 e i contributi versati all' omissis… Sono ammessi a svolgere CP_4
prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti”;
Il C.C.N.L. del Comparto dell'Area Sanità, anni 2016-2018, del
21/05/2018, prevede: - all'art. 6 c. 1 d) prevede che le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali, possano emanare linee generali di indirizzo, tra l'altro, in materia di prestazioni aggiuntive del personale;
- all'art. 61 c.
8. Che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia;
Orbene, per quel che attiene alla Campania non è dato rinvenire alcun accordo tra la Regione e le OO.SS. per disciplinare iniziative strettamente correlate all'emergenza COVID-19 tese a dare adeguato riconoscimento, anche con l'istituto delle prestazioni aggiuntive, a tutti i lavoratori impegnati qualitativamente e quantitativamente in modo assolutamente eccezionale con estrema disponibilità, impegno e dedizione.
Difettando tale accordo non può essere riconosciuto l'invocato diritto a prestazioni aggiuntive.
Del resto nello stesso bando per l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale interessato è stata espressamente diramata con la chiara indicazione della clausola "Si rappresenta che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19",
Detto bando, costituente lex specialis (ex plurimis cfr. Cass. n. 31422 del
3/11/2021), è stato accettato dalla ricorrente all'atto della sua adesione alla suddetta manifestazione di interesse e disponibilità così come Parte articolata dall .
Da quanto osservato si evince che il reclutamento prospettato dal suddetto bando non includeva affatto l'erogazione di "prestazioni
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Parte_2 aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio
2016-2018, relativo comparto del S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018.
Le anzidette modalità di reclutamento del personale escludono, quindi, che la ricorrente possa far valere ex post modalità di compenso diverse e non previste dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria”.
Analoghe valutazioni sono state svolte dal Tribunale adito nella sentenza emanata in data 19.02.2025 nel giudizio n. 1627/23 R.G.
[...]
c. , n. 328/25: “Ciò posto, nella specie è CP_2 Parte_2
documentato che con bando pubblicato il 23.12.2020, quindi Parte anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa, la ha chiesto l'acquisizione di dichiarazioni di manifestazione di interesse e disponibilità da parte del personale sanitario interessato all'espletamento delle operazioni connesse alla campagna vaccinale prevedendo espressamente con tale bando “che la turnazione prevista si articolerà dalle ore 8.00 alle 18.00 ed il lavoro prestato sarà retribuito in regime di straordinario Covid 19".
Detto bando, costituente lex specialis (v. Cass. 31422/2021, Cass.
79/2023), è stato pacificamente accettato dal ricorrente all'atto della sua adesione, con manifestazione di interesse e disponibilità, alla Parte
“offerta al pubblico” per come articolata dall con il predetto bando.
Il reclutamento prospettato dal suddetto bando non prevedeva, come visto, l'espletamento di "prestazioni aggiuntive" ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del CCNL triennio 2016-2018, relativo comparto del
S.S.N., di cui all'accordo del 21 maggio 2018 né, essendo stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della L. 178/2020, poteva fare riferimento alle prestazioni aggiuntive previste da tale normativa con tariffa oraria maggiorata rispetto al CCNL. La anzidetta modalità
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 Parte_2 di reclutamento del personale e la data di pubblicazione del bando cui il ricorrente ha aderito esclude, quindi, che quest'ultimo avesse il diritto alla remunerazione delle prestazioni espletate (in connessione alle operazioni vaccinali) secondo il regime delle “prestazioni aggiuntive”
Parte non avendo la prospettato il ricorso a tale istituto né nella versione contrattuale ordinariamente prevista dal CCNL né nella versione “a tariffa maggiorata” di cui alla L. 178/2020.
Avendo il ricorrente aderito al predetto bando e manifestato la propria disponibilità a prestare “lavoro retribuito in regime di straordinario” non aveva evidentemente il diritto di far valere ex post una modalità di compenso differente e non prevista dal bando anzidetto, chiaramente e legittimamente ispirato ad esigenze aziendali di contenimento del tetto di spesa sanitaria. Né peraltro, con la postuma entrata in vigore della norma invocata dal ricorrente è stato obbligatoriamente imposto alle Parte
di fare ricorso, per le esigenze connesse alla somministrazione dei vaccini, all'istituto delle “prestazioni aggiuntive” avendo di contro, come visto, tale normativa previsto la “possibilità” per le
[...]
di ricorrere ad esse nel caso di insufficienza del personale e CP_3
nei limiti dell'importo di spesa ivi stabilito.
Sotto tale profilo si osserva che il precedente di questo Ufficio prodotto dalla parte ricorrente con note del 25.1.2024 (Sent. 1856/2023 Giud.
Gibboni) si limita ad affermare la astratta applicabilità dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020 al personale sanitario (e non anche al personale amministrativo) ma ciò evidentemente non è sufficiente a ritenere fondato l'invocato diritto alla remunerazione delle specifiche prestazioni lavorative poste in essere dal ricorrente con le modalità previste dalla predetta disposizione normativa”.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II,
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Parte_2 cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della novità della questione trattata e del contrasto di giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , con Pt_1 Parte_2
ricorso depositato in data 20.03.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 21.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1624/23 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Parte_2