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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4293/2023 promossa da:
ora (c.f. ) con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Martina Montanari e Guido Bergamo
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. GROSSI SANDRO CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1332/2023 per le ragioni e fatti di cui in atto.
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
pagina 1 di 6 concedere ex art. 648 c.p.c., per i motivi in narrativa, la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo telematico n. 1332/2023 – n. 316072023 RG del Tribunale di Pavia, qui opposto, in quanto la dispiegata opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
-accertare e dichiarare, per le ragioni negli scritti difensivi, che il vanta CP_1 nei confronti della società già un credito esigibile pari ad € Parte_2 Parte_1
104.770,79 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo effettivo e, per l'effetto,
-rigettare totalmente, per i motivi in narrativa, le domande tutte formulate da Parte_1 nei confronti del di Vigevano e per l'effetto, CP_1
-confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1332/2023 – RG. 3160/2023 del Tribunale di Pavia emesso nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1
-condannare a pagare al di Vigevano la somma di euro Parte_1 CP_1
104.770,79 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria il , premesso di aver sottoscritto con CP_1
un contratto di appalto in data 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione delle facciate dello stesso;
che il compenso per le opere veniva concordato in € 1.047.707,98, oltre IVA di legge, che andava versato, quanto ad € 942.937,18 mediante sconto fattura, e quanto ad € 104.770,70 mediante bonifico bancario;
che il condominio versava le somme con bonifico a seguito di fattura emessa dall'istante; che in contratto si era concordato che nel caso in cui, per qualsivoglia motivo e/o causa,
l'esecuzione dei lavori di bonus facciata 90% non fosse stata avviata da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine perentorio del 30 settembre 2022, l'impresa appaltatrice si pagina 2 di 6 impegnava a restituire alla Committente la detta somma a semplice richiesta della
Committente; che i lavori non erano mai iniziati, tutto quanto ciò premesso insta per la emanazione di decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € 104.770,70.
Avvero il decreto, emanato il 19.7.2023 propone opposizione con atto di citazione la
Parte_1
A fondamento della opposizione deduce, dopo aver confermato la avvenuta stipula del contratto con il condominio: che il condominio era onerato in contratto dell'inoltro alla Società di una serie di documenti;
che, come noto, in conseguenza del decreto 157/2021, dall'anno 2022 si era assistito ad una paralisi dei crediti di imposta, che ha messo in grave difficoltà il settore dell'edilizia; che nell'arco di pochi mesi sarebbe stata in grado di dare corso alle opere di cui al Pt_1
presente giudizio;
che le opere erano rimaste sospese non per volontà dell'Appaltatrice, ma per causa di forza maggiore, determinata da una modifica delle condizioni fattuali e normative in relazione al mercato della cessione dei crediti;
che lo stesso contratto di appalto consente all'art. 11 di sospendere le opere motivi di forza maggiore.
Insta quindi per la revoca del decreto.
Nel giudizio così incardinato si costituisce il convenuto contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
In particolare rileva: che nel corpo del contratto tra e il era previsto che i lavori Parte_1 CP_1
iniziassero in data 31/12/2021 e che la data di consegna del cantiere era fissata al
31/12/2022; che nel contratto predetto era inserito l'obbligo di restituzione degli acconti versati per la ipotesi di mancato avvio dei lavori;
pagina 3 di 6 che a Maggio 2022 l'amministratore del condominio contattava a mezzo pec per Pt_1 chiedere informazioni circa l'avvio dei lavori;
che, di conseguenza a Marzo 2023, successivo quindi alla data in cui i lavori dovevano essere consegnati, preso atto che gli stessi non erano ancora stati iniziati, il CP_1
comunicava a la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva
[...] Pt_1
espressa prevista dal contratto all'art. 11, ai sensi dell'art. 1456 c.c. che veniva quindi richiesta la restituzione della somma di € 104.770,79 a Pt_1
Acquisita la documentazione prodotta, concessa alla udienza del 24 Aprile 2024,
l'esecuzione provvisoria ex art. 648 cpc;
ritenuta la causa documentalmente istruita, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 tenutasi in forma scritta, con preventiva assegnazione alle parti di termini per conclusionali e repliche.
La causa veniva rimessa sul ruolo al solo fine di richiedere alle parti informazioni sul fatto che nelle more si erano costituiti nuovi procuratori per la società già Parte_2
e pertanto per comprendere chi fosse il nuovo convenuto opposto. Parte_1
Le parti precisavano che vi era stato solo un cambio di denominazione sociale, permanendo, altresì sede e codice fiscale della società Parte_1
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione alla udienza del 15.1.2025, senza concessione di termini.
***
L'opposizione non è fondata e come tale va disattesa.
Come esplicitato in parte narrativa il rileva che, a seguito del mancato inizio CP_1
dei lavori il contratto si è risolto e sussiste il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in acconto.
Parte attrice opponente adduce, a sostegno della propria difesa, la non imputabilità dell'inadempimento, dovuto a forza maggiore, costituita dagli interventi normativi a modifica delle previsioni agevolatrici in materia di bonus fiscali, che hanno portato alla sospensione, da parte delle banche, di ogni finanziamento relativo, con conseguetne impossibilità di procedere alle lavorazioni..
pagina 4 di 6 Tali essendo le posizioni delle parti, in primis va evidenziato che, nel caso di specie, non appare ravvisabile l'ipotesi di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, come indicato nell'art. 11 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, non essendo, pacificamente, i lavori mai stati iniziati.
Con riferimento invece alla non imputabilità del mancato inizio dei lavori alla data prescritta a causa di forza maggiore, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c., va evidenziato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o dall'impossibilità della prestazione (cfr. Cass. Su 13533/2001).
Il Condominio, producendo il contratto ed allegando il mancato rispetto dei termini ivi previsti, ha assolto al proprio onere.
Lo stesso, inoltre ha comprovato di aver comunicato a nel marzo 2023, la Parte_1
risoluzione contrattuale per effetto della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto
(art. 10) e dall'art.1456, c.c., invitando nel contempo la società alla restituzione immediata della somma di euro 104.770,79 versata dal Condominio a (doc. Parte_1
7). invoca, come detto, a contestazione del proprio, pacifico inadempimento, in Parte_3
primis, la colpa del condominio, che non avrebbe fornito la documentazione necessaria, ed inoltre, la forza maggiore derivante, a suo dire, dal Decreto 157/2021, che avrebbe determinato una integrale paralisi dei crediti di imposta, senza però nulla provare in tal senso, se non riportandosi al notorio.
Detti elementi non possono però essere valutati dal Tribunale, che non può che prendere atto della risoluzione di diritto già avvenuta con l'invio della comunicazione del 17.3.2023.
Va, in ogni caso precisato che, anche laddove dovesse ritenersi comprovata la sussistenza di forza maggiore, in sede di inadempimento, la forza maggiore, di cui all'art. 1463 c.c.,
pagina 5 di 6 esonera colui che detta prova fornisce dal semplice risarcimento del danno dovuto, ma non dell'obbligo di restituire quanto già incamerato vale a dire proprio l'importo oggi azionato con il decreto.
Né sembra possa essere valutata la proposta, più volte svota dalla società, di procedere, ora, alla esecuzione dei lavori.
Premesso, infatti, che dovrebbe procedersi alla stipula di nuovo contratto, è comunque sufficiente evidenziare che il ha da tempo manifestato la non disponibilità a CP_1
procedere ai lavori in esame.
L'opposizione va pertanto respinta e il decreto n. 1332/2023, avente ad oggetto proprio la richiesta di restituzione di quanto a suo tempo versato per i lavori mai eseguiti, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione di riferimento, esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1332/2023 del 19 Luglio 2024 e per l'effetto dispone l'efficacia esecutiva dello stesso ex art. 653 c.p.c.;
Condanna altresì la parte opponente già a rimborsare alla Parte_2 Parte_1 parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per Parte_4
compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Caterbi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4293/2023 promossa da:
ora (c.f. ) con il patrocinio degli Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Avv.ti Martina Montanari e Guido Bergamo
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. GROSSI SANDRO CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1332/2023 per le ragioni e fatti di cui in atto.
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
pagina 1 di 6 concedere ex art. 648 c.p.c., per i motivi in narrativa, la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo telematico n. 1332/2023 – n. 316072023 RG del Tribunale di Pavia, qui opposto, in quanto la dispiegata opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
-accertare e dichiarare, per le ragioni negli scritti difensivi, che il vanta CP_1 nei confronti della società già un credito esigibile pari ad € Parte_2 Parte_1
104.770,79 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo effettivo e, per l'effetto,
-rigettare totalmente, per i motivi in narrativa, le domande tutte formulate da Parte_1 nei confronti del di Vigevano e per l'effetto, CP_1
-confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 1332/2023 – RG. 3160/2023 del Tribunale di Pavia emesso nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1
-condannare a pagare al di Vigevano la somma di euro Parte_1 CP_1
104.770,79 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo effettivo.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria il , premesso di aver sottoscritto con CP_1
un contratto di appalto in data 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto Parte_1
l'esecuzione di opere di ristrutturazione delle facciate dello stesso;
che il compenso per le opere veniva concordato in € 1.047.707,98, oltre IVA di legge, che andava versato, quanto ad € 942.937,18 mediante sconto fattura, e quanto ad € 104.770,70 mediante bonifico bancario;
che il condominio versava le somme con bonifico a seguito di fattura emessa dall'istante; che in contratto si era concordato che nel caso in cui, per qualsivoglia motivo e/o causa,
l'esecuzione dei lavori di bonus facciata 90% non fosse stata avviata da parte dell'impresa appaltatrice entro il termine perentorio del 30 settembre 2022, l'impresa appaltatrice si pagina 2 di 6 impegnava a restituire alla Committente la detta somma a semplice richiesta della
Committente; che i lavori non erano mai iniziati, tutto quanto ciò premesso insta per la emanazione di decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di € 104.770,70.
Avvero il decreto, emanato il 19.7.2023 propone opposizione con atto di citazione la
Parte_1
A fondamento della opposizione deduce, dopo aver confermato la avvenuta stipula del contratto con il condominio: che il condominio era onerato in contratto dell'inoltro alla Società di una serie di documenti;
che, come noto, in conseguenza del decreto 157/2021, dall'anno 2022 si era assistito ad una paralisi dei crediti di imposta, che ha messo in grave difficoltà il settore dell'edilizia; che nell'arco di pochi mesi sarebbe stata in grado di dare corso alle opere di cui al Pt_1
presente giudizio;
che le opere erano rimaste sospese non per volontà dell'Appaltatrice, ma per causa di forza maggiore, determinata da una modifica delle condizioni fattuali e normative in relazione al mercato della cessione dei crediti;
che lo stesso contratto di appalto consente all'art. 11 di sospendere le opere motivi di forza maggiore.
Insta quindi per la revoca del decreto.
Nel giudizio così incardinato si costituisce il convenuto contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
In particolare rileva: che nel corpo del contratto tra e il era previsto che i lavori Parte_1 CP_1
iniziassero in data 31/12/2021 e che la data di consegna del cantiere era fissata al
31/12/2022; che nel contratto predetto era inserito l'obbligo di restituzione degli acconti versati per la ipotesi di mancato avvio dei lavori;
pagina 3 di 6 che a Maggio 2022 l'amministratore del condominio contattava a mezzo pec per Pt_1 chiedere informazioni circa l'avvio dei lavori;
che, di conseguenza a Marzo 2023, successivo quindi alla data in cui i lavori dovevano essere consegnati, preso atto che gli stessi non erano ancora stati iniziati, il CP_1
comunicava a la risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva
[...] Pt_1
espressa prevista dal contratto all'art. 11, ai sensi dell'art. 1456 c.c. che veniva quindi richiesta la restituzione della somma di € 104.770,79 a Pt_1
Acquisita la documentazione prodotta, concessa alla udienza del 24 Aprile 2024,
l'esecuzione provvisoria ex art. 648 cpc;
ritenuta la causa documentalmente istruita, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 tenutasi in forma scritta, con preventiva assegnazione alle parti di termini per conclusionali e repliche.
La causa veniva rimessa sul ruolo al solo fine di richiedere alle parti informazioni sul fatto che nelle more si erano costituiti nuovi procuratori per la società già Parte_2
e pertanto per comprendere chi fosse il nuovo convenuto opposto. Parte_1
Le parti precisavano che vi era stato solo un cambio di denominazione sociale, permanendo, altresì sede e codice fiscale della società Parte_1
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione alla udienza del 15.1.2025, senza concessione di termini.
***
L'opposizione non è fondata e come tale va disattesa.
Come esplicitato in parte narrativa il rileva che, a seguito del mancato inizio CP_1
dei lavori il contratto si è risolto e sussiste il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato in acconto.
Parte attrice opponente adduce, a sostegno della propria difesa, la non imputabilità dell'inadempimento, dovuto a forza maggiore, costituita dagli interventi normativi a modifica delle previsioni agevolatrici in materia di bonus fiscali, che hanno portato alla sospensione, da parte delle banche, di ogni finanziamento relativo, con conseguetne impossibilità di procedere alle lavorazioni..
pagina 4 di 6 Tali essendo le posizioni delle parti, in primis va evidenziato che, nel caso di specie, non appare ravvisabile l'ipotesi di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, come indicato nell'art. 11 del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, non essendo, pacificamente, i lavori mai stati iniziati.
Con riferimento invece alla non imputabilità del mancato inizio dei lavori alla data prescritta a causa di forza maggiore, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c., va evidenziato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o dall'impossibilità della prestazione (cfr. Cass. Su 13533/2001).
Il Condominio, producendo il contratto ed allegando il mancato rispetto dei termini ivi previsti, ha assolto al proprio onere.
Lo stesso, inoltre ha comprovato di aver comunicato a nel marzo 2023, la Parte_1
risoluzione contrattuale per effetto della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto
(art. 10) e dall'art.1456, c.c., invitando nel contempo la società alla restituzione immediata della somma di euro 104.770,79 versata dal Condominio a (doc. Parte_1
7). invoca, come detto, a contestazione del proprio, pacifico inadempimento, in Parte_3
primis, la colpa del condominio, che non avrebbe fornito la documentazione necessaria, ed inoltre, la forza maggiore derivante, a suo dire, dal Decreto 157/2021, che avrebbe determinato una integrale paralisi dei crediti di imposta, senza però nulla provare in tal senso, se non riportandosi al notorio.
Detti elementi non possono però essere valutati dal Tribunale, che non può che prendere atto della risoluzione di diritto già avvenuta con l'invio della comunicazione del 17.3.2023.
Va, in ogni caso precisato che, anche laddove dovesse ritenersi comprovata la sussistenza di forza maggiore, in sede di inadempimento, la forza maggiore, di cui all'art. 1463 c.c.,
pagina 5 di 6 esonera colui che detta prova fornisce dal semplice risarcimento del danno dovuto, ma non dell'obbligo di restituire quanto già incamerato vale a dire proprio l'importo oggi azionato con il decreto.
Né sembra possa essere valutata la proposta, più volte svota dalla società, di procedere, ora, alla esecuzione dei lavori.
Premesso, infatti, che dovrebbe procedersi alla stipula di nuovo contratto, è comunque sufficiente evidenziare che il ha da tempo manifestato la non disponibilità a CP_1
procedere ai lavori in esame.
L'opposizione va pertanto respinta e il decreto n. 1332/2023, avente ad oggetto proprio la richiesta di restituzione di quanto a suo tempo versato per i lavori mai eseguiti, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dello scaglione di riferimento, esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1332/2023 del 19 Luglio 2024 e per l'effetto dispone l'efficacia esecutiva dello stesso ex art. 653 c.p.c.;
Condanna altresì la parte opponente già a rimborsare alla Parte_2 Parte_1 parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per Parte_4
compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Pavia, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Caterbi
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