Articolo 45 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 44Articolo 46
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13 gennaio 1957
Art. 45. Valutazione di anzianita' nei casi di passaggio ad altro ruolo

L'anzianita' maturata nei ruoli raggiunti e nei ruoli speciali transitori di provenienza dagli impiegati che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale dei ruoli organici ai sensi degli articoli 42, 43 e 44, e' computata per intero ai fini della promozione alla qualifica superiore. Ai medesimi fini e' computata per intero l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza dagli impiegati del ruolo organico del personale esecutivo d'ordine che conseguono il passaggio alla qualifica iniziali dei ruolo del personale esecutivo tecnico, ai sensi dell'art. 42.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957