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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14023/2022 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCARDIGNO LEONARDO, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO, giusta procura in atti;
-opposta-
e nei confronti di:
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GALLO STEFANO, giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
02/07/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio l proponendo Controparte_3 pagina 1 di 9 opposizione all'intimazione di pagamento n. 014202290011528349000 per la somma complessiva di euro 359.963,31 pretesa da
[...]
e traente origine dalla cartella esattoriale n. Controparte_2
01420150036631412001.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha contestato il diritto della creditrice di procedere alla riscossione coattiva in mancanza di un titolo fornito di efficacia esecutiva e la violazione delle modalità di riscossione da parte di
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche Controparte_2
. CP_4
II. – Costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa ad opera di parte attrice;
per omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore;
per tardività dell'opposizione stante la mancata impugnazione della sottesa cartella di pagamento;
per carenza di interesse;
ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di nel merito, eccependo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
III. – Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito in giudizio CP_4 eccependo l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa e per tardività dell'opposizione stante la mancata impugnazione della sottesa cartella di pagamento;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
IV. – Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'odierna udienza, all'esito della quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
V. – Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata.
V.1. – In particolare, quanto all'eccezione di inammissibilità (rectius, improcedibilità) per tardiva costituzione dell'attore, la stessa deve ritenersi infondata. Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione alla convenuta è
pagina 2 di 9 avvenuto in data 14/11/2022 e che parte attrice ha provveduto al relativo deposito telematico in data 23/11/2022 (a nulla rilevando l'eventuale ritardo della cancellaria nella iscrizione a ruolo della causa). Deve dunque ritenersi rispettato nella specie il termine di cui all'art. 165 c.p.c. – costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto –, non assumendo rilievo in senso inverso l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa – qui peraltro contestata – che non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez.
III, sentenza n. 24224 del 30.09.2019, ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel giudizio di legittimità. L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo”). Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore - non ricorrente nella specie - è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III,
n. 24224 del 2019 cit.).
V.2. – Inoltre, l'azione proposta in giudizio – qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto volta a contestare il diritto del creditore a procedere in executivis – è stata correttamente proposta avverso l'intimazione di pagamento (avente, come noto, funzione e natura di atto di precetto in rinnovazione) e, avendo ad oggetto l'accertamento negativo del diritto al recupero coattivo di somme non aventi natura tributaria, non è soggetta a termini decadenziali né a preclusioni.
V.3. – È infine noto che, in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
(con la conseguenza che, quando l'azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è
pagina 3 di 9 onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, come è avvenuto nel caso di specie, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio) (cfr. Cass., n. 30792 del 2022).
Da qui l'infondatezza dell'eccezioni preliminari fondate su tale rilievo.
VI. – Nel merito, si osserva quanto segue.
Come emerge dalla documentazione ex actis ed è incontestato, l'intimazione di pagamento è stata notificata all'odierno opponente, su incarico e per conto della per importi Parte_2 dovuti da – a seguito di escussione (da parte della Banca Popolare di Pt_1
Bari) di garanzia del fondo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 2, quarto comma, del decreto del
Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle
Tecnologie del 20 giugno 2005 – in qualità di coobbligato della
[...]
avendo egli prestato, in data 08/06/2010, fideiussione per Controparte_5 quest'ultima a garanzia delle obbligazioni dalla stessa assunte verso l'istituto di credito in relazione al contratto di mutuo contestualmente stipulato e garantito dal Fondo di Garanzia istituito a favore delle piccole e medie imprese.
L'opponente si duole della illegittimità della procedura di riscossione seguita dall'ente creditore.
Ora, devono trovare applicazione, nel caso di specie, i principi ribaditi dalla
Corte di legittimità in recenti arresti, ai quali si intende in questa sede dare convinta continuità (il richiamo è a Cass. 16/01/2023, n. 1005; Cass.
10/04/2024, n. 9657; Cass. 12/12/2024, n. 32148):
- “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei
pagina 4 di 9 confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l.
24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”;
- “il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento”.
Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della pagina 5 di 9 causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n.
5786).
Si è, al riguardo, altresì sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna terza chiamata, CP_4
Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'odierno opponente, a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n.
662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che pagina 6 di 9 comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di Controparte_2 può avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della precostituzione di un titolo esecutivo.
Al riguardo non risulta allora fondata la censura sollevata dall'opponente tesa a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto non preceduta dall'emissione e notifica alle parti dell'ingiunzione fiscale ex art RD 639 del 1910 ai sensi del comma 3 ter dell'art 17 del D.lgs. 46 del 1999.
In particolare, si sostiene che costituendo Controparte_2 una società a partecipazione pubblica sarebbe
[...] assoggetta alla disciplina prevista dagli artt. 3 bis e ter dell'art 17 del D.gs. 46 del
1999 introdotti dalla l. 178 del 2001, e pertanto potrebbe avvalersi della procedura di riscossione esattoriale, in virtù di autorizzazione del Ministero delle
Finanze, che valuti la rilevanza pubblica dell'attività svolta, e l'iscrizione a ruolo sarebbe subordinata all'emissione e alla vidimazione di un'ordinanza ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Ed invero, il richiamo alla disciplina prevista dai richiamati commi 3 e 3 bis risulta del tutto incongruo, in quanto, nel caso di specie, non si è in presenza di un credito di una società a partecipazione pubblica che svolga un servizio di interesse della collettività (quale ad es. ) per il quale è ammesso il CP_6 ricorso alla procedura di riscossione esattoriale sulla base dei presupposti suddetti, al fine di agevolare il recupero dei crediti societari nei confronti degli utenti del servizio, ma, come visto, si tratta di un credito dello Stato, atteso che la somma erogata all'istituto finanziatore è stata corrisposta in forza del Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi della L. 662 del 1996, quale misura di sostegno e di agevolazione alla concessione del credito alle imprese, per pagina 7 di 9 favorire lo sviluppo delle attività produttive di cui la Controparte_2
è un mero gestore.
[...]
In altri termini, la surroga legale esercitata da ed il potere di CP_4 riscossione coattiva del credito riconosciuta a quest'ultimo ex art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 sono funzionali al recupero delle somme erogate dallo Stato all'istituto di credito in forza del predetto Fondo di Garanzia, avente natura pubblicistica, analogamente alle altre forme di interventi pubblico per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui d.lgs. 123/1998, sicché non possono ricondursi alla diversa ipotesi prevista dai citati commi 3 e 3 bis di crediti privatistici di società compartecipate da enti pubblici (cfr. Tribunale Lecce, n. 400/2022; Trib. Napoli, n.
4090/2019).
Ogni ulteriore disquisizione sulla sussistenza e sulla medesima rilevanza dell'autorizzazione da parte del e Controparte_7 dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910, risulta, quindi, irrilevante ai fini del decidere, per il carattere dirimente dell'argomentazione qui da ultimo sviluppata.
VII. – Quanto alle ulteriori doglianze – irritualmente prospettate soltanto in corso di causa (v. verbale udienza 25/1072023) e, dunque, da ritenersi inammissibili motivi di opposizione in quanto nuovi e diversi rispetto a quelli posti a base del relativo atto introduttivo (cfr. Cass. n. 153/2023), giova in ogni caso evidenziare che:
- quanto alla dedotta violazione del divieto di doppia garanzia, previsto dal punto sub n.
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23/09/2005 (che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di garanzia), il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione prestata dall'odierno opponente, rilasciata da persona fisica.
Inoltre, il disposto di cui al punto sub n.4.4, per il quale non è peraltro prevista alcuna sanzione espressa di invalidità contrattuale, è applicabile e previsto solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore, rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento ed il garante si pagina 8 di 9 pongono come terzi estranei ed in quanto tali certamente non legittimati a farne valere la violazione;
- le ulteriori questioni in ordine alla “mancata certezza del credito azionato”, in disparte ogni ulteriore considerazione, appaiono formulate in termini generici e perplessi e non tengono conto del fatto che, nella specie, ci si trova in presenza di fideiussione 'solidale' senza la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (doc. 3 prod. MEDIOCREDITO-BANCA DEL
MEZZOGIORNO).
VIII. – Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
.
[...]
IX. – Le spese di lite seguono gli ordinari criteri della soccombenza e della causalità e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_8 di
[...] Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in euro 11.229 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Guida dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 02/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI.
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14023/2022 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SCARDIGNO LEONARDO, giusta Parte_1 procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO, giusta procura in atti;
-opposta-
e nei confronti di:
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. GALLO STEFANO, giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
02/07/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio l proponendo Controparte_3 pagina 1 di 9 opposizione all'intimazione di pagamento n. 014202290011528349000 per la somma complessiva di euro 359.963,31 pretesa da
[...]
e traente origine dalla cartella esattoriale n. Controparte_2
01420150036631412001.
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha contestato il diritto della creditrice di procedere alla riscossione coattiva in mancanza di un titolo fornito di efficacia esecutiva e la violazione delle modalità di riscossione da parte di
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche Controparte_2
. CP_4
II. – Costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa ad opera di parte attrice;
per omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore;
per tardività dell'opposizione stante la mancata impugnazione della sottesa cartella di pagamento;
per carenza di interesse;
ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di nel merito, eccependo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
III. – Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituito in giudizio CP_4 eccependo l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa e per tardività dell'opposizione stante la mancata impugnazione della sottesa cartella di pagamento;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
IV. – Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'odierna udienza, all'esito della quale viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
V. – Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata.
V.1. – In particolare, quanto all'eccezione di inammissibilità (rectius, improcedibilità) per tardiva costituzione dell'attore, la stessa deve ritenersi infondata. Ed infatti, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione alla convenuta è
pagina 2 di 9 avvenuto in data 14/11/2022 e che parte attrice ha provveduto al relativo deposito telematico in data 23/11/2022 (a nulla rilevando l'eventuale ritardo della cancellaria nella iscrizione a ruolo della causa). Deve dunque ritenersi rispettato nella specie il termine di cui all'art. 165 c.p.c. – costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto –, non assumendo rilievo in senso inverso l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa – qui peraltro contestata – che non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. civ., sez.
III, sentenza n. 24224 del 30.09.2019, ove si afferma che "L'iscrizione a ruolo, in primo luogo, è un atto dell'ufficio, non della parte;
atto della parte è solo l'istanza di iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo, in secondo luogo, non è un elemento costitutivo della fattispecie "costituzione in giudizio": ed infatti ci si può costituire in giudizio senza chiedere l'iscrizione a ruolo, come ad esempio nel giudizio di legittimità. L'iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo”). Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore - non ricorrente nella specie - è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III,
n. 24224 del 2019 cit.).
V.2. – Inoltre, l'azione proposta in giudizio – qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto volta a contestare il diritto del creditore a procedere in executivis – è stata correttamente proposta avverso l'intimazione di pagamento (avente, come noto, funzione e natura di atto di precetto in rinnovazione) e, avendo ad oggetto l'accertamento negativo del diritto al recupero coattivo di somme non aventi natura tributaria, non è soggetta a termini decadenziali né a preclusioni.
V.3. – È infine noto che, in tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
(con la conseguenza che, quando l'azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è
pagina 3 di 9 onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, come è avvenuto nel caso di specie, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio) (cfr. Cass., n. 30792 del 2022).
Da qui l'infondatezza dell'eccezioni preliminari fondate su tale rilievo.
VI. – Nel merito, si osserva quanto segue.
Come emerge dalla documentazione ex actis ed è incontestato, l'intimazione di pagamento è stata notificata all'odierno opponente, su incarico e per conto della per importi Parte_2 dovuti da – a seguito di escussione (da parte della Banca Popolare di Pt_1
Bari) di garanzia del fondo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma cento, l. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 2, quarto comma, del decreto del
Ministero delle Attività Produttive e del Ministero dell'Innovazione e delle
Tecnologie del 20 giugno 2005 – in qualità di coobbligato della
[...]
avendo egli prestato, in data 08/06/2010, fideiussione per Controparte_5 quest'ultima a garanzia delle obbligazioni dalla stessa assunte verso l'istituto di credito in relazione al contratto di mutuo contestualmente stipulato e garantito dal Fondo di Garanzia istituito a favore delle piccole e medie imprese.
L'opponente si duole della illegittimità della procedura di riscossione seguita dall'ente creditore.
Ora, devono trovare applicazione, nel caso di specie, i principi ribaditi dalla
Corte di legittimità in recenti arresti, ai quali si intende in questa sede dare convinta continuità (il richiamo è a Cass. 16/01/2023, n. 1005; Cass.
10/04/2024, n. 9657; Cass. 12/12/2024, n. 32148):
- “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei
pagina 4 di 9 confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l.
24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”;
- “il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento”.
Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della
“causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della pagina 5 di 9 causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n.
5786).
Si è, al riguardo, altresì sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
L'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto-legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna terza chiamata, CP_4
Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come l'odierno opponente, a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n.
662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che pagina 6 di 9 comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(così, Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di Controparte_2 può avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della precostituzione di un titolo esecutivo.
Al riguardo non risulta allora fondata la censura sollevata dall'opponente tesa a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto non preceduta dall'emissione e notifica alle parti dell'ingiunzione fiscale ex art RD 639 del 1910 ai sensi del comma 3 ter dell'art 17 del D.lgs. 46 del 1999.
In particolare, si sostiene che costituendo Controparte_2 una società a partecipazione pubblica sarebbe
[...] assoggetta alla disciplina prevista dagli artt. 3 bis e ter dell'art 17 del D.gs. 46 del
1999 introdotti dalla l. 178 del 2001, e pertanto potrebbe avvalersi della procedura di riscossione esattoriale, in virtù di autorizzazione del Ministero delle
Finanze, che valuti la rilevanza pubblica dell'attività svolta, e l'iscrizione a ruolo sarebbe subordinata all'emissione e alla vidimazione di un'ordinanza ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Ed invero, il richiamo alla disciplina prevista dai richiamati commi 3 e 3 bis risulta del tutto incongruo, in quanto, nel caso di specie, non si è in presenza di un credito di una società a partecipazione pubblica che svolga un servizio di interesse della collettività (quale ad es. ) per il quale è ammesso il CP_6 ricorso alla procedura di riscossione esattoriale sulla base dei presupposti suddetti, al fine di agevolare il recupero dei crediti societari nei confronti degli utenti del servizio, ma, come visto, si tratta di un credito dello Stato, atteso che la somma erogata all'istituto finanziatore è stata corrisposta in forza del Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi della L. 662 del 1996, quale misura di sostegno e di agevolazione alla concessione del credito alle imprese, per pagina 7 di 9 favorire lo sviluppo delle attività produttive di cui la Controparte_2
è un mero gestore.
[...]
In altri termini, la surroga legale esercitata da ed il potere di CP_4 riscossione coattiva del credito riconosciuta a quest'ultimo ex art. 2 comma 4 DM
20.6.2005 sono funzionali al recupero delle somme erogate dallo Stato all'istituto di credito in forza del predetto Fondo di Garanzia, avente natura pubblicistica, analogamente alle altre forme di interventi pubblico per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui d.lgs. 123/1998, sicché non possono ricondursi alla diversa ipotesi prevista dai citati commi 3 e 3 bis di crediti privatistici di società compartecipate da enti pubblici (cfr. Tribunale Lecce, n. 400/2022; Trib. Napoli, n.
4090/2019).
Ogni ulteriore disquisizione sulla sussistenza e sulla medesima rilevanza dell'autorizzazione da parte del e Controparte_7 dell'ingiunzione ex art. 2 r.d. 639/1910, risulta, quindi, irrilevante ai fini del decidere, per il carattere dirimente dell'argomentazione qui da ultimo sviluppata.
VII. – Quanto alle ulteriori doglianze – irritualmente prospettate soltanto in corso di causa (v. verbale udienza 25/1072023) e, dunque, da ritenersi inammissibili motivi di opposizione in quanto nuovi e diversi rispetto a quelli posti a base del relativo atto introduttivo (cfr. Cass. n. 153/2023), giova in ogni caso evidenziare che:
- quanto alla dedotta violazione del divieto di doppia garanzia, previsto dal punto sub n.
4.4 della parte seconda dell'allegato al DM 23/09/2005 (che preclude all'istituto di credito erogante di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo di garanzia), il predetto divieto non risulta testualmente esteso alla garanzia personale, quale è la fideiussione prestata dall'odierno opponente, rilasciata da persona fisica.
Inoltre, il disposto di cui al punto sub n.4.4, per il quale non è peraltro prevista alcuna sanzione espressa di invalidità contrattuale, è applicabile e previsto solo nell'ambito del rapporto interno tra Fondo di garanzia e soggetto finanziatore, rapporto rispetto al quale il beneficiario del finanziamento ed il garante si pagina 8 di 9 pongono come terzi estranei ed in quanto tali certamente non legittimati a farne valere la violazione;
- le ulteriori questioni in ordine alla “mancata certezza del credito azionato”, in disparte ogni ulteriore considerazione, appaiono formulate in termini generici e perplessi e non tengono conto del fatto che, nella specie, ci si trova in presenza di fideiussione 'solidale' senza la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (doc. 3 prod. MEDIOCREDITO-BANCA DEL
MEZZOGIORNO).
VIII. – Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1
.
[...]
IX. – Le spese di lite seguono gli ordinari criteri della soccombenza e della causalità e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri minimi in ragione dell'entità delle questioni trattate, del carattere documentale della controversia e dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_8 di
[...] Controparte_2
delle spese di lite, liquidate in euro 11.229 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Guida dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 02/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BARI.
Il giudice
Andrea Chibelli
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