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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 27/01/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1284/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14783/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500004932 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare la nullità dell'accertamento esecutivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Resistente/Appellato: il Resistente_1 Srl chiede di rigettare il ricorso, con conferma della pretesa tributaria. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 15/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti del Resistente_1 Srl e del Comune di Casoria, impugnando l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 29/5/2025, inerente la TARI anno 2019 per complessivi €.352,00.
Il 6/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo il decorso del termine di prescrizione, la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione e l'omessa indicazione degli elementi essenziali nell'avviso di accertamento (termine per presentare ricorso, il dettaglio del calcolo degli interessi).
In data 27/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio Resistente_1 Srl, eccependo la rituale e tempestiva notifica dell'atto presupposto (sollecito di pagamento) e l'adeguata motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Casoria non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In materia di tributi locali e nella fattispecie di TARI, per quanto riguarda l'accertamento del tributo, cioè la creazione del “titolo” inerente il diritto di credito, la normativa prevede la <> quinquennale, in base al disposto dell'art.1, comma 161 della Legge 296/2006 secondo cui "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Con la proroga (85 gg.) prevista dalla normativa emergenziale ed applicabile anche alla fattispecie, il termine scadente il 31/12/2024 era stato allungato al 26/3/2025. La giurisprudenza consolidata della Cassazione ormai concorda con l'applicabilità di tale proroga (cfr. ordinanza n.960/2025 e decreto SS.UU. n.1630/2025) ed anche nei confronti delle attività di accertamento dei tributi locali (cfr. ordinanza n.21765/2025).
Va ricordato, tuttavia, che trattandosi di un termine di decadenza esso non era suscettibile di interruzione, ai sensi dell'art.2964 c.c., il quale sancisce che ”Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”.
Nella fattispecie, quindi, la preventiva consegna di un sollecito di pagamento risulta ininfluente, poiché non poteva interrompere il decorso del termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, perché posto a pena di decadenza.
L'atto impugnato (spedito il 22/5/2025), essendo stato consegnato il 29/5/2025, risultava quindi tardivo perché non notificato entro il 26/3/2025.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 Srl alla refusione delle spese di giudizio per €.300,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore costituito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 Srl alla refusione delle spese di giudizio per €.300,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore costituito.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14783/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332500004932 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1003/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di dichiarare la nullità dell'accertamento esecutivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Resistente/Appellato: il Resistente_1 Srl chiede di rigettare il ricorso, con conferma della pretesa tributaria. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 15/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti del Resistente_1 Srl e del Comune di Casoria, impugnando l'avviso di accertamento esecutivo notificato il 29/5/2025, inerente la TARI anno 2019 per complessivi €.352,00.
Il 6/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo il decorso del termine di prescrizione, la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione e l'omessa indicazione degli elementi essenziali nell'avviso di accertamento (termine per presentare ricorso, il dettaglio del calcolo degli interessi).
In data 27/8/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio Resistente_1 Srl, eccependo la rituale e tempestiva notifica dell'atto presupposto (sollecito di pagamento) e l'adeguata motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Casoria non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
In materia di tributi locali e nella fattispecie di TARI, per quanto riguarda l'accertamento del tributo, cioè la creazione del “titolo” inerente il diritto di credito, la normativa prevede la <> quinquennale, in base al disposto dell'art.1, comma 161 della Legge 296/2006 secondo cui "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Con la proroga (85 gg.) prevista dalla normativa emergenziale ed applicabile anche alla fattispecie, il termine scadente il 31/12/2024 era stato allungato al 26/3/2025. La giurisprudenza consolidata della Cassazione ormai concorda con l'applicabilità di tale proroga (cfr. ordinanza n.960/2025 e decreto SS.UU. n.1630/2025) ed anche nei confronti delle attività di accertamento dei tributi locali (cfr. ordinanza n.21765/2025).
Va ricordato, tuttavia, che trattandosi di un termine di decadenza esso non era suscettibile di interruzione, ai sensi dell'art.2964 c.c., il quale sancisce che ”Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”.
Nella fattispecie, quindi, la preventiva consegna di un sollecito di pagamento risulta ininfluente, poiché non poteva interrompere il decorso del termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, perché posto a pena di decadenza.
L'atto impugnato (spedito il 22/5/2025), essendo stato consegnato il 29/5/2025, risultava quindi tardivo perché non notificato entro il 26/3/2025.
Restano assorbite le restanti censure.
Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 Srl alla refusione delle spese di giudizio per €.300,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore costituito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 Srl alla refusione delle spese di giudizio per €.300,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore costituito.