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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Campisi (C.F. – C.F._1
PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Crotone alla via Email_1
Firenze
Appellante/Appellato incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulia Ferrante
(C.F. – PEC: e LE AT (C.F. C.F._2 Email_2
– PEC: dell'Avvocatura Aziendale, C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Aziendale in Crotone alla Via Mario Nicoletta – Il
Granaio
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni
Per Parte_1 “NEL MERITO - in via principale, - condannare l' (P.I. Controparte_1
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 con sede in Crotone alla Via M. Nicoletta, di pagare alla ricorrente Parte_1
(P.I. ) per le causali di cui in esposto e nei termini di legge, la predetta somma
[...] P.IVA_1 di Euro 135.255,06 per capitale e interessi di mora a titolo di differenza tra le tariffe previste dal relativo alleato al D.M. 18/10/2012 e le tariffe di cui all'allegato A) della Delib. n. 141/2010 oltre successivi interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 sul capitale azionato;
-condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle Controparte_1 spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, confermando l'Ordinanza del 01.12.2022, del Tribunale di Crotone emessa nel giudizio RG n. 1246/2022, nella parte impugnata in appello da ritenuto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_1 diritto, ritenuti fondati i motivi esposti nel presente Atto e, per l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'Atto di citazione in appello inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile per le carenze evidenziate in parte motiva e per l'effetto rigettarlo;
- Accertate e dichiarate le motivazioni di cui in parte motiva tutte, accertata e dichiarata in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, accertata e dichiarata la decadenza dalla pretesa creditoria, eventualmente accertata e dichiarata l'eccezione di compensazione, in ogni caso, accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto, in diritto e non provata e per l'effetto rigettare l'Atto di citazione in appello proposto da
[...]
Parte_1
- In ogni caso, rigettare nel merito l'Appello proposto dall' Parte_1 perché infondato in fatto, in diritto e non provato, rigettando ogni domanda da questi formulata;
- In via subordinata, in accoglimento del presente Atto di appello incidentale ed in parziale riforma della Ordinanza del 01.12.2022 del Tribunale di Crotone emessa nel giudizio RG n.
1246/2022, appellata incidentalmente solo nelle parti espressamente indicate,
• in via preliminare e/o pregiudiziale e assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, e per l'effetto pronunciare opportuni provvedimenti ex lege, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito, accertare e dichiarare che è stata correttamente applicata la tariffa di cui al
Decreto n. 19 del 11.02.2013 (doc. 6 ns fasc. 1 grado), recependo le disposizioni Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2021 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata da e rigettare l'Appello da questa proposto. Parte_1 Parte_1
• In ogni caso, per tutte le motivazioni riproposte in parte motiva, rigettare ciascuna domanda e pretesa creditoria di Parte_1
- Il tutto, in ogni caso, in riforma dell'Ordinanza impugnata, con vittoria di onorari, compensi, oneri accessori e spese del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, la
[...] ha proposto appello avvero l'ordinanza resa dal Tribunale di Crotone ai sensi Parte_1 dell'art. 702 bis c.p.c. in data 1° dicembre 2022, con la quale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è stata rigettata la domanda di condanna dell' CP_2 al pagamento della somma di euro 135.255,06 (e non euro 76.493,18 per come erroneamente riportato nell'ordinanza gravata), oltre interessi moratori, a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di odontoiatria erogate in regime di accreditamento nell'anno 2013, con compensazione delle spese di lite1.
In estrema sintesi, il Tribunale, a fronte della richiesta di pagamento della somma indicata per come derivante dalla applicazione delle tariffe dettate dalla Delibera di Giunta Regionale n.
141/2010, ha ritenuto operante il diverso D.P.G.R. 19/2013 e la vigenza di inderogabile tetto di spesa inibente il riconoscimento delle maggiori somme reclamate ex adverso.
A fronte di tanto, l'appellante ha affidato la richiesta di modifica della decisione ad un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: “ERRATA
VALUTAZIONE DELL'ORIGINE E DELLA NATURA DEL CREDITO - TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”.
Con comparsa depositata in data 9 marzo 2023, si è costituita l'
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c., nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello sulla scorta della sua ritenuta infondatezza. L a sua volta ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto CP_2 dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed alla dichiarata la non corretta applicazione della tariffa di cui al Decreto n. 19 dell'11 febbraio 2013.
La Corte, all'udienza del 12 aprile 2023, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 9 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente slittata all'udienza del 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note contenenti le richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali, mentre solo parte appellata/appellante incidentale ha provveduto al deposito anche delle memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata/appellante incidentale, poiché dalla lettura dello stesso è possibile ricavare gli errori che l'appellante principale imputa al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
§2
Sempre in limine, deve essere disatteso l'appello incidentale spiegato dall' CP_2 in relazione alla riproposta richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario: e tanto in ragione della valenza eventualmente dirimente della questione.
Mette conto osservare, allora, che a fondamento dell'eccezione l' ha posto CP_2 la diffusa tesi secondo la quale nella vicenda in esame verrebbero in rilievo profili di contestazione Cont dell'attività dell' legati “ad attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi” la cui cognizione sarebbe rimessa per giurisdizione esclusiva al GA ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a.
(D. Lgs. 104/2010).
A quanto è dato comprendere dalla lettura della reiterata proposizione delle argomentazioni a sostegno dell'eccezione, l'appellante incidentale ha sostenuto che nella vicenda litigiosa verrebbero in rilievo temi connessi “alla interpretazione di atti amministrativi presupposti, neanche impugnati, e il contenuto dei contratti”, assumendo che “il giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la rideterminazione del quantum involgendo una valutazione del Giudice adito su un rapporto contrattuale il quale riverbererebbe effetti, disattendendo, il budget assegnato dalla Regione
Calabria, la cui erogazione consente all'ente pubblico, ed in particolare alla , di Controparte_1 intrattenere rapporti convenzionali su una spesa finanziata e spendibile per l'acquisto delle prestazioni sanitarie contrattualizzate in ragione del fondo a disposizione, il c.d. tetto di spesa, e la tariffazione da applicare, che costituisce esercizio di azione autoritativa e svincolata dalla discrezionalità dell' . CP_1
In disparte ogni rilievo sulla chiarezza espositiva del motivo di gravame, la Corte deve osservare che le tesi spese dall' non si profilano idonee a travolgere la CP_2 determinazione assunta sul punto dal Tribunale, che ha fatto corretta applicazione del principio a mente del quale nel settore dell'attività negoziale della p.a., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario (Cass. Civ. Sez. Un., Ord. 7219 del 19 marzo 2020; id. Ord. 2144 del 29 gennaio 2018).
Nel caso di specie si è cospetto di invocato adempimento di un contratto in ordine al quale non viene in rilievo la legittimità di alcun provvedimento amministrativo o la fase antecedente o prodromica del negozio giuridico, ma la semplice esecuzione delle obbligazioni contrattuali il cui oggetto è delimitato dal testo contrattuale e dai limiti ab externo ritenuti operativi ed integrativi del rapporto convenzionale. Cont
Ne discende la carenza di fondamento dell'appello incidentale proposto dall' e meramente reiterativo di argomentazione già correttamente vagliate dal primo Giudice.
§3
Così superata l'eccezione di difetto di giurisdizione – e rimesso al prosieguo l'esame per quanto di ragione della restante parte dell'appello incidentale – deve procedersi allo scrutinio del motivo di impugnazione proposto dalla società appellante.
Con esso, la ha sostenuto che avrebbe errato il Parte_1
Tribunale di Crotone nel ritenere non remunerabili le prestazioni erogate in ragione della sussistenza di un inderogabile tetto di spesa tanto inibente per non avere considerato che ciò che veniva denunciato era “un inadempimento contrattuale da parte dell' , avendo la CP_2 stessa disatteso la corretta applicazione dell'unica tariffa vigente e stabilita dalla D.G.R. n.
141/2010, avente ad oggetto “Approvazione Programma Odontoiatria Sociale”, essendo indubbio che alle prestazioni odontoiatriche potevano e dovevano essere applicate le tariffe di cui a tale delibera”.
Il motivo, non ulteriormente arricchito, non si profila fondato.
Invero, l'appellante non si confronta specificamente con la parte motivazionale del provvedimento impugnato: benché contrassegnata dalla mera citazione dei principi giurisprudenziali in tema di tetto di spesa per i compensi per le prestazioni mediche convenzionate,
l'ordinanza gravata ha sostanzialmente ritenuto che l'esistenza di un limite massimo dei compensi erogabili dettato per l'anno 2013 inibisse il riconoscimento di crediti esorbitanti quanto previsto.
È dato poi rilevare che in seno al contratto sottoscritto dalle parti – per come rilevato dall' nella memoria di costituzione in primo grado e non contestato – si dava atto CP_2 all'art. 3 che la confermava di accettare quale tetto massimo Parte_1 annuo 2013 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Regionale (Tetto Massimo l'importo di Euro 135.915,76. Pt_2
Si legge poi all'art. 3.3 … le Parti si danno atto che l'Erogatore dovrà programmare la propria attività per rispettare il tetto Massimo annuo. Per l'effetto, le Parti convengono che nulla spetterà all'erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le
Prestazioni Sanitarie che l'Erogatore medesimo abbia reso superando il seguente limite percentuale indicato in corrispondenza al relativo riferimento temporale – il 90% del
[...] alla data del 31 ottobre 2013 – il 100% del tetto massimo annuo alla data del 31 Parte_3 dicembre 2013 .
(…)3.6 Le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da Parte_3 parte della e pertanto non sono esigibili. Controparte_1
L'accordo reca una ulteriore previsione:
“3.2 Ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. n. 502/1992 si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spresa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati.
13.3. Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”. A fronte di tali previsioni contrattuali – e dato per non contestato che il tetto di spesa sia stato raggiunto – l'applicazione delle tariffe originariamente concordate e poi rideterminate è elemento che non solo si scontra con lo specifico accordo raggiunto circa la loro sopravvenuta inefficacia ma che appare destinato a perdere rilievo in ragione del raggiungimento del tetto di spesa consentito.
E tanto valida allora l'affermazione in tal senso compiuta dal Tribunale di Crotone, rendendo ultronea ogni altra questione.
Le determinazioni conclusive
Si impone, conclusivamente, il rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza: vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dai DM 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, parametro minimo avuto riguardo alla reiterata riproposizione delle medesime questioni affrontate in primo grado e alla esorbitante prolissità delle argomentazioni difensive.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto Parte_1 dall' , avvero l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone Controparte_1 ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in data 1° dicembre 2022, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che liquida in euro per 7.160, oltre accessori Controparte_1 di legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29.6.2022, da P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., contro , P. IVA. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite.”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Campisi (C.F. – C.F._1
PEC: , elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Crotone alla via Email_1
Firenze
Appellante/Appellato incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulia Ferrante
(C.F. – PEC: e LE AT (C.F. C.F._2 Email_2
– PEC: dell'Avvocatura Aziendale, C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Aziendale in Crotone alla Via Mario Nicoletta – Il
Granaio
Appellata/Appellante incidentale
Conclusioni
Per Parte_1 “NEL MERITO - in via principale, - condannare l' (P.I. Controparte_1
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 con sede in Crotone alla Via M. Nicoletta, di pagare alla ricorrente Parte_1
(P.I. ) per le causali di cui in esposto e nei termini di legge, la predetta somma
[...] P.IVA_1 di Euro 135.255,06 per capitale e interessi di mora a titolo di differenza tra le tariffe previste dal relativo alleato al D.M. 18/10/2012 e le tariffe di cui all'allegato A) della Delib. n. 141/2010 oltre successivi interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 sul capitale azionato;
-condannare, altresì, l'appellata al pagamento delle Controparte_1 spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis, confermando l'Ordinanza del 01.12.2022, del Tribunale di Crotone emessa nel giudizio RG n. 1246/2022, nella parte impugnata in appello da ritenuto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_1 diritto, ritenuti fondati i motivi esposti nel presente Atto e, per l'effetto:
- Accertare e dichiarare l'Atto di citazione in appello inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile per le carenze evidenziate in parte motiva e per l'effetto rigettarlo;
- Accertate e dichiarate le motivazioni di cui in parte motiva tutte, accertata e dichiarata in via preliminare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, accertata e dichiarata la decadenza dalla pretesa creditoria, eventualmente accertata e dichiarata l'eccezione di compensazione, in ogni caso, accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto, in diritto e non provata e per l'effetto rigettare l'Atto di citazione in appello proposto da
[...]
Parte_1
- In ogni caso, rigettare nel merito l'Appello proposto dall' Parte_1 perché infondato in fatto, in diritto e non provato, rigettando ogni domanda da questi formulata;
- In via subordinata, in accoglimento del presente Atto di appello incidentale ed in parziale riforma della Ordinanza del 01.12.2022 del Tribunale di Crotone emessa nel giudizio RG n.
1246/2022, appellata incidentalmente solo nelle parti espressamente indicate,
• in via preliminare e/o pregiudiziale e assorbente, dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, e per l'effetto pronunciare opportuni provvedimenti ex lege, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito, accertare e dichiarare che è stata correttamente applicata la tariffa di cui al
Decreto n. 19 del 11.02.2013 (doc. 6 ns fasc. 1 grado), recependo le disposizioni Decreto del Ministero della Salute del 18 ottobre 2021 e, per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata da e rigettare l'Appello da questa proposto. Parte_1 Parte_1
• In ogni caso, per tutte le motivazioni riproposte in parte motiva, rigettare ciascuna domanda e pretesa creditoria di Parte_1
- Il tutto, in ogni caso, in riforma dell'Ordinanza impugnata, con vittoria di onorari, compensi, oneri accessori e spese del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, la
[...] ha proposto appello avvero l'ordinanza resa dal Tribunale di Crotone ai sensi Parte_1 dell'art. 702 bis c.p.c. in data 1° dicembre 2022, con la quale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è stata rigettata la domanda di condanna dell' CP_2 al pagamento della somma di euro 135.255,06 (e non euro 76.493,18 per come erroneamente riportato nell'ordinanza gravata), oltre interessi moratori, a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di odontoiatria erogate in regime di accreditamento nell'anno 2013, con compensazione delle spese di lite1.
In estrema sintesi, il Tribunale, a fronte della richiesta di pagamento della somma indicata per come derivante dalla applicazione delle tariffe dettate dalla Delibera di Giunta Regionale n.
141/2010, ha ritenuto operante il diverso D.P.G.R. 19/2013 e la vigenza di inderogabile tetto di spesa inibente il riconoscimento delle maggiori somme reclamate ex adverso.
A fronte di tanto, l'appellante ha affidato la richiesta di modifica della decisione ad un unico ed articolato motivo, sul quale più ampiamente infra, così rubricato: “ERRATA
VALUTAZIONE DELL'ORIGINE E DELLA NATURA DEL CREDITO - TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO”.
Con comparsa depositata in data 9 marzo 2023, si è costituita l'
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c., nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello sulla scorta della sua ritenuta infondatezza. L a sua volta ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto CP_2 dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed alla dichiarata la non corretta applicazione della tariffa di cui al Decreto n. 19 dell'11 febbraio 2013.
La Corte, all'udienza del 12 aprile 2023, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 9 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente slittata all'udienza del 22 ottobre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note contenenti le richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione di termini di 20 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
Nel termine assegnato, entrambe le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali, mentre solo parte appellata/appellante incidentale ha provveduto al deposito anche delle memorie di replica.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata/appellante incidentale, poiché dalla lettura dello stesso è possibile ricavare gli errori che l'appellante principale imputa al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
§2
Sempre in limine, deve essere disatteso l'appello incidentale spiegato dall' CP_2 in relazione alla riproposta richiesta di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario: e tanto in ragione della valenza eventualmente dirimente della questione.
Mette conto osservare, allora, che a fondamento dell'eccezione l' ha posto CP_2 la diffusa tesi secondo la quale nella vicenda in esame verrebbero in rilievo profili di contestazione Cont dell'attività dell' legati “ad attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi” la cui cognizione sarebbe rimessa per giurisdizione esclusiva al GA ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a.
(D. Lgs. 104/2010).
A quanto è dato comprendere dalla lettura della reiterata proposizione delle argomentazioni a sostegno dell'eccezione, l'appellante incidentale ha sostenuto che nella vicenda litigiosa verrebbero in rilievo temi connessi “alla interpretazione di atti amministrativi presupposti, neanche impugnati, e il contenuto dei contratti”, assumendo che “il giudizio ha ad oggetto, sostanzialmente, la rideterminazione del quantum involgendo una valutazione del Giudice adito su un rapporto contrattuale il quale riverbererebbe effetti, disattendendo, il budget assegnato dalla Regione
Calabria, la cui erogazione consente all'ente pubblico, ed in particolare alla , di Controparte_1 intrattenere rapporti convenzionali su una spesa finanziata e spendibile per l'acquisto delle prestazioni sanitarie contrattualizzate in ragione del fondo a disposizione, il c.d. tetto di spesa, e la tariffazione da applicare, che costituisce esercizio di azione autoritativa e svincolata dalla discrezionalità dell' . CP_1
In disparte ogni rilievo sulla chiarezza espositiva del motivo di gravame, la Corte deve osservare che le tesi spese dall' non si profilano idonee a travolgere la CP_2 determinazione assunta sul punto dal Tribunale, che ha fatto corretta applicazione del principio a mente del quale nel settore dell'attività negoziale della p.a., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario (Cass. Civ. Sez. Un., Ord. 7219 del 19 marzo 2020; id. Ord. 2144 del 29 gennaio 2018).
Nel caso di specie si è cospetto di invocato adempimento di un contratto in ordine al quale non viene in rilievo la legittimità di alcun provvedimento amministrativo o la fase antecedente o prodromica del negozio giuridico, ma la semplice esecuzione delle obbligazioni contrattuali il cui oggetto è delimitato dal testo contrattuale e dai limiti ab externo ritenuti operativi ed integrativi del rapporto convenzionale. Cont
Ne discende la carenza di fondamento dell'appello incidentale proposto dall' e meramente reiterativo di argomentazione già correttamente vagliate dal primo Giudice.
§3
Così superata l'eccezione di difetto di giurisdizione – e rimesso al prosieguo l'esame per quanto di ragione della restante parte dell'appello incidentale – deve procedersi allo scrutinio del motivo di impugnazione proposto dalla società appellante.
Con esso, la ha sostenuto che avrebbe errato il Parte_1
Tribunale di Crotone nel ritenere non remunerabili le prestazioni erogate in ragione della sussistenza di un inderogabile tetto di spesa tanto inibente per non avere considerato che ciò che veniva denunciato era “un inadempimento contrattuale da parte dell' , avendo la CP_2 stessa disatteso la corretta applicazione dell'unica tariffa vigente e stabilita dalla D.G.R. n.
141/2010, avente ad oggetto “Approvazione Programma Odontoiatria Sociale”, essendo indubbio che alle prestazioni odontoiatriche potevano e dovevano essere applicate le tariffe di cui a tale delibera”.
Il motivo, non ulteriormente arricchito, non si profila fondato.
Invero, l'appellante non si confronta specificamente con la parte motivazionale del provvedimento impugnato: benché contrassegnata dalla mera citazione dei principi giurisprudenziali in tema di tetto di spesa per i compensi per le prestazioni mediche convenzionate,
l'ordinanza gravata ha sostanzialmente ritenuto che l'esistenza di un limite massimo dei compensi erogabili dettato per l'anno 2013 inibisse il riconoscimento di crediti esorbitanti quanto previsto.
È dato poi rilevare che in seno al contratto sottoscritto dalle parti – per come rilevato dall' nella memoria di costituzione in primo grado e non contestato – si dava atto CP_2 all'art. 3 che la confermava di accettare quale tetto massimo Parte_1 annuo 2013 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Regionale (Tetto Massimo l'importo di Euro 135.915,76. Pt_2
Si legge poi all'art. 3.3 … le Parti si danno atto che l'Erogatore dovrà programmare la propria attività per rispettare il tetto Massimo annuo. Per l'effetto, le Parti convengono che nulla spetterà all'erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le
Prestazioni Sanitarie che l'Erogatore medesimo abbia reso superando il seguente limite percentuale indicato in corrispondenza al relativo riferimento temporale – il 90% del
[...] alla data del 31 ottobre 2013 – il 100% del tetto massimo annuo alla data del 31 Parte_3 dicembre 2013 .
(…)3.6 Le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da Parte_3 parte della e pertanto non sono esigibili. Controparte_1
L'accordo reca una ulteriore previsione:
“3.2 Ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. n. 502/1992 si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spresa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati.
13.3. Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate”. A fronte di tali previsioni contrattuali – e dato per non contestato che il tetto di spesa sia stato raggiunto – l'applicazione delle tariffe originariamente concordate e poi rideterminate è elemento che non solo si scontra con lo specifico accordo raggiunto circa la loro sopravvenuta inefficacia ma che appare destinato a perdere rilievo in ragione del raggiungimento del tetto di spesa consentito.
E tanto valida allora l'affermazione in tal senso compiuta dal Tribunale di Crotone, rendendo ultronea ogni altra questione.
Le determinazioni conclusive
Si impone, conclusivamente, il rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza: vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dai DM 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, parametro minimo avuto riguardo alla reiterata riproposizione delle medesime questioni affrontate in primo grado e alla esorbitante prolissità delle argomentazioni difensive.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto Parte_1 dall' , avvero l'ordinanza emessa dal Tribunale di Crotone Controparte_1 ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in data 1° dicembre 2022, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) condanna pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che liquida in euro per 7.160, oltre accessori Controparte_1 di legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29.6.2022, da P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., contro , P. IVA. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente le spese di lite.”