TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Assicurazione contro danni”
Vertente tra
, (C.F. ) in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
ad negotia rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Sormani e Parte_2
Andrea Carlo Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele
Susini sito in Pontedera (PI), Via Guerrazzi, n. 4, giusta delega allegata all'atto di citazione,
- attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Sergio Martelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in San Romano (PI), Via
Gramsci, n. 63/b, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuto
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: accertata l'esclusiva o comunque prevalente responsabilità del sig. Controparte_2 conducente dell'autovettura Mini Cooper tg. DR212TG, di proprietà del sig. CP_1
[...] [...]
ed assicurato nella causazione del sinistro de quo, accertata
[...] Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 10030000000121467416 nell'evento per cui
è causa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che ha corrisposto la Controparte_3 somma complessiva € 245.000,00 al danneggiato sig. , ad ed Parte_3 CP_4 all'avv. Francesca Pieri, condannare il convenuto sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 144 D.lgs 209/2005 II comma e dell'art C.2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, al pagamento in favore di della somma complessiva di Controparte_3
€ 245.000,00, oltre ai costi del procedimento di mediazione pari ad € 49,90, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di valore di cui alla lettera e) dell'art. 13 del T.U. delle Spese di Giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: [..] con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali IVA e CPA.”
Convenuto:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, contrariis reiectis: I. Nel merito, dichiarare la prescrizione del diritto di rivalsa della nei confronti Parte_1 dell'odierno convenuto, giusta quanto enunciato al punto II della comparsa di costituzione e risposta del 18/01/2023; II. In subordine, sempre nel merito, dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, anche perché non sufficientemente provata, giusta quanto enunciato ai punti III.I e III.II della comparsa di costituzione e risposta del 18/01/2023: III. In via istruttoria, […] Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
Premesso
Con atto di citazione del 20.09.2022 ha convenuto Parte_1 in giudizio l'assicurato quale proprietario dell'auto Mini Cooper TG Controparte_1
DR212TG al fine di ottenere, con azione di rivalsa contrattuale, il pagamento della somma di € 245.000,00 versati, ai sensi art. 144 Cod. Ass. private, al soggetto danneggiato nel sinistro stradale occorso in data 29.03.2017, cagionato dal conducente del veicolo predetto, . A fondamento della domanda, l'attrice ha Controparte_2
allegato:
- che, in data, 29.03.2017, alle ore 19.30 circa, alla guida Controparte_2 dell'autovettura Mini Cooper di proprietà di è entrato in Controparte_1
collisione con alla guida di un motociclo AP;
Parte_3 - che i Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno redatto il rapporto di incidente, sanzionando per guida con patente sospesa, e per aver intersecato Controparte_2
la propria traiettoria con altro veicolo proveniente da destra omettendo di concedere la precedenza;
- che sottoscrivendo il modulo CAI, ha confermato, con Controparte_2 dichiarazione confessoria, la dinamica dell'incidente;
- che il sinistro occorso ad è stato riconosciuto come sinistro in Parte_3
itinere con diritto a prestazioni da parte dell' CP_4
- che l' ha agito in surroga nei confronti di per CP_4 Parte_1
euro 106.000,00;
- che la somma complessiva liquidata da ammonta a € Parte_1
245.000,00;
- che, ai sensi dell'art 2 delle condizioni generali di assicurazione la polizza assicurativa non era operante, perché aveva la patente sospesa;
Controparte_2
- che, pertanto, ha richiesto al convenuto il pagamento della somma a titolo di rivalsa, senza riscontro;
- che ha introdotto procedimento di mediazione obbligatoria concluso con verbale negativo, stante la mancata partecipazione del convenuto;
- che non ci sono dubbi circa la responsabilità di . Controparte_2
Si è costituito contestando la pretesa attorea. In particolare, ha Controparte_1
osservato:
- che non era a conoscenza della sospensione della patente del figlio, che ne aveva la materiale disponibilità, ciò rendendo impossibile al padre sospettare della sospensione della validità della patente;
- che i Carabinieri hanno sanzionato anche per violazione dell'art. Parte_3
141 comma 3 e 8, C.D.S., per aver proceduto in violazione del limite di velocità, e che quindi questi è corresponsabile del sinistro;
- che l'atto di citazione è nullo/inammissibile in quanto ha dichiarato di Parte_1
agire in persona del procuratore ad negotia omettendo di produrre Parte_2 tale procura indispensabile ai fini della verifica dell'ampiezza dei poteri in essa contenuti;
- che il credito fatto valere è, almeno in parte, prescritto, tenuto conto della tempistica delle richieste di pagamento, e del fatto che i pretesi atti interruttivi della prescrizione non hanno raggiunto validamente il destinatario;
- che la previsione contrattuale secondo la quale la garanzia assicurativa non sarebbe operativa è di stretta interpretazione, e come tale non è applicabile rispetto al caso in esame;
- che la domanda è infondata in quanto assume una presunta responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell'auto smentita dai dati di cui alla relazione di incidente, non rivestendo il modulo CAI sottoscritto efficacia confessoria.
All'udienza del 16.02.2023, su istanza di parte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante CTU cinematica.
All'udienza del 26.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La domanda attorea merita l'accoglimento.
Anteponendosi la disamina della pregiudiziale di merito, l'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa è infondata.
È sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta da Controparte_5 dalla quale si evince la tempestiva interruzione del termine biennale per l'esercizio del diritto di credito ex art. 2952 c.c. comma II, il cui dies a quo scatta ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento del pagamento al danneggiato (e/o all' che agisce a sua CP_4
volta in rivalsa), e non dal diverso termine prospettato dal convenuto. In altri termini, a prescindere dalle vacue contestazioni legate al procedimento di ritiro della raccomandata a/r in epoca di emergenza sanitaria da SarS COV-2, il procedimento di mediazione è idoneo ad interrompere tempestivamente il termine prescrizionale.
Ciò premesso, è noto che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la clausola di polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il conducente fosse munito di valida patente di guida non opera nei confronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell'assicurato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2013, n. 373). Ne consegue che l'assicuratore, tenuto in ogni caso a risarcire il terzo danneggiato, ha il diritto di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata in esecuzione dell'obbligo ex lege (art. 144, comma II cod. ass. private). Una delle clausole contrattuali che, tipicamente, legittimano l'assicuratore ad esperire la rivalsa è quella relativa alla inoperatività della polizza nel caso in cui alla guida del veicolo danneggiante si trovi persona sprovvista di patente di guida.
Nel diritto vivente, peraltro, è stata costantemente equiparata alla situazione del conducente privo di patente di guida per non averla mai conseguita quella in cui chi guida ne sia sprovvisto in quanto sospesa, al momento del sinistro (in questo senso, Cass. civ., 10 ottobre 2003, n. 15174, cit.; Cass. civ., 7 luglio 1999, n. 7035;
Cassazione civile, sez. III, 10/11/2009), e, seppure con minore condivisione, anche il caso di licenza scaduta e non rinnovata.
Orbene, nel caso in esame, la clausola convenzionale che legittima espressamente l'assicurazione ad esercitare il diritto di rivalsa è contenuta all'art. 2 delle condizioni generali di contratto “se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”. Pacifico che il conducente del veicolo non fosse in possesso della patente di guida, in quanto la stessa era sospesa (cfr. verbale di accertamento doc. 3) per temporanea inidoneità a seguito di accertamento sanitario, è irrilevante che lo stesso fosse in concreto in stato psicofisico compatibile con la guida.
Ad onta di quanto sostenuto da non può dubitarsi, alla stregua della lettura CP_2
della citata clausola – sostanzialmente tipica nei contratti di assicurazione RC auto – che l'ipotesi in questione rientri nei casi di (temporanea) non abilitazione alla guida. Né è calzante il richiamo al precedente di merito citato, che, oltre ad aderire ad un orientamento minoritario in diritto vivente, si riferisce al diverso e non assimilabile caso della patente scaduta.
Appurata la riconducibilità della fattispecie concreta al quadro normativo e pattizio, si tratta di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti legittimanti la pretesa.
È documentato, oltre che incontestato, il pagamento della complessiva somma di €
245.000,00 (docc. 14-18) in conseguenza del sinistro.
È altresì escluso che la condotta di guida da parte del conducente sia avvenuta prohibente domino, risultando anzi pacifico che fosse solito utilizzare Controparte_2
il veicolo del genitore. In tema, peraltro, è del tutto irrilevante – siccome non dimostra alcuna condotta impeditiva – l'allegata circostanza che il conducente dell'auto abbia taciuto al titolare del veicolo il provvedimento di sospensione della patente.
Quanto al presupposto sostanziale della responsabilità del conducente del veicolo, sono in atti il CAI sottoscritto, di valore confessorio, con il quale il dichiarante attesta di non essersi accorto del sopraggiungere dello scooter, nonché la relazione di incidente dei
Carabinieri intervenuti.
Ora, il convenuto, lungi dal contestare la congruità e l'inerenza delle valutazioni relative alle spese mediche e ai postumi invalidanti del danneggiato, documentate e valutate da professionisti terzi, si limita a sostenere che la responsabilità del sinistro non sarebbe da attribuire in via esclusiva o prevalente a carico di . Controparte_2
Ciò ha nondimeno imposto di valutare se, in base ad una ipoteticamente diversa ripartizione delle (cor)responsabilità nel sinistro, l'importo liquidato al danneggiato risulti sproporzionato per eccesso rispetto a quanto effettivamente ascrivibile alla condotta del conducente dell'auto.
Le emergenze istruttorie – verbale di P.S. e CAI, quest'ultimo contenente dichiarazione confessoria – asseverano che in data 29/03/2017, alle ore 19:30 circa, Parte_3
alla guida del motociclo AP percorreva la via prov.le Francesca Sud con direzione
Santa Maria a Monte – Castelfranco di Sotto, quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via G. Posarelli è entrato in collisione con il veicolo Mini Cooper, condotto da che percorreva sempre via prov.le Francesca Sud, ma in Controparte_2 direzione opposta. Quest'ultimo ha omesso di concedere la precedenza, nell'intento di svoltare in via G. Posarelli, mentre la moto procedeva a velocità superiore a quella consentita (50Km/h).
Orbene, la soluzione prospettata dal CTU è condivisa negli esiti di carattere dinamico accertativo, ma merita di essere precisata in ordine alle responsabilità da ascrivere rispettivamente ai conducenti dei veicoli.
In sintesi, il coacervo degli elementi processualmente emersi giustifica il riconoscimento del contributo causale in misura maggiore, pari al 75%, in capo al conducente dell'auto, tenuto conto della violazione preponderante commessa, consistente nel mancato riconoscimento del diritto di precedenza in assenza di circostanze anomale o attenuanti (neppure allegate). In altri termini, ferma la violazione, da parte del centauro, del limite di velocità, è causalmente da ascrivere al la CP_2
maggior quota di responsabilità, perché questi, in ragione delle condizioni dei luoghi e dell'accertata distanza della moto che sopraggiungeva in senso di marcia opposto, avrebbe dovuto avvistare agevolmente quest'ultima e concedere la dovuta precedenza.
Tenuto conto delle rilevate percentuali di responsabilità, i danni patrimoniali e non, subiti da , all'epoca di anni 27, appaiono di entità tale da giustificare la Parte_3
corresponsione della cifra liquidata. In particolare, in applicazione delle tabelle di
Milano ratione temporis vigenti, l'importo in linea capitale maggiorato di interessi e rivalutazione, previa devalutazione oltre alle spese mediche documentate e alle spese di gestione del sinistro da parte dei professionisti coinvolti, si perviene ad una cifra complessiva che, pure decurtata del 25% in ragione delle ricostruite corresponsabilità, appare congrua rispetto alla cifra offerta a stralcio dall'assicurazione.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di
[...]
di euro di 245.000,00 oltre interessi di legge a decorrere dalla Controparte_5
domanda.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del convenuto.
Non sussistono i presupposti per la condanna del conveunto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di di euro 245.000,00 oltre interessi di legge a Controparte_5
decorrere dalla domanda;
- condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Controparte_5 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Pisa, 26 giugno 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2022 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Assicurazione contro danni”
Vertente tra
, (C.F. ) in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
ad negotia rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Sormani e Parte_2
Andrea Carlo Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele
Susini sito in Pontedera (PI), Via Guerrazzi, n. 4, giusta delega allegata all'atto di citazione,
- attrice
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Sergio Martelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in San Romano (PI), Via
Gramsci, n. 63/b, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuto
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: accertata l'esclusiva o comunque prevalente responsabilità del sig. Controparte_2 conducente dell'autovettura Mini Cooper tg. DR212TG, di proprietà del sig. CP_1
[...] [...]
ed assicurato nella causazione del sinistro de quo, accertata
[...] Parte_1
l'inoperatività della polizza assicurativa n. 10030000000121467416 nell'evento per cui
è causa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che ha corrisposto la Controparte_3 somma complessiva € 245.000,00 al danneggiato sig. , ad ed Parte_3 CP_4 all'avv. Francesca Pieri, condannare il convenuto sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 144 D.lgs 209/2005 II comma e dell'art C.2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, al pagamento in favore di della somma complessiva di Controparte_3
€ 245.000,00, oltre ai costi del procedimento di mediazione pari ad € 49,90, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di valore di cui alla lettera e) dell'art. 13 del T.U. delle Spese di Giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: [..] con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali IVA e CPA.”
Convenuto:
“chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, contrariis reiectis: I. Nel merito, dichiarare la prescrizione del diritto di rivalsa della nei confronti Parte_1 dell'odierno convenuto, giusta quanto enunciato al punto II della comparsa di costituzione e risposta del 18/01/2023; II. In subordine, sempre nel merito, dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attrice, anche perché non sufficientemente provata, giusta quanto enunciato ai punti III.I e III.II della comparsa di costituzione e risposta del 18/01/2023: III. In via istruttoria, […] Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
Premesso
Con atto di citazione del 20.09.2022 ha convenuto Parte_1 in giudizio l'assicurato quale proprietario dell'auto Mini Cooper TG Controparte_1
DR212TG al fine di ottenere, con azione di rivalsa contrattuale, il pagamento della somma di € 245.000,00 versati, ai sensi art. 144 Cod. Ass. private, al soggetto danneggiato nel sinistro stradale occorso in data 29.03.2017, cagionato dal conducente del veicolo predetto, . A fondamento della domanda, l'attrice ha Controparte_2
allegato:
- che, in data, 29.03.2017, alle ore 19.30 circa, alla guida Controparte_2 dell'autovettura Mini Cooper di proprietà di è entrato in Controparte_1
collisione con alla guida di un motociclo AP;
Parte_3 - che i Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno redatto il rapporto di incidente, sanzionando per guida con patente sospesa, e per aver intersecato Controparte_2
la propria traiettoria con altro veicolo proveniente da destra omettendo di concedere la precedenza;
- che sottoscrivendo il modulo CAI, ha confermato, con Controparte_2 dichiarazione confessoria, la dinamica dell'incidente;
- che il sinistro occorso ad è stato riconosciuto come sinistro in Parte_3
itinere con diritto a prestazioni da parte dell' CP_4
- che l' ha agito in surroga nei confronti di per CP_4 Parte_1
euro 106.000,00;
- che la somma complessiva liquidata da ammonta a € Parte_1
245.000,00;
- che, ai sensi dell'art 2 delle condizioni generali di assicurazione la polizza assicurativa non era operante, perché aveva la patente sospesa;
Controparte_2
- che, pertanto, ha richiesto al convenuto il pagamento della somma a titolo di rivalsa, senza riscontro;
- che ha introdotto procedimento di mediazione obbligatoria concluso con verbale negativo, stante la mancata partecipazione del convenuto;
- che non ci sono dubbi circa la responsabilità di . Controparte_2
Si è costituito contestando la pretesa attorea. In particolare, ha Controparte_1
osservato:
- che non era a conoscenza della sospensione della patente del figlio, che ne aveva la materiale disponibilità, ciò rendendo impossibile al padre sospettare della sospensione della validità della patente;
- che i Carabinieri hanno sanzionato anche per violazione dell'art. Parte_3
141 comma 3 e 8, C.D.S., per aver proceduto in violazione del limite di velocità, e che quindi questi è corresponsabile del sinistro;
- che l'atto di citazione è nullo/inammissibile in quanto ha dichiarato di Parte_1
agire in persona del procuratore ad negotia omettendo di produrre Parte_2 tale procura indispensabile ai fini della verifica dell'ampiezza dei poteri in essa contenuti;
- che il credito fatto valere è, almeno in parte, prescritto, tenuto conto della tempistica delle richieste di pagamento, e del fatto che i pretesi atti interruttivi della prescrizione non hanno raggiunto validamente il destinatario;
- che la previsione contrattuale secondo la quale la garanzia assicurativa non sarebbe operativa è di stretta interpretazione, e come tale non è applicabile rispetto al caso in esame;
- che la domanda è infondata in quanto assume una presunta responsabilità esclusiva o prevalente del conducente dell'auto smentita dai dati di cui alla relazione di incidente, non rivestendo il modulo CAI sottoscritto efficacia confessoria.
All'udienza del 16.02.2023, su istanza di parte, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante CTU cinematica.
All'udienza del 26.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La domanda attorea merita l'accoglimento.
Anteponendosi la disamina della pregiudiziale di merito, l'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa è infondata.
È sufficiente il richiamo alla documentazione prodotta da Controparte_5 dalla quale si evince la tempestiva interruzione del termine biennale per l'esercizio del diritto di credito ex art. 2952 c.c. comma II, il cui dies a quo scatta ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento del pagamento al danneggiato (e/o all' che agisce a sua CP_4
volta in rivalsa), e non dal diverso termine prospettato dal convenuto. In altri termini, a prescindere dalle vacue contestazioni legate al procedimento di ritiro della raccomandata a/r in epoca di emergenza sanitaria da SarS COV-2, il procedimento di mediazione è idoneo ad interrompere tempestivamente il termine prescrizionale.
Ciò premesso, è noto che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la clausola di polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il conducente fosse munito di valida patente di guida non opera nei confronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell'assicurato (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2013, n. 373). Ne consegue che l'assicuratore, tenuto in ogni caso a risarcire il terzo danneggiato, ha il diritto di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata in esecuzione dell'obbligo ex lege (art. 144, comma II cod. ass. private). Una delle clausole contrattuali che, tipicamente, legittimano l'assicuratore ad esperire la rivalsa è quella relativa alla inoperatività della polizza nel caso in cui alla guida del veicolo danneggiante si trovi persona sprovvista di patente di guida.
Nel diritto vivente, peraltro, è stata costantemente equiparata alla situazione del conducente privo di patente di guida per non averla mai conseguita quella in cui chi guida ne sia sprovvisto in quanto sospesa, al momento del sinistro (in questo senso, Cass. civ., 10 ottobre 2003, n. 15174, cit.; Cass. civ., 7 luglio 1999, n. 7035;
Cassazione civile, sez. III, 10/11/2009), e, seppure con minore condivisione, anche il caso di licenza scaduta e non rinnovata.
Orbene, nel caso in esame, la clausola convenzionale che legittima espressamente l'assicurazione ad esercitare il diritto di rivalsa è contenuta all'art. 2 delle condizioni generali di contratto “se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore”. Pacifico che il conducente del veicolo non fosse in possesso della patente di guida, in quanto la stessa era sospesa (cfr. verbale di accertamento doc. 3) per temporanea inidoneità a seguito di accertamento sanitario, è irrilevante che lo stesso fosse in concreto in stato psicofisico compatibile con la guida.
Ad onta di quanto sostenuto da non può dubitarsi, alla stregua della lettura CP_2
della citata clausola – sostanzialmente tipica nei contratti di assicurazione RC auto – che l'ipotesi in questione rientri nei casi di (temporanea) non abilitazione alla guida. Né è calzante il richiamo al precedente di merito citato, che, oltre ad aderire ad un orientamento minoritario in diritto vivente, si riferisce al diverso e non assimilabile caso della patente scaduta.
Appurata la riconducibilità della fattispecie concreta al quadro normativo e pattizio, si tratta di verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti legittimanti la pretesa.
È documentato, oltre che incontestato, il pagamento della complessiva somma di €
245.000,00 (docc. 14-18) in conseguenza del sinistro.
È altresì escluso che la condotta di guida da parte del conducente sia avvenuta prohibente domino, risultando anzi pacifico che fosse solito utilizzare Controparte_2
il veicolo del genitore. In tema, peraltro, è del tutto irrilevante – siccome non dimostra alcuna condotta impeditiva – l'allegata circostanza che il conducente dell'auto abbia taciuto al titolare del veicolo il provvedimento di sospensione della patente.
Quanto al presupposto sostanziale della responsabilità del conducente del veicolo, sono in atti il CAI sottoscritto, di valore confessorio, con il quale il dichiarante attesta di non essersi accorto del sopraggiungere dello scooter, nonché la relazione di incidente dei
Carabinieri intervenuti.
Ora, il convenuto, lungi dal contestare la congruità e l'inerenza delle valutazioni relative alle spese mediche e ai postumi invalidanti del danneggiato, documentate e valutate da professionisti terzi, si limita a sostenere che la responsabilità del sinistro non sarebbe da attribuire in via esclusiva o prevalente a carico di . Controparte_2
Ciò ha nondimeno imposto di valutare se, in base ad una ipoteticamente diversa ripartizione delle (cor)responsabilità nel sinistro, l'importo liquidato al danneggiato risulti sproporzionato per eccesso rispetto a quanto effettivamente ascrivibile alla condotta del conducente dell'auto.
Le emergenze istruttorie – verbale di P.S. e CAI, quest'ultimo contenente dichiarazione confessoria – asseverano che in data 29/03/2017, alle ore 19:30 circa, Parte_3
alla guida del motociclo AP percorreva la via prov.le Francesca Sud con direzione
Santa Maria a Monte – Castelfranco di Sotto, quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via G. Posarelli è entrato in collisione con il veicolo Mini Cooper, condotto da che percorreva sempre via prov.le Francesca Sud, ma in Controparte_2 direzione opposta. Quest'ultimo ha omesso di concedere la precedenza, nell'intento di svoltare in via G. Posarelli, mentre la moto procedeva a velocità superiore a quella consentita (50Km/h).
Orbene, la soluzione prospettata dal CTU è condivisa negli esiti di carattere dinamico accertativo, ma merita di essere precisata in ordine alle responsabilità da ascrivere rispettivamente ai conducenti dei veicoli.
In sintesi, il coacervo degli elementi processualmente emersi giustifica il riconoscimento del contributo causale in misura maggiore, pari al 75%, in capo al conducente dell'auto, tenuto conto della violazione preponderante commessa, consistente nel mancato riconoscimento del diritto di precedenza in assenza di circostanze anomale o attenuanti (neppure allegate). In altri termini, ferma la violazione, da parte del centauro, del limite di velocità, è causalmente da ascrivere al la CP_2
maggior quota di responsabilità, perché questi, in ragione delle condizioni dei luoghi e dell'accertata distanza della moto che sopraggiungeva in senso di marcia opposto, avrebbe dovuto avvistare agevolmente quest'ultima e concedere la dovuta precedenza.
Tenuto conto delle rilevate percentuali di responsabilità, i danni patrimoniali e non, subiti da , all'epoca di anni 27, appaiono di entità tale da giustificare la Parte_3
corresponsione della cifra liquidata. In particolare, in applicazione delle tabelle di
Milano ratione temporis vigenti, l'importo in linea capitale maggiorato di interessi e rivalutazione, previa devalutazione oltre alle spese mediche documentate e alle spese di gestione del sinistro da parte dei professionisti coinvolti, si perviene ad una cifra complessiva che, pure decurtata del 25% in ragione delle ricostruite corresponsabilità, appare congrua rispetto alla cifra offerta a stralcio dall'assicurazione.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore di
[...]
di euro di 245.000,00 oltre interessi di legge a decorrere dalla Controparte_5
domanda.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modifiche, in applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento per valore, ridotti considerata la contrazione dell'attività difensiva. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico del convenuto.
Non sussistono i presupposti per la condanna del conveunto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di di euro 245.000,00 oltre interessi di legge a Controparte_5
decorrere dalla domanda;
- condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Controparte_5 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%. C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Pisa, 26 giugno 2025.
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.