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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1027/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procure in atti, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Ivano Troja e dall'avv. Mario Fiaccavento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(P. I. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonino Cavallo, con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata avv. it@ Email_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.5.2010, conveniva il esponendo Parte_1 Controparte_1 quanto segue: esso attore era proprietario di uno stacco di terreno sito in distinto in catasto terreni al foglio CP_1
31, particella 1994 (ex 1961, ex 1923, ex 37), di mq. 2928; in data 3.11.2002 aveva scoperto che una ditta di costruzioni, incaricata dal aveva Controparte_1 iniziato dei lavori stradali tra le vie IE e “consistenti nello sbancamento, messa in opera CP_2 di marciapiedi, pozzetti idrici, fognari e bitumazione”, occupando in tal modo, in mancanza di titolo, ampie parti dell'anzidetta particella di sua proprietà senza che mai fosse stata avviata dal la CP_1 procedura di esproprio per pubblica utilità; prima ancora della notifica della citazione i lavori stradali venivano portati a compimento, con la conseguenza che esso attore aveva definitivamente perso la disponibilità del suo terreno;
chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti per la perdita dell'immobile e per il mancato godimento dello stesso a partire dal novembre 2002, nella misura di € 140.909,24, sì come quantificata dal CTU nominato nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso, ante causam, con ricorso depositato in data 12.11.2002, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in € 20.000,00 ovvero, in via subordinata, chiedeva condannarsi il convenuto alla restituzione del terreno rimasto di sua CP_1 proprietà, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il il quale, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che Controparte_1 il tratto di terreno per cui è causa era gravato da servitù di pubblico transito costituita per dicatio ad patriam ovvero, in via subordinata, era stato acquistato da esso convenuto per usucapione.
Con sentenza n. 2106/2013, pubblicata in data 21.12.2013, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda riconvenzionale sussistendone a suo avviso i presupposti in forza di quanto accertato dalla
CTU eseguita in occasione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sopra richiamato.
pagina 2 di 8 In particolare, secondo il Tribunale, emergeva dalla detta CTU che “il terreno di proprietà del ricorrente era effettivamente già da parecchi anni adibito a strade ad uso pubblico per come risulta dallo stralcio planimetrico del rilievo aerofotogrammetrico risalente all'anno 1982 laddove è agevole rilevare la configurazione dell'assetto urbanistico della zona con annessa viabilità. Pertanto la porzione di terreno di proprietà del ricorrente è certamente destinata a strade urbane da più di vent'anni”.
Le spese di lite venivano regolate secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il eccependone la inammissibilità. Controparte_1
Con sentenza n. 1751/2019, pubblicata il 17.7.2019, la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dal per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Pt_1
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 11161/24, pubblicata in data 24.4.2024, la S.C. annullava la sentenza impugnata ritenendo che, a differenza di quanto sostenuto da questa Corte, i motivi di gravame fossero sufficientemente specifici e che con essi il giudice di rinvio, in diversa composizione, avrebbe dovuto confrontarsi, pronunciandosi anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in data 22.7.2024 riassumeva la causa riproponendo gli originari Parte_1 motivi di appello.
Si costituiva nel giudizio di rinvio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza dell'11.6.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si è doluto della mancata pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla sua richiesta di ammissione di prova testimoniale (articolata secondo il capitolato che di seguito si trascrive: “Vero o no che lo stacco di terreno … omissis … di proprietà del sig. Pt_1
, si è presentato fino al novembre dell'anno 2002 incolto, non asfaltato e delimitato da tondini di
[...] ferro sui quali vi era apposto un cartello in lamiera con la scritta di colore rosso indicante Proprietà
Privata”).
L'appellato ha sostenuto che la prova in questione sarebbe stata irrilevante a fronte di quella pagina 3 di 8 documentale in atti da cui risulta ciò di cui il CTU del procedimento d'urgenza ha dato atto.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato atteso che dall'esame degli atti del processo di primo grado risulta che l'appellante ha rinunciato alla prova per testi.
Sul punto va preliminarmente ricordato come, secondo Cass., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19352: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”.
In punto di fatto la richiesta di prova per testi è stata articolata dall'appellante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Detta richiesta, al pari di altra avanzata dal convenuto volta a dimostrare che le aree per cui è CP_1 causa costituivano strade che erano state adibite volontariamente dall'attore, da lungo tempo, all'uso pubblico ed erano il risultato della condotta dell'attore che “con lottizzazioni ed edificazioni di suolo ha proceduto ad una lottizzazione non autorizzata”, era stata rigettata dal Tribunale giusta ordinanza resa all'udienza del 13.6.2011 con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di p.c. del 14.3.2013 soltanto il insisteva nell'accoglimento delle sue Controparte_1 richieste istruttorie mentre si limitava a riportarsi “al contenuto dell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, nonché a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa”.
Il Tribunale poneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
depositava conclusionali e repliche senza mai dolersi della mancata ammissione delle Parte_1 prove per testi a suo tempo richieste.
Con provvedimento del 23.8.2013-19.9.2013 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo non avendo rinvenuto in atti copia della CTU eseguita nel procedimento cautelare.
Anche alla successiva udienza di p.c. del 30.9.2013 ometteva del tutto di menzionare le Parte_1 richieste istruttorie che il Tribunale aveva in precedenza rigettato.
Ciò posto, fermo restando che il richiamo generico “a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa” non può valere come riproposizione delle istanze istruttorie rigettate, ad pagina 4 di 8 avviso della Corte l'intero contegno processuale, anche successivo alla rimessione della causa in decisione, tenuto dall'appellante, depone nel senso della sua rinuncia alle stesse.
Ne consegue che il primo motivo di appello si appalesa infondato.
Analogamente deve ritenersi per il secondo motivo di appello, mediante cui il ha inteso Pt_1 contestare la sussistenza dei presupposti della c.d. dicatio ad patriam, invece ravvisati dal Tribunale.
In particolare, secondo quanto sostenuto nel motivo di appello in esame: “Il Sig. ha sempre Pt_1 negato in radice di aver messo a disposizione il proprio terreno in favore di una generalità indifferenziata di cittadini. Invero, l'odierno appellante, prima del compimento dei lavori di sbancamento da parte del ha sempre mantenuto il suddescritto terreno incolto e non CP_1 asfaltato, delimitato da tondini di ferro e con una catena su cui ha apposto il classico cartello
“proprietà privata” (v.si rilievi fotografici allegati alla memoria 183 n. III, comma VI, c.p.c. del fascicolo di parte di I grado). Ciò, non evidenzia certamente la volontà dell'appellante a voler destinare l'area al pubblico passaggio, ma al contrario di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo.
Difatti, il Sig. , per rapporti di buon vicinato, ha solo consentito saltuariamente il passaggio Pt_1 pedonale solo ed esclusivamente ai proprietari dei lotti limitrofi, per facilitare loro il raggiungimento dei rispettivi fondi.
A tal proposito, la Giurisprudenza afferma il principio secondo il quale “l'interclusione dell'area esclude che possa sorgere un suo uso in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per un'utilità limitata ai soli proprietari frontisti” (Consiglio di Stato, sent. n. 7601/2006).
A nulla rileva l'inserimento della particella nell'elenco delle vie pubbliche, come rilevato dal Giudice di prime cure, atteso che per orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità “non è configurabile la dicatio ad patriam con riguardo a strade destinate al servizio di un determinato edificio o un determinato complesso di edifici, indipendentemente dal fatto che manchino di recinzioni
e siano inserite nella rete viaria pubblica della zona” (Corte di Cassazione, sent. n.3761/1985)” (v. p.
7 della citazione in riassunzione).
Si tratta di argomentazioni che sono smentite dalle prove su cui si fonda la decisione del Tribunale.
In punto di diritto deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., sez. I, 17 luglio 2024, n. 19784, che ha escluso la sussistenza della dicatio ad patriam in quanto mancava un collegamento con la strada pubblica), quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula pagina 5 di 8 che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (v. Cass., Sez. II, 14 giugno
2018, n. 15618; Cass., sez. II, 22 novembre 2000, n. 15111 e Cass., sez. 1, 26 aprile 2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4 giugno 2001, n. 7481; Cass., Sez. II, 21 maggio 2001, n. 6924 e Cass., Sez. II 17 marzo 1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II,
10 dicembre 1994, n. 10574).
Ciò posto è opportuno dare atto delle risultanze delle planimetrie allegate non soltanto alla CTU del
2.3.2006 ma anche alla relazione descrittiva redatta in data 9.11.2002 da un tecnico di fiducia dell'attore ed allegata alla citazione.
Dalle dette planimetrie risulta che la particella in catasto terreni al foglio 31, n. 1994 è parzialmente occupata da n. 8 edifici ubicati ai lati delle vie G. Prezzolini, TO di e (che CP_3 Per_1 corrono in direzione Nord Ovest – Sud Est) e delle vie ed IE (che corrono in direzione Sud Per_2
Ovest – Nord Est).
Il terreno per cui è causa è quello costituito dalla sede stradale delle anzidette vie catastalmente ricadente all'interno della particella di proprietà del , la quale non risulta affatto interclusa, atteso Pt_1 che piuttosto tutte le vie in questione si dipartono da ben oltre i suoi confini e la collegano con strade pubbliche anche di notevole rilievo, come si evince con chiarezza dalla aerofotogrammetria risalente al
1982 allegata alla CTU sulla cui base il consulente tecnico affermava che, con certezza, “la porzione di terreno di proprietà del ricorrente (evidenziata in giallo nello stralcio del rilievo aerofotogrammetrico allegato alla presente ed in rosso il contorno dell'originaria particella 37) è certamente destinata a strade urbane da oltre 20 anni”.
In altre parole, la particella in questione è in parte edificata, mentre la parte non edificata costituisce sede stradale di porzioni di strade pacificamente pubbliche che iniziano prima e proseguono dopo la sezione appartenente al oppure che collegano due strade pubbliche. Pt_1
Se questo è vero, visto che le sezioni di terreno dell'appellante si inseriscono e fanno parte – almeno dal 1982 – del reticolo delle strade comunali di risulta del tutto smentito l'assunto CP_1 dell'appellante secondo cui, invece, in relazione alle porzioni di strada in questione lo stesso, lungi pagina 6 di 8 dall'averle messe a disposizione della comunità indeterminata dei cittadini così consentendo il sorgere della servitù di passaggio pubblico, avrebbe meramente tollerato il passaggio dei soli proprietari degli edifici che ai margini di esse insistevano, sembrando appena il caso di aggiungere che nessuna prova del detto assunto è stata fornita considerato che la documentazione fotografica – peraltro difficilmente decifrabile oltre che priva di data certa – è stata inammissibilmente prodotta dal soltanto con la Pt_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Resta da osservare che, vista la peculiare destinazione della particella 1994 (come detto in parte occupata da ben otto edifici intervallati dagli stacchi di terreno che costituiscono sede delle strade più volte sopra menzionate per la perdita delle quali il vorrebbe essere risarcito), non sembra Pt_1 estraneo al caso di specie quanto chiarito da Cass., sez. I, 27 giugno 2018, n. 16979, secondo cui: “Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del di CP_1 lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un “aliud” rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli
l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco”.
Quanto sopra esposto vale peraltro ad escludere la fondatezza degli ulteriori due motivi di appello fondati sul preteso spossessamento operato dall'appellato attraverso i lavori di sistemazione stradale e realizzazione dei marciapiede eseguiti nel novembre del 2002 e sulla pretesa violazione della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (stante la mancata corresponsione di qualsivoglia indennità) atteso che, come detto, visto che fin dall'inizio degli anni '80 sui terreni in questione era stata costituita la servitù di uso pubblico, nessuno spossessamento è dato ravvisare ad opera del né alcuna trasformazione irreversibile del terreno adibito, per CP_1 volontà dell'appellante, da lungo tempo, a strada di uso pubblico, costituendo i lavori eseguiti dall'appellato lecito esercizio di attività conformi alla predetta destinazione (impressa dall'appellante), diretta a rendere l'area più compiutamente idonea all'indicato uso pubblico (v. Cass., sez. I, 27 luglio
1983, n. 5155).
pagina 7 di 8 L'appello merita quindi, sotto ogni profilo, di essere rigettato.
Le spese dell'appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri attualmente in vigore (v. Cass., sez.
III, 13 luglio 2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1027/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2106/2013, Parte_1 pubblicata in data 21.12.2013, giusta riassunzione della causa da parte del predetto a seguito di annullamento con rinvio, ad opera di Cassazione, sez. I, 24 aprile 2024, n. 11161, della sentenza di questa Corte di Appello n. 1751/2019, pubblicata in data 17.7.2019: rigetta l'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, di quello di cassazione Parte_1
e del giudizio di rinvio, nella misura di € 10.000,00 per il primo, € 7.000,00 per il secondo ed ulteriori €
10.000,00 per il terzo, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1027/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procure in atti, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Ivano Troja e dall'avv. Mario Fiaccavento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(P. I. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonino Cavallo, con domicilio eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata avv. it@ Email_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.6.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.5.2010, conveniva il esponendo Parte_1 Controparte_1 quanto segue: esso attore era proprietario di uno stacco di terreno sito in distinto in catasto terreni al foglio CP_1
31, particella 1994 (ex 1961, ex 1923, ex 37), di mq. 2928; in data 3.11.2002 aveva scoperto che una ditta di costruzioni, incaricata dal aveva Controparte_1 iniziato dei lavori stradali tra le vie IE e “consistenti nello sbancamento, messa in opera CP_2 di marciapiedi, pozzetti idrici, fognari e bitumazione”, occupando in tal modo, in mancanza di titolo, ampie parti dell'anzidetta particella di sua proprietà senza che mai fosse stata avviata dal la CP_1 procedura di esproprio per pubblica utilità; prima ancora della notifica della citazione i lavori stradali venivano portati a compimento, con la conseguenza che esso attore aveva definitivamente perso la disponibilità del suo terreno;
chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti per la perdita dell'immobile e per il mancato godimento dello stesso a partire dal novembre 2002, nella misura di € 140.909,24, sì come quantificata dal CTU nominato nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso, ante causam, con ricorso depositato in data 12.11.2002, oltre al risarcimento dei danni morali quantificati in € 20.000,00 ovvero, in via subordinata, chiedeva condannarsi il convenuto alla restituzione del terreno rimasto di sua CP_1 proprietà, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il il quale, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi che Controparte_1 il tratto di terreno per cui è causa era gravato da servitù di pubblico transito costituita per dicatio ad patriam ovvero, in via subordinata, era stato acquistato da esso convenuto per usucapione.
Con sentenza n. 2106/2013, pubblicata in data 21.12.2013, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda riconvenzionale sussistendone a suo avviso i presupposti in forza di quanto accertato dalla
CTU eseguita in occasione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sopra richiamato.
pagina 2 di 8 In particolare, secondo il Tribunale, emergeva dalla detta CTU che “il terreno di proprietà del ricorrente era effettivamente già da parecchi anni adibito a strade ad uso pubblico per come risulta dallo stralcio planimetrico del rilievo aerofotogrammetrico risalente all'anno 1982 laddove è agevole rilevare la configurazione dell'assetto urbanistico della zona con annessa viabilità. Pertanto la porzione di terreno di proprietà del ricorrente è certamente destinata a strade urbane da più di vent'anni”.
Le spese di lite venivano regolate secondo la soccombenza.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il eccependone la inammissibilità. Controparte_1
Con sentenza n. 1751/2019, pubblicata il 17.7.2019, la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'appello proposto dal per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Pt_1
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 11161/24, pubblicata in data 24.4.2024, la S.C. annullava la sentenza impugnata ritenendo che, a differenza di quanto sostenuto da questa Corte, i motivi di gravame fossero sufficientemente specifici e che con essi il giudice di rinvio, in diversa composizione, avrebbe dovuto confrontarsi, pronunciandosi anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in data 22.7.2024 riassumeva la causa riproponendo gli originari Parte_1 motivi di appello.
Si costituiva nel giudizio di rinvio il chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza dell'11.6.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si è doluto della mancata pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla sua richiesta di ammissione di prova testimoniale (articolata secondo il capitolato che di seguito si trascrive: “Vero o no che lo stacco di terreno … omissis … di proprietà del sig. Pt_1
, si è presentato fino al novembre dell'anno 2002 incolto, non asfaltato e delimitato da tondini di
[...] ferro sui quali vi era apposto un cartello in lamiera con la scritta di colore rosso indicante Proprietà
Privata”).
L'appellato ha sostenuto che la prova in questione sarebbe stata irrilevante a fronte di quella pagina 3 di 8 documentale in atti da cui risulta ciò di cui il CTU del procedimento d'urgenza ha dato atto.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato atteso che dall'esame degli atti del processo di primo grado risulta che l'appellante ha rinunciato alla prova per testi.
Sul punto va preliminarmente ricordato come, secondo Cass., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19352: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”.
In punto di fatto la richiesta di prova per testi è stata articolata dall'appellante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Detta richiesta, al pari di altra avanzata dal convenuto volta a dimostrare che le aree per cui è CP_1 causa costituivano strade che erano state adibite volontariamente dall'attore, da lungo tempo, all'uso pubblico ed erano il risultato della condotta dell'attore che “con lottizzazioni ed edificazioni di suolo ha proceduto ad una lottizzazione non autorizzata”, era stata rigettata dal Tribunale giusta ordinanza resa all'udienza del 13.6.2011 con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di p.c. del 14.3.2013 soltanto il insisteva nell'accoglimento delle sue Controparte_1 richieste istruttorie mentre si limitava a riportarsi “al contenuto dell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio, nonché a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa”.
Il Tribunale poneva la causa in decisione assegnando i termini per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
depositava conclusionali e repliche senza mai dolersi della mancata ammissione delle Parte_1 prove per testi a suo tempo richieste.
Con provvedimento del 23.8.2013-19.9.2013 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo non avendo rinvenuto in atti copia della CTU eseguita nel procedimento cautelare.
Anche alla successiva udienza di p.c. del 30.9.2013 ometteva del tutto di menzionare le Parte_1 richieste istruttorie che il Tribunale aveva in precedenza rigettato.
Ciò posto, fermo restando che il richiamo generico “a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito negli atti e nei verbali di causa” non può valere come riproposizione delle istanze istruttorie rigettate, ad pagina 4 di 8 avviso della Corte l'intero contegno processuale, anche successivo alla rimessione della causa in decisione, tenuto dall'appellante, depone nel senso della sua rinuncia alle stesse.
Ne consegue che il primo motivo di appello si appalesa infondato.
Analogamente deve ritenersi per il secondo motivo di appello, mediante cui il ha inteso Pt_1 contestare la sussistenza dei presupposti della c.d. dicatio ad patriam, invece ravvisati dal Tribunale.
In particolare, secondo quanto sostenuto nel motivo di appello in esame: “Il Sig. ha sempre Pt_1 negato in radice di aver messo a disposizione il proprio terreno in favore di una generalità indifferenziata di cittadini. Invero, l'odierno appellante, prima del compimento dei lavori di sbancamento da parte del ha sempre mantenuto il suddescritto terreno incolto e non CP_1 asfaltato, delimitato da tondini di ferro e con una catena su cui ha apposto il classico cartello
“proprietà privata” (v.si rilievi fotografici allegati alla memoria 183 n. III, comma VI, c.p.c. del fascicolo di parte di I grado). Ciò, non evidenzia certamente la volontà dell'appellante a voler destinare l'area al pubblico passaggio, ma al contrario di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo.
Difatti, il Sig. , per rapporti di buon vicinato, ha solo consentito saltuariamente il passaggio Pt_1 pedonale solo ed esclusivamente ai proprietari dei lotti limitrofi, per facilitare loro il raggiungimento dei rispettivi fondi.
A tal proposito, la Giurisprudenza afferma il principio secondo il quale “l'interclusione dell'area esclude che possa sorgere un suo uso in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per un'utilità limitata ai soli proprietari frontisti” (Consiglio di Stato, sent. n. 7601/2006).
A nulla rileva l'inserimento della particella nell'elenco delle vie pubbliche, come rilevato dal Giudice di prime cure, atteso che per orientamento costante della Giurisprudenza di legittimità “non è configurabile la dicatio ad patriam con riguardo a strade destinate al servizio di un determinato edificio o un determinato complesso di edifici, indipendentemente dal fatto che manchino di recinzioni
e siano inserite nella rete viaria pubblica della zona” (Corte di Cassazione, sent. n.3761/1985)” (v. p.
7 della citazione in riassunzione).
Si tratta di argomentazioni che sono smentite dalle prove su cui si fonda la decisione del Tribunale.
In punto di diritto deve premettersi che costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., sez. I, 17 luglio 2024, n. 19784, che ha escluso la sussistenza della dicatio ad patriam in quanto mancava un collegamento con la strada pubblica), quello secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula pagina 5 di 8 che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives (v. Cass., Sez. II, 14 giugno
2018, n. 15618; Cass., sez. II, 22 novembre 2000, n. 15111 e Cass., sez. 1, 26 aprile 2024, n. 11320), e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (cfr. Cass., Sez. II, 4 giugno 2001, n. 7481; Cass., Sez. II, 21 maggio 2001, n. 6924 e Cass., Sez. II 17 marzo 1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II,
10 dicembre 1994, n. 10574).
Ciò posto è opportuno dare atto delle risultanze delle planimetrie allegate non soltanto alla CTU del
2.3.2006 ma anche alla relazione descrittiva redatta in data 9.11.2002 da un tecnico di fiducia dell'attore ed allegata alla citazione.
Dalle dette planimetrie risulta che la particella in catasto terreni al foglio 31, n. 1994 è parzialmente occupata da n. 8 edifici ubicati ai lati delle vie G. Prezzolini, TO di e (che CP_3 Per_1 corrono in direzione Nord Ovest – Sud Est) e delle vie ed IE (che corrono in direzione Sud Per_2
Ovest – Nord Est).
Il terreno per cui è causa è quello costituito dalla sede stradale delle anzidette vie catastalmente ricadente all'interno della particella di proprietà del , la quale non risulta affatto interclusa, atteso Pt_1 che piuttosto tutte le vie in questione si dipartono da ben oltre i suoi confini e la collegano con strade pubbliche anche di notevole rilievo, come si evince con chiarezza dalla aerofotogrammetria risalente al
1982 allegata alla CTU sulla cui base il consulente tecnico affermava che, con certezza, “la porzione di terreno di proprietà del ricorrente (evidenziata in giallo nello stralcio del rilievo aerofotogrammetrico allegato alla presente ed in rosso il contorno dell'originaria particella 37) è certamente destinata a strade urbane da oltre 20 anni”.
In altre parole, la particella in questione è in parte edificata, mentre la parte non edificata costituisce sede stradale di porzioni di strade pacificamente pubbliche che iniziano prima e proseguono dopo la sezione appartenente al oppure che collegano due strade pubbliche. Pt_1
Se questo è vero, visto che le sezioni di terreno dell'appellante si inseriscono e fanno parte – almeno dal 1982 – del reticolo delle strade comunali di risulta del tutto smentito l'assunto CP_1 dell'appellante secondo cui, invece, in relazione alle porzioni di strada in questione lo stesso, lungi pagina 6 di 8 dall'averle messe a disposizione della comunità indeterminata dei cittadini così consentendo il sorgere della servitù di passaggio pubblico, avrebbe meramente tollerato il passaggio dei soli proprietari degli edifici che ai margini di esse insistevano, sembrando appena il caso di aggiungere che nessuna prova del detto assunto è stata fornita considerato che la documentazione fotografica – peraltro difficilmente decifrabile oltre che priva di data certa – è stata inammissibilmente prodotta dal soltanto con la Pt_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Resta da osservare che, vista la peculiare destinazione della particella 1994 (come detto in parte occupata da ben otto edifici intervallati dagli stacchi di terreno che costituiscono sede delle strade più volte sopra menzionate per la perdita delle quali il vorrebbe essere risarcito), non sembra Pt_1 estraneo al caso di specie quanto chiarito da Cass., sez. I, 27 giugno 2018, n. 16979, secondo cui: “Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. “dicatio ad patriam”, quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del di CP_1 lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un “aliud” rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli
l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco”.
Quanto sopra esposto vale peraltro ad escludere la fondatezza degli ulteriori due motivi di appello fondati sul preteso spossessamento operato dall'appellato attraverso i lavori di sistemazione stradale e realizzazione dei marciapiede eseguiti nel novembre del 2002 e sulla pretesa violazione della
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritto dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (stante la mancata corresponsione di qualsivoglia indennità) atteso che, come detto, visto che fin dall'inizio degli anni '80 sui terreni in questione era stata costituita la servitù di uso pubblico, nessuno spossessamento è dato ravvisare ad opera del né alcuna trasformazione irreversibile del terreno adibito, per CP_1 volontà dell'appellante, da lungo tempo, a strada di uso pubblico, costituendo i lavori eseguiti dall'appellato lecito esercizio di attività conformi alla predetta destinazione (impressa dall'appellante), diretta a rendere l'area più compiutamente idonea all'indicato uso pubblico (v. Cass., sez. I, 27 luglio
1983, n. 5155).
pagina 7 di 8 L'appello merita quindi, sotto ogni profilo, di essere rigettato.
Le spese dell'appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri attualmente in vigore (v. Cass., sez.
III, 13 luglio 2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1027/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2106/2013, Parte_1 pubblicata in data 21.12.2013, giusta riassunzione della causa da parte del predetto a seguito di annullamento con rinvio, ad opera di Cassazione, sez. I, 24 aprile 2024, n. 11161, della sentenza di questa Corte di Appello n. 1751/2019, pubblicata in data 17.7.2019: rigetta l'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, di quello di cassazione Parte_1
e del giudizio di rinvio, nella misura di € 10.000,00 per il primo, € 7.000,00 per il secondo ed ulteriori €
10.000,00 per il terzo, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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